Articolo 89 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 88Articolo 90
Versione
15 dicembre 1981
Art. 89. (Casi di perseguibilita' a querela)

Dopo l' articolo 493 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilita' a querela). - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente