Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.n.1775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1775/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Marchesi Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Andrea Aloi e dell'Avv. Alessandro Controparte_1
Barbaro
CONVENUTA OPPOSTA nonché nei confronti di
Controparte_2
e di
Controparte_3
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“in via preliminare
27. dichiarare la contumacia di;
Parte_2
in ogni caso
2. rilevare d'ufficio, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA, che la stessa
(Fire SpA) in proprio e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc non è munita di alcuna, ed in subordine valida, autorizzazione per l'esercizio dell'attività di “ e/o Pt_3 [...]
, ma soprattutto, e non ha prodotto in atti alcun titolo e/o contratto di servicer e sub-servicer Pt_4
e/o documento che anche ex art. 111 cpc ne legittimi in fatto ed in diritto l'intervento nel presente procedimento e la prosecuzione del procedimento in sostituzione di e/o di terzi Parte_2
soggetti e/o ex art. 111 cpc;
3. rilevare d'ufficio, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA, che la stessa
(Fire SpA) in proprio e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc non ha prodotto in atti alcuna autorizzazione ed art. 115 TULP come invece citata in atti, ed in ogni caso, è semmai autorizzata ad operare entro i limiti di operatività e di licenza ex art. 115 TULPS e, pertanto, la stessa (Fire SpA) in proprio e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc può svolgere come da dettato di cui all'art. 115 TULPS solo attività di natura stragiudiziale connessa al recupero di crediti, ed in ogni caso, attività stragiudiziale eventualmente concessagli e per i propri poteri;
4. rilevare d'ufficio, relativamente alla comparsa di costituzione di ed ai Parte_5
successivi suoi atti,. Che la stessa ( ) in proprio e/o quale dante/avente causa di Parte_5
terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc non è munita di alcuna, ed in subordine valida, autorizzazione per l'esercizio dell'attività di “Servicer e/o Sub-Servicer”, ma soprattutto, e non ha prodotto in atti alcun titolo e/o contratto di servicer e sub-servicer e/o documento che anche ex art. 111 cpc ne legittimi in fatto ed in diritto la costituzione nel presente procedimento;
5. rilevare d'ufficio, relativamente alla comparsa di costituzione di ed ai Parte_5
successivi suoi atti, che la stessa ( ) quale dante/avente causa di terzi soggetti Parte_5
e/o ex art. 111 cpc non ha prodotto in giudizio alcuna autorizzazione ex art. 115 TULPS come invece citata in atti, ed in ogni caso è semmai è autorizzata ad operare entro i limiti di operatività e di licenza ex art. 115 TULPS e, pertanto, la stessa ( ) in proprio e/o quale Parte_5
dante/avente causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc può svolgere come da dettato di cui all'art. 115 TULPS solo attività di natura stragiudiziale connessa al recupero di crediti, ed in ogni caso, attività stragiudiziale eventualmente concessagli e per i propri poteri;
6. rilevare d'ufficio, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA ed alla comparsa di costituzione di ed ai successivi suoi atti la nullità, in subordine la Parte_5 inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti dell'esponente, ed in ogni caso relativamente al presente procedimento, delle procure
[...]
in atti in quanto rilasciate senza alcuna, in subordine valida, Controparte_4
autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concesse e per i propri poteri ed in quanto costituite in giudizio nel presente procedimento svolgendo di fatto, quali danti/aventi causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concesse e dei propri poteri;
7. rilevare d'ufficio, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA ed alla comparsa di costituzione di ed ai suoi successivi atti la totale carenza di Parte_2
legittimazione processuale di Fire SpA e ed emettere ogni opportuno e Parte_2
conseguente provvedimento in punto carenza delle condizioni e dei presupposti processuali ad esse riferibili quali avente/danti causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc ivi inclusa la nullità, ed in subordine la inesistenza della comparsa di costituzione datata 29 aprile 2024 e di tutti gli atti ad essa connessi e dell'atto datato 18 luglio 2024;
8. rilevare d'ufficio, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA ed alla comparsa di costituzione di ed ai suoi successivi atti la nullità, in subordine la Parte_2 inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli esponente, ed in ogni caso relativamente al presente procedimento, della procura rilasciata da e da Fire SpA all'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti in quanto rilasciata per attività Parte_5
processuale da svolgersi senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli e per i propri poteri ed in quanto costituita in giudizio nella presente procedura esecutiva svolgendo di fatto, quale dante/avente causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso sconfinando le attività stragiudiziali concessegli e dei propri poteri;
9. rilevare d'ufficio, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA ed alla comparsa di costituzione di ed ai suoi successivi atti la nullità, in subordine la Parte_2
inesistenza, in ulteriore subordine invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli esponente ed in ogni caso relativamente al presente procedimento della procura rilasciata da Fire
SpA all'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti in quanto rilasciata senza che fosse dichiarata e provata l'intervenuta e la valida revoca della precedente procura rilasciata da;
Parte_2
10. rilevare d'ufficio per l'effetto la totale nullità, ed in subordine, la inesistenza della comparsa di costituzione del 29 aprile 2024 e la nullità dell'atto del 18 luglio 2024;
11. rilevare d'ufficio, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA ed alla comparsa di costituzione di ed ai suoi successivi atti che relativamente al Parte_2
presente procedimento le procure Controparte_5 Parte_6
e Fire SpA e le procure dalle stesse rilasciate al proprio difensore in atti (Avv. Cinzia Maria
[...]
Bernini Asti) violano îl combinato disposto di cui agli artt. 106-132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da Banca d'Italia e della Giurisprudenza di Legittimità e di Merito ed emettere ogni opportuno e conseguente provvedimento in punto nullità, ab origine e/o sopravvenuta, di ciascun atto posto in essere da e per conto di ciascuna di esse;
12. rilevare d'ufficio ed eventualmente dichiarare, relativamente all'atto datato 18 luglio 2024 depositato da Fire SpA ed alla comparsa di costituzione di ed ai suoi successivi Parte_2
atti la responsabilità di in subordine in solido con ed in Controparte_6 Parte_2 ulteriore subordine in solido con Fire SpA, per l'attività e l'operato svolto da queste ultime quali dante/avente causa di terzi soggetti e/o ex art. 111 cpc relativamente alla presente opposizione per aver svolto attività in carenza dei requisiti ex artt. 106 TUB, in violazione dell'art. 132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da Banca d'Italia e della Giurisprudenza di Legittimità e di Merito, senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli ed i propri poteri condannando la stessa al risarcimento dei danni pattiti e patiendi provocati e provocandi all'esponente in ragione delle rispettive già accertate ed in ogni caso accertande responsabilità; danni che si ritiene non debbano essere inferiori al valore commerciale degli immobili oggetto della procedura esecutiva NRGE 101/2020 quantificato in Euro
1.967.562,00, o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
13. disporre, per i motivi esposti in narrativa, stante la mancata iscrizione di
[...]
e di altre danti/aventi causa all'albo ex art. 106 TUB quale Parte_7
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 106-132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da Banca d'Italia e della Giurisprudenza di Legittimità e di Merito, emettere ogni opportuno provvedimento ed in ogni caso disporre la trasmissione degli atti e dei documenti del presente procedimento, unitamente al provvedimento emesso all'esito della presente fase di merito, a Banca
d'Italia, alla competente Procura della Repubblica ed alle competenti Questure rilascianti le licenze ex art. 115 TULPS;
in ogni caso e nel merito
14. accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che nel decreto ingiuntivo n. 485/2019 del
Tribunale di Sondrio manca anche ex art. 641 cpc il controllo da parte del Giudice circa l'eventuale carattere vessatorio-abusivo delle clausole n. 2, n. 3, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 15 e n. 16 della fidejussione omnibus rilasciata dall'esponente (tra gli ingiunti) e manca la relativa espressa esclusione che dette clausole siano qualificabili come vessatorie-abusive, ed in subordine, contrarie ali artt. 1956 e 1957 cc, non tutte approvate specificatamente ex art. 1341 cc (clausole n.2, n. 3 e n. 15), contrarie alla Direttiva CEE 93/13 ed all'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione
Europea, contrarie alla vigente normativa civilistica e bancaria in materia di trasparenza, divieto di pratiche commerciali ingannevoli e scorrette, contrarie ai più elementari principi di correttezza e buona fede (art. 1175 cc, art. 1375 cc ed art. 1418 cc) e più in generale contrarie a norme imperative ed affette da causa illiceità;
15. accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che nel decreto ingiuntivo n. 485/2019 del
Tribunale di Sondrio manca la verifica (obbligatoria) da parte del Giudice circa l'effettiva sussistenza-esistenza e l'effettiva titolarità del credito ingiunto, ed in subordine, manca la verifica circa l'effettivo perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB sia in fatto, sia in diritto ed relativamente alla procedura esecutiva opposta, non ha provato Controparte_6
di essere effettiva titolare del credito ingiunto;
16. in ogni caso e per i motivi esposti in narrativa rilevate ed accertare che nel decreto ingiuntivo n.
485/2019 del Tribunale di Sondrio manca anche ex art. 641 cpc il controllo da parte del Giudice circa l'eventuale carattere vessatorio-abusivo delle clausole n. 2, n. 3, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n.
11, n. 15 e n. 16 della fidejussione omnibus rilasciata dall'esponente (tra gli ingiunti) e manca la relativa espressa esclusione che dette clausole siano qualificabili come vessatorie-abusive, ed in subordine, contrarie ali artt. 1956 e 1957 cc, non tutte approvate specificatamente ex art. 1341 cc
(clausole n.2, n. 3 e n. 15), contrarie alla Direttiva CEE 93/13 ed all'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, contrarie alla vigente normativa civilistica e bancaria in materia di trasparenza, divieto di pratiche commerciali ingannevoli e scorrette, contrarie ai più elementari principi di correttezza e buona fede (art. 1175 cc, art. 1375 cc ed art. 1418 cc) e più in generale contrarie a norme imperative ed affette da causa illiceità;
17. in ogni caso e per i motivi esposti in narrativa rilevare ed accertare che nel decreto ingiuntivo n.
485/2019 del Tribunale di Sondrio manca la verifica (obbligatoria) da parte del Giudice circa l'effettiva sussistenza-esistenza e l'effettiva titolarità del credito ingiunto, ed in subordine, manca la verifica circa l'effettivo perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB sia in fatto, sia in diritto ed relativamente alla procedura esecutiva opposta, non ha Controparte_6
provato di essere effettiva titolare del credito ingiunto;
18. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa provveda e disponga in applicazione di quanto disposto ex art. 363 cpc da Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 9479/2023 ed ex art. 650 cpc il controllo sulle clausole n. 2, n. 3, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 e n. 16 contenute nella fidejussione omnibus rilasciata dall'esponente (tra gli ingiunti) e posta a base del decreto ingiuntivo n. 485/2019 in quanto clausole che hanno effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito ingiunto ed in quanto clausole vessatorie-abusive e comunque contrarie agli artt. 1956 e 1957 cc, non tutte specificatamente approvate ex art. 1341 cc (clausole n. 2, n. 3 e n. 15), contrarie alla Direttiva CEE
93/13 ed all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, contrarie alla vigente normativa civilistica e bancaria in materia di trasparenza, divieto di pratiche commerciali ingannevoli e scorrette, contrarie ai più elementari principi di correttezza e buonafede (art. 1175 cc, art. 1375 cc ed art. 1418 cc) e più in generale contrarie a norme imperative ed affette da causa illiceità informando le parti ed avvisando l'esponente (tra gli ingiunti) che ha termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 485/2019 del Tribunale di Sondrio ai sensi dell'art. 650 cpc per fare accertare l'eventuale abusività di dette clausole;
19. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa provveda e disponga in applicazione di quanto disposto ex art. 363 cpc da Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 9479/2023 ed ex art. 650 cpc il controllo sulle clausole n. 2, n. 3, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 e n. 16 (con particolare riferimento sulla clausola n. 2 non specificatamente approvata ex art. 1341 cc e sulla clausola n. 6) in punto effettiva esistenza ed effettiva titolarità del credito ingiunto e di cui al titolo azionato nella procedura esecutiva opposta, ed in ogni caso, in punto effettivo perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB sia in fatto, sia in diritto;
20. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa provveda e disponga in applicazione di quanto disposto ex art. 363 cpc da Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 9479/2023 ed ex art. 650 cpc concedere termine all'esponente (tra gli ingiunti) onde proporre opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo n. 485/2019 del Tribunale di Sondrio per accertare che le clausole n. 2, n. 3, n. 6, n. 7, n.
8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 e n. 16 contenute nella fidejussione omnibus posta a base dell'ingiunzione sono clausole che hanno effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito ingiunto ed in quanto clausole vessatorie-abusive, contrarie agli artt. 1956 e 1957 cc, non tutte specificatamente approvate ex art. 1341 cc (clausole n. 2, n. 3 e n. 15), contrarie alla Direttiva CEE 93/13 ed all'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, contrarie alla vigente normativa civilistica e bancaria in materia di trasparenza, divieto di pratiche commerciali ingannevoli e scorrette, contrarie ai più elementari principi di correttezza e buona fede (art. 1175 cc, art. 1375 cc ed art. 1418 cc) e più in generale contrarie a norme imperative ed affette da causa illiceità;
21. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa provveda e disponga in applicazione di quanto disposto ex art. 363 cpc da Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 9479/2023 ed ex art. 650 cpc in ogni caso accertare, per i motivi esposti in narrativa, che relativamente all'esponente (tra gli ingiunti) ed al decreto ingiuntivo n. 485/2019 del Tribunale di Sondrio il credito ingiunto è inesistenze in quanto estinto, anche ex art. 1957, e che la creditrice procedente non è effettiva titolare del credito ingiunto e l'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB non si è mai perfezionata sia in fatto, sia in diritto con ogni consequenziale provvedimento in ordine agli atti posti in essere nella procedura esecutiva opposta;
22. in ogni caso ed in subordine disporre, per i motivi esposti in narrativa, ogni opportuno provvedimento di verifica ed accertamento dell'effettiva titolarità di Controparte_6
relativamente al credito di cui al titolo azionato nella presente procedura esecutiva ordinando, se del caso, l'esibizione dell'estratto notarile del contratto di cessione ex art. 58 TUB che la stessa assume di aver concluso con Credito Valtellinese SpA nel corso dell'anno 2018;
23. in ogni caso ed in subordine disporre, per i motivi esposti in narrativa, ogni opportuno provvedimento di verifica e di accertamento della validità e dell'effettività dei poteri conferiti a con particolare riferimento all'esistenza del credito, all'estrema genericità dei Parte_2 poteri indicati nella procura indicata come “speciale” in atti, ma soprattutto, in rapporto alla procura precedentemente rilasciata a Credito Fondiario SpA non espressamente e preventivamente revocata da e pertanto irregolarmente coesistente con quella conferita a Controparte_6
ed in subordine successivamente a Fire SpA;
Parte_2
24. in ogni caso ed in subordine disporre, per i motivi esposti in narrativa, ogni opportuno provvedimento di verifica, che relativamente al ricorrente (tra gli ingiunti) ed al decreto ingiuntivo n. 485/2019 del Tribunale di Sondrio il credito ingiunto è inesistenze in quanto estinto, anche ex art. 1957;
25. in ogni caso ed in subordine, per i motivi esposti in narrativa, disporre ogni opportuno provvedimento onde dichiarare improcedibile la procedura esecutiva opposta con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla cancellazione della trascrizione del pignoramento;
26. in ogni caso e per i motivi esposti in narrativa, previe le necessarie verifiche ed in considerazione di quanto esposto in fatto ed in diritto in narrativa, disporre la trasmissione degli atti della presente procedura esecutiva alla competente Procura della Repubblica per ogni opportuna indagine, verifica ed eventuale punizione relativamente alle ipotesi di reato ex artt. 48 e 479 cp e di ogni altro reato che relativamente alla presunta cessione del credito Controparte_7
la stessa riterrà di ravvisare.
27. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con ogni consequenziale statuizione, ai sensi degli artt. 88, 96 e 100 cpc”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art.615 – 624 – 650 c.p.c. promosso da Parte_1
per tutti i motivi in fatto e in diritto meglio descritti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
- Accertare e dichiarare il difetto di procura alle liti in capo al difensore di e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art.615 – 624 – 650 c.p.c. promosso per conto di per tutti i motivi in fatto e in diritto meglio descritti in narrativa. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- Rigettare l'opposizione ex artt.615, 624 e 650 c.p.c. avversaria e tutte le domande anche di accertamento ad essa sottese, in quanto inammissibile e in ogni caso infondata e pretestuosa in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza in data 21 dicembre 2023 – 8 gennaio 2024 del Tribunale di Monza, nella persona del G.E. Dott.ssa
Caterina Giovanetti, che riconosce il diritto di quale creditore procedente Controparte_1 nell'esecuzione R.G.E.101/2020, a proseguire in detta esecuzione e, conseguente-mente, confermare l'ordinanza emessa nell'esecuzione R.G.E. 101/2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del G.E.
Dott.ssa Caterina Rizzotto, in data 24 marzo 2022 con cui sono state de-legate le operazioni di vendita e il prosieguo dell'esecuzione stessa.
Con vittoria di spese e competenze.
- Accertata e dichiarata la temerarietà dell'opposizione avversaria, si chiede la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c.”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta. ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. all'esecuzione Parte_1
immobiliare R.G.Es.Imm. 101/2020 Trib. Monza promossa nei suoi confronti e nei confronti di da per il soddisfacimento di un credito indicato in precetto Controparte_3 Controparte_1 in complessivi € 2.095.297,99 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.485/2019 del Tribunale di Sondrio. Con ordinanza in data 21 dicembre 2023, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha assegnato termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito. ha, quindi, introdotto il giudizio di merito e ha insistito nei motivi di opposizione. Parte_1
rappresentata da (e, successivamente, da Fire Controparte_1 Parte_2
S.p.A.), si è costituita in giudizio e ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
e rispettivamente creditore intervenuto e Controparte_2 Controparte_3
debitrice esecutata nella procedura esecutiva in esame, non si sono, invece, costituite e sono rimaste contumaci.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
In via pregiudiziale di rito va rilevato che, come eccepito da l'opposizione Controparte_1
è stata promossa a nome di in assenza di procura, considerato che quest'ultimo è Parte_1
deceduto in data 14 gennaio 2022, ossia antecedentemente alla proposizione dell'opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. avvenuta con ricorso depositato in data 23 giugno 2023 per la fase innanzi al Giudice dell'Esecuzione nonché antecedentemente all'introduzione del presente giudizio di merito. Tale circostanza, provata dalla produzione documentale di (doc.6 Controparte_1
di parte convenuta e in ogni caso pacifica tra le parti, assume significativa Controparte_1 rilevanza nell'ambito del giudizio di opposizione. Infatti, mentre il giudizio di esecuzione non conosce interruzioni e non è in alcun modo inciso dal verificarsi dell'evento morte del debitore (Cass.
24 luglio 1969, n. 2807; Cass. 23 dicembre 2022, n. 37729), il giudizio di opposizione – quand'anche nella fase cautelare che si innesta in seno allo stesso giudizio – costituisce un incidente di cognizione tale da imporre l'applicazione delle medesime regole che governano il giudizio di cognizione. Ne deriva che, in caso di decesso del debitore, il difensore munito di procura alle liti che lo legittima a patrocinare può scegliere se dichiarare la morte, facendo quindi interrompere il giudizio ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., ovvero sottacere tale circostanza e fare in modo che il giudizio prosegua sino alla decisione, finanche sino in sede di appello qualora la procura valga per tutti i gradi di giudizio. Tuttavia, se ciò può valere per la valida prosecuzione del giudizio già instaurato, nonché per la proposizione dell'impugnazione avverso il provvedimento di primo grado emesso nell'ambito dello stesso, non vale altrettanto per l'instaurazione di un nuovo giudizio di opposizione. Orbene, per giurisprudenza costante, il decesso della parte attrice o ricorrente avvenuto prima della notificazione dell'atto di citazione o del deposito del ricorso, determina, ai sensi dell'art. 1722 n. 4 cod. civ.,
l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della vocatio in ius
(cfr. Cass.5 dicembre 1994 n. 10437 e Cass. 14 agosto 1999 n. 8670: “La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della "vocatio in ius" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad "litem" oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste”). Pertanto,
l'azione proposta col presente giudizio deve essere ritenuta inammissibile con riferimento all'opponente di cui risulta provato, come sopra esposto, l'intervenuto decesso prima del deposito del ricorso in opposizione (e, conseguentemente, prima della notificazione dell'atto di citazione del giudizio di merito), poiché, stante l'avvenuta estinzione del mandato, si verte in un caso di difetto di procura. Il presente giudizio non riverbera alcun effetto su ma resta attività Parte_1
processuale esclusivamente ascrivibile al difensore, di cui egli assume la responsabilità anche in ordine alle spese (Cass. SS.UU. 10 maggio 2006, n. 10706: “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità
e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio”).
Spese di lite.
Come sopra esposto, il presente giudizio non produce alcun effetto giuridico nei confronti di Parte_1
l'iniziativa giudiziale promossa dall'Avv. Elisabetta Marchesi deve ritenersi alla stessa
[...]
ascrivibile in termini di responsabilità e, come tale, legittima la condanna della stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da €
2.000.000,01 a € 4.000.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi €
37.900,00 (di cui € 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 11.436,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 13.542,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
1775/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_2 CP_3
[...]
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'Avv. ELISABETTA MARCHESI a rifondere ad e spese Controparte_1
del presente procedimento, che si liquidano in € 37.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 21 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi