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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/07/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3522/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3522/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 21/04/1959, e Parte_1 Parte_2
, n. a SANTA MA AP RE (CE) il 14/06/1966
[...] rappresentati e difesi dagli avv. SAVOIA ANTONIETTA e RACHELE
STEFANIA TORTALE come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentati e difesi dagli avv. CATALANO DAVIDE, IDA VERRENGIA,
ITALA DE BENEDICTIS e DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
E
Controparte_2
(C.U.B.), in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. VERONICA PERRONE, GALASSI PASQUALE
e FRANCESCO GOGLIA
RESISTENTE
1 OGGETTO: indennità di buonuscita
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 17/03/2024 le parti ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato per il Consorzio Unico di Bacino (CUB) con le mansioni di operatore ecologico, la dal 27.03.2000 al 9.5.2021 Parte_1 ed il dal 26.4.2008 all'1.5.2013; che l'importo dovuto a titolo di Pt_2
T.F.S. spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi in base all'art. 2116 c.c.; di aver diritto, la all'importo di € 16.329,53 ed Parte_1 il all'importo di € 9.055,40. Pt_2
Hanno, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento delle somme richieste a titolo di , oltre interessi e Parte_3 rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in tutti i giudizi chiedendo la cessazione della CP_1 materia del contendere.
Il C.U.B. si è costituito in tutti i giudizi chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto all'indennità di buonuscita. Nel caso in esame, l' ha proceduto al CP_1 pagamento, dopo l'instaurazione del giudizio, solo di una quota delle somme richieste sulla base del modello TFR1, escludendo le quote di T.F.R. maturate prima della costituzione del CUB (luglio 2008).
2 RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'indennità di buonuscita (IBU) è disciplinata dal D.P.R. 1032/1973 e viene erogata al dipendente pubblico al momento della cessazione del rapporto, al pari del T.F.R., dell'indennità di anzianità e dell'IPS, ma ha un sistema di calcolo ed un ambito applicativo distinto in quanto riguarda tutti i dipendenti di P.A. statali assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, tutti i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 165/2001, riconducibili all'ex gestione . CP_3
Si tratta di un'indennità una tantum spettante ai pubblici dipendenti di altre P.A. al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pari sia dell'indennità di anzianità, prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici (cd. Parastato) ex art. 13 l. 70/1975 sia dell'indennità premio di servizio. L'indennità premio di servizio, infatti, è erogata a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla gestione INADEL, assunti, da enti locali o dalle con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 Pt_4 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto in base a quanto previsto dalla l. 152/1968.
Sulla base di tali considerazioni è possibile evidenziare come le tre indennità summenzionate presentano ambiti di applicazione soggettivi diversi in quanto la tipologia di indennità spettante ad un determinato dipendente pubblico è determinata dalla tipologia di ente pubblico della
P.A. datrice di lavoro in quanto:
- per i dipendenti di P.A. statali (gestione ) è prevista l'indennità CP_3 di buonuscita;
- per i dipendenti del cd. Parastato è prevista l'indennità di anzianità;
- per i dipendenti degli enti locali e delle è prevista l'indennità Pt_4 premio di servizio.
3 GIURISDIZIONE
L'indennità di buonuscita rientra nella giurisdizione ordinaria in base all'art. 63 d.lgs. 165/200 in quanto, si tratta di indennità di fine rapporto.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. SS UU 24028/2022) secondo cui “La controversia sul diritto dell' a procedere al recupero di somme già erogate a titolo di CP_1 indennità di buonuscita agli avvocati dell'ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001, venendo in rilievo un'azione di accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria, posta in essere con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro”.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal C.U.B. presuppone la risoluzione della questione relativa alla sua natura pubblicistica o privatistica perché solo nel primo caso, infatti, unico soggetto tenuto al versamento del T.F.S. sarebbe l'ente previdenziale.
Sul punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di merito (Trib.
Napoli sent. 5535/2023) secondo cui “In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del
[...]
. La circostanza, oltre a non Controparte_2 essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L.
90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_2 CP_2
Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità giuridica di diritto Controparte_2 pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del
D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
4 degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della
Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008)”.
Per tali ragioni, il ricorso è inammissibile nei confronti del C.U.B.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per quanto riguarda i rapporti tra le parti ricorrenti e l' va CP_1 pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti
5 presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si compensano per il 50% e per la restante parte si liquidano in dispositivo nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' in CP_1 quanto l'ente previdenziale ha giustificato il proprio ritardo allegando e documentando la tardiva trasmissione da parte dell'ente datoriale delle
DMA.
Le spese di lite nei rapporti tra le parti ricorrenti ed il C.U.B. sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibili i ricorsi nei confronti del C.U.B.;
6 2. dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' CP_1
3. compensa le spese tra le parti ricorrenti ed il C.U.B.;
4. liquida le spese di lite in complessivi € 3.023,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l' al pagamento in favore delle parti ricorrenti in solido tra CP_1 loro della restante parte delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 14/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3522/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 21/04/1959, e Parte_1 Parte_2
, n. a SANTA MA AP RE (CE) il 14/06/1966
[...] rappresentati e difesi dagli avv. SAVOIA ANTONIETTA e RACHELE
STEFANIA TORTALE come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentati e difesi dagli avv. CATALANO DAVIDE, IDA VERRENGIA,
ITALA DE BENEDICTIS e DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
E
Controparte_2
(C.U.B.), in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. VERONICA PERRONE, GALASSI PASQUALE
e FRANCESCO GOGLIA
RESISTENTE
1 OGGETTO: indennità di buonuscita
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 17/03/2024 le parti ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato per il Consorzio Unico di Bacino (CUB) con le mansioni di operatore ecologico, la dal 27.03.2000 al 9.5.2021 Parte_1 ed il dal 26.4.2008 all'1.5.2013; che l'importo dovuto a titolo di Pt_2
T.F.S. spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi in base all'art. 2116 c.c.; di aver diritto, la all'importo di € 16.329,53 ed Parte_1 il all'importo di € 9.055,40. Pt_2
Hanno, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento delle somme richieste a titolo di , oltre interessi e Parte_3 rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in tutti i giudizi chiedendo la cessazione della CP_1 materia del contendere.
Il C.U.B. si è costituito in tutti i giudizi chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto all'indennità di buonuscita. Nel caso in esame, l' ha proceduto al CP_1 pagamento, dopo l'instaurazione del giudizio, solo di una quota delle somme richieste sulla base del modello TFR1, escludendo le quote di T.F.R. maturate prima della costituzione del CUB (luglio 2008).
2 RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'indennità di buonuscita (IBU) è disciplinata dal D.P.R. 1032/1973 e viene erogata al dipendente pubblico al momento della cessazione del rapporto, al pari del T.F.R., dell'indennità di anzianità e dell'IPS, ma ha un sistema di calcolo ed un ambito applicativo distinto in quanto riguarda tutti i dipendenti di P.A. statali assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, tutti i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 165/2001, riconducibili all'ex gestione . CP_3
Si tratta di un'indennità una tantum spettante ai pubblici dipendenti di altre P.A. al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pari sia dell'indennità di anzianità, prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici (cd. Parastato) ex art. 13 l. 70/1975 sia dell'indennità premio di servizio. L'indennità premio di servizio, infatti, è erogata a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla gestione INADEL, assunti, da enti locali o dalle con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 Pt_4 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto in base a quanto previsto dalla l. 152/1968.
Sulla base di tali considerazioni è possibile evidenziare come le tre indennità summenzionate presentano ambiti di applicazione soggettivi diversi in quanto la tipologia di indennità spettante ad un determinato dipendente pubblico è determinata dalla tipologia di ente pubblico della
P.A. datrice di lavoro in quanto:
- per i dipendenti di P.A. statali (gestione ) è prevista l'indennità CP_3 di buonuscita;
- per i dipendenti del cd. Parastato è prevista l'indennità di anzianità;
- per i dipendenti degli enti locali e delle è prevista l'indennità Pt_4 premio di servizio.
3 GIURISDIZIONE
L'indennità di buonuscita rientra nella giurisdizione ordinaria in base all'art. 63 d.lgs. 165/200 in quanto, si tratta di indennità di fine rapporto.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. SS UU 24028/2022) secondo cui “La controversia sul diritto dell' a procedere al recupero di somme già erogate a titolo di CP_1 indennità di buonuscita agli avvocati dell'ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001, venendo in rilievo un'azione di accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria, posta in essere con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro”.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal C.U.B. presuppone la risoluzione della questione relativa alla sua natura pubblicistica o privatistica perché solo nel primo caso, infatti, unico soggetto tenuto al versamento del T.F.S. sarebbe l'ente previdenziale.
Sul punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di merito (Trib.
Napoli sent. 5535/2023) secondo cui “In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del
[...]
. La circostanza, oltre a non Controparte_2 essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L.
90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_2 CP_2
Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità giuridica di diritto Controparte_2 pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del
D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
4 degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della
Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008)”.
Per tali ragioni, il ricorso è inammissibile nei confronti del C.U.B.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per quanto riguarda i rapporti tra le parti ricorrenti e l' va CP_1 pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti
5 presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si compensano per il 50% e per la restante parte si liquidano in dispositivo nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' in CP_1 quanto l'ente previdenziale ha giustificato il proprio ritardo allegando e documentando la tardiva trasmissione da parte dell'ente datoriale delle
DMA.
Le spese di lite nei rapporti tra le parti ricorrenti ed il C.U.B. sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibili i ricorsi nei confronti del C.U.B.;
6 2. dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' CP_1
3. compensa le spese tra le parti ricorrenti ed il C.U.B.;
4. liquida le spese di lite in complessivi € 3.023,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l' al pagamento in favore delle parti ricorrenti in solido tra CP_1 loro della restante parte delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 14/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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