Decreto cautelare 17 marzo 2022
Ordinanza collegiale 14 aprile 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Pennuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cuneo, in persona del Questore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. Cat. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato in data 2.03.2022 al ricorrente, avente ad oggetto la reiezione del rinnovo dell’istanza di permesso di soggiorno presentata dal Signor -ricorrente-, di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stato negato il rinnovo dell’istanza di permesso di soggiorno, in ragione della sussistenza a suo carico di un precedente penale.
Lamenta:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, 31 del d.lgs. n. 286/98, l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria e mancata ponderazione delle situazioni contemplate. Mancherebbe nel provvedimento impugnato una valutazione di attuale pericolosità sociale, tanto più che il diniego sarebbe stato notificato a distanza di sette mesi dalla sua adozione. Il ricorrente, nelle more, avrebbe anche chiesto la riabilitazione;
2) la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; il ricorrente si trova sul territorio nazionale da oltre 12 anni, è inserito dal punto di vista lavorativo ed ha legami familiari, circostanze tutte di cui il provvedimento non avrebbe tenuto conto.
Ha chiesto pertanto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo, evidenziando come il provvedimento abbia censurato anche il mancato rispetto dei termini previsti per chiedere il rinnovo del titolo di soggiorno.
Con ordinanza n. 356/2022 è stata disposta istruttoria, al fine di acquisire l’esito della richiesta di riabilitazione presentata dal ricorrente presso il Tribunale di Sorveglianza in relazione alla condanna oggetto di rilievo nel provvedimento impugnato.
Con ordinanza n. 747/2022, preso atto che il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di riabilitazione, la domanda cautelare è stata respinta.
Per l’udienza di discussione del 5.3.2025 parte ricorrente ha depositato nuova ordinanza del Tribunale di sorveglianza del febbraio 2024 con la quale è stata concessa la riabilitazione al ricorrente.
La causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve premettersi che il provvedimento impugnato è stato adottato nell’agosto 2021 e notificato nel marzo 2022.
Il ricorrente era, in precedenza, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, scaduto nel maggio 2019, e rispetto al quale il rinnovo è stato tardivamente richiesto nel novembre 2019.
Nell’aprile 2018 il ricorrente è stato condannato per furto aggravato in abitazione, commesso in concorso con soggetti pluripregiudicati. Nonostante l’accesso al patteggiamento, ed al conseguente sconto di pena, egli ha riportato una condanna severa alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Ancora nel 2022 l’istanza di riabilitazione dal medesimo presentata è stata rigettata, non avendo egli risarcito la vittima. La parte non ha prodotto l’integrale provvedimento ma è pacifico l’esito negativo del medesimo.
Le condotte emerse in sede penale, come evidenziato nel provvedimento impugnato, sono connotate da gravità soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente, nonostante l’addotto inserimento familiare e lavorativo, si è prestato a cooperare in un contesto organizzato che ha avuto come ricorrenti protagonisti pluripregiudicati, il tutto in relazione a reati che destano serio allarme sociale. Ne consegue che l’addotta attività lavorativa e la situazione familiare, se mai e come evidenziato nel provvedimento impugnato, connotano di maggiore gravità la scelta oggettivamente deviante del ricorrente non giustificata da difficoltà di inserimento.
Sulla base di questi presupposti è stata rigettata l’istanza cautelare.
Per l’udienza di merito la difesa di parte ricorrente ha depositato un provvedimento di riabilitazione ottenuto, dopo aver finalmente risarcito la vittima, solo nel 2024, cioè circa 5 anni dopo la scadenza del suo ultimo valido titolo di soggiorno (risalente al maggio 2019) e comunque circa due anni dopo la notifica del diniego impugnato.
Non è dato comprendere, stante il rigetto dell’istanza cautelare, a che titolo il ricorrente abbia, nelle more, soggiornato per svariati anni sul territorio nazionale.
Pare al Collegio evidente che, se pure si condivide la giurisprudenza, definibile sostanzialista, che invita l’amministrazione, sinché il procedimento amministrativo è aperto, o il provvedimento non è stato comunicato all’interessato ancorché formalmente emesso, a tenere conto di eventi in ipotesi favorevoli e sopravvenuti (per l’evidente ragione che la dilatazione dei tempi del procedimento indotta dall’amministrazione oltre i termini ordinatori di legge non può comportare per l’interessato solo una protratta incertezza ma deve, a questo punto, garantirgli una valutazione attualizzata) e se, al più, tale principio è dilatabile in limine al giudizio (data la fisiologica celerità della fase cautelare), l’obbligo dell’amministrazione di tener conto delle sopravvenienze in un contesto normativo che prescrive rivalutazioni cicliche non può essere dilatato al punto da snaturare il senso della normativa e della sua periodicità.
Si finirebbe altrimenti per legittimare una sorta di interesse a tenere aperto a lungo un giudizio (con permanenza pluriennale sul territorio nazionale senza alcun titolo di soggiorno o procedimento in corso) per invocare la valutazione di circostanze verificatesi a distanza di anni dal momento in cui, per legge, la posizione dell’interessato doveva essere, secondo scadenze e periodicità legali previste appunto per garantire un maggior controllo sugli interessati, rivalutata nella sua compatibilità ai fini del soggiorno.
La richiesta di rivalutazione invocata da parte ricorrente finirebbe dunque per distorcere i tempi e il senso stesso delle periodiche cadenze di rinnovo dei titoli di soggiorno, con esiti non più coerenti con il presupposto sistema normativo e incoerente con un equilibrato contemperamento di interessi.
D’altro canto il provvedimento impugnato ha addotto un fatto grave per il contesto in cui è maturato e per come già descritto; trattavasi di fatto recente rispetto al momento del prescritto rinnovo e financo alla notifica del diniego, i cui effetti penali si sono protratti, per scelta stessa del ricorrente, certamente ben oltre la fase cautelare.
Pertanto, ai fini del decidere, l’unico provvedimento della magistratura di sorveglianza pertinente e valutabile, perché congruente e livello temporale con il momento in cui la posizione del ricorrente doveva essere valutata, è quello del 2022 ed è stato negativo.
Ne consegue che non può che essere confermato l’esito della fase cautelare in quanto il diniego si è fatto carico di valutare una circostanza oggettivamente negativa per il ricorrente, di descriverne i contorni e di esplicitare la ragione per cui la stessa è stata ritenuta prevalente rispetto alla posizione lavorativa e familiare.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Considerata l’intervenuta riabilitazione le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.