Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1949, n. 777
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1949
Art. 2.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713 , convertito, nella legge 3 aprile 1933, n. 319 , sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1949-50, come dall'elenco annesso.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949