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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 marzo 2025; rilevato che con ordinanza l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicata alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 2 aprile 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1365 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Antonio Boccia, presso il cui studio in Lauria (Pz) al Largo
Plebiscito n. 105 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2020, la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23 AC.2020/D.00938 del 28.09.2020 emessa da parte della e notificata in Controparte_1 data 06.10.2020, facente seguito al verbale n. 75/2020, elevato da parte dei Carabinieri della stazione di Lauria 29.07.2020, per la presunta violazione dell'art. 124 del D. Lgs.
152/2006, consistente nello “scarico di acque reflue domestiche provenienti da edificio isolato” in assenza della prescritta autorizzazione.
In particolare, la predetta ricorrente esponeva: che l'immobile di sua proprietà, sito in
Lauria alla c.da Serino n. 157 ed identificato nel catasto fabbricati del Comune di
Lauria al foglio 13, particella 379, nato come civile abitazione, nell'anno 2018 era stato interessato da una variazione catastale, e quindi meramente formale, della destinazione d'uso di detto immobile: da civile abitazione a deposito agricolo;
che, pertanto, lo stesso immobile era idoneo ad abitarvi;
che la presunta violazione contestata alla odierna ricorrente, è stata accertata dai CC di Lauria nel periodo di emergenza “Covid”; che il predetto immobile era munito di un “pozzo nero”, e che quindi lo scarico non avveniva affatto nel fiume e nei terreni;
e che, pertanto, era evidente la sua assoluta buonafede, che al massimo poteva comportare l'applicazione della somma minima prevista per legge.
Tutto ciò premesso, la IG.ra chiedeva all'adito Tribunale: in via Parte_1
preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
e nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di annullare la predetta ingiunzione;
il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
non si costituiva, né provvedeva all'ordine del giudice di depositare la documentazione richiesta, e pertanto, all'udienza del 15.11.2021, il Giudice ne dichiarava la contumacia e sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata e rinviava per discussione.
Dopo una serie di rinvii a causa di esigenze di ruolo, e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 09.12.2024, il Giudice, rilevato che non risultava depositato in atti il verbale di contravvenzione e l'ordinanza ingiunzione con impossibilità, allo stato, di verificare la tempestività del ricorso, onerava parte ricorrente di sanare la predetta irregolarità depositando tale documentazione.
Assolto tale onere, con deposito della documentazione in data 04.03.2025, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, giova premettere che ai sensi dell'art. 6, comma 6, dlgs. 150/2011, può proporsi opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, se il ricorrente risiede nel territorio italiano.
Il comma 10 del medesimo art. 6, dispone che quando il ricorso è proposto oltre il termine di cui al comma 6, il Giudice lo dichiara inammissibile con sentenza.
Giova, altresì, evidenziare che, con riferimento all'onere probatorio in ordine alla tempestività dell'opposizione, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che
“In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge
n.689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato;
la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per
l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata
“in limine litis”, ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n.
689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”, (Cass. sent. n. 1279 del 22.1.07).
Orbene, nel caso in esame, l'opponente, con il deposito di documentazione integrativa avvenuto in data 04.03.2025, ha assolto al proprio onere di dimostrazione della tempestività del ricorso. Infatti, dalla documentazione versata in atti si evince che l'ordinanza ingiunzione è stata spedita in data 05.10.2020 (data apposta sulla busta) ed il ricorso introdotto in data 04.11.2020.
Ne deriva che, se anche la notifica fosse pervenuta nel medesimo giorno di spedizione,
l'impugnazione sarebbe comunque tempestiva.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Come è noto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (in tal senso sent. Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe, dunque, all'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza dei vizi procedurali, l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto.
Tali considerazioni devono fare i conti con la circostanza che gli accertamenti operati dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni fanno piena prova fino a querela di falso. Ed invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa
è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. Sez. Un. 17355 del 2008).
Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi l'illecito, l'opposizione deve essere accolta (cfr. in tal senso, Cass. n. 5095/1999; Cass., n. 3741/1999 e Cass. n.
5277/2007).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ciò posto, il Tribunale osserva quanto segue.
In primo luogo, occorre evidenziare come, a fronte delle censure di parte ricorrente,
l'amministrazione rimasta contumace non abbia assolto al proprio onere probatorio nemmeno attraverso il deposito della documentazione necessaria richiesta dal giudice, rendendo impossibile effettuare un esame circa la fondatezza della pretesa punitiva dell'amministrazione stessa.
Pertanto, in assenza di ulteriori riscontri, la violazione non risulta provata, per cui l'opposizione non può che trovare accoglimento.
Tali considerazioni consento al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e vengono liquidate, Controparte_1
ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, operata una riduzione del 30% per la bassa complessità in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 23
AC.2020/D.00938 del 28.09.2020 emessa da parte della
[...]
Controparte_1 • Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte opponente, nella misura pari ad euro 1.190,70 per compensi professionali, euro
125,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Lagonegro, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 marzo 2025; rilevato che con ordinanza l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicata alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 2 aprile 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1365 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Antonio Boccia, presso il cui studio in Lauria (Pz) al Largo
Plebiscito n. 105 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2020, la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23 AC.2020/D.00938 del 28.09.2020 emessa da parte della e notificata in Controparte_1 data 06.10.2020, facente seguito al verbale n. 75/2020, elevato da parte dei Carabinieri della stazione di Lauria 29.07.2020, per la presunta violazione dell'art. 124 del D. Lgs.
152/2006, consistente nello “scarico di acque reflue domestiche provenienti da edificio isolato” in assenza della prescritta autorizzazione.
In particolare, la predetta ricorrente esponeva: che l'immobile di sua proprietà, sito in
Lauria alla c.da Serino n. 157 ed identificato nel catasto fabbricati del Comune di
Lauria al foglio 13, particella 379, nato come civile abitazione, nell'anno 2018 era stato interessato da una variazione catastale, e quindi meramente formale, della destinazione d'uso di detto immobile: da civile abitazione a deposito agricolo;
che, pertanto, lo stesso immobile era idoneo ad abitarvi;
che la presunta violazione contestata alla odierna ricorrente, è stata accertata dai CC di Lauria nel periodo di emergenza “Covid”; che il predetto immobile era munito di un “pozzo nero”, e che quindi lo scarico non avveniva affatto nel fiume e nei terreni;
e che, pertanto, era evidente la sua assoluta buonafede, che al massimo poteva comportare l'applicazione della somma minima prevista per legge.
Tutto ciò premesso, la IG.ra chiedeva all'adito Tribunale: in via Parte_1
preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
e nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di annullare la predetta ingiunzione;
il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
non si costituiva, né provvedeva all'ordine del giudice di depositare la documentazione richiesta, e pertanto, all'udienza del 15.11.2021, il Giudice ne dichiarava la contumacia e sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata e rinviava per discussione.
Dopo una serie di rinvii a causa di esigenze di ruolo, e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 09.12.2024, il Giudice, rilevato che non risultava depositato in atti il verbale di contravvenzione e l'ordinanza ingiunzione con impossibilità, allo stato, di verificare la tempestività del ricorso, onerava parte ricorrente di sanare la predetta irregolarità depositando tale documentazione.
Assolto tale onere, con deposito della documentazione in data 04.03.2025, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, giova premettere che ai sensi dell'art. 6, comma 6, dlgs. 150/2011, può proporsi opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, se il ricorrente risiede nel territorio italiano.
Il comma 10 del medesimo art. 6, dispone che quando il ricorso è proposto oltre il termine di cui al comma 6, il Giudice lo dichiara inammissibile con sentenza.
Giova, altresì, evidenziare che, con riferimento all'onere probatorio in ordine alla tempestività dell'opposizione, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che
“In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge
n.689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato;
la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per
l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata
“in limine litis”, ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n.
689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”, (Cass. sent. n. 1279 del 22.1.07).
Orbene, nel caso in esame, l'opponente, con il deposito di documentazione integrativa avvenuto in data 04.03.2025, ha assolto al proprio onere di dimostrazione della tempestività del ricorso. Infatti, dalla documentazione versata in atti si evince che l'ordinanza ingiunzione è stata spedita in data 05.10.2020 (data apposta sulla busta) ed il ricorso introdotto in data 04.11.2020.
Ne deriva che, se anche la notifica fosse pervenuta nel medesimo giorno di spedizione,
l'impugnazione sarebbe comunque tempestiva.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Come è noto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (in tal senso sent. Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe, dunque, all'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza dei vizi procedurali, l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto.
Tali considerazioni devono fare i conti con la circostanza che gli accertamenti operati dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni fanno piena prova fino a querela di falso. Ed invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa
è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. Sez. Un. 17355 del 2008).
Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi l'illecito, l'opposizione deve essere accolta (cfr. in tal senso, Cass. n. 5095/1999; Cass., n. 3741/1999 e Cass. n.
5277/2007).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ciò posto, il Tribunale osserva quanto segue.
In primo luogo, occorre evidenziare come, a fronte delle censure di parte ricorrente,
l'amministrazione rimasta contumace non abbia assolto al proprio onere probatorio nemmeno attraverso il deposito della documentazione necessaria richiesta dal giudice, rendendo impossibile effettuare un esame circa la fondatezza della pretesa punitiva dell'amministrazione stessa.
Pertanto, in assenza di ulteriori riscontri, la violazione non risulta provata, per cui l'opposizione non può che trovare accoglimento.
Tali considerazioni consento al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e vengono liquidate, Controparte_1
ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, operata una riduzione del 30% per la bassa complessità in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 23
AC.2020/D.00938 del 28.09.2020 emessa da parte della
[...]
Controparte_1 • Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte opponente, nella misura pari ad euro 1.190,70 per compensi professionali, euro
125,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Lagonegro, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco