Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6262/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice
Dott. Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], elett.te in Boscotrecase (NA) alla Via
Annunziatella n. 63, presso lo studio dell'Avv. Stanislao Manfredonia dal quale
è rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. avente sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
viale Regina Margherita n. 125 in persona dell'Amministratore Unico e Legale
Rappresentante della Società Dott. e per essa Controparte_2 [...]
con sede in Milano, Via Tortona n.25, P.IVA. C.F. Controparte_3
in persona del suo Amministratore Delegato e Rappresentante P.IVA_2
legale Dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la CP_4
rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 05 maggio 2020, a rogito di Persona_1
Milano, Repertorio n. 188152, Raccolta n. 18698, registrata a Milano il 07 maggio 2020 al n. 26500 Serie 1/T, rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 07 luglio 2020, a rogito Notaio , Persona_2
Repertorio n. 16380, Raccolta n. 9900, registrata in Bari il 10 Luglio 2020 al n.
1
23782 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini del Foro di Milano e l'Avv. Alessandro Aloia del foro di Roma, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone sito in Cava dè Tirreni Via XXV
Luglio 44 84013 (SA);
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1208/2022, il sig. è Parte_1
stato condannato al pagamento, in favore di , della Controparte_1
somma di euro 10.711,82, oltre interessi e spese di lite, per un credito nascente da un mancato pagamento da parte dell'opponente di una fornitura di energia elettrica e gas.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1208/2022, il sig. , rassegnava le seguenti conclusioni;
“reietta Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia l'adito Ill.mo Giudice accogliere la presente opposizione e, per l'effetto accertare e dichiarare: preliminarmente e in rito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per vizio di notifica;
sempre in rito, l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità della domanda monitoria per le ragioni di cui in premessa;
nel merito, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, decurtando per le ragioni di cui in premessa la somma indebitamente richiesta di Euro 4.934,97; condannare ex art. 96 cpc la predetta società opposta al pagamento della somma che verrà ritenuta equa e giusta dall'adito Giudice;
in ogni caso, vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
2 R.G.A.C. n. 6262/2022
A fondamento della domanda, l'opponente premette che:
- il sig. è titolare della ditta individuale “Panificio e Parte_1
Pasticceria Sorrentino” sita in Boscoreale, alla Via Parelle n. 168;
- per l'erogazione del gas ed energia elettrica al suddetto esercizio commerciale, inizialmente ha stipulato contratto di fornitura con la società Eni Gas e Luce Spa e nell'anno 2020;
- che su istanza della società in data 26.10.2022, gli Controparte_1
veniva notificato decreto ingiuntivo n.1208/20 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata, Dott. Vincenzo Del Sorbo, nel procedimento monitorio R.G. n. 4906/2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.711,82 oltre interessi al tasso legale e spese di procedura liquidate nell'importo di € 540,00 per compenso ed € 175,00 per spese, oltre accessori di legge;
-che la predetta ingiunzione veniva emessa dall'adito Giudice in favore della suddetta società, per quanto si legge nel ricorso notificato, per un presunto credito nascente dal mancato pagamento da parte dell'opponente di una fornitura di energia elettrica /gas, a fronte di due fatture: la n. 4053526483 del 10.08.2020 di € 3.515,75 e la n.
4064145228 del 12.09.2020 di € 7.196,07;
- l'opponente, ometteva di pagare alla suindicata Società la fattura n.
M198293498 del 13.03.2020 per l'importo di € 5.180,67;
- nell'anno 2020, purtroppo, ometteva di pagare ad Eni Gas e Luce
S.p.A., la fattura n. M198293498 del 13.03.2020 per l'importo di €
5.180,67 (comprensivo di Iva al 5%);
- in conseguenza, emetteva nei confronti Controparte_1
dell'opponente , la suddetta fattura, al cambio della Parte_1
società fornitrice di gas, la nuova compagnia fattura n. 4064145228 CP_1
3 R.G.A.C. n. 6262/2022
del 12.09.2020, con cui gli chiedeva il pagamento del complessivo importo di € 7.196,07;
- in tale cifra, era ricompresa anche la somma non pagata, nei confronti della precedente società fornitrice Eni Gas e Luce S.p.A e quantificata al netto dell'Iva in € 4.934,97;
- a seguito, di un ulteriore e successivo sollecito di pagamento dell'originaria fattura, proveniente dalla precedente Società fornitrice,
Eni Gas Luce S.p.A., l'opponente provvedeva in data 18.02.2021 al pagamento in favore della suindicata Società, dell'importo pari ad €
5.180,67, comprensivo di Iva al 5%, (come da ricevuta postale, in atti);
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 6262/2022 ed assegnata alla cognizione del Giudice, Dott. Vincenzo Del Sorbo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta,
l'opposta, contestando in via preliminare, la Controparte_1
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti del sig. per l'importo di € Parte_1
5.776,85; nel merito, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. e, per l'effetto, confermare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1208/2022 emesso Tribunale di Torre Annunziata e qui opposto per l'importo di € 10.711,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
rigettare la domanda ex art 96 cpc perché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 28.03.2023, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudicante, considerato che sussistevano opportuni motivi per soprassedere alla concessione della provvisoria esecutorietà
4 R.G.A.C. n. 6262/2022
dell'impugnato decreto ingiuntivo concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 21.11.2023.
All'udienza del 21.11.2023, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2024.
All'udienza del 14.11.2024, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, la causa veniva riservata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
5 R.G.A.C. n. 6262/2022
della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Premessi tali richiami ermeneutici, nel caso de quo, le parti, non contestano il mancato pagamento delle fatture n. 4053526483 del
10/08/2020 di € 3.515,75 e n. 4064145228 del 12/09/2020 di € 7.196,07, ma, ciò che viene, dall'opponente contestato, riguarda con precisione la seconda fattura, nel cui ammontare rientrerebbero € 4.934,97 (cfr. fattura n. 4064145228 del 12/09/2020 agli atti), giacché, trattasi di un pagamento ottemperato nei riguardi del precedente gestore.
Di contro, l'opposta relativamente al pagamento del Controparte_1
CMOR (corrispettivo per morosità delle utenze di gas da parte del nuovo gestore) al precedente gestore effettuato dal sig. , CP_1 Parte_1
sosteneva di aver comunicato in data 21.11.2022, di aver annullato il corrispettivo CMOR e di aver provveduto alla “restituzione dell'importo di euro 4.932,97 quale Corrispettivo CMOR con l'emissione della fattura numero 4122161891 del 19 marzo 2021 di euro 2.407,39 a credito.
Tale importo è stato portato in detrazione ai consumi di riferimento del periodo febbraio 2022.
Il credito di euro 2.407,39 è stato utilizzato per compensare la fattura n.
4046673710 del 10 luglio 2020 di euro 994,10 (scadenza 27 luglio 2022)
e parte della fattura n. 4053526483 del 10 agosto 2020 di euro 4.929,04
6 R.G.A.C. n. 6262/2022
(scadenza 25 agosto 2020) per un residuo a debito di euro 3.515,75. Allo stato attuale risulta un debito pari ad euro 10.711,82.”
Orbene, quanto sostenuto dall'opposta, non è corroborato da idoneo e cospicuo riscontro probatorio, dato che, agli atti, non è presente alcuna documentazione che possa asseverare quanto sostenuto, e, pertanto non risulta assolto l'onere probatorio su essa incombente.
Viceversa, risulta depositato agli atti di causa, il bollettino postale n.
13533104 di € 5.180,67, che assurge a riscontro probatorio del pagamento effettuato dal sig. nei confronti del Parte_1
precedente gestore Eni Gas e Luce S.p.A.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig.
, il decreto ingiuntivo n. 1208/2022 va revocato, e Parte_1
l'opponente condannato al pagamento della minor somma (pacificamente non ancora corrisposta) di € 5.776,85, oltre interessi nella misura legale secondo la decorrenza indicata già indicata nel decreto ingiuntivo.
Va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente, in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento dell'opposta alcuna mala fede o la colpa grave.
Spese di lite
L'accoglimento parziale dell'opposizione e motivi di equità sostanziale inducono ad una compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1208/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in
7 R.G.A.C. n. 6262/2022
data 18/10/2022, e, condanna , al pagamento in Parte_1
favore dell'opposta della somma di euro Controparte_1
5.776,85, oltre interessi nella misura legale secondo la decorrenza già indicata nel decreto ingiuntivo;
- compensa integralmente, fra le parti, le spese del presente giudizio.
Torre Annunziata, lì 24.4.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Del Sorbo
8