Versione
21 agosto 1990
21 agosto 1990
Art. 3. Rapporti di lavoro 1. Ai dipendenti delle societa' per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.
2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all' articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55 . A tal fine le disposizioni delegate dovranno:
a) fissare procedure e modalita' dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovra' essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovra' essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovra' essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;
b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette societa' o enti;
c) stabilire procedure e modalita' con le quali i fondi pensione delle societa' od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attivita'
patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuita', mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalita' giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) favorire eventuali mobilita' interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Note all' art. 3:
- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro". Dell'allegato T all'art. 39, concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:
"Art. 11. - A cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilita' e di aspettativa e le indennita' di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.
Gli impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1 gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purche' presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.
Sara' del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.
Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorita' nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sara' determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1 gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1 del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servzio utili alla pensione al 1 gennaio 1896.
Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorita' a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varra', agli effetti della pensione, per anno compiuto.
Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni e' estesa la giurisdizione della corte dei conti.
Nel decreto reale da emanarsi a' termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".
- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".
2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all' articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55 . A tal fine le disposizioni delegate dovranno:
a) fissare procedure e modalita' dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovra' essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovra' essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovra' essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;
b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette societa' o enti;
c) stabilire procedure e modalita' con le quali i fondi pensione delle societa' od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attivita'
patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuita', mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalita' giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) favorire eventuali mobilita' interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Note all' art. 3:
- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro". Dell'allegato T all'art. 39, concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:
"Art. 11. - A cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilita' e di aspettativa e le indennita' di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.
Gli impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1 gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purche' presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.
Sara' del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.
Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorita' nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sara' determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1 gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1 del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servzio utili alla pensione al 1 gennaio 1896.
Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorita' a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varra', agli effetti della pensione, per anno compiuto.
Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni e' estesa la giurisdizione della corte dei conti.
Nel decreto reale da emanarsi a' termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".
- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10532 del 30https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10532 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente – Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere – Dott. PICONE Pasquale – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere – Dott. CURZIO Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso; – ricorrente – contro SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro …
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Giurisprudenza • 74
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2002, n. 763Provvedimento: […] Il Consiglio nazionale, rilevato che si era in presenza di due società aventi "struttura e natura ... differenziata ed autonoma", ha ritenuto inapplicabile l'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 218, che ha previsto la salvezza dei diritti quesiti a favore del personale degli enti creditizi dei quali sia stata modificata la natura giuridica (da pubblica a privata), e quindi il mantenimento dell'iscrizione all'elenco speciale dei dipendenti degli uffici legali di enti pubblici. […] L'interpretazione limitativa che la decisione impugnata ha dato all'art. 3 della legge n. 218/1990 non è, pertanto, coerente con l'ampio tenore letterale della disposizione legislativa. […]Leggi di più...
- privatizzazione e trasformazione in società per azioni·
- salvezza dei diritti quesiti·
- ambito·
- persistenza, "ex" art. 3 legge n. 218 del 1990·
- privatizzazione·
- mantenimento dell'iscrizione nell'albo speciale·
- condizioni·
- avvocati interni degli enti pubblici creditizi·
- inclusione, al pari della trasformazione della natura giuridica dell'ente·
- passaggio dell'attività dall'ente pubblico creditizio a società per azioni·
- avvocato e procuratore·
- albo·
- speciale·
- enti pubblici