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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2284/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2284/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. C.F._2
NS EN, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2025 i coniugi [nato a Parte_1
LI (SA) in data 09.01.1971 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] in data [...] (C.F. ], premesso C.F._2 di aver contratto matrimonio in data 14.08.1999 in NE (SA), regolarmente
1 Proc. R.V.G. n. 2284/2025
trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di NE (SA) dell'anno 1999, e che dall'unione erano nate le figli maggiorenni non Per_ autosufficienti ( 22.09.2000) e (14.10.2006), ed evidenziato che il Per_1
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 727/2024 del 18.12.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
18.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni di cui alla sentenza di omologa n. 727/2024 pubbl. il 18.12.2024.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme
2 Proc. R.V.G. n. 2284/2025
imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a NE (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
15.04.1974 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di NE (SA) dell'anno 1999;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NE (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2284/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. C.F._2
NS EN, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2025 i coniugi [nato a Parte_1
LI (SA) in data 09.01.1971 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] in data [...] (C.F. ], premesso C.F._2 di aver contratto matrimonio in data 14.08.1999 in NE (SA), regolarmente
1 Proc. R.V.G. n. 2284/2025
trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di NE (SA) dell'anno 1999, e che dall'unione erano nate le figli maggiorenni non Per_ autosufficienti ( 22.09.2000) e (14.10.2006), ed evidenziato che il Per_1
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 727/2024 del 18.12.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
18.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni di cui alla sentenza di omologa n. 727/2024 pubbl. il 18.12.2024.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme
2 Proc. R.V.G. n. 2284/2025
imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a NE (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
15.04.1974 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di NE (SA) dell'anno 1999;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NE (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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