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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 355 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro- mossa da
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Filippo Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione attore contro
, residenti in [...]ed ivi elettivamente Controparte_1
domiciliati, presso lo studio dell'avv. Maurizio Piras, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
e contro
in persona del Controparte_2
liquidatore dott. , con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo Controparte_3
studio dell'avv. Nicola Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
e contro
, , quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 convenute contumaci
e contro
, , , quali eredi di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, già erede di Persona_2 Persona_1
convenuti contumaci
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertata la nullità del lodo per i Pt_1
motivi di cui alla superiore espositiva, contrariis reiectis
I) in via istruttoria: ammettere la CTU richiesta nelle memorie in data 30.09.2022 e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento del predetto incombente con concessione, all'esito della fase istruttoria, dei termini per lo scambio di memorie conclusionali;
II) fermo quanto disposto dall'Arbitro Unico in ordine alle avverse eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, nel merito, accertare che i sigg. (e, per lui, gli eredi), Parte_2 CP_1
e , nella loro qualità di amministratori della soc. coop. a r.l. in
[...] CP_1 CP_2
liquidazione, hanno determinato con la propria condotta un danno patrimoniale al socio Pt_1
in occasione della stipula del rogito in data 09.02.2017, in misura quanto meno pari ad €
[...]
22.694,00 o in quell'altro importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, anche, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi e, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento in favore del della somma ut supra accertata;
Parte_1
III) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse di e voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza CP_1 CP_1
disattesa
In via principale
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare in quanto infondata l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 17.03.2023 Parte_1 dall'Arbitro Unico avv. Andrea Dedoni, comunicato dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in data 22.03.2023;
In ogni caso, condannare alle spese e competenze difensive del presente grado di Parte_1
giudizio.
Accertato che il ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare parte Pt_1
impugnante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà provata in corso di causa o, in mancanza di prova sul suo preciso ammontare, nella misura che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare in via equitativa e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 91 comma 3 c.p.c., condannare il Pt_1
al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata.
Nell'interesse della società : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria CP_2
istanza disattesa
In via principale
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare in quanto infondata l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 17.03.2023 Parte_1
dall'Arbitro Unico avv. Andrea Dedoni, comunicato dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in data 22.03.2023;
In ogni caso, condannare alle spese e competenze difensive del presente grado di Parte_1
giudizio.
Accertata la temerarietà della lite, condannare parte impugnante al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. nella misura che risulterà provata in corso di causa o, in difetto di prova nel suo preciso ammontare, determinata in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di nomina di arbitro del 27.11.2021 attivò il procedimento arbitrale, previsto Parte_1
dall'art. 34 dello statuto della società esponendo di essere socio della Controparte_9
predetta società, i cui amministratori e Controparte_1 CP_1 Persona_1
negli anni, avevano posto in essere nei suoi confronti plurime vessazioni, costituite da continue intimazioni di versare somme di denaro sul presupposto di una asserita, ma inesistente, morosità; con delibera assembleare era stato anche escluso dalla società sulla base di una sua morosità, ma a seguito di sua opposizione in sede arbitrale, con lodo del 18.11.2016 era stato reintegrato nella qualità di socio, con accertamento del suo diritto all'assegnazione di una unità immobiliare;
sostenne che gli amministratori, inoltre, avevano tenuto una gestione non limpida, cosicché egli, unitamente al socio aveva dato incarico ad una società di revisione affinché accertasse la CP_10
correttezza delle poste contabili, con particolare riguardo ai versamenti dei soci per l'assegnazione degli immobili, tutti di analoghe dimensioni e caratteristiche costruttive, per l'acquisto dei quali, peraltro, a carico proprio e del socio erano state chieste somme notevolmente superiori CP_10
rispetto a quelle corrisposte dagli altri soci;
in particolare, alla data della stipula del rogito per il trasferimento dell'immobile in proprio favore, gli era stato chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 22.694,00, cosicché egli, a differenza degli altri soci che avevano avuto l'assegnazione dell'immobile per l'importo di € 65.490,75, aveva dovuto corrispondere la somma di € 88.184,77.
Inoltre, con condotta abusiva degli amministratori, era stato escluso dal riparto della porzione residua di un'area comune, destinata a ulteriori tre box ed un miniappartamento, del valore di €
6.213,50, che dunque di fatto aveva conferito alla società.
Chiese, pertanto, la condanna degli amministratori e al risarcimento del CP_1 CP_1 Per_1
danno subito, pari all'ingiustificato esborso di € 22.694,00, dovuto sostenere per ottenere l'assegnazione dell'immobile, peraltro senza che sussistesse alcuna ragione giustificatrice di un suo trattamento diverso rispetto agli altri soci.
Si costituirono i predetti amministratori, oltre che la società i quali tutti sollevarono CP_2
eccezioni di carattere preliminare e, nel merito, contestarono il fondamento dell'avversa pretesa;
dedussero, infatti, che era stato applicato per tutti i soci il medesimo criterio di ripartizione dei costi di costruzione degli immobili;
quanto alla somma asseritamente indebita posta a suo carico, dedussero trattarsi della quota relativa ai costi sostenuti per la ristrutturazione degli immobili, che andava a sommarsi ai costi di costruzione, e che era stata posta pro quota a carico di tutti i soci.
In particolare, esposero che lo stesso , in occasione del procedimento arbitrale attivato con Pt_1
l'impugnazione della delibera della sua esclusione, aveva ammesso di essere debitore del predetto importo, e che infatti, con lodo arbitrale del 18.11.2016, non impugnato, era stato accertato il diritto di credito della società per l'importo di € 22.694,00, risultante altresì dalla documentazione prodotta, ed il corrispondente inadempimento del al pagamento di detta quota a suo carico. Pt_1
Assegnati i termini per il deposito di memorie e documenti, con lodo del 17.3.2023 l'Arbitro Unico, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, rigettò nel merito la domanda del , sul Pt_1
rilievo che questi non aveva provato l'asserita condotta dolosa o colposa degli amministratori della società, né il nesso causale tra siffatta condotta e l'allegato danno.
Dagli atti di causa, infatti, non era in alcun modo emerso che l'allegata sproporzione tra i costi sostenuti dai soci per l'assegnazione degli immobili fosse frutto di una condotta degli amministratori;
al contrario, con lodo arbitrale del 18.11.2016, non impugnato e dal quale non vi era ragione per discostarsi, era stato accertato che “dagli atti del giudizio risulta pacifico e incontestato
l'inadempimento del in relazione al pagamento pro quota del residuo dei costi dei lavori di Pt_1
ristrutturazione sostenuti dalla Società, importo quantificato in € 22.694,02” e che “Deve quindi ritenersi sussistente il diritto di credito della Società pari ad € 22.694,02, verso il in relazione Pt_1
al mancato pagamento pro quota delle somme finalizzate ai lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'edificio all'epoca di esclusiva proprietà della Società. L'esistenza e
l'ammontare di tale credito non sono stati contestati dal socio e risultano inoltre provati alla Pt_1
luce dei documenti in atti”.
L'Arbitro, pertanto, avuto riguardo alla predetta decisione, ritenne incontestabile che il differenziale tra il costo di acquisto originario dell'immobile e quello poi corrisposto dal al momento del Pt_1
rogito fosse giustificato dai costi sostenuti dalla per la ristrutturazione e il CP_2
consolidamento dello stabile, ripartito pro quota in capo al . Sul punto, questi si era limitato ad Pt_1
evidenziare una discrepanza tra il maggior costo da lui sopportato rispetto a quello sostenuto dagli altri soci, ma non aveva fornito alcun elemento utile per valutare, in ipotesi, un errore nella ripartizione dei predetti costi.
Tra l'altro, dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente era emerso “per tabulas” che tutti i soci avevano corrisposto somme in misura maggiore rispetto a quelle originariamente deliberate dalla Cooperativa, cosicché anche l'assunto di una violazione del principio di solidarietà mutualistica non aveva trovato rispondenza negli atti di causa.
L'Arbitro, inoltre, osservò che anche dalla relazione di parte prodotta dal era emerso che vi Pt_1 era corrispondenza e coerenza tra gli importi riportati nel rogito notarile e i costi imputati a detto socio;
dato che era stato sostanzialmente confermato anche dalla relazione ministeriale in atti, con la quale era stato rilevato che vi erano pendenze debitorie di alcuni soci, tra i quali il . Pt_1
Da ultimo, non era ravvisabile alcuna condotta degli amministratori lesiva della posizione del Pt_1
con riferimento alla quota dei residui beni comuni, trattandosi di decisione assunta dalla delibera assembleare e non, invece, dall'organo gestorio.
Avverso il suddetto lodo il ha proposto impugnazione, cui hanno resistito la Pt_1 [...]
e i signori e;
e Controparte_11 CP_2 CP_1 CP_1 Controparte_4 [...]
quali eredi di sono rimaste contumaci. Sono rimasti parimenti CP_5 Persona_1
contumaci , e , convenuti quali eredi di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, deceduta nelle more, già erede di . Persona_2 Persona_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso in esame, la clausola compromissoria è contenuta nello statuto della società, approvato con delibera assembleare del 16.12.2004, e quindi avente data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; di conseguenza opera il testo previgente dell'art. 829 c.p.c. (cfr. Cass. 7201/23).
Ciò posto, nel caso in esame l'impugnante ha indicato le ragioni di nullità del lodo con specifico riferimento alle varie ipotesi di cui al citato art. 829 c.p.c. nella versione vigente dopo la riforma introdotta con d.lgs. n. 40/2006, cosicché i vari motivi di nullità debbono essere, in questa sede, individuati enucleandoli dal contenuto sostanziale delle censure proposte.
Al riguardo, comunque, deve essere rilevato che l'impugnazione per nullità del lodo è un mezzo a critica vincolata, ossia il lodo può essere impugnato solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 829 c.p.c., nelle cui previsioni le censure debbono, comunque, trovare corrispondenza.
Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione il ha dedotto la nullità del lodo per Pt_1
violazione dell'art. 829, nn. 7 e 12, c.p.c., e art. 28 del Regolamento arbitrale, per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, segnatamente una istanza di consulenza tecnica;
al riguardo il ha Pt_1
dedotto che all'udienza del 20.7.2022 l'Arbitro era andato a riserva sulle eccezioni pregiudiziali, concedendo alle parti un termine per formulare eventuali ulteriori deduzioni istruttorie e per produzioni, ma poi, in luogo di emettere una ordinanza istruttoria che desse una risposta, anche di rigetto, delle istanze formulate, aveva deciso nel merito, in tal modo eludendo la fase istruttoria.
La censura non è ammissibile.
L'art. 829 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis prevede solo nove ipotesi di nullità, e quindi non contiene quella poi introdotta con la riforma del 2006 al n. 12; ipotesi, comunque, inconferente con il caso in esame.
Al n. 7 (sia nella vecchia che nella nuova formulazione) è prevista l'ipotesi relativa ai casi in cui nel procedimento non siano state osservate le forme prescritte per i giudizi a pena di nullità, quando le parti ne avessero espressamente stabilita l'osservanza a norma dell'art. 816 c.p.c., e la nullità non sia stata sanata;
dalla convenzione arbitrale non risulta alcuna prescrizione in tal senso.
In ogni caso, avuto riguardo alla motivazione del lodo, pare evidente che l'Arbitro ha rilevato e ritenuto che la pretesa creditoria nei confronti del risultava ormai inconfutabilmente accertata Pt_1
con il lodo del 18.11.2016, rendendo del tutto inutile una consulenza, peraltro chiesta dal solo Pt_1
“se ritenuta opportuna”, volta tra l'altro ad accertare circostanze oggetto di prova documentale e neppure contestate – avvenuto pagamento da parte del del prezzo originariamente stabilito Pt_1
dalla cooperativa per l'assegnazione degli immobili.
Con il secondo motivo il ha sostenuto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, nn. 7 e 12, per Pt_1
mancata concessione dei termini per memorie conclusionali e discussione orale della causa, in violazione di quanto previsto dall'art. 28 del regolamento arbitrale;
secondo il , così operando, Pt_1
l'Arbitro aveva del tutto pretermesso la fase istruttoria e non aveva reso possibile lo scambio di memorie conclusionali nel merito.
Neppure tale censura è ammissibile.
Valgano, anche in questo caso, le medesime considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.
In ogni caso, anche laddove volesse intendersi la censura come di violazione del principio del contraddittorio, astrattamente riconducibile all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., comma 1,
n. 9, la censura presenta profili di inammissibilità in quanto, come espressamente affermato dalla
Suprema Corte “non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la mancata ammissione, da parte degli arbitri, di determinati mezzi di prova per la ritenuta inidoneità probatoria o superfluità di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente, trattandosi di una valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi (Cass. 03/11/2006 n. 23597; Cass. 24/06/2011 n. 13968)” (Cass. n. 12548/19).
Ad ogni modo tale motivo è infondato.
Nel caso di specie, il rispetto del principio del contraddittorio non è stato violato, atteso che l'arbitro aveva assegnato a parte attrice il termine del 30.9.2022 per il deposito di memoria e alle parti convenute il termine del 15 novembre 2022 per il deposito di memorie di replica;
parte attrice, quindi, con memoria del 30.9.2022 aveva rassegnato le proprie conclusioni, anche nel merito. Le parti, pertanto, erano state poste nelle condizioni di poter articolare le rispettive deduzioni, di replicare a quelle di controparte, e quindi di poter esercitare appieno le rispettive difese;
la circostanza che, nel caso in esame, l'arbitro non avesse ritenuto necessario fare ricorso ad una consulenza tecnica, dunque, non integra una violazione del diritto di contraddittorio e di difesa, quanto, invece, frutto di una valutazione, argomentata, delle risultanze documentali.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 28 del regolamento arbitrale, basti rilevare che tale disposizione prevede una discrezionalità, e non un obbligo, dell'arbitro di fissazione di un termine per memorie conclusionali e di una udienza di discussione.
Con l'ultimo motivo il ha sostenuto la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c., Pt_1
per errata e/o contraddittoria motivazione, assumendo che l'Arbitro aveva erroneamente valutato la documentazione prodotta;
il motivo, dunque, si risolve in una reiterazione delle deduzioni già formulate con il ricorso arbitrale.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto, per quanto attiene alla prospettata contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale, la censura deve essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 829 n. 4 c.p.c. testo previgente, mentre la censura relativa alla erroneità della motivazione può essere intesa come riconducibile al secondo comma dell'art. 829 c.p.c., relativo ai casi in cui gli arbitri nel giudicare non abbiano osservato le regole di diritto.
Ebbene, sotto il primo profilo debbono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo i quali “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n. 4 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini
l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. 3768/06; conf. Cass.
6986/07; Cass. 2427/21).
Dunque, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.
1258/16).
Ancora, per consolidato orientamento della Suprema Corte, il motivo di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, di cui all'art. 829, comma 2, c.p.c. testo previgente, sussiste in presenza di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e quindi in presenza di un errore nel giudizio di diritto (error in iudicando). In particolare, è stato affermato che l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ex art. 829, comma 2, c.p.c., non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c. n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie (da ultimo Cass. 27954/22 secondo cui
“La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”).
Ciò posto, nella specie le censure di nullità del lodo si risolvono in una ricostruzione e valutazione degli elementi agli atti del giudizio arbitrale in termini differenti dalla motivazione del lodo, che non presenta alcuna contraddittorietà, neppure con riferimento alla sola motivazione.
L'Arbitro, infatti, aveva richiamato il precedente lodo del 18.11.2016, in giudicato tra le parti, dalle quali risultava accertata la sussistenza del credito della società nei confronti del esattamente Pt_1
per l'importo di € 22.694,02, tra l'altro ammesso dallo stesso , con conseguente insussistenza Pt_1
di ogni possibile profilo di dolo o colpa degli amministratori che, al momento del rogito di assegnazione dell'immobile, avevano chiesto il pagamento di detto importo.
Pertanto, anche la terza censura non merita accoglimento.
Per le ragioni esposte l'impugnazione del lodo proposta da deve essere rigettata con Parte_1
conseguente condanna alle spese del presente giudizio in favore delle sole parti costituite.
Deve essere, infine, rigettata la domanda delle parti convenute di condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La parte soccombente può infatti essere condannata al risarcimento dei danni solo se si accerti che la stessa ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
L'illecito processuale de quo, dunque, presuppone non soltanto la soccombenza totale dell'agente e l'esistenza di un pregiudizio sulla controparte come conseguenza diretta ed immediata della con- dotta, ma altresì l'accertamento di tale specifico elemento soggettivo.
Se da un lato non risulta provata in alcun modo la mala fede dell'attore, dall'altro non si è accertata la sussistenza della colpa grave, quale omissione di quella diligenza minima che avrebbe consentito allo stesso di avvertire la infondatezza della propria pretesa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'impugnazione per nullità proposta da del lodo arbitrale emesso in data 17 Parte_1
marzo 2023;
2. Condanna il alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida sia in favore della società Pt_1 [...]
sia in favore dei signori e , in € Controparte_12 CP_1 CP_1
5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 355 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro- mossa da
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Filippo Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione attore contro
, residenti in [...]ed ivi elettivamente Controparte_1
domiciliati, presso lo studio dell'avv. Maurizio Piras, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
e contro
in persona del Controparte_2
liquidatore dott. , con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo Controparte_3
studio dell'avv. Nicola Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
e contro
, , quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 convenute contumaci
e contro
, , , quali eredi di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, già erede di Persona_2 Persona_1
convenuti contumaci
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertata la nullità del lodo per i Pt_1
motivi di cui alla superiore espositiva, contrariis reiectis
I) in via istruttoria: ammettere la CTU richiesta nelle memorie in data 30.09.2022 e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento del predetto incombente con concessione, all'esito della fase istruttoria, dei termini per lo scambio di memorie conclusionali;
II) fermo quanto disposto dall'Arbitro Unico in ordine alle avverse eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, nel merito, accertare che i sigg. (e, per lui, gli eredi), Parte_2 CP_1
e , nella loro qualità di amministratori della soc. coop. a r.l. in
[...] CP_1 CP_2
liquidazione, hanno determinato con la propria condotta un danno patrimoniale al socio Pt_1
in occasione della stipula del rogito in data 09.02.2017, in misura quanto meno pari ad €
[...]
22.694,00 o in quell'altro importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, anche, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi e, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento in favore del della somma ut supra accertata;
Parte_1
III) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse di e voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza CP_1 CP_1
disattesa
In via principale
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare in quanto infondata l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 17.03.2023 Parte_1 dall'Arbitro Unico avv. Andrea Dedoni, comunicato dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in data 22.03.2023;
In ogni caso, condannare alle spese e competenze difensive del presente grado di Parte_1
giudizio.
Accertato che il ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare parte Pt_1
impugnante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà provata in corso di causa o, in mancanza di prova sul suo preciso ammontare, nella misura che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare in via equitativa e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 91 comma 3 c.p.c., condannare il Pt_1
al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata.
Nell'interesse della società : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria CP_2
istanza disattesa
In via principale
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare in quanto infondata l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 17.03.2023 Parte_1
dall'Arbitro Unico avv. Andrea Dedoni, comunicato dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in data 22.03.2023;
In ogni caso, condannare alle spese e competenze difensive del presente grado di Parte_1
giudizio.
Accertata la temerarietà della lite, condannare parte impugnante al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. nella misura che risulterà provata in corso di causa o, in difetto di prova nel suo preciso ammontare, determinata in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di nomina di arbitro del 27.11.2021 attivò il procedimento arbitrale, previsto Parte_1
dall'art. 34 dello statuto della società esponendo di essere socio della Controparte_9
predetta società, i cui amministratori e Controparte_1 CP_1 Persona_1
negli anni, avevano posto in essere nei suoi confronti plurime vessazioni, costituite da continue intimazioni di versare somme di denaro sul presupposto di una asserita, ma inesistente, morosità; con delibera assembleare era stato anche escluso dalla società sulla base di una sua morosità, ma a seguito di sua opposizione in sede arbitrale, con lodo del 18.11.2016 era stato reintegrato nella qualità di socio, con accertamento del suo diritto all'assegnazione di una unità immobiliare;
sostenne che gli amministratori, inoltre, avevano tenuto una gestione non limpida, cosicché egli, unitamente al socio aveva dato incarico ad una società di revisione affinché accertasse la CP_10
correttezza delle poste contabili, con particolare riguardo ai versamenti dei soci per l'assegnazione degli immobili, tutti di analoghe dimensioni e caratteristiche costruttive, per l'acquisto dei quali, peraltro, a carico proprio e del socio erano state chieste somme notevolmente superiori CP_10
rispetto a quelle corrisposte dagli altri soci;
in particolare, alla data della stipula del rogito per il trasferimento dell'immobile in proprio favore, gli era stato chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 22.694,00, cosicché egli, a differenza degli altri soci che avevano avuto l'assegnazione dell'immobile per l'importo di € 65.490,75, aveva dovuto corrispondere la somma di € 88.184,77.
Inoltre, con condotta abusiva degli amministratori, era stato escluso dal riparto della porzione residua di un'area comune, destinata a ulteriori tre box ed un miniappartamento, del valore di €
6.213,50, che dunque di fatto aveva conferito alla società.
Chiese, pertanto, la condanna degli amministratori e al risarcimento del CP_1 CP_1 Per_1
danno subito, pari all'ingiustificato esborso di € 22.694,00, dovuto sostenere per ottenere l'assegnazione dell'immobile, peraltro senza che sussistesse alcuna ragione giustificatrice di un suo trattamento diverso rispetto agli altri soci.
Si costituirono i predetti amministratori, oltre che la società i quali tutti sollevarono CP_2
eccezioni di carattere preliminare e, nel merito, contestarono il fondamento dell'avversa pretesa;
dedussero, infatti, che era stato applicato per tutti i soci il medesimo criterio di ripartizione dei costi di costruzione degli immobili;
quanto alla somma asseritamente indebita posta a suo carico, dedussero trattarsi della quota relativa ai costi sostenuti per la ristrutturazione degli immobili, che andava a sommarsi ai costi di costruzione, e che era stata posta pro quota a carico di tutti i soci.
In particolare, esposero che lo stesso , in occasione del procedimento arbitrale attivato con Pt_1
l'impugnazione della delibera della sua esclusione, aveva ammesso di essere debitore del predetto importo, e che infatti, con lodo arbitrale del 18.11.2016, non impugnato, era stato accertato il diritto di credito della società per l'importo di € 22.694,00, risultante altresì dalla documentazione prodotta, ed il corrispondente inadempimento del al pagamento di detta quota a suo carico. Pt_1
Assegnati i termini per il deposito di memorie e documenti, con lodo del 17.3.2023 l'Arbitro Unico, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, rigettò nel merito la domanda del , sul Pt_1
rilievo che questi non aveva provato l'asserita condotta dolosa o colposa degli amministratori della società, né il nesso causale tra siffatta condotta e l'allegato danno.
Dagli atti di causa, infatti, non era in alcun modo emerso che l'allegata sproporzione tra i costi sostenuti dai soci per l'assegnazione degli immobili fosse frutto di una condotta degli amministratori;
al contrario, con lodo arbitrale del 18.11.2016, non impugnato e dal quale non vi era ragione per discostarsi, era stato accertato che “dagli atti del giudizio risulta pacifico e incontestato
l'inadempimento del in relazione al pagamento pro quota del residuo dei costi dei lavori di Pt_1
ristrutturazione sostenuti dalla Società, importo quantificato in € 22.694,02” e che “Deve quindi ritenersi sussistente il diritto di credito della Società pari ad € 22.694,02, verso il in relazione Pt_1
al mancato pagamento pro quota delle somme finalizzate ai lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'edificio all'epoca di esclusiva proprietà della Società. L'esistenza e
l'ammontare di tale credito non sono stati contestati dal socio e risultano inoltre provati alla Pt_1
luce dei documenti in atti”.
L'Arbitro, pertanto, avuto riguardo alla predetta decisione, ritenne incontestabile che il differenziale tra il costo di acquisto originario dell'immobile e quello poi corrisposto dal al momento del Pt_1
rogito fosse giustificato dai costi sostenuti dalla per la ristrutturazione e il CP_2
consolidamento dello stabile, ripartito pro quota in capo al . Sul punto, questi si era limitato ad Pt_1
evidenziare una discrepanza tra il maggior costo da lui sopportato rispetto a quello sostenuto dagli altri soci, ma non aveva fornito alcun elemento utile per valutare, in ipotesi, un errore nella ripartizione dei predetti costi.
Tra l'altro, dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente era emerso “per tabulas” che tutti i soci avevano corrisposto somme in misura maggiore rispetto a quelle originariamente deliberate dalla Cooperativa, cosicché anche l'assunto di una violazione del principio di solidarietà mutualistica non aveva trovato rispondenza negli atti di causa.
L'Arbitro, inoltre, osservò che anche dalla relazione di parte prodotta dal era emerso che vi Pt_1 era corrispondenza e coerenza tra gli importi riportati nel rogito notarile e i costi imputati a detto socio;
dato che era stato sostanzialmente confermato anche dalla relazione ministeriale in atti, con la quale era stato rilevato che vi erano pendenze debitorie di alcuni soci, tra i quali il . Pt_1
Da ultimo, non era ravvisabile alcuna condotta degli amministratori lesiva della posizione del Pt_1
con riferimento alla quota dei residui beni comuni, trattandosi di decisione assunta dalla delibera assembleare e non, invece, dall'organo gestorio.
Avverso il suddetto lodo il ha proposto impugnazione, cui hanno resistito la Pt_1 [...]
e i signori e;
e Controparte_11 CP_2 CP_1 CP_1 Controparte_4 [...]
quali eredi di sono rimaste contumaci. Sono rimasti parimenti CP_5 Persona_1
contumaci , e , convenuti quali eredi di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, deceduta nelle more, già erede di . Persona_2 Persona_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso in esame, la clausola compromissoria è contenuta nello statuto della società, approvato con delibera assembleare del 16.12.2004, e quindi avente data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; di conseguenza opera il testo previgente dell'art. 829 c.p.c. (cfr. Cass. 7201/23).
Ciò posto, nel caso in esame l'impugnante ha indicato le ragioni di nullità del lodo con specifico riferimento alle varie ipotesi di cui al citato art. 829 c.p.c. nella versione vigente dopo la riforma introdotta con d.lgs. n. 40/2006, cosicché i vari motivi di nullità debbono essere, in questa sede, individuati enucleandoli dal contenuto sostanziale delle censure proposte.
Al riguardo, comunque, deve essere rilevato che l'impugnazione per nullità del lodo è un mezzo a critica vincolata, ossia il lodo può essere impugnato solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 829 c.p.c., nelle cui previsioni le censure debbono, comunque, trovare corrispondenza.
Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione il ha dedotto la nullità del lodo per Pt_1
violazione dell'art. 829, nn. 7 e 12, c.p.c., e art. 28 del Regolamento arbitrale, per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, segnatamente una istanza di consulenza tecnica;
al riguardo il ha Pt_1
dedotto che all'udienza del 20.7.2022 l'Arbitro era andato a riserva sulle eccezioni pregiudiziali, concedendo alle parti un termine per formulare eventuali ulteriori deduzioni istruttorie e per produzioni, ma poi, in luogo di emettere una ordinanza istruttoria che desse una risposta, anche di rigetto, delle istanze formulate, aveva deciso nel merito, in tal modo eludendo la fase istruttoria.
La censura non è ammissibile.
L'art. 829 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis prevede solo nove ipotesi di nullità, e quindi non contiene quella poi introdotta con la riforma del 2006 al n. 12; ipotesi, comunque, inconferente con il caso in esame.
Al n. 7 (sia nella vecchia che nella nuova formulazione) è prevista l'ipotesi relativa ai casi in cui nel procedimento non siano state osservate le forme prescritte per i giudizi a pena di nullità, quando le parti ne avessero espressamente stabilita l'osservanza a norma dell'art. 816 c.p.c., e la nullità non sia stata sanata;
dalla convenzione arbitrale non risulta alcuna prescrizione in tal senso.
In ogni caso, avuto riguardo alla motivazione del lodo, pare evidente che l'Arbitro ha rilevato e ritenuto che la pretesa creditoria nei confronti del risultava ormai inconfutabilmente accertata Pt_1
con il lodo del 18.11.2016, rendendo del tutto inutile una consulenza, peraltro chiesta dal solo Pt_1
“se ritenuta opportuna”, volta tra l'altro ad accertare circostanze oggetto di prova documentale e neppure contestate – avvenuto pagamento da parte del del prezzo originariamente stabilito Pt_1
dalla cooperativa per l'assegnazione degli immobili.
Con il secondo motivo il ha sostenuto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, nn. 7 e 12, per Pt_1
mancata concessione dei termini per memorie conclusionali e discussione orale della causa, in violazione di quanto previsto dall'art. 28 del regolamento arbitrale;
secondo il , così operando, Pt_1
l'Arbitro aveva del tutto pretermesso la fase istruttoria e non aveva reso possibile lo scambio di memorie conclusionali nel merito.
Neppure tale censura è ammissibile.
Valgano, anche in questo caso, le medesime considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.
In ogni caso, anche laddove volesse intendersi la censura come di violazione del principio del contraddittorio, astrattamente riconducibile all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., comma 1,
n. 9, la censura presenta profili di inammissibilità in quanto, come espressamente affermato dalla
Suprema Corte “non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la mancata ammissione, da parte degli arbitri, di determinati mezzi di prova per la ritenuta inidoneità probatoria o superfluità di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente, trattandosi di una valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi (Cass. 03/11/2006 n. 23597; Cass. 24/06/2011 n. 13968)” (Cass. n. 12548/19).
Ad ogni modo tale motivo è infondato.
Nel caso di specie, il rispetto del principio del contraddittorio non è stato violato, atteso che l'arbitro aveva assegnato a parte attrice il termine del 30.9.2022 per il deposito di memoria e alle parti convenute il termine del 15 novembre 2022 per il deposito di memorie di replica;
parte attrice, quindi, con memoria del 30.9.2022 aveva rassegnato le proprie conclusioni, anche nel merito. Le parti, pertanto, erano state poste nelle condizioni di poter articolare le rispettive deduzioni, di replicare a quelle di controparte, e quindi di poter esercitare appieno le rispettive difese;
la circostanza che, nel caso in esame, l'arbitro non avesse ritenuto necessario fare ricorso ad una consulenza tecnica, dunque, non integra una violazione del diritto di contraddittorio e di difesa, quanto, invece, frutto di una valutazione, argomentata, delle risultanze documentali.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 28 del regolamento arbitrale, basti rilevare che tale disposizione prevede una discrezionalità, e non un obbligo, dell'arbitro di fissazione di un termine per memorie conclusionali e di una udienza di discussione.
Con l'ultimo motivo il ha sostenuto la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c., Pt_1
per errata e/o contraddittoria motivazione, assumendo che l'Arbitro aveva erroneamente valutato la documentazione prodotta;
il motivo, dunque, si risolve in una reiterazione delle deduzioni già formulate con il ricorso arbitrale.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto, per quanto attiene alla prospettata contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale, la censura deve essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 829 n. 4 c.p.c. testo previgente, mentre la censura relativa alla erroneità della motivazione può essere intesa come riconducibile al secondo comma dell'art. 829 c.p.c., relativo ai casi in cui gli arbitri nel giudicare non abbiano osservato le regole di diritto.
Ebbene, sotto il primo profilo debbono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo i quali “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n. 4 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini
l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. 3768/06; conf. Cass.
6986/07; Cass. 2427/21).
Dunque, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.
1258/16).
Ancora, per consolidato orientamento della Suprema Corte, il motivo di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, di cui all'art. 829, comma 2, c.p.c. testo previgente, sussiste in presenza di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e quindi in presenza di un errore nel giudizio di diritto (error in iudicando). In particolare, è stato affermato che l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ex art. 829, comma 2, c.p.c., non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c. n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie (da ultimo Cass. 27954/22 secondo cui
“La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”).
Ciò posto, nella specie le censure di nullità del lodo si risolvono in una ricostruzione e valutazione degli elementi agli atti del giudizio arbitrale in termini differenti dalla motivazione del lodo, che non presenta alcuna contraddittorietà, neppure con riferimento alla sola motivazione.
L'Arbitro, infatti, aveva richiamato il precedente lodo del 18.11.2016, in giudicato tra le parti, dalle quali risultava accertata la sussistenza del credito della società nei confronti del esattamente Pt_1
per l'importo di € 22.694,02, tra l'altro ammesso dallo stesso , con conseguente insussistenza Pt_1
di ogni possibile profilo di dolo o colpa degli amministratori che, al momento del rogito di assegnazione dell'immobile, avevano chiesto il pagamento di detto importo.
Pertanto, anche la terza censura non merita accoglimento.
Per le ragioni esposte l'impugnazione del lodo proposta da deve essere rigettata con Parte_1
conseguente condanna alle spese del presente giudizio in favore delle sole parti costituite.
Deve essere, infine, rigettata la domanda delle parti convenute di condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La parte soccombente può infatti essere condannata al risarcimento dei danni solo se si accerti che la stessa ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
L'illecito processuale de quo, dunque, presuppone non soltanto la soccombenza totale dell'agente e l'esistenza di un pregiudizio sulla controparte come conseguenza diretta ed immediata della con- dotta, ma altresì l'accertamento di tale specifico elemento soggettivo.
Se da un lato non risulta provata in alcun modo la mala fede dell'attore, dall'altro non si è accertata la sussistenza della colpa grave, quale omissione di quella diligenza minima che avrebbe consentito allo stesso di avvertire la infondatezza della propria pretesa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'impugnazione per nullità proposta da del lodo arbitrale emesso in data 17 Parte_1
marzo 2023;
2. Condanna il alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida sia in favore della società Pt_1 [...]
sia in favore dei signori e , in € Controparte_12 CP_1 CP_1
5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu