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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere relatore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1703 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Alberto della Fontana contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Apollinare Nicodemo e Davide Chieffo
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1324/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 29.06.2023 e depositata in data 30.06.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“dichiararsi preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Tributario;
in subordine rispetto a tale rilevo, rigettarsi nel merito l'opposizione proposta in 1^ grado dall' contro la cartella esattoriale n. 122 2018 00230500 80 000 in Controparte_1
quanto infondata;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“- rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione, del tutto infondata per le ragioni esposte;
- rigettarsi l'interposto gravame stante l'inammissibilità degli svolti motivi e comunque stante l'integrale infondatezza degli stessi, per tutte le ragioni di cui in narrativa degli atti, con l'integrale conferma della sentenza n. 1324/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 30.06.2023;
- con vittoria di spese di primo e secondo grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato all' Parte_1
ed a
[...] Controparte_3 Controparte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
12220180023050080000, che le intimava il pagamento della somma di €78.331,92, in favore dell di per il rilascio di certificazioni veterinarie richieste CP_4 Pt_1 dall'opponente in occasione dell'esportazione di propri prodotti alimentari in paesi extracomunitari, assumendo l'inesistenza del credito e chiedendo che la cartella esattoriale venisse dichiarata nulla o fosse annullata e che fosse conseguentemente accertata l'insussistenza del diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti.
L di si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_4 Pt_1
L non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_2
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione
2 all'esecuzione e dichiarava la nullità della cartella esattoriale, condannando l' di CP_4
a rifondere alla controparte le spese di lite. Pt_1
2. Avverso l'indicata pronuncia l' di ha interposto tempestivo appello, CP_4 Pt_1
affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo afferma che il tribunale ha errato per avere omesso di rilevare che la controversia in esame è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, attesa la natura di tributi delle tariffe relative ai controlli sanitari ufficiali.
2.2 Col secondo motivo censura la decisione nella parte in cui afferma che il Regolamento
CE/882/2004 ed il decreto legislativo attuativo n. 194/2008 regola qualsivoglia attività di controllo sanitario ufficiale sulle carni, ivi compreso quella da espletarsi per il rilascio delle certificazioni richieste per l'esportazione negli Stati non appartenenti all'Unione Europea.
L'appellante osserva che il Regolamento CE n.882/2004 contiene un unico riferimento alle esportazioni al di fuori della Comunità, laddove al comma 4 dell'art. 3 si limita a prevedere che i controlli siano effettuati con la stessa accuratezza anche sulle esportazioni fuori dalla Comunità, senza fare alcuna menzione delle tariffe applicabili ai controlli sanitari ufficiali ed evidenzia come per il resto il Regolamento CE faccia costante riferimento, oltre agli scambi intracomunitari, unicamente alle importazioni da paesi terzi.
Soggiunge che anche la sentenza n. 199 del 12 settembre 2019 della Corte giustizia UE, sez. IX, conferma che le tariffe previste dal Regolamento CE n. 882/2004 riguardano i controlli veterinari relativi agli scambi intracomunitari e nelle importazioni da paesi terzi e non quindi quelli attinenti alle esportazioni verso paesi terzi.
Deduce che pure il Ministero della Salute con la circolare del 17.4.2009 e con la successiva nota del 20.1.2012, nel fornire i chiarimenti in merito all'applicabilità del D. Lgs. n.
194/2008 e nell'intento di fornire indicazioni uniformi per tutto il territorio nazionale, ha specificato che i controlli sanitari integrativi e supplementari richiesti dall'operatore per il rilascio di certificazioni funzionali all'esportazione in paesi extracomunitari rientrano nella disciplina prevista dai tariffari regionali.
Sostiene, pertanto, che, trattandosi di attività effettuata da organi regionali al di fuori
3 dell'ambito di applicazione del Regolamento CE/882/2004 e del D. Lgs. n.194/2008, prestata nell'esclusivo interesse degli operatori economici interessati all'esportazione di carni verso Stati extracomunitari, ben possono le Regioni regolamentare l'istituzione di tariffe ad hoc, trattandosi di un servizio pubblico a domanda individuale la cui regolazione rientra nell'autonomia normativa e finanziaria regionale costituzionalmente garantita (artt.
117 e 119 Cost.).
Al riguardo l'appellante denuncia l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure laddove ha escluso l'applicabilità del tariffario regionale nella specie applicato dalla di CP_4
affermando che anche per tali controlli trova applicazione il disposto del comma 3 Pt_1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 194/2008 secondo il quale le tariffe previste dallo stesso decreto
“sostituiscono qualsiasi altra tariffa”, senza considerare che il successivo comma 3 bis, che lo stesso tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che “sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per
l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
L di critica altresì la sentenza nella parte in cui esclude che la CP_4 Pt_1
disposizione di cui al comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. n.194/2008 si ponga in contrasto con il comma 2 dell'art. 27 del Regolamento CE n. 882/2004 e debba pertanto essere disapplicata, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che quest'ultima norma, la quale prevede tariffe minime obbligatorie, non riguardi i controlli effettuati sulle esportazioni verso paesi terzi.
Afferma infine che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che l'applicabilità della tariffa oraria di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 194/2008 mal si concilia con i controlli per i quali il comma 2 dell'art. 27 del Regolamento CE n. 882/2004 impone inderogabilmente l'obbligo di riscossione di una tassa.
2.3 Col terzo motivo si duole che il primo giudice abbia ritenuto che Controparte_1
rivesta la qualifica di imprenditore agricolo cui si applica l'esenzione
[...] prevista dall'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. n.194/2008, sebbene la stessa svolga esclusivamente attività connesse a quelle strettamente agricole (ed in particolare attività di macellazione e commercializzazione di prodotti animali conferiti dai soci e di produzione di mangimi).
4 Contesta che l'opponente abbia fornito la prova di utilizzare con continuità prevalentemente prodotti dei soci per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, cod. civ. e/o di fornire prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, come invece richiesto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
n. 228/2001 ai fini della attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo.
2.4 Col quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che l' di CP_4
non è riuscita a provare se ed in quale misura le note di addebito oggetto della Pt_1
cartella esattoriale opposta si riferiscano a controlli sanitari eseguiti anteriormente alla data
(10.7.2010) di entrata in vigore della L. 96/2010, che ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 1 del D. Lgs. n.194/2008, esentando gli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del citato decreto, senza considerare che, come riconosciuto dalla stessa opponente nell'atto di citazione, quantomeno la nota di addebito 258-4 si riferisce a controlli effettuati nel secondo trimestre del 2010 e quindi in un periodo certamente anteriore alla data di entrata in vigore del comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. n.194/2008.
3. si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'appellante invoca a sostegno della doglianza la sentenza n. 13431 del 13.06.2014 delle
Sezioni Unite, la quale ha affermato che la controversia relativa alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, attuativo del regolamento n. 882/04/CE, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto si tratta di imposizione che, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del 2009 della Corte costituzionale), ha natura tributaria;
ciò in considerazione della doverosità della prestazione, imposta non solo in forza dell'interesse generale al bene della salute ma anche dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e direttamente collegata alla pubblica spesa, giacché grava sullo Stato - per una platea di destinatari individuati in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, costituito dall'attività da essi svolta nel settore
5 alimentare - l'obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame la tariffa si riferisce ad un controllo effettuato su richiesta dell'operatore ai fini del rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione fuori dalla Comunità.
Ora, è noto che, nell'ambito dei tributi, la tassa si distingue dall'imposta per il suo collegamento ai servizi pubblici divisibili (ossia, quelli che consentono di determinare l'utilità che ne venga a ciascun ente), non in quanto il provento delle tasse sia destinato o effettivamente serva a coprire il costo dei servizi stessi, ma solo in quanto la tassa costituisce una prestazione dovuta per l'esplicazione di un'attività dell'ente pubblico che riguarda particolarmente l'obbligato.
Ma non tutte le prestazioni dovute dal cittadino per l'esplicazione di un'attività dell'ente pubblico che lo riguarda particolarmente possono essere qualificate tasse.
Vi sono casi in cui, infatti, l'ente pubblico percepisce da un cittadino un prezzo privato (il quale concerne un'entrata dell'ente pubblico proveniente da un negozio giuridico privato) e casi in cui l'ente percepisce un prezzo pubblico, ossia un'entrata che l'ente realizza fissando autonomamente, per il servizio che presta, una controprestazione che non viene sottoposta al consenso dell'utente.
Se il prezzo privato è agevolmente riconoscibile dalla tassa, lo stesso non può dirsi per il prezzo pubblico, il quale è imposto e, quindi, non è liberamente pattuito.
Ma la circostanza dell'imposizione non è di per sé significativa per attribuire alla prestazione la natura di tassa, poiché vi sono casi in cui ricorrere al servizio pubblico è obbligatorio (è, in pratica, l'Amministrazione ad intervenire in ragione di un suo precipuo dovere) e casi in cui l'intervento del servizio è conseguenza di una libera richiesta del cittadino, il quale, se vuole soddisfare un proprio interesse, deve necessariamente sottoporvisi.
In quest'ultimo caso non si discute, dunque, di obbligatorietà del servizio, ma solo di un onere per il cittadino di sottoporsi alla richiesta prestazione, al fine di raggiungere un suo personale fine.
In altri termini, in quest'ultimo caso l'esplicazione del servizio si pone come mezzo rispetto al fine.
6 Il fatto che, per soddisfare una propria esigenza, il cittadino debba necessariamente sottoporsi al servizio pubblico non è neanch'essa una circostanza sufficiente a qualificare il prezzo pagato come una tassa.
Un corretto criterio di distinzione tra prezzo pubblico (detto anche compenso o tariffa) e tassa può essere, allora, rinvenuto mediante l'enucleazione e la qualificazione dell'interesse immediatamente rintracciabile nella concreta fattispecie.
Se l'interesse immediatamente e direttamente perseguito appartiene all'intera collettività
(pur nella divisibilità della relativa prestazione), allora è lecito parlare di tassa;
se, invece,
l'interesse così qualificato è proprio del singolo utente e l'interesse della collettività emerge solo di rimbalzo, allora deve parlarsi di prezzo pubblico (v. in senso conforme Cass. n.
10333 del 16/07/2002).
La tariffa richiesta dalla di non ha natura di prelievo tributario, per la CP_4 Pt_1
ragione che la prestazione svolta (dietro corrispettivo pecuniario) tende a soddisfare l'interesse diretto e primario di ed è effettuata non a Controparte_1
seguito di una richiesta che il fruitore è obbligato a presentare, indipendentemente da qualsiasi proprio interesse immediato o mediato ed anche contro il proprio interesse, ma a seguito di una richiesta che per il fruitore costituisce un mero onere.
In questa ipotesi, infatti, il fruitore richiede la prestazione veterinaria non già in adempimento di un proprio obbligo o di un proprio dovere svincolato ed autonomo rispetto al suo interesse, ma soltanto perché la stessa (che senza la sua domanda non verrebbe eseguita) costituisce, per lui, il mezzo necessario per l'appagamento di un suo interesse concreto, immediato e, soprattutto, diverso da quello tutelato dalla Pubblica
Amministrazione.
Tanto significa che in questa ipotesi, la prestazione veterinaria soddisfa un duplice interesse: quello della Pubblica Amministrazione alla tutela della sicurezza alimentare, e quello personale del fruitore per il cui appagamento è necessario l'intervento del servizio veterinario pubblico;
e, correlativamente, che, nella stessa ipotesi, assume rilevanza immediata e diretta (o, comunque, costituisce momento essenziale) l'interesse del fruitore, mentre, di contro, l'interesse pubblico presenta una rilevanza solo mediata ed indiretta (v. anche Cass. sez. un. n. 1321 del 13/02/1997 e Corte cost. ordinanza n. 269 del 1997).
È, infatti, agevole rilevare che l'interesse immediato al quale Parte_2
[..
[...] [
è quello di porre in vendita nei paesi extracomunitari i prodotti dei
[...]
suoi soci al fine di trarne un lucro e per questa ragione essa ha l'onere (non l'obbligo) di richiedere all l'accertamento e la certificazione sanitaria e di versare un CP_4
corrispettivo in danaro che va a compensare (totalmente o parzialmente) il servizio che la struttura stessa gli offre.
Se non ci fosse quella richiesta il servizio non s'attiverebbe affatto e nessun compenso sarebbe richiesto al privato.
La ragione, poi, per cui questo servizio debba essere necessariamente richiesto prima di immettere la merce in commercio è strettamente legata alla caratteristica ed all'eventuale pericolosità della merce trattata e costituisce un onere per la società cooperativa
(indispensabile per il soddisfacimento del suo esclusivo interesse), che non è sufficiente a far assumere al corrispettivo versato la qualità di una tassa.
Un tanto trova implicita conferma nella stessa sentenza delle S.U. richiamata dall'appellante nella quale si afferma che proprio la previsione di controlli effettuati su richiesta dell'operatore, "anche ai fini della certificazione" “dimostra che normalmente
l'assoggettamento ai controlli, così come l'organizzazione del servizio e la conseguente pretesa di pagamento, non sorgono in relazione a un bisogno del singolo, ma hanno carattere obbligatorio, sistematico, coattivo, che prescinde dall'accordo tra le parti nascente da una libera proposta di un soggetto ad un altro operanti su un piano strettamente privatistico”.
5. Gli altri tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, sono infondati.
5.1 Il D.Lgs. 19.11.2008 n. 194, intitolato “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”, così delimita il proprio “Campo di applicazione” all'art. 1:
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
8
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per
i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1 …. ”.
L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 194/2008 specifica che "ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2".
Ed il comma 2 di detto articolo prevede che dette spese “si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C
– sezione I”.
5.2 Il tribunale ha in primo luogo disatteso la tesi propugnata dall' di CP_4 Pt_1
secondo cui il Regolamento CE/882/2004 ed il decreto legislativo attuativo atterrebbe esclusivamente allo scambio di merci all'interno della Comunità Europea ed ai controlli ufficiali all'importazione da paesi terzi verso quest'ultima, ma non regolerebbe i controlli veterinari da espletarsi per le certificazioni richieste per l'esportazione negli Stati non appartenenti all'Unione Europea.
La statuizione del primo giudice, che richiama una sentenza conforme resa da questa Corte in altra controversia pendente tra le stesse parti e passata in giudicato (sentenza n.
3133/2020) è immune da censure.
Come già osservato nella citata pronuncia, l'articolo 2, punto 1, del Regolamento CE
882/2004 definisce il "controllo ufficiale" come "qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali"
e l'art. 3 comma 4 specifica che: “I controlli ufficiali vengono effettuati con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato della
Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I”.
E' dunque evidente che tale regolamento concerne anche i controlli ufficiali relativi alle esportazioni fuori dalla Comunità Europea, né si rinviene nella legge statale alcuna
9 disposizione volta a limitarne la portata ai soli scambi di alimenti intracomunitari ed alle importazioni da paesi terzi.
Poiché dunque i controlli resi nell'interesse dell'operatore a cui si applica la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 194/2008 sono quelli che sono esplicitamente richiesti dallo stesso, compresi quelli effettuati per il rilascio di certificazioni per l'esportazione, non può dubitarsi che il rilascio delle certificazioni veterinarie richieste dall'opponente in occasione dell'esportazione di propri prodotti alimentari in paesi extracomunitari non si pone al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento
CE/882/2004 e del D.Lgs. n. 194 del 2008, stante la "omnicomprensività" delle tariffe ivi stabilite per qualsivoglia attività di controllo sanitario delle carni, ivi comprese quelle richieste per l'esportazione negli Stati non appartenenti all'Unione Europea.
D'altra parte, la circolare interpretativa (o esplicativa) del 17.4.2009 del Ministero della
Salute invocata dall'appellante a sostegno del proprio assunto, costituisce atto interno agli organi ed agli uffici periferici al fine di disciplinarne l'attività e vincola, conseguentemente,
i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'amministrazione, sicché in materia di interpretazione di leggi non ha valore di norma esterna vincolante.
5.3 Il giudice di prime cure ha, in secondo luogo, ritenuto che Controparte_1 nulla sia tenuta a versare dall' di in forza della disposizione
[...] CP_4 Pt_1
di cui all'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 194/2008, introdotta dalla legge n. 96 del 4 giugno 2010, che, a far data dal 10.07.2010, ha escluso dall'ambito di applicazione del citato decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Al riguardo va ricordato che le prestazioni veterinarie per le quali è stato chiesto il pagamento delle tariffe regionali sono state effettuate tra il 2010 ed il 2011.
Con il D.L. 158/2012 è stato poi modificato l'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. 194/2008, introducendo, a far data dal 14.09.2012, delle fasce economiche di appartenenza al fine di stabilire se operi o meno l'esenzione dall'applicazione delle tariffe di cui al D.Lgs.
194/2008.
10 L'appellante sostiene che l'esenzione prevista a favore degli imprenditori agricoli dal suddetto art. 1, comma 3 bis contrasta con l'art. 27 del Regolamento CE 882/2004 e dovrebbe quindi essere disapplicata, invocando a suffragio di tale interpretazione la sentenza n. 199 del 12.09.2019 resa dalla Corte di giustizia UE su un rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato in una causa di cui è stata parte, tra le altre, CP_1
(limitatamente al primo grado di giudizio innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna) e
[...]
l' i CP_4 Pt_1
In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha affermato che “l'articolo 27 del regolamento n.
882/2004 deve essere interpretato nel senso che esso dispone che gli Stati membri hanno
l'obbligo di imporre il pagamento di tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A di tale regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento” e che il medesimo art. 27 “non autorizza uno Stato membro ad applicare importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, del regolamento n. 882/2004”.
A tale decisione si è poi conformato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6548/2020.
Il tribunale ha correttamente escluso che sia ravvisabile il denunciato contrasto tra la disciplina nazionale e la disposizione comunitaria.
Il giudice sovranazionale muove, invero, dalla premessa che l'articolo 26 del regolamento n. 882/2004 riconosce agli Stati membri un ampio margine discrezionale quanto alla messa a disposizione di adeguati finanziamenti per la predisposizione del personale e delle altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, come trova conferma nel paragrafo 1 dell'articolo
27, il quale prevede che gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali, ma puntualizza che a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo (“Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione
A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa”) gli
Stati membri hanno l'obbligo di imporre a tutti gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne, perciò anche a coloro che la svolgano a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento, il pagamento di una tassa (e non di un diritto) per coprire i costi
11 sostenuti per le attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A, di tale regolamento.
Ora, la norma nazionale introdotta nell'art. 1 del D.Lgs. n. 194 del 2008, dall'art. 48, comma
5, della l. 4 giugno 2010 n. 96, inequivocabilmente esonera dal pagamento le attività rientranti nell'art. 2135 c.c. (come ribadito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n.
6548/2020), ma il contrasto con l'art. 27, comma 2 del regolamento comunitario è configurabile solo con riferimento ai controlli relativi alle “attività elencate nell'allegato
IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A”, tra le quali non rientra quella di macellazione di carni destinate all'esportazione in ambito extracomunitario.
Infatti, la sezione A dell'allegato IV dispone quanto segue:
"1. Le attività contemplate dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE [del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU 1990, L 224, pag.29)], 93/119/CE e 96/23/CE per le quali gli Stati membri riscuotono attualmente tasse ai sensi della direttiva 85/73/CEE.
2. L'approvazione degli stabilimenti di mangimi".
La sezione A dell'allegato V di detto regolamento si riferisce alle attività contemplate dalle direttive 97/78/CE [del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e 91/496/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE,
90/425/CEE e 90/675/CEE.
Le attività per le quali sussiste l'obbligo di imposizione sono dunque quelle collegate agli scambi intracomunitari, alle importazioni da paesi terzi ed all'approvazione degli stabilimenti di mangimi.
Dunque, poiché l'art. 27 stabilisce che sussiste l'obbligo di predisporre una tassa a carico degli operatori non già per tutti i controlli ufficiali previsti dal regolamento, ma solo per quelli relativi alle “attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione
A”, deve ritenersi che per i controlli per il rilascio delle certificazioni richieste per l'esportazione gli Stati membri conservino un ampio margine di discrezionalità, di guisa
12 che la norma nazionale che esonera dal pagamento le attività rientranti nell'art. 2135 c.c. non contrasta con la disciplina comunitaria.
5.3 A questo punto va analizzata la censura che investe la statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto che ad vada riconosciuta la Controparte_1 qualifica di imprenditore agricolo, cui si applica l'esenzione prevista dall'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. n.194/2008.
L'appellante sostiene che possono essere qualificati come agricoli solamente quegli imprenditori che svolgono direttamente anche attività agricola in senso stretto e non solamente le attività connesse di cui al c. 3 dell'art. 2135 c.c.
Ora, l'articolo 2135 del codice civile dispone quanto segue:
"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
Il terzo comma dell'art. 2135 cod. civ. chiarisce dunque che «si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo»: dunque, non da soggetto da quello distinto.
Tuttavia, al riguardo, l'art. 1, secondo comma, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha previsto un'eccezione disponendo che «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività
13 di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».
Secondo l'orientamento invocato dall'appellante (v. Cass., ord. 10/11/2016, n. 22978), il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 cod. civ. va inteso come riferito alla «cura e sviluppo del ciclo biologico», onde la norma escluderebbe che possa essere qualificata imprenditore agricolo la cooperativa che svolga solo attività agricole cd. per connessione.
Secondo invece l'indirizzo fatto proprio dal primo giudice ed espresso dalla ordinanza
16/01/2018 n. 831 della Corte di Cassazione, la norma in esame mira ad estendere la qualificazione di imprenditore agricolo anche al soggetto che, pur senza esercitare attività agricola in senso proprio, tuttavia svolga in favore dei propri soci, imprenditori agricoli o cooperative di questi, attività di natura mutualistica o consortile volta alla manipolazione ecc. dei prodotti ed è proprio in tale esclusiva misura che assume rilievo la struttura societaria di tipo cooperativo.
Dunque, in deroga alla disciplina comune, la cooperativa si qualifica come agricola allorché, sebbene ovviamente soggetto distinto dai soci, tuttavia, provveda allo svolgimento di attività connessa, in quanto in tal caso non viene meno il legame con il ciclo produttivo del fondo.
Quest'ultima interpretazione è più aderente al tenore letterale del dato normativo, dal momento che, come correttamente sottolineato dal tribunale, il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 c.c. effettuato dall'art. 1 c. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 non è in alcun modo limitato alle attività agricole in senso stretto menzionate dall'art. 2135 comma 1 e pertanto il loro svolgimento da parte del medesimo soggetto in aggiunta alle attività agricole connesse di cui al successivo comma 3 non è essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo.
D'altra parte, se si ritenesse necessario che la cooperativa, per acquisire la qualifica di imprenditore agricolo, debba comunque svolgere le attività agricole di coltivazione del fondo, selvicoltura, o allevamento di animali, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, perché tale conclusione sarebbe già desumibile dal testo dell'art. 2135 c.c., come sostituito dal primo comma dell'art. 1 del citato d. lgs.
14 Tale prospettazione ermeneutica è ulteriormente suffragata dalla modifica (introdotta con l'art. 1 c. 8 ter D.L. 91/2017) del citato art. 1 comma 2 del d. lgs. 228/2001 con cui è stato aggiunto, subito dopo il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 c.c., l'espresso riferimento al comma 3 di tale disposizione (“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ….”), che chiarisce che l'intento del legislatore è quello di estendere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle cooperative che svolgono esclusivamente attività connesse a quella di coltivazione, selvicoltura, o allevamento, a favore dei soci agricoltori.
5.4 Priva di pregio è l'ulteriore doglianza con cui l' di contesta che la CP_4 Pt_1
società cooperativa sia riuscita a provare, come era suo onere, di utilizzare con continuità prevalentemente prodotti dei soci per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, cod. civ. o di fornire prevalentemente ai propri soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, come richiesto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
228/2001 ai fini della attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo.
ha prodotto in giudizio i certificati di revisione Controparte_1
emessi dalla Confederazione Cooperative i quali consistono in attestazioni rese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 2.08.2002, n. 220, che disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, nei quali l'ente attesta che l'attrice è società cooperativa di conferimento prodotti agricoli e allevamento, con mutualità prevalente.
Il verbale di revisione dimesso dall'opponente descrive l'attività svolta in concreto dall'attrice nei seguenti termini: “I soci conferiscono il prodotto, costituito da animali vivi di varie specie ed uova, alle strutture di macellazione e lavorazione e conservazione della cooperativa, che provvede quindi alla commercializzazione dei prodotti derivati;
per i soli bovini, non disponendo di impianti di macellazione, provvede alla sola commercializzazione dei capi vivi conferiti dai soci alle migliori condizioni. […] Inoltre, la cooperativa svolge attività di produzione di mangimi prevalentemente destinata ai soci” (v doc. 28 relativo all'anno 2010).
Dai certificati dimessi emerge che in tutti i suddetti comparti la cooperativa opera prevalentemente con i soci, vale a dire si avvale prevalentemente dei conferimenti dei soci
15 e fornisce prevalentemente ai soci allevatori alimenti zootecnici per l'accrescimento dei loro capi.
L'attrice ha inoltre provato che tali attività vengono esercitate con continuità, e non soltanto per uno o due esercizi consecutivi, avendo prodotto in giudizio non solo l'attestazione di revisione rilasciata dalla Confederazione Cooperative Italiane in relazione al biennio 2009-
2010 ed al biennio 2011-2012 (docc. n. 27 e 29) ma anche quella relativa al biennio 2017-
2018 (doc. n. 30).
Dalla qualifica di come imprenditore agricolo discende pertanto Controparte_1
l'applicabilità a suo favore dell'esenzione prevista dall'art. 1 c. 3 bis del d. lgs. 194/2008, nella formulazione vigente al momento dell'esecuzione dei controlli veterinari di cui si discute.
5.5 Destituita di fondamento è pure la quarta ed ultima doglianza formulata dall'appellante, con cui si contesta la decisione del primo giudice di negare che l' CP_4
di abbia il diritto al pagamento della tariffa per i controlli eseguiti prima della data Pt_1
di entrata in vigore del comma 3 bis dell'art.1 del D. Lgs. n.194/2008 (10.07.2010).
5.5.1 Sostiene in primo luogo l'appellante che la società cooperativa non ha mai contestato il quantum ma solo l'an debeatur.
In realtà, in primo grado lungi dal limitarsi ad invocare l'esenzione Controparte_1 prevista per gli imprenditori agricoli dall'art. 1 c. 3 bis del d. lgs. 194/2008, aveva contestato anche la legittimità delle tariffe regionali applicate dall' di CP_4 Pt_1
affermando che le prestazioni avrebbero dovuto essere tariffate tenendo conto del costo orario del servizio, da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C
– sezione I” del D. Lgs. n. 194/2008, come prevede l'art. 4, comma 2 dello stesso D. Lgs.
In ogni caso la contestazione dell'"an" della pretesa comprende per implicito anche quella in ordine al "quantum" della medesima (v. Cass. n. 2894 del 07/02/2013).
5.5.2 L'appellante deduce inoltre che quantomeno la nota di addebito 258-4 si riferisce a controlli effettuati nel secondo trimestre del 2010 e quindi ad un periodo certamente
16 anteriore alla data (10.7.2010) di entrata in vigore del comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs.
n.194/2008.
Si tratta di circostanza che era già stata riscontrata dal giudice di prime cure, il quale però aveva evidenziato che dalla citata nota di addebito non si ricavano gli elementi che consentano di individuare quali sono le prestazioni effettivamente svolte prima dell'entrata in vigore dell'esenzione e soprattutto di stabilire la loro durata oraria ai fini dell'applicazione della tariffa ritenuta in concreto applicabile.
Tale argomento non è stato sottoposto a specifica censura da parte dell' di CP_4
di guisa che, in assenza della prova della data di svolgimento dei controlli e della Pt_1 durata degli stessi, l'esistenza del credito azionato in via esecutiva risulta indimostrata anche in parte qua.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03.12.2024
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
17
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere relatore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1703 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Alberto della Fontana contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Apollinare Nicodemo e Davide Chieffo
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1324/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 29.06.2023 e depositata in data 30.06.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“dichiararsi preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Tributario;
in subordine rispetto a tale rilevo, rigettarsi nel merito l'opposizione proposta in 1^ grado dall' contro la cartella esattoriale n. 122 2018 00230500 80 000 in Controparte_1
quanto infondata;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“- rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione, del tutto infondata per le ragioni esposte;
- rigettarsi l'interposto gravame stante l'inammissibilità degli svolti motivi e comunque stante l'integrale infondatezza degli stessi, per tutte le ragioni di cui in narrativa degli atti, con l'integrale conferma della sentenza n. 1324/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 30.06.2023;
- con vittoria di spese di primo e secondo grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato all' Parte_1
ed a
[...] Controparte_3 Controparte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
12220180023050080000, che le intimava il pagamento della somma di €78.331,92, in favore dell di per il rilascio di certificazioni veterinarie richieste CP_4 Pt_1 dall'opponente in occasione dell'esportazione di propri prodotti alimentari in paesi extracomunitari, assumendo l'inesistenza del credito e chiedendo che la cartella esattoriale venisse dichiarata nulla o fosse annullata e che fosse conseguentemente accertata l'insussistenza del diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti.
L di si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_4 Pt_1
L non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_2
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione
2 all'esecuzione e dichiarava la nullità della cartella esattoriale, condannando l' di CP_4
a rifondere alla controparte le spese di lite. Pt_1
2. Avverso l'indicata pronuncia l' di ha interposto tempestivo appello, CP_4 Pt_1
affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo afferma che il tribunale ha errato per avere omesso di rilevare che la controversia in esame è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, attesa la natura di tributi delle tariffe relative ai controlli sanitari ufficiali.
2.2 Col secondo motivo censura la decisione nella parte in cui afferma che il Regolamento
CE/882/2004 ed il decreto legislativo attuativo n. 194/2008 regola qualsivoglia attività di controllo sanitario ufficiale sulle carni, ivi compreso quella da espletarsi per il rilascio delle certificazioni richieste per l'esportazione negli Stati non appartenenti all'Unione Europea.
L'appellante osserva che il Regolamento CE n.882/2004 contiene un unico riferimento alle esportazioni al di fuori della Comunità, laddove al comma 4 dell'art. 3 si limita a prevedere che i controlli siano effettuati con la stessa accuratezza anche sulle esportazioni fuori dalla Comunità, senza fare alcuna menzione delle tariffe applicabili ai controlli sanitari ufficiali ed evidenzia come per il resto il Regolamento CE faccia costante riferimento, oltre agli scambi intracomunitari, unicamente alle importazioni da paesi terzi.
Soggiunge che anche la sentenza n. 199 del 12 settembre 2019 della Corte giustizia UE, sez. IX, conferma che le tariffe previste dal Regolamento CE n. 882/2004 riguardano i controlli veterinari relativi agli scambi intracomunitari e nelle importazioni da paesi terzi e non quindi quelli attinenti alle esportazioni verso paesi terzi.
Deduce che pure il Ministero della Salute con la circolare del 17.4.2009 e con la successiva nota del 20.1.2012, nel fornire i chiarimenti in merito all'applicabilità del D. Lgs. n.
194/2008 e nell'intento di fornire indicazioni uniformi per tutto il territorio nazionale, ha specificato che i controlli sanitari integrativi e supplementari richiesti dall'operatore per il rilascio di certificazioni funzionali all'esportazione in paesi extracomunitari rientrano nella disciplina prevista dai tariffari regionali.
Sostiene, pertanto, che, trattandosi di attività effettuata da organi regionali al di fuori
3 dell'ambito di applicazione del Regolamento CE/882/2004 e del D. Lgs. n.194/2008, prestata nell'esclusivo interesse degli operatori economici interessati all'esportazione di carni verso Stati extracomunitari, ben possono le Regioni regolamentare l'istituzione di tariffe ad hoc, trattandosi di un servizio pubblico a domanda individuale la cui regolazione rientra nell'autonomia normativa e finanziaria regionale costituzionalmente garantita (artt.
117 e 119 Cost.).
Al riguardo l'appellante denuncia l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure laddove ha escluso l'applicabilità del tariffario regionale nella specie applicato dalla di CP_4
affermando che anche per tali controlli trova applicazione il disposto del comma 3 Pt_1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 194/2008 secondo il quale le tariffe previste dallo stesso decreto
“sostituiscono qualsiasi altra tariffa”, senza considerare che il successivo comma 3 bis, che lo stesso tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che “sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per
l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
L di critica altresì la sentenza nella parte in cui esclude che la CP_4 Pt_1
disposizione di cui al comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. n.194/2008 si ponga in contrasto con il comma 2 dell'art. 27 del Regolamento CE n. 882/2004 e debba pertanto essere disapplicata, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che quest'ultima norma, la quale prevede tariffe minime obbligatorie, non riguardi i controlli effettuati sulle esportazioni verso paesi terzi.
Afferma infine che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che l'applicabilità della tariffa oraria di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 194/2008 mal si concilia con i controlli per i quali il comma 2 dell'art. 27 del Regolamento CE n. 882/2004 impone inderogabilmente l'obbligo di riscossione di una tassa.
2.3 Col terzo motivo si duole che il primo giudice abbia ritenuto che Controparte_1
rivesta la qualifica di imprenditore agricolo cui si applica l'esenzione
[...] prevista dall'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. n.194/2008, sebbene la stessa svolga esclusivamente attività connesse a quelle strettamente agricole (ed in particolare attività di macellazione e commercializzazione di prodotti animali conferiti dai soci e di produzione di mangimi).
4 Contesta che l'opponente abbia fornito la prova di utilizzare con continuità prevalentemente prodotti dei soci per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, cod. civ. e/o di fornire prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, come invece richiesto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
n. 228/2001 ai fini della attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo.
2.4 Col quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che l' di CP_4
non è riuscita a provare se ed in quale misura le note di addebito oggetto della Pt_1
cartella esattoriale opposta si riferiscano a controlli sanitari eseguiti anteriormente alla data
(10.7.2010) di entrata in vigore della L. 96/2010, che ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 1 del D. Lgs. n.194/2008, esentando gli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del citato decreto, senza considerare che, come riconosciuto dalla stessa opponente nell'atto di citazione, quantomeno la nota di addebito 258-4 si riferisce a controlli effettuati nel secondo trimestre del 2010 e quindi in un periodo certamente anteriore alla data di entrata in vigore del comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. n.194/2008.
3. si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'appellante invoca a sostegno della doglianza la sentenza n. 13431 del 13.06.2014 delle
Sezioni Unite, la quale ha affermato che la controversia relativa alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, attuativo del regolamento n. 882/04/CE, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto si tratta di imposizione che, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del 2009 della Corte costituzionale), ha natura tributaria;
ciò in considerazione della doverosità della prestazione, imposta non solo in forza dell'interesse generale al bene della salute ma anche dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e direttamente collegata alla pubblica spesa, giacché grava sullo Stato - per una platea di destinatari individuati in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, costituito dall'attività da essi svolta nel settore
5 alimentare - l'obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame la tariffa si riferisce ad un controllo effettuato su richiesta dell'operatore ai fini del rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione fuori dalla Comunità.
Ora, è noto che, nell'ambito dei tributi, la tassa si distingue dall'imposta per il suo collegamento ai servizi pubblici divisibili (ossia, quelli che consentono di determinare l'utilità che ne venga a ciascun ente), non in quanto il provento delle tasse sia destinato o effettivamente serva a coprire il costo dei servizi stessi, ma solo in quanto la tassa costituisce una prestazione dovuta per l'esplicazione di un'attività dell'ente pubblico che riguarda particolarmente l'obbligato.
Ma non tutte le prestazioni dovute dal cittadino per l'esplicazione di un'attività dell'ente pubblico che lo riguarda particolarmente possono essere qualificate tasse.
Vi sono casi in cui, infatti, l'ente pubblico percepisce da un cittadino un prezzo privato (il quale concerne un'entrata dell'ente pubblico proveniente da un negozio giuridico privato) e casi in cui l'ente percepisce un prezzo pubblico, ossia un'entrata che l'ente realizza fissando autonomamente, per il servizio che presta, una controprestazione che non viene sottoposta al consenso dell'utente.
Se il prezzo privato è agevolmente riconoscibile dalla tassa, lo stesso non può dirsi per il prezzo pubblico, il quale è imposto e, quindi, non è liberamente pattuito.
Ma la circostanza dell'imposizione non è di per sé significativa per attribuire alla prestazione la natura di tassa, poiché vi sono casi in cui ricorrere al servizio pubblico è obbligatorio (è, in pratica, l'Amministrazione ad intervenire in ragione di un suo precipuo dovere) e casi in cui l'intervento del servizio è conseguenza di una libera richiesta del cittadino, il quale, se vuole soddisfare un proprio interesse, deve necessariamente sottoporvisi.
In quest'ultimo caso non si discute, dunque, di obbligatorietà del servizio, ma solo di un onere per il cittadino di sottoporsi alla richiesta prestazione, al fine di raggiungere un suo personale fine.
In altri termini, in quest'ultimo caso l'esplicazione del servizio si pone come mezzo rispetto al fine.
6 Il fatto che, per soddisfare una propria esigenza, il cittadino debba necessariamente sottoporsi al servizio pubblico non è neanch'essa una circostanza sufficiente a qualificare il prezzo pagato come una tassa.
Un corretto criterio di distinzione tra prezzo pubblico (detto anche compenso o tariffa) e tassa può essere, allora, rinvenuto mediante l'enucleazione e la qualificazione dell'interesse immediatamente rintracciabile nella concreta fattispecie.
Se l'interesse immediatamente e direttamente perseguito appartiene all'intera collettività
(pur nella divisibilità della relativa prestazione), allora è lecito parlare di tassa;
se, invece,
l'interesse così qualificato è proprio del singolo utente e l'interesse della collettività emerge solo di rimbalzo, allora deve parlarsi di prezzo pubblico (v. in senso conforme Cass. n.
10333 del 16/07/2002).
La tariffa richiesta dalla di non ha natura di prelievo tributario, per la CP_4 Pt_1
ragione che la prestazione svolta (dietro corrispettivo pecuniario) tende a soddisfare l'interesse diretto e primario di ed è effettuata non a Controparte_1
seguito di una richiesta che il fruitore è obbligato a presentare, indipendentemente da qualsiasi proprio interesse immediato o mediato ed anche contro il proprio interesse, ma a seguito di una richiesta che per il fruitore costituisce un mero onere.
In questa ipotesi, infatti, il fruitore richiede la prestazione veterinaria non già in adempimento di un proprio obbligo o di un proprio dovere svincolato ed autonomo rispetto al suo interesse, ma soltanto perché la stessa (che senza la sua domanda non verrebbe eseguita) costituisce, per lui, il mezzo necessario per l'appagamento di un suo interesse concreto, immediato e, soprattutto, diverso da quello tutelato dalla Pubblica
Amministrazione.
Tanto significa che in questa ipotesi, la prestazione veterinaria soddisfa un duplice interesse: quello della Pubblica Amministrazione alla tutela della sicurezza alimentare, e quello personale del fruitore per il cui appagamento è necessario l'intervento del servizio veterinario pubblico;
e, correlativamente, che, nella stessa ipotesi, assume rilevanza immediata e diretta (o, comunque, costituisce momento essenziale) l'interesse del fruitore, mentre, di contro, l'interesse pubblico presenta una rilevanza solo mediata ed indiretta (v. anche Cass. sez. un. n. 1321 del 13/02/1997 e Corte cost. ordinanza n. 269 del 1997).
È, infatti, agevole rilevare che l'interesse immediato al quale Parte_2
[..
[...] [
è quello di porre in vendita nei paesi extracomunitari i prodotti dei
[...]
suoi soci al fine di trarne un lucro e per questa ragione essa ha l'onere (non l'obbligo) di richiedere all l'accertamento e la certificazione sanitaria e di versare un CP_4
corrispettivo in danaro che va a compensare (totalmente o parzialmente) il servizio che la struttura stessa gli offre.
Se non ci fosse quella richiesta il servizio non s'attiverebbe affatto e nessun compenso sarebbe richiesto al privato.
La ragione, poi, per cui questo servizio debba essere necessariamente richiesto prima di immettere la merce in commercio è strettamente legata alla caratteristica ed all'eventuale pericolosità della merce trattata e costituisce un onere per la società cooperativa
(indispensabile per il soddisfacimento del suo esclusivo interesse), che non è sufficiente a far assumere al corrispettivo versato la qualità di una tassa.
Un tanto trova implicita conferma nella stessa sentenza delle S.U. richiamata dall'appellante nella quale si afferma che proprio la previsione di controlli effettuati su richiesta dell'operatore, "anche ai fini della certificazione" “dimostra che normalmente
l'assoggettamento ai controlli, così come l'organizzazione del servizio e la conseguente pretesa di pagamento, non sorgono in relazione a un bisogno del singolo, ma hanno carattere obbligatorio, sistematico, coattivo, che prescinde dall'accordo tra le parti nascente da una libera proposta di un soggetto ad un altro operanti su un piano strettamente privatistico”.
5. Gli altri tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, sono infondati.
5.1 Il D.Lgs. 19.11.2008 n. 194, intitolato “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”, così delimita il proprio “Campo di applicazione” all'art. 1:
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
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2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per
i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1 …. ”.
L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 194/2008 specifica che "ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2".
Ed il comma 2 di detto articolo prevede che dette spese “si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C
– sezione I”.
5.2 Il tribunale ha in primo luogo disatteso la tesi propugnata dall' di CP_4 Pt_1
secondo cui il Regolamento CE/882/2004 ed il decreto legislativo attuativo atterrebbe esclusivamente allo scambio di merci all'interno della Comunità Europea ed ai controlli ufficiali all'importazione da paesi terzi verso quest'ultima, ma non regolerebbe i controlli veterinari da espletarsi per le certificazioni richieste per l'esportazione negli Stati non appartenenti all'Unione Europea.
La statuizione del primo giudice, che richiama una sentenza conforme resa da questa Corte in altra controversia pendente tra le stesse parti e passata in giudicato (sentenza n.
3133/2020) è immune da censure.
Come già osservato nella citata pronuncia, l'articolo 2, punto 1, del Regolamento CE
882/2004 definisce il "controllo ufficiale" come "qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali"
e l'art. 3 comma 4 specifica che: “I controlli ufficiali vengono effettuati con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato della
Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I”.
E' dunque evidente che tale regolamento concerne anche i controlli ufficiali relativi alle esportazioni fuori dalla Comunità Europea, né si rinviene nella legge statale alcuna
9 disposizione volta a limitarne la portata ai soli scambi di alimenti intracomunitari ed alle importazioni da paesi terzi.
Poiché dunque i controlli resi nell'interesse dell'operatore a cui si applica la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 194/2008 sono quelli che sono esplicitamente richiesti dallo stesso, compresi quelli effettuati per il rilascio di certificazioni per l'esportazione, non può dubitarsi che il rilascio delle certificazioni veterinarie richieste dall'opponente in occasione dell'esportazione di propri prodotti alimentari in paesi extracomunitari non si pone al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento
CE/882/2004 e del D.Lgs. n. 194 del 2008, stante la "omnicomprensività" delle tariffe ivi stabilite per qualsivoglia attività di controllo sanitario delle carni, ivi comprese quelle richieste per l'esportazione negli Stati non appartenenti all'Unione Europea.
D'altra parte, la circolare interpretativa (o esplicativa) del 17.4.2009 del Ministero della
Salute invocata dall'appellante a sostegno del proprio assunto, costituisce atto interno agli organi ed agli uffici periferici al fine di disciplinarne l'attività e vincola, conseguentemente,
i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'amministrazione, sicché in materia di interpretazione di leggi non ha valore di norma esterna vincolante.
5.3 Il giudice di prime cure ha, in secondo luogo, ritenuto che Controparte_1 nulla sia tenuta a versare dall' di in forza della disposizione
[...] CP_4 Pt_1
di cui all'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 194/2008, introdotta dalla legge n. 96 del 4 giugno 2010, che, a far data dal 10.07.2010, ha escluso dall'ambito di applicazione del citato decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Al riguardo va ricordato che le prestazioni veterinarie per le quali è stato chiesto il pagamento delle tariffe regionali sono state effettuate tra il 2010 ed il 2011.
Con il D.L. 158/2012 è stato poi modificato l'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. 194/2008, introducendo, a far data dal 14.09.2012, delle fasce economiche di appartenenza al fine di stabilire se operi o meno l'esenzione dall'applicazione delle tariffe di cui al D.Lgs.
194/2008.
10 L'appellante sostiene che l'esenzione prevista a favore degli imprenditori agricoli dal suddetto art. 1, comma 3 bis contrasta con l'art. 27 del Regolamento CE 882/2004 e dovrebbe quindi essere disapplicata, invocando a suffragio di tale interpretazione la sentenza n. 199 del 12.09.2019 resa dalla Corte di giustizia UE su un rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato in una causa di cui è stata parte, tra le altre, CP_1
(limitatamente al primo grado di giudizio innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna) e
[...]
l' i CP_4 Pt_1
In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha affermato che “l'articolo 27 del regolamento n.
882/2004 deve essere interpretato nel senso che esso dispone che gli Stati membri hanno
l'obbligo di imporre il pagamento di tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A di tale regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento” e che il medesimo art. 27 “non autorizza uno Stato membro ad applicare importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, del regolamento n. 882/2004”.
A tale decisione si è poi conformato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6548/2020.
Il tribunale ha correttamente escluso che sia ravvisabile il denunciato contrasto tra la disciplina nazionale e la disposizione comunitaria.
Il giudice sovranazionale muove, invero, dalla premessa che l'articolo 26 del regolamento n. 882/2004 riconosce agli Stati membri un ampio margine discrezionale quanto alla messa a disposizione di adeguati finanziamenti per la predisposizione del personale e delle altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, come trova conferma nel paragrafo 1 dell'articolo
27, il quale prevede che gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali, ma puntualizza che a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo (“Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione
A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa”) gli
Stati membri hanno l'obbligo di imporre a tutti gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne, perciò anche a coloro che la svolgano a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento, il pagamento di una tassa (e non di un diritto) per coprire i costi
11 sostenuti per le attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A, di tale regolamento.
Ora, la norma nazionale introdotta nell'art. 1 del D.Lgs. n. 194 del 2008, dall'art. 48, comma
5, della l. 4 giugno 2010 n. 96, inequivocabilmente esonera dal pagamento le attività rientranti nell'art. 2135 c.c. (come ribadito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n.
6548/2020), ma il contrasto con l'art. 27, comma 2 del regolamento comunitario è configurabile solo con riferimento ai controlli relativi alle “attività elencate nell'allegato
IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A”, tra le quali non rientra quella di macellazione di carni destinate all'esportazione in ambito extracomunitario.
Infatti, la sezione A dell'allegato IV dispone quanto segue:
"1. Le attività contemplate dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE [del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU 1990, L 224, pag.29)], 93/119/CE e 96/23/CE per le quali gli Stati membri riscuotono attualmente tasse ai sensi della direttiva 85/73/CEE.
2. L'approvazione degli stabilimenti di mangimi".
La sezione A dell'allegato V di detto regolamento si riferisce alle attività contemplate dalle direttive 97/78/CE [del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e 91/496/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE,
90/425/CEE e 90/675/CEE.
Le attività per le quali sussiste l'obbligo di imposizione sono dunque quelle collegate agli scambi intracomunitari, alle importazioni da paesi terzi ed all'approvazione degli stabilimenti di mangimi.
Dunque, poiché l'art. 27 stabilisce che sussiste l'obbligo di predisporre una tassa a carico degli operatori non già per tutti i controlli ufficiali previsti dal regolamento, ma solo per quelli relativi alle “attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione
A”, deve ritenersi che per i controlli per il rilascio delle certificazioni richieste per l'esportazione gli Stati membri conservino un ampio margine di discrezionalità, di guisa
12 che la norma nazionale che esonera dal pagamento le attività rientranti nell'art. 2135 c.c. non contrasta con la disciplina comunitaria.
5.3 A questo punto va analizzata la censura che investe la statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto che ad vada riconosciuta la Controparte_1 qualifica di imprenditore agricolo, cui si applica l'esenzione prevista dall'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. n.194/2008.
L'appellante sostiene che possono essere qualificati come agricoli solamente quegli imprenditori che svolgono direttamente anche attività agricola in senso stretto e non solamente le attività connesse di cui al c. 3 dell'art. 2135 c.c.
Ora, l'articolo 2135 del codice civile dispone quanto segue:
"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
Il terzo comma dell'art. 2135 cod. civ. chiarisce dunque che «si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo»: dunque, non da soggetto da quello distinto.
Tuttavia, al riguardo, l'art. 1, secondo comma, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha previsto un'eccezione disponendo che «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività
13 di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».
Secondo l'orientamento invocato dall'appellante (v. Cass., ord. 10/11/2016, n. 22978), il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 cod. civ. va inteso come riferito alla «cura e sviluppo del ciclo biologico», onde la norma escluderebbe che possa essere qualificata imprenditore agricolo la cooperativa che svolga solo attività agricole cd. per connessione.
Secondo invece l'indirizzo fatto proprio dal primo giudice ed espresso dalla ordinanza
16/01/2018 n. 831 della Corte di Cassazione, la norma in esame mira ad estendere la qualificazione di imprenditore agricolo anche al soggetto che, pur senza esercitare attività agricola in senso proprio, tuttavia svolga in favore dei propri soci, imprenditori agricoli o cooperative di questi, attività di natura mutualistica o consortile volta alla manipolazione ecc. dei prodotti ed è proprio in tale esclusiva misura che assume rilievo la struttura societaria di tipo cooperativo.
Dunque, in deroga alla disciplina comune, la cooperativa si qualifica come agricola allorché, sebbene ovviamente soggetto distinto dai soci, tuttavia, provveda allo svolgimento di attività connessa, in quanto in tal caso non viene meno il legame con il ciclo produttivo del fondo.
Quest'ultima interpretazione è più aderente al tenore letterale del dato normativo, dal momento che, come correttamente sottolineato dal tribunale, il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 c.c. effettuato dall'art. 1 c. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 non è in alcun modo limitato alle attività agricole in senso stretto menzionate dall'art. 2135 comma 1 e pertanto il loro svolgimento da parte del medesimo soggetto in aggiunta alle attività agricole connesse di cui al successivo comma 3 non è essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo.
D'altra parte, se si ritenesse necessario che la cooperativa, per acquisire la qualifica di imprenditore agricolo, debba comunque svolgere le attività agricole di coltivazione del fondo, selvicoltura, o allevamento di animali, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, perché tale conclusione sarebbe già desumibile dal testo dell'art. 2135 c.c., come sostituito dal primo comma dell'art. 1 del citato d. lgs.
14 Tale prospettazione ermeneutica è ulteriormente suffragata dalla modifica (introdotta con l'art. 1 c. 8 ter D.L. 91/2017) del citato art. 1 comma 2 del d. lgs. 228/2001 con cui è stato aggiunto, subito dopo il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 c.c., l'espresso riferimento al comma 3 di tale disposizione (“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ….”), che chiarisce che l'intento del legislatore è quello di estendere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle cooperative che svolgono esclusivamente attività connesse a quella di coltivazione, selvicoltura, o allevamento, a favore dei soci agricoltori.
5.4 Priva di pregio è l'ulteriore doglianza con cui l' di contesta che la CP_4 Pt_1
società cooperativa sia riuscita a provare, come era suo onere, di utilizzare con continuità prevalentemente prodotti dei soci per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, cod. civ. o di fornire prevalentemente ai propri soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, come richiesto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
228/2001 ai fini della attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo.
ha prodotto in giudizio i certificati di revisione Controparte_1
emessi dalla Confederazione Cooperative i quali consistono in attestazioni rese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 2.08.2002, n. 220, che disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, nei quali l'ente attesta che l'attrice è società cooperativa di conferimento prodotti agricoli e allevamento, con mutualità prevalente.
Il verbale di revisione dimesso dall'opponente descrive l'attività svolta in concreto dall'attrice nei seguenti termini: “I soci conferiscono il prodotto, costituito da animali vivi di varie specie ed uova, alle strutture di macellazione e lavorazione e conservazione della cooperativa, che provvede quindi alla commercializzazione dei prodotti derivati;
per i soli bovini, non disponendo di impianti di macellazione, provvede alla sola commercializzazione dei capi vivi conferiti dai soci alle migliori condizioni. […] Inoltre, la cooperativa svolge attività di produzione di mangimi prevalentemente destinata ai soci” (v doc. 28 relativo all'anno 2010).
Dai certificati dimessi emerge che in tutti i suddetti comparti la cooperativa opera prevalentemente con i soci, vale a dire si avvale prevalentemente dei conferimenti dei soci
15 e fornisce prevalentemente ai soci allevatori alimenti zootecnici per l'accrescimento dei loro capi.
L'attrice ha inoltre provato che tali attività vengono esercitate con continuità, e non soltanto per uno o due esercizi consecutivi, avendo prodotto in giudizio non solo l'attestazione di revisione rilasciata dalla Confederazione Cooperative Italiane in relazione al biennio 2009-
2010 ed al biennio 2011-2012 (docc. n. 27 e 29) ma anche quella relativa al biennio 2017-
2018 (doc. n. 30).
Dalla qualifica di come imprenditore agricolo discende pertanto Controparte_1
l'applicabilità a suo favore dell'esenzione prevista dall'art. 1 c. 3 bis del d. lgs. 194/2008, nella formulazione vigente al momento dell'esecuzione dei controlli veterinari di cui si discute.
5.5 Destituita di fondamento è pure la quarta ed ultima doglianza formulata dall'appellante, con cui si contesta la decisione del primo giudice di negare che l' CP_4
di abbia il diritto al pagamento della tariffa per i controlli eseguiti prima della data Pt_1
di entrata in vigore del comma 3 bis dell'art.1 del D. Lgs. n.194/2008 (10.07.2010).
5.5.1 Sostiene in primo luogo l'appellante che la società cooperativa non ha mai contestato il quantum ma solo l'an debeatur.
In realtà, in primo grado lungi dal limitarsi ad invocare l'esenzione Controparte_1 prevista per gli imprenditori agricoli dall'art. 1 c. 3 bis del d. lgs. 194/2008, aveva contestato anche la legittimità delle tariffe regionali applicate dall' di CP_4 Pt_1
affermando che le prestazioni avrebbero dovuto essere tariffate tenendo conto del costo orario del servizio, da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C
– sezione I” del D. Lgs. n. 194/2008, come prevede l'art. 4, comma 2 dello stesso D. Lgs.
In ogni caso la contestazione dell'"an" della pretesa comprende per implicito anche quella in ordine al "quantum" della medesima (v. Cass. n. 2894 del 07/02/2013).
5.5.2 L'appellante deduce inoltre che quantomeno la nota di addebito 258-4 si riferisce a controlli effettuati nel secondo trimestre del 2010 e quindi ad un periodo certamente
16 anteriore alla data (10.7.2010) di entrata in vigore del comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs.
n.194/2008.
Si tratta di circostanza che era già stata riscontrata dal giudice di prime cure, il quale però aveva evidenziato che dalla citata nota di addebito non si ricavano gli elementi che consentano di individuare quali sono le prestazioni effettivamente svolte prima dell'entrata in vigore dell'esenzione e soprattutto di stabilire la loro durata oraria ai fini dell'applicazione della tariffa ritenuta in concreto applicabile.
Tale argomento non è stato sottoposto a specifica censura da parte dell' di CP_4
di guisa che, in assenza della prova della data di svolgimento dei controlli e della Pt_1 durata degli stessi, l'esistenza del credito azionato in via esecutiva risulta indimostrata anche in parte qua.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03.12.2024
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
17
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