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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3156/2023 assunta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , p.i. , in qualità di Impresa designata per Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del dott. c.f. Controparte_1 [...]
quale procuratore speciale di rappresentata e difesa C.F._1 Parte_1 giusta procura in atti dall'Avvocato Stefano Testa c.f. , presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Napoli, alla via M. Kerbaker n. 55 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._3
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Grassia c.f.
[...] CodiceFiscale_4
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, presso il cui studio in
EN DU (CE), alla via Caracas n. 28 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2370/2023 pubblicata in data 8 giugno 2023 e notificata in data 28 giugno 2023, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 30 giugno 2023 e iscritto a ruolo il 5 luglio 2023
[...]
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 2370/2023 pubblicata in data 8 giugno 2023 e notificata in data
28 giugno 2023 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda rivoltale da
[...]
per il risarcimento delle lesioni subite e refertatele dall'Ospedale San Giuseppe CP_2
Moscati di Aversa nel sinistro stradale occorsole in data 2 maggio 2012 intorno alle ore 7,00
a.m. in San Marcellino (CE), al Rione MP UR quando, trovandosi a piedi nei pressi della sua abitazione, era stata investita da un veicolo sconosciuto.
1.1. n.q. ha articolato sei motivi d'appello e, all'esito, ha chiesto alla Parte_1
Corte territoriale, previa sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva per assenza di prova dell'incolpevole mancata identificazione del veicolo investitore e di rigettare la domanda contro di sé proposta da , caducando tutte le statuizioni di condanna emesse Controparte_2
in suo danno. Nello specifico, ha chiesto di respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, mancando a sua opinione dimostrazione del nesso causale tra le lesioni patite dalla ed il sinistro oggetto di causa. In subordine, ha CP_2
chiesto di contenere la domanda nei limiti dei danni riconosciuti dal C.T.U. dott. Per_1
o nella misura risultante dalla rinnovazione della consulenza medico-legale,
[...] respingendo la pretesa di risarcimento dei danni ulteriori. È insorta contro la sua condanna al pagamento di € 41.442,50 a titolo di personalizzazione del danno biologico e di € 98.320,00
a titolo di incremento per perdita della capacità lavorativa generica, in assenza dei presupposti di legge per il loro riconoscimento, deplorando l'illegittimità e la carenza di motivazione della sentenza appellata. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ha domandato la rivisitazione del quantum entro i limiti tabellati dal
Tribunale di Milano, con il favorevole regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. In data 10 novembre 2023 si è costituita in giudizio che ha concluso per il Controparte_2 rigetto dell'appello; in denegata ipotesi di suo accoglimento anche solo parziale, ha chiesto alla Corte di determinare nuovamente le somme dovutele secondo quanto è giusto e legale, il tutto con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Il Collegio della sezione feriale ha accolto in parte la sospensiva accordandola per la parte in cui la sentenza ha liquidato somme eccedenti la misura del risarcimento del danno biologico così come stimato dal primo C.T.U. dott. (D.B. 23%; I.T.T. gg. 100; I.T.P. gg. Per_1
80 al 75%; I.T.P. gg. 100 al 50%), pari ad € 91.334,00.
Nel corso del giudizio parte appellata ha rimesso le somme corrispondenti, tuttavia non accettate dalla . CP_2
È stata verificata la disponibilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio.
All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalle note di trattazione scritta dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2018 ha evocato Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Napoli in qualità di Impresa designata Controparte_3
per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, assumendo che il giorno 2 maggio 2012 alle ore 7,00 circa, in San Marcellino (CE), al Rione
MP UR, trovandosi a piedi e sola nei pressi della sua abitazione, era stata investita da un veicolo rimasto non identificato che, in retromarcia in uscita dalla traversa cieca del suo condominio cui ella stava facendo ritorno dopo avere portato cibo ad animali di strada, non avendola vista, la colpiva violentemente alla gamba sinistra, facendola rovinare a terra sulla destra. Ha precisato che l'autoveicolo investitore si era allontanato in velocità senza prestarle soccorso né consentendole di rilevare il numero di targa, restando per tale motivo sconosciuto. Ha aggiunto d'avere riportato gravi lesioni per la cui cura si era reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove i sanitari le avevano diagnosticavano “frattura bimalleolare caviglia sinistra”.
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, di condannare la convenuta in qualità di Impresa designata per la Controparte_4
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni da lei subiti e quantificati in € 475.182,00, oltre interessi e rivalutazione.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre 2018 si è costituita in giudizio nella qualità di Impresa designata per la Regione Parte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, impugnando e contestando ogni domanda avversaria di cui ha chiesto il rigetto deducendone l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza.
4.3. Raccolta la prova testimoniale di e Testimone_1 Testimone_2
, eseguite due consulenze medico – legali: una dal dott. (la cui
[...] Persona_1
relazione, depositata in data 1° luglio 2021, ha confermato il nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla e il sinistro descritto nell'atto di citazione, evidenziando che “i CP_2 postumi incidono sulla capacità generica della paziente per cui gli esiti potrebbero essere suscettibili di aggravamento”) e altra dal dott. (che nel suo elaborato depositato il 27 Persona_2
febbraio 2023 ha confermato il nesso causale e rivalutato i postumi), la causa è stata introitata a sentenza con i termini di legge.
5. Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro oggetto di causa. Ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato Controparte_2 Parte_1
nella qualità Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo totale di €
336,402,50, oltre interessi dalla domanda. Ha condannato la società a rimborsare all'attrice le spese di lite liquidate in € 550,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge. Ha posto a carico delle parti, in solido tra loro e, nei rapporti interni a carico della società convenuta, il pagamento delle spese di consulenza.
5.1. Il primo giudice ha valutato fondata la domanda attrice e riconosciuto la legittimazione passiva di avendo i testimoni escussi dimostrato l'investimento da una Parte_1 vettura sconosciuta e non identificata perché dileguatasi dopo il sinistro, impedendone così
l'identificazione.
Applicata la giurisprudenza richiamata in sentenza il Tribunale ha evinto dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta in atti che il conducente del veicolo investitore
è rimasto sconosciuto, essendosi dileguato dopo l'investimento.
Dal coerente e credibile racconto reso dai testimoni oculari e Testimone_1 [...]
sono stati accertati gli elementi per la dichiarazione di responsabilità Testimone_2
esclusiva del sinistro di causa a carico del conducente dell'automobile pirata.
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5.2. Dall'evoluzione del quadro clinico della dimostrata dalla documentazione in CP_2
atti e dalla considerazione finale del C.T.U. dott. a cui dire i postumi incidono Persona_1
sulla capacità generica della periziata con possibile loro aggravamento, il Tribunale ha richiamato le conclusioni del suo secondo ausiliare: dott. , in funzione Persona_2
integrativa per il peggioramento delle condizioni della donna. Il Tribunale ha quindi operato una valutazione complessiva del danno sofferto da costei applicando, nel calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale, i criteri orientativi del Tribunale di Milano.
5.3. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2023, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 8 giugno 2023 e notificata in data 28 giugno 2023, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
Esso è declinato anche in specifici capi che contengono oltre alla parte critica anche la parte volitiva. Sussiste cioè la critica sufficientemente specifica e il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con il primo motivo d'impugnazione, ha opinato che la Parte_2 motivazione del Tribunale sia erronea, incongrua, inadeguata, illogica, ed insufficiente quanto al riconoscimento della sua legittimazione passiva in base al ragionamento sulla mancata incolpevole identificazione del veicolo investitore. Ha protestato omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie con violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.. Ha ritenuto malamente applicato anche l'art. 283 lett. a) del codice delle assicurazioni. È insorta contro una motivazione a suo parere solo apparente e contraria all'art. 132, comma 2° n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. in quanto omessa e comunque inadeguata. Ha confutato la conclusione per cui sarebbe provata la sua legittimazione passiva nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada non avendo, a suo dire, le risultanze istruttorie corroborato l'impossibilità di identificare il veicolo investitore.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'impugnante ha eccepito Parte_1
che la motivazione della sentenza appellata risulta essere erronea, incongrua, inadeguata, illogica ed insufficiente in merito alla declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro de quo. Ha eccepito l'omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie ai sensi degli artt.115,
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116 c.p.c. ed art.2697 c.c. Ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art.283 lett. a) del Codice delle Assicurazioni. Ha contestato la parte della sentenza impugnata in cui il
Giudice di primo grado ha dichiarato che dalla prova testimoniale emergono tutti gli elementi per la dichiarazione di responsabilità esclusiva del sinistro oggetto di causa a carico del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
9. Con il terzo motivo di impugnazione, l'impugnante ha eccepito che Parte_1
la motivazione della sentenza appellata risulta essere erronea, incongrua, inadeguata, illogica ed insufficiente in ordine al riconoscimento del nesso causale e pertanto, della compatibilità, tra i danni dichiarati da parte attrice ed il sinistro oggetto di causa. Ha eccepito la violazione e la falsa applicazione degli art. 1223 c.c. e 2967 c.c.. Ha deplorato l'omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Ha opinato carente la motivazione anche in relazione al nesso di causalità.
10. I motivi, passibili d'essere trattati unitariamente perché trattano questioni affini che implicano considerazioni comuni, sono privi di fondamento.
10.1. L'art. 283 d.lgs. n. 209/2005 recita: “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_5 vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo”.
La fattispecie di causa accede al caso sub a).
Così nella prospettazione attorea contenuta in citazione - prima denunciata stragiudizialmente (anche ai fini della proponibilità della domanda) - e confermata dai due unici testimoni escussi che, senza contraddizione alcuna, in maniera tra loro coerente e
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda credibile in base alle ragioni da loro offerte per chiarire la conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno narrato quanto caduto sotto la loro diretta visione.
Il sinistro causato da una vettura che, avvedutasi di non avere uscita dalla traversa imboccata, ha azionato la retro marcia e in velocità ha fatto ritorno sulla via pubblica investendo la donna che, prossima al suo domicilio, si accingeva a favi ritorno, è stato ricostruito nei pedissequi termini allegati dall'attrice.
Il fatto che della vettura possa essere stato individuabile il modello e forse anche la fisionomia dell'uomo che lo conduceva non equivale alla identificabilità dell'una e dell'altro, avendo i testimoni dichiarato di non avere avuto il tempo materiale per annotare la targa dell'auto e di non avere riconosciuto il suo conducente.
10.2. Va allora richiamata la posizione della giurisprudenza secondo cui nel vigente sistema della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurati, in cui le compagnie assicuratrici concorrono ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada e perseguono anche fini solidaristici, l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve commisurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. Si è così riempita di senso l'affermazione per cui nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato il danneggiato può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza.
Si tratta di condizioni che, secondo l'invitto racconto dei testimoni, sussistono entrambe.
Nella condotta del pedone che, ancora in vestaglie e ciabatte era prossima alla sua abitazione dopo l'incombenza mattutina di dare conforto agli animali randagi sotto casa, ha ricevuto l'urto dalla macchina che, procedendo a retro marcia, non l'ha avvistata e non ha calcolato lo spazio per procedere in sicurezza, non si ravvisa alcuna corresponsabilità.
10.3. Non depone nel senso dell'esclusione della legittimazione passiva il fatto che la non abbia denunciato l'incidente agli inquirenti per tentare l'individuazione del CP_2
responsabile (tale civilmente e per le lesioni colpose infertele).
Alla denuncia contro ignoti - per lesioni ed omissione di soccorso - di cui l'appellante ha stigmatizzato l'omessa presentazione la giurisprudenza riconosce valenza solo indiziaria, escludendo automatismi da essa, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato nonostante la presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in sua mancanza. Si legge in molte pronunce di legittimità (ex multis Cassazione civile, ordinanza n. 18097 del 31 agosto 2020) che “in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada” (tra i riferimenti giurisprudenziali si indicano Cassazione civile 18.06.2012, n. 9939; Cassazione civile
04.11.2014 n. 23434; Cassazione civile, 17.02.2016, n. 3019; Cassazione civile, 30.12.2016 n.
27541, cui si può aggiungere Cassazione civile, sez. VI, 11.04.2022, n. 11656 e Cassazione civile, sez. III, 23.06.2017, n. 15659).
L'ipotesi cui si annovera la fattispecie scrutinata, disciplinata dall'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209/2005, “al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato” vuole gravante sul danneggiato “per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua ascrivibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (su cui, da ultimo,
Cassazione civile, sez. III, 19.04.2023, n. 10540), senza tuttavia porre una gerarchia nelle prove diversa da quella ordinaria e senza porre condizioni dissimili da essa.
Se, infatti, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata e se il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, resta invitta la necessità che sia acquisita comunque la prova che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile, sez. VI, 12.07.2022, n. 21983).
Ebbene, la stessa parte appellante non ha seriamente confutato le testimonianze sulla cui base il Tribunale ha ricostruito il fatto e che, al nuovo scrutinio della Corte, si dimostrano francamente idonee a sostenere la pretesa risarcitoria verso il Fondo.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Conviene ripetere il tenore esatto delle dichiarazioni per verificarne la soddisfazione, loro tramite, della prova a carico dell'attrice.
, rispondendo affermativamente ai capitoli di domanda formulati, ha Testimone_1 così dichiarato: “… mi trovavo a casa mia al quarto piano, era il giorno 2 maggio 2012, verso le ore
7,00 del mattino;
ho visto mia cugina, che all'epoca dei fatti abitava nello stesso rione, che stava portando da mangiare ai cani randagi fuori all'ingresso del rione;
aveva lasciato il cibo ai cani e CP_2 si accingeva a rientrare, quando una macchina che si era immessa sulla via Rione MP UR, che
è una strada cieca, giunta al termine della strada, avvedutasi che si trattava appunto di strada senza uscita, innestava la retromarcia e investiva che si trovava vicino al cancello, usato per l'ingresso CP_2 delle auto e quindi senza marciapiede. Mia cugina è stata colpita alla gamba sinistra, ho sentito proprio un botto, io ho urlato, ma non sono stato ascoltato, mia cugina è caduta al suolo;
la giornata era chiara ed io ho visto bene l'auto perché stavo sul balcone a fumare una sigaretta, all'epoca lavoravo in un negozio ed andavo al lavoro presto al mattino. Dopo l'urto la Fiat punto innestò la prima e scappò via, io non sono riuscito a prendere il numero di targa, perché ero troppo lontano, abito al quarto piano;
dopo la caduta io con altre persone nel frattempo accorse, tra cui anche la madre, abbiamo preso una sedia a rotelle, utilizzata per il papà di che è invalido, e abbiamo trasportato CP_2
a casa attendendo che arrivasse l'ambulanza. Abbiamo trasportato a casa perché non CP_2 CP_2 potevamo lasciarla dolorante sulla strada urlante. Non c'era sangue. abitava al quarto piano con CP_2
l'ascensore L'ambulanza è arrivata dopo circa mezz'ora e hanno trasportato all'ospedale di CP_2
Aversa. Gli operatori intervenuti con l'ambulanza sono saliti a casa di l'hanno portata con la CP_2 stessa sedia a rotelle in ascensore e poi l'hanno disposta sulla barella per portarla in ospedale con
l'ambulanza”. ha, invece, così narrato il medesimo fatto: “ricordo che era Testimone_2
l'inizio di maggio del 2012 alle ore 7,00 del mattino mi trovavo al Rione MP UR a San
Marcellino, ho parcheggiato l'auto e sono sceso per andare a citofonare una ragazza tale di Per_3 nazionalità ucraina, che doveva venire a lavorare nel mio bar che si trovava all'epoca dei fatti a
EN DU. Ricordo che era mercoledì, sulla strada MP UR c'è solo un palazzo al quale io dovevo citofonare, la strada è senza uscita. Ricordo che c'è il citofono, un cancello di accesso e le rampe di scale che portano alle abitazioni. Io ho visto una ragazza, in pantofole e pigiama, un po' cicciottella, che stava scendendo dal marciapiede per rientrare in casa, poi ho visto una macchina, una
Grande Punto di colore grigio scuro che arrivava a velocità sostenuta, il conducente un signore di mezza età ha fatto retromarcia nel cancello per fare inversione sempre a velocità, ed ha colpito la signorina che si trovava sul passo carrabile in mezzo al cancello, con la parte posteriore;
io ho
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cominciato a gridare quando ho visto l'auto fare retromarcia, io mi trovavo vicino ai citofoni, ed avevo di fronte l'auto Grande Punto. E' successo tutto velocemente, non so la signorina cosa abbia fatto quando io urlavo, io ero a tre metri circa di distanza, lei si trovava sulla strada. La macchina ha colpito la signorina sulla gamba sinistra, facendola cadere sulla destra. L'auto ha fatto inversione a U ha messo la prima ed è scappata. Io non sono riuscito a prendere il numero di targa perché sono corso in soccorso della ragazza che gridava. Quando io sono andato a citofonare c'erano altre persone affacciate al balcone, qualcuno anche giù, ma io sono stato il primo ad assistere all'incidente. Subito dopo sono accorse altre persone. Io sono rimasto ed ho aiutato la ragazza a sedere sulla sedia a rotelle che aveva portato un ragazzo. Ho sentito dire che la sedia era del padre della ragazza. Ho aspettato fino all'arrivo dell'ambulanza, mi è dispiaciuto per la ragazza che gridava. l'ambulanza è arrivata dopo circa venti minuti”.
Nulla in senso contrario depone per l'insincerità delle dichiarazioni che hanno ricevuto congro riscontro dalle consulenze medico-legali quanto alla compatibilità tra l'occorso e le lesioni patite dalla donna.
10.4. In particolare, in quella eseguita per seconda, il dott. ha concluso che la Persona_2
frattura bimalleolare della caviglia sinistra da cui è residuata oltre alla cicatrice chirurgico l'ulcera flebostatica ancora beante, l'elefantiasi a monte dell'incisione chirurgica, la sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche sensitive e motorie del nervo tibiale posteriore alla caviglia che tanto affligge la , già affetta da grave obesità e diabete CP_2
mellito, come pure il disturbo post traumatico da stress di grado moderato, sono, per dinamica lesiva, per momento di evidenziazione clinica, per evoluzione riparativa e per la documentazione esibita, congrue con una modalità traumatica acuta e quindi compatibili come conseguenza di investimento da parte di motoveicolo (oltre che di incidente domestico, di cui tuttavia manca la prova e che all'ausiliare del Tribunale è parso meno verosimile in ragione del fatto che nelle fratture da caduta accidentale si verificano solitamente lesioni accessorie da proiezione al suolo con escoriazioni sul corpo ed ecchimosi tutte lesioni accessorie assenti nel caso di specie).
10.5. Neanche ha pregio il fatto che dalla documentazione clinica prodotta in atti possa sorgere il sospetto di un infortunio domestico occorso alla che artatamente abbia CP_2 poi ascritto la causa delle sue lesioni ad un incolpevole automobilista.
È necessario sgombrare il campo da un equivoco ingenerato dal referto di Pronto soccorso osservando come alcuna dichiarazione contra se quanto alla ricostruzione dell'accaduto
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda possa ritenersi realmente provenire dall'odierna appellata. Come correttamente riferito dalla difesa di costei, nell'anamnesi patologica prossima scritta nella cartella clinica n. 4328, ella ha dichiarato, sottoscrivendo il documento, d'essere stata vittima di incidente stradale
(pagina 5) mentre il referto di Pronto soccorso, alla voce: “atti e dichiarazioni dell'assistito”
(pagina 2), non reca alcuna indicazione. Senonché, alla pagina precedente (1) dello stesso referto, alla pagina precedente, reca la seguente indicazione: “trasportata da 118 a seguito di trauma accidentale a domicilio”. Si tratta di annotazione degli operatori sanitari del servizio ambulanze che potrebbero non avere avuto conoscenza della causa delle lesioni, ingenerabile anche dal fatto che hanno soccorso la all'interno della propria CP_2
abitazione, qui tradotta dai familiari e dagli astanti al fatto, come dichiarato dai due testimoni di cui si è ripetuta la deposizione. È anche possibile che la prima preoccupazione della giovane, dolorante e in comprensibile stato di shock, sia stata la sua salute piuttosto che spiegarne la causa della compromissione. Per la stessa ragione appare alquanto vana la difesa dell'appellante nel valorizzare il segno grafico che il medesimo operatore di Pronto soccorso ha apposto alla casella “K” che corrisponde alla voce “casa” e che è stato giustificato dal luogo in cui è stato eseguito l'intervento che non necessariamente corrisponde a quello ove si è materializzato il sinistro.
Del resto, le diverse indicazioni di certa provenienza dalla datano il medesimo CP_2
giorno una volta ricoverata nel reparto di traumatologia.
Si è già anticipato che entrambi i consulenti che hanno periziato la donna, dopo avere verificato, “sulla base dello studio della documentazione sanitaria, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato” ne hanno validato la prospettazione per cui ella “a seguito del sinistro del 2 maggio 2012, riportò le seguenti lesioni: «frattura bimalleolare caviglia sinistra trattata con riduzione cruenta e con mezzi di sintesi, successivamente rimossi, l'esito cicatriziale chirurgico
è esitato in ulcera flebostatica ancora beante, elefantiasi a monte dell'incisione chirurgica con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche sensitive e motorie del nervo tibiale posteriore alla caviglia, in soggetto affetto da grave obesità e diabete mellito».
Per l'effetto, la conclusione del primo giudice - a cui dire deve credersi che “la dizione accidentale utilizzata dal 118” sia dipesa dal fatto che “la signora è stata prelevata a casa”, essendo chiaro dalle prove testimoniali “che dopo l'investimento sia stata portata a casa in attesa dell'autoambulanza”, così valorizzando le emergenze della cartella, vieppiù in ragione del
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fatto che alcuna anamnesi è stata raccolta all'ingresso e che quando ciò è avvenuto l'attrice ha affermato d'essere stata investita – è corretta e non ammette una diversa soluzione.
A ciò si aggiunga l'ulteriore argomento speso dal giudice di prime cure, non divenuto perplesso per le critiche contenute nell'appello, a proposito dell'efficacia probatoria della scheda del 118 soltanto indiziaria, superata dalle dichiarazioni rilasciate dall'attrice che mai ha parlato di incidente domestico, avendo al contrario riferito d'essere stata vittima di incidente stradale nel medesimo giorno in cui ha così dichiarato, ripetendo analoga affermazione al momento della sua dimissione ospedaliera. Vero è che alle dimissioni di un successivo ricovero presso una clinica privata - Villa Fiorita di Aversa – constano nuovamente barrate le caselle n. 2 “Infortunio domestico” e n. 5 “autolesione” ma si tratta di una indicazione anodina e comunque di epoca molto successiva ai fatti in quanto solo del
17 ottobre 2014.
11. Nel quarto motivo d'appello ha protestato l'incongrua Parte_1
motivazione per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, nella misura del 25%. Ha opinato omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie e violazione e la falsa applicazione dell'art. 1223 e delle Tabelle di Milano sul risarcimento del danno non patrimoniale. Ha fortemente negato l'assenza delle condizioni per riconoscere alla l'incremento del danno biologico a titolo di Controparte_2
personalizzazione nella misura del 25%, quantificato in € 41.442,50, non avendo ella provato alcuna sofferenza straordinaria e ultronea rispetto a quella patita da chiunque sia leso in quella misura di integrità fisica.
10.1. Il motivo è fondato.
Parte appellante ha contestato la decisione del Tribunale di riconoscere all'attrice l'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione che ha motivato con la sola espressione, alquanto generica e priva d'ogni riferimento utile a comprenderne la ragione, della “specifica peculiarità del danno”.
Si tratta di decisione la cui motivazione è scarsamente appagante in quanto non permette di comprendere – e infatti non ne sussiste evidenza probatoria, né nella prova orale né in quella documentale – se per effetto delle lesioni e del decorso delle conseguenze mediche delle lesioni medesime si sia esorbitato dall'id quod plerumque accidit. È invero noto che solo in costanza di specifiche allegazioni e altrettanto specifiche prove di una sofferenza intima o di un perturbamento psichico transeunte ma straordinario, ovvero della lesione della
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dignità o integrità morale della persona può ritenersi che il danno tabellato non sia sufficiente a ristorare la persona lesa. Ebbene, nulla di ciò è stato né allegato né dimostrato, per cui la vicenda occorsa alla , per quanto seria e grave nonché tale da averle CP_2 procurato la sicura sofferenza per il suo stato fisico successivo all'evento, non diverge certamente dalla condizione comune a tutti coloro che, patendo gravi lesioni, sono compromessi nella loro integrità fisica – e nel biologico-dinamico-relazionale – in analoga misura percentuale.
In realtà l'attrice non ha mai allegato né spiegato le ragioni per cui ella avrebbe meritato la liquidazione maggiore accordatale dal Tribunale. Avere consentito a questo incremento senza una valida giustificazione viola i principi giurisprudenziali dai quali il Collegio non rileva motivi di deroga secondo cui non sono liquidabili con questa indicazione i profili pregiudizievoli già insiti nel danno biologico, tali essendo decisamente tutti quelli che attengono alle conseguenze lesive strettamente intese, alle pratiche chirurgiche e sanitarie occorse, al decorso riabilitativo …. La si è limitata a invocare del tutto CP_2 genericamente che ella avrebbe sofferto oltremodo per il danno cagionatole, ma l'affermazione, in quanto spoglia di evidenze probatorie, è rimasta del tutto generica.
Merita richiamare nel senso contrario al riconoscimento fattone in prime cure l'orientamento ormai consolidato della Corte regolatrice secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cassazione civile, sez. III,
n. 28988 dell'11 novembre 2019; Cassazione civile, sez. VI-3, n. 5865 del 4 marzo 2021;
Cassazione civile, sez. III, n. 9007 del 21 marzo 2022 che ha ammonito dall'incedere in duplicazioni risarcitorie che accadono attribuendo immotivatamente oltre al danno biologico il danno dinamico-relazionale che individua pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente che include pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
In altri termini, le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscano quel particolare tipo
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto che distinguano il pregiudizio patito dalla vittima rendendolo più grave dei casi assimilabili. Mentre la liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, cui soccorre la documentazione medica e le valutazioni medico-legali acquisite, la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo pregiudizio sofferto. Pertanto, la perdita della possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza di una lesione alla salute, o è conseguenza normale del danno, ed allora cade nella liquidazione del danno biologico o è conseguenza peculiare, ma in questo caso va acquisita valida prova del perché la menomazione abbia un'incidenza sulla vita quotidiana non comune a quanti abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Ebbene, proprio questa prova è mancata per cui la liquidazione eseguita in sentenza è una apodittica duplicazione del medesimo danno, in senso contrario a quanto ripetutamente indicato dalla Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 04 agosto 2022, n. 24227).
11. Altrettanta erroneità, incongruità, inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione è stata denunciata nel quinto motivo di impugnazione quanto al riconoscimento di un ulteriore aumento del danno biologico per incidenza sulla capacità lavorativa generica, foriero a dire della difesa di di una ingiusta duplicazione Pt_1
risarcitoria, in contrasto con l'art. 1223 c.c. e l'art.138 del codice delle assicurazioni.
11.1. Il motivo è anch'esso fondato.
Anche stavolta il Tribunale ha ritenuto di accrescere il danno per la perdita della capacità lavorativa generica dimenticando che nel caso di danno all'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che può essere invece autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Nulla di ciò è stato dimostrato dalla laddove sempre, come nell'ipotesi della CP_2
personalizzazione, è sul fronte della prova che si disputa la riconoscibilità o meno di questa voce di danno. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che in tema di danno alla persona, solo l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, surclassa la lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, assurgendo a danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica.
Sennonché alcuna prova di ciò la ha offerto. Ella non ha mai dichiarato che tipo CP_2
di attività lavorativa svolga, se casalinga, se le lesioni subite le abbiano comportato conseguenze pregiudizievoli nello svolgimento del suo lavoro, ancorché domestico, al punto da patirne un pregiudizio autonomo. L'inerzia dell'attrice, dunque, impedisce il riconoscimento, accordato in via semplicemente automatica dal Tribunale, del danno alla capacità lavorativa generica anche su basi meramente presuntive. Di conseguenza anche questa voce riparatoria va esclusa, con riforma della sentenza in parte qua.
12. Con il sesto motivo d'appello n.q. ha ribadito l'eccesiva Parte_1
liquidazione del danno all'attrice per effetto di un calcolo a suo dire errato, per poste risarcitorie non riconoscibili.
12.1. All'esito delle rivalutazioni istruttorie e della negata possibilità di accordare il danno alla capacità lavorativa generica e la personalizzazione, il risarcimento alla va CP_2
nuovamente stimato nei termini seguenti.
Nella loro indicazione si apprezza l'aggravamento della medesima lesione procurata dal sinistro che ha necessitato di una seconda valutazione medico-legale. Essa, ancorché verbosamente criticata dall'appellante anche in sede di contraddittorio tecnico, soddisfa le condizioni per ritenere che tutti i postumi emersi, anche ad una certa distanza temporale dal fatto, sono conseguenza immediata e diretta dell'unico danno risarcibile secondo il paradigma dell'art. 1223 c.c. di cui a torto è stata negata la corretta applicazione.
Ebbene, dalle condivisibili osservazioni del dott. pluri-referenziato Persona_4
professionista specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, all'esito della attenta lettura della documentazione medica allegata, inclusa quella formatasi successivamente al primo accertamento peritale, e di altrettanto accurata visita, risulta che a carico della siano residuati due generi di postumi. CP_2
A carico dell'arto inferiore sinistro è presente linfedema per causa secondaria ad intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura bimalleolare;
modesta ipotrofia dei diversi gruppi muscolari della coscia e della gamba con deficit perimetrici di quattro centimetri alle
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda misurazioni comparative;
esiti cicatriziali chirurgici con incisione longitudinale anteriore, alla cresta tibiale, di circa 17 centimetri, lineari diselastosici con presenza di fistola ancora secernente;
succulenza della gamba con presenza di fovea marcata, collo e dorso del piede ipotrofici, senza alterazioni osteo-strutturali a livello del piede. L'articolazione tibio- astragalica sia in flessione dorsale a 30 ° che in quella plantare a 50 ° è apparsa dolente;
alla flessione del ginocchio è risultato un deficit articolare ai gradi estremi;
alla normale stazione eretta si accompagna però zoppia nella deambulazione che pure avviene in modo autonomo e senza aiuto di appoggio monolaterale. Su tutto insiste sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche sensitive e motorie del nervo tibiale posteriore che impediscono l'accosciamento.
Dal punto di vista psichico la è apparsa mutacica, anedonica, facile al pianto e CP_2 con polarizzazione delle idee sulle patologie sofferte a seguito dell'investimento.
Da questa pletora di conseguenze lesive – la cui consecuzione al sinistro di causa ha già costituito oggetto d'esame al § 10.4. – a parere dell'ausiliare del Tribunale è residuata l'invalidità permanente nella misura del 36% (tenuto conto sia della valutazione del primo consulente quanto al distretto anatomico direttamente coinvolto dalla lesione, sia della patologia psichiatrica da disturbo post traumatico da stress, valutata nella misura dell'11%, sia del danno neuronale evidenziato all'esame elettromiografico prescritto già alle prime indagini medico-legali).
L'inabilità temporanea totale è stata invece accertata di cento giorni, seguiti da un successivo periodo di inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente così valutata: ottanta giorni al 75% e cento giorni al 50%.
12.2. In finale, il risarcimento che compete all'attrice va così determinato: 165.770,00 per danno biologico ed € 30.870,00 per inabilità temporanea e così complessivamente €
196.640,00.
A questa somma va ridotto il risarcimento che il Tribunale ha riconosciuto nella maggiore misura di € 336.402,50.
In mancanza d'appello sul punto su tale cifra vanno riconosciuti gli interessi come stabilito dal primo giudice.
13. Le spese del giudizio vanno globalmente rivalutate in base alla misura del risarcimento ridotta in appello. Alla parte appellata, comunque vittoriosa, va quindi riconosciuto per il primo e secondo grado di giudizio l'importo per compensi adeguato allo scaglione di
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda riferimento, che si individua nel V. La liquidazione avviene applicando il D.M. 10 marzo
2014, n. 55 seguito dal D.M. 147 del 13 agosto 2022. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Gennaro Grassia dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da in qualità di Impresa designata per Parte_1
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2370/2023 pubblicata in data 8 giugno
2023 e notificata in data 28 giugno 2023, riduce il risarcimento del danno in favore di ad € 196.640,00, somma comprensiva di invalidità temporanea e danno Controparte_2 biologico;
⎯ condanna parte appellante al pagamento del corrispondente importo in favore di
[...]
con gli interessi legali come già statuito in prime cure;
CP_2
⎯ conferma nel resto la decisione;
⎯ condanna in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della Strada ai compensi professionali che liquida per il primo grado del giudizio in € 550,00 per spese ed € 12.550,00 per compensi e per l'appello in € 9.900,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avvocato Gennaro Grassia dichiaratosene antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3156/2023 assunta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , p.i. , in qualità di Impresa designata per Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del dott. c.f. Controparte_1 [...]
quale procuratore speciale di rappresentata e difesa C.F._1 Parte_1 giusta procura in atti dall'Avvocato Stefano Testa c.f. , presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Napoli, alla via M. Kerbaker n. 55 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._3
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Grassia c.f.
[...] CodiceFiscale_4
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, presso il cui studio in
EN DU (CE), alla via Caracas n. 28 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2370/2023 pubblicata in data 8 giugno 2023 e notificata in data 28 giugno 2023, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 30 giugno 2023 e iscritto a ruolo il 5 luglio 2023
[...]
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 2370/2023 pubblicata in data 8 giugno 2023 e notificata in data
28 giugno 2023 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda rivoltale da
[...]
per il risarcimento delle lesioni subite e refertatele dall'Ospedale San Giuseppe CP_2
Moscati di Aversa nel sinistro stradale occorsole in data 2 maggio 2012 intorno alle ore 7,00
a.m. in San Marcellino (CE), al Rione MP UR quando, trovandosi a piedi nei pressi della sua abitazione, era stata investita da un veicolo sconosciuto.
1.1. n.q. ha articolato sei motivi d'appello e, all'esito, ha chiesto alla Parte_1
Corte territoriale, previa sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva per assenza di prova dell'incolpevole mancata identificazione del veicolo investitore e di rigettare la domanda contro di sé proposta da , caducando tutte le statuizioni di condanna emesse Controparte_2
in suo danno. Nello specifico, ha chiesto di respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, mancando a sua opinione dimostrazione del nesso causale tra le lesioni patite dalla ed il sinistro oggetto di causa. In subordine, ha CP_2
chiesto di contenere la domanda nei limiti dei danni riconosciuti dal C.T.U. dott. Per_1
o nella misura risultante dalla rinnovazione della consulenza medico-legale,
[...] respingendo la pretesa di risarcimento dei danni ulteriori. È insorta contro la sua condanna al pagamento di € 41.442,50 a titolo di personalizzazione del danno biologico e di € 98.320,00
a titolo di incremento per perdita della capacità lavorativa generica, in assenza dei presupposti di legge per il loro riconoscimento, deplorando l'illegittimità e la carenza di motivazione della sentenza appellata. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ha domandato la rivisitazione del quantum entro i limiti tabellati dal
Tribunale di Milano, con il favorevole regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. In data 10 novembre 2023 si è costituita in giudizio che ha concluso per il Controparte_2 rigetto dell'appello; in denegata ipotesi di suo accoglimento anche solo parziale, ha chiesto alla Corte di determinare nuovamente le somme dovutele secondo quanto è giusto e legale, il tutto con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Il Collegio della sezione feriale ha accolto in parte la sospensiva accordandola per la parte in cui la sentenza ha liquidato somme eccedenti la misura del risarcimento del danno biologico così come stimato dal primo C.T.U. dott. (D.B. 23%; I.T.T. gg. 100; I.T.P. gg. Per_1
80 al 75%; I.T.P. gg. 100 al 50%), pari ad € 91.334,00.
Nel corso del giudizio parte appellata ha rimesso le somme corrispondenti, tuttavia non accettate dalla . CP_2
È stata verificata la disponibilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio.
All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalle note di trattazione scritta dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2018 ha evocato Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Napoli in qualità di Impresa designata Controparte_3
per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, assumendo che il giorno 2 maggio 2012 alle ore 7,00 circa, in San Marcellino (CE), al Rione
MP UR, trovandosi a piedi e sola nei pressi della sua abitazione, era stata investita da un veicolo rimasto non identificato che, in retromarcia in uscita dalla traversa cieca del suo condominio cui ella stava facendo ritorno dopo avere portato cibo ad animali di strada, non avendola vista, la colpiva violentemente alla gamba sinistra, facendola rovinare a terra sulla destra. Ha precisato che l'autoveicolo investitore si era allontanato in velocità senza prestarle soccorso né consentendole di rilevare il numero di targa, restando per tale motivo sconosciuto. Ha aggiunto d'avere riportato gravi lesioni per la cui cura si era reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove i sanitari le avevano diagnosticavano “frattura bimalleolare caviglia sinistra”.
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, di condannare la convenuta in qualità di Impresa designata per la Controparte_4
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni da lei subiti e quantificati in € 475.182,00, oltre interessi e rivalutazione.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre 2018 si è costituita in giudizio nella qualità di Impresa designata per la Regione Parte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, impugnando e contestando ogni domanda avversaria di cui ha chiesto il rigetto deducendone l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza.
4.3. Raccolta la prova testimoniale di e Testimone_1 Testimone_2
, eseguite due consulenze medico – legali: una dal dott. (la cui
[...] Persona_1
relazione, depositata in data 1° luglio 2021, ha confermato il nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla e il sinistro descritto nell'atto di citazione, evidenziando che “i CP_2 postumi incidono sulla capacità generica della paziente per cui gli esiti potrebbero essere suscettibili di aggravamento”) e altra dal dott. (che nel suo elaborato depositato il 27 Persona_2
febbraio 2023 ha confermato il nesso causale e rivalutato i postumi), la causa è stata introitata a sentenza con i termini di legge.
5. Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro oggetto di causa. Ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato Controparte_2 Parte_1
nella qualità Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo totale di €
336,402,50, oltre interessi dalla domanda. Ha condannato la società a rimborsare all'attrice le spese di lite liquidate in € 550,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge. Ha posto a carico delle parti, in solido tra loro e, nei rapporti interni a carico della società convenuta, il pagamento delle spese di consulenza.
5.1. Il primo giudice ha valutato fondata la domanda attrice e riconosciuto la legittimazione passiva di avendo i testimoni escussi dimostrato l'investimento da una Parte_1 vettura sconosciuta e non identificata perché dileguatasi dopo il sinistro, impedendone così
l'identificazione.
Applicata la giurisprudenza richiamata in sentenza il Tribunale ha evinto dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta in atti che il conducente del veicolo investitore
è rimasto sconosciuto, essendosi dileguato dopo l'investimento.
Dal coerente e credibile racconto reso dai testimoni oculari e Testimone_1 [...]
sono stati accertati gli elementi per la dichiarazione di responsabilità Testimone_2
esclusiva del sinistro di causa a carico del conducente dell'automobile pirata.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.2. Dall'evoluzione del quadro clinico della dimostrata dalla documentazione in CP_2
atti e dalla considerazione finale del C.T.U. dott. a cui dire i postumi incidono Persona_1
sulla capacità generica della periziata con possibile loro aggravamento, il Tribunale ha richiamato le conclusioni del suo secondo ausiliare: dott. , in funzione Persona_2
integrativa per il peggioramento delle condizioni della donna. Il Tribunale ha quindi operato una valutazione complessiva del danno sofferto da costei applicando, nel calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale, i criteri orientativi del Tribunale di Milano.
5.3. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2023, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 8 giugno 2023 e notificata in data 28 giugno 2023, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
Esso è declinato anche in specifici capi che contengono oltre alla parte critica anche la parte volitiva. Sussiste cioè la critica sufficientemente specifica e il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con il primo motivo d'impugnazione, ha opinato che la Parte_2 motivazione del Tribunale sia erronea, incongrua, inadeguata, illogica, ed insufficiente quanto al riconoscimento della sua legittimazione passiva in base al ragionamento sulla mancata incolpevole identificazione del veicolo investitore. Ha protestato omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie con violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.. Ha ritenuto malamente applicato anche l'art. 283 lett. a) del codice delle assicurazioni. È insorta contro una motivazione a suo parere solo apparente e contraria all'art. 132, comma 2° n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. in quanto omessa e comunque inadeguata. Ha confutato la conclusione per cui sarebbe provata la sua legittimazione passiva nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada non avendo, a suo dire, le risultanze istruttorie corroborato l'impossibilità di identificare il veicolo investitore.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'impugnante ha eccepito Parte_1
che la motivazione della sentenza appellata risulta essere erronea, incongrua, inadeguata, illogica ed insufficiente in merito alla declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro de quo. Ha eccepito l'omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie ai sensi degli artt.115,
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
116 c.p.c. ed art.2697 c.c. Ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art.283 lett. a) del Codice delle Assicurazioni. Ha contestato la parte della sentenza impugnata in cui il
Giudice di primo grado ha dichiarato che dalla prova testimoniale emergono tutti gli elementi per la dichiarazione di responsabilità esclusiva del sinistro oggetto di causa a carico del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
9. Con il terzo motivo di impugnazione, l'impugnante ha eccepito che Parte_1
la motivazione della sentenza appellata risulta essere erronea, incongrua, inadeguata, illogica ed insufficiente in ordine al riconoscimento del nesso causale e pertanto, della compatibilità, tra i danni dichiarati da parte attrice ed il sinistro oggetto di causa. Ha eccepito la violazione e la falsa applicazione degli art. 1223 c.c. e 2967 c.c.. Ha deplorato l'omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Ha opinato carente la motivazione anche in relazione al nesso di causalità.
10. I motivi, passibili d'essere trattati unitariamente perché trattano questioni affini che implicano considerazioni comuni, sono privi di fondamento.
10.1. L'art. 283 d.lgs. n. 209/2005 recita: “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_5 vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo”.
La fattispecie di causa accede al caso sub a).
Così nella prospettazione attorea contenuta in citazione - prima denunciata stragiudizialmente (anche ai fini della proponibilità della domanda) - e confermata dai due unici testimoni escussi che, senza contraddizione alcuna, in maniera tra loro coerente e
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda credibile in base alle ragioni da loro offerte per chiarire la conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno narrato quanto caduto sotto la loro diretta visione.
Il sinistro causato da una vettura che, avvedutasi di non avere uscita dalla traversa imboccata, ha azionato la retro marcia e in velocità ha fatto ritorno sulla via pubblica investendo la donna che, prossima al suo domicilio, si accingeva a favi ritorno, è stato ricostruito nei pedissequi termini allegati dall'attrice.
Il fatto che della vettura possa essere stato individuabile il modello e forse anche la fisionomia dell'uomo che lo conduceva non equivale alla identificabilità dell'una e dell'altro, avendo i testimoni dichiarato di non avere avuto il tempo materiale per annotare la targa dell'auto e di non avere riconosciuto il suo conducente.
10.2. Va allora richiamata la posizione della giurisprudenza secondo cui nel vigente sistema della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurati, in cui le compagnie assicuratrici concorrono ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada e perseguono anche fini solidaristici, l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve commisurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. Si è così riempita di senso l'affermazione per cui nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato il danneggiato può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza.
Si tratta di condizioni che, secondo l'invitto racconto dei testimoni, sussistono entrambe.
Nella condotta del pedone che, ancora in vestaglie e ciabatte era prossima alla sua abitazione dopo l'incombenza mattutina di dare conforto agli animali randagi sotto casa, ha ricevuto l'urto dalla macchina che, procedendo a retro marcia, non l'ha avvistata e non ha calcolato lo spazio per procedere in sicurezza, non si ravvisa alcuna corresponsabilità.
10.3. Non depone nel senso dell'esclusione della legittimazione passiva il fatto che la non abbia denunciato l'incidente agli inquirenti per tentare l'individuazione del CP_2
responsabile (tale civilmente e per le lesioni colpose infertele).
Alla denuncia contro ignoti - per lesioni ed omissione di soccorso - di cui l'appellante ha stigmatizzato l'omessa presentazione la giurisprudenza riconosce valenza solo indiziaria, escludendo automatismi da essa, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato nonostante la presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in sua mancanza. Si legge in molte pronunce di legittimità (ex multis Cassazione civile, ordinanza n. 18097 del 31 agosto 2020) che “in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada” (tra i riferimenti giurisprudenziali si indicano Cassazione civile 18.06.2012, n. 9939; Cassazione civile
04.11.2014 n. 23434; Cassazione civile, 17.02.2016, n. 3019; Cassazione civile, 30.12.2016 n.
27541, cui si può aggiungere Cassazione civile, sez. VI, 11.04.2022, n. 11656 e Cassazione civile, sez. III, 23.06.2017, n. 15659).
L'ipotesi cui si annovera la fattispecie scrutinata, disciplinata dall'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209/2005, “al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato” vuole gravante sul danneggiato “per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua ascrivibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (su cui, da ultimo,
Cassazione civile, sez. III, 19.04.2023, n. 10540), senza tuttavia porre una gerarchia nelle prove diversa da quella ordinaria e senza porre condizioni dissimili da essa.
Se, infatti, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata e se il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, resta invitta la necessità che sia acquisita comunque la prova che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile, sez. VI, 12.07.2022, n. 21983).
Ebbene, la stessa parte appellante non ha seriamente confutato le testimonianze sulla cui base il Tribunale ha ricostruito il fatto e che, al nuovo scrutinio della Corte, si dimostrano francamente idonee a sostenere la pretesa risarcitoria verso il Fondo.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Conviene ripetere il tenore esatto delle dichiarazioni per verificarne la soddisfazione, loro tramite, della prova a carico dell'attrice.
, rispondendo affermativamente ai capitoli di domanda formulati, ha Testimone_1 così dichiarato: “… mi trovavo a casa mia al quarto piano, era il giorno 2 maggio 2012, verso le ore
7,00 del mattino;
ho visto mia cugina, che all'epoca dei fatti abitava nello stesso rione, che stava portando da mangiare ai cani randagi fuori all'ingresso del rione;
aveva lasciato il cibo ai cani e CP_2 si accingeva a rientrare, quando una macchina che si era immessa sulla via Rione MP UR, che
è una strada cieca, giunta al termine della strada, avvedutasi che si trattava appunto di strada senza uscita, innestava la retromarcia e investiva che si trovava vicino al cancello, usato per l'ingresso CP_2 delle auto e quindi senza marciapiede. Mia cugina è stata colpita alla gamba sinistra, ho sentito proprio un botto, io ho urlato, ma non sono stato ascoltato, mia cugina è caduta al suolo;
la giornata era chiara ed io ho visto bene l'auto perché stavo sul balcone a fumare una sigaretta, all'epoca lavoravo in un negozio ed andavo al lavoro presto al mattino. Dopo l'urto la Fiat punto innestò la prima e scappò via, io non sono riuscito a prendere il numero di targa, perché ero troppo lontano, abito al quarto piano;
dopo la caduta io con altre persone nel frattempo accorse, tra cui anche la madre, abbiamo preso una sedia a rotelle, utilizzata per il papà di che è invalido, e abbiamo trasportato CP_2
a casa attendendo che arrivasse l'ambulanza. Abbiamo trasportato a casa perché non CP_2 CP_2 potevamo lasciarla dolorante sulla strada urlante. Non c'era sangue. abitava al quarto piano con CP_2
l'ascensore L'ambulanza è arrivata dopo circa mezz'ora e hanno trasportato all'ospedale di CP_2
Aversa. Gli operatori intervenuti con l'ambulanza sono saliti a casa di l'hanno portata con la CP_2 stessa sedia a rotelle in ascensore e poi l'hanno disposta sulla barella per portarla in ospedale con
l'ambulanza”. ha, invece, così narrato il medesimo fatto: “ricordo che era Testimone_2
l'inizio di maggio del 2012 alle ore 7,00 del mattino mi trovavo al Rione MP UR a San
Marcellino, ho parcheggiato l'auto e sono sceso per andare a citofonare una ragazza tale di Per_3 nazionalità ucraina, che doveva venire a lavorare nel mio bar che si trovava all'epoca dei fatti a
EN DU. Ricordo che era mercoledì, sulla strada MP UR c'è solo un palazzo al quale io dovevo citofonare, la strada è senza uscita. Ricordo che c'è il citofono, un cancello di accesso e le rampe di scale che portano alle abitazioni. Io ho visto una ragazza, in pantofole e pigiama, un po' cicciottella, che stava scendendo dal marciapiede per rientrare in casa, poi ho visto una macchina, una
Grande Punto di colore grigio scuro che arrivava a velocità sostenuta, il conducente un signore di mezza età ha fatto retromarcia nel cancello per fare inversione sempre a velocità, ed ha colpito la signorina che si trovava sul passo carrabile in mezzo al cancello, con la parte posteriore;
io ho
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
cominciato a gridare quando ho visto l'auto fare retromarcia, io mi trovavo vicino ai citofoni, ed avevo di fronte l'auto Grande Punto. E' successo tutto velocemente, non so la signorina cosa abbia fatto quando io urlavo, io ero a tre metri circa di distanza, lei si trovava sulla strada. La macchina ha colpito la signorina sulla gamba sinistra, facendola cadere sulla destra. L'auto ha fatto inversione a U ha messo la prima ed è scappata. Io non sono riuscito a prendere il numero di targa perché sono corso in soccorso della ragazza che gridava. Quando io sono andato a citofonare c'erano altre persone affacciate al balcone, qualcuno anche giù, ma io sono stato il primo ad assistere all'incidente. Subito dopo sono accorse altre persone. Io sono rimasto ed ho aiutato la ragazza a sedere sulla sedia a rotelle che aveva portato un ragazzo. Ho sentito dire che la sedia era del padre della ragazza. Ho aspettato fino all'arrivo dell'ambulanza, mi è dispiaciuto per la ragazza che gridava. l'ambulanza è arrivata dopo circa venti minuti”.
Nulla in senso contrario depone per l'insincerità delle dichiarazioni che hanno ricevuto congro riscontro dalle consulenze medico-legali quanto alla compatibilità tra l'occorso e le lesioni patite dalla donna.
10.4. In particolare, in quella eseguita per seconda, il dott. ha concluso che la Persona_2
frattura bimalleolare della caviglia sinistra da cui è residuata oltre alla cicatrice chirurgico l'ulcera flebostatica ancora beante, l'elefantiasi a monte dell'incisione chirurgica, la sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche sensitive e motorie del nervo tibiale posteriore alla caviglia che tanto affligge la , già affetta da grave obesità e diabete CP_2
mellito, come pure il disturbo post traumatico da stress di grado moderato, sono, per dinamica lesiva, per momento di evidenziazione clinica, per evoluzione riparativa e per la documentazione esibita, congrue con una modalità traumatica acuta e quindi compatibili come conseguenza di investimento da parte di motoveicolo (oltre che di incidente domestico, di cui tuttavia manca la prova e che all'ausiliare del Tribunale è parso meno verosimile in ragione del fatto che nelle fratture da caduta accidentale si verificano solitamente lesioni accessorie da proiezione al suolo con escoriazioni sul corpo ed ecchimosi tutte lesioni accessorie assenti nel caso di specie).
10.5. Neanche ha pregio il fatto che dalla documentazione clinica prodotta in atti possa sorgere il sospetto di un infortunio domestico occorso alla che artatamente abbia CP_2 poi ascritto la causa delle sue lesioni ad un incolpevole automobilista.
È necessario sgombrare il campo da un equivoco ingenerato dal referto di Pronto soccorso osservando come alcuna dichiarazione contra se quanto alla ricostruzione dell'accaduto
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda possa ritenersi realmente provenire dall'odierna appellata. Come correttamente riferito dalla difesa di costei, nell'anamnesi patologica prossima scritta nella cartella clinica n. 4328, ella ha dichiarato, sottoscrivendo il documento, d'essere stata vittima di incidente stradale
(pagina 5) mentre il referto di Pronto soccorso, alla voce: “atti e dichiarazioni dell'assistito”
(pagina 2), non reca alcuna indicazione. Senonché, alla pagina precedente (1) dello stesso referto, alla pagina precedente, reca la seguente indicazione: “trasportata da 118 a seguito di trauma accidentale a domicilio”. Si tratta di annotazione degli operatori sanitari del servizio ambulanze che potrebbero non avere avuto conoscenza della causa delle lesioni, ingenerabile anche dal fatto che hanno soccorso la all'interno della propria CP_2
abitazione, qui tradotta dai familiari e dagli astanti al fatto, come dichiarato dai due testimoni di cui si è ripetuta la deposizione. È anche possibile che la prima preoccupazione della giovane, dolorante e in comprensibile stato di shock, sia stata la sua salute piuttosto che spiegarne la causa della compromissione. Per la stessa ragione appare alquanto vana la difesa dell'appellante nel valorizzare il segno grafico che il medesimo operatore di Pronto soccorso ha apposto alla casella “K” che corrisponde alla voce “casa” e che è stato giustificato dal luogo in cui è stato eseguito l'intervento che non necessariamente corrisponde a quello ove si è materializzato il sinistro.
Del resto, le diverse indicazioni di certa provenienza dalla datano il medesimo CP_2
giorno una volta ricoverata nel reparto di traumatologia.
Si è già anticipato che entrambi i consulenti che hanno periziato la donna, dopo avere verificato, “sulla base dello studio della documentazione sanitaria, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato” ne hanno validato la prospettazione per cui ella “a seguito del sinistro del 2 maggio 2012, riportò le seguenti lesioni: «frattura bimalleolare caviglia sinistra trattata con riduzione cruenta e con mezzi di sintesi, successivamente rimossi, l'esito cicatriziale chirurgico
è esitato in ulcera flebostatica ancora beante, elefantiasi a monte dell'incisione chirurgica con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche sensitive e motorie del nervo tibiale posteriore alla caviglia, in soggetto affetto da grave obesità e diabete mellito».
Per l'effetto, la conclusione del primo giudice - a cui dire deve credersi che “la dizione accidentale utilizzata dal 118” sia dipesa dal fatto che “la signora è stata prelevata a casa”, essendo chiaro dalle prove testimoniali “che dopo l'investimento sia stata portata a casa in attesa dell'autoambulanza”, così valorizzando le emergenze della cartella, vieppiù in ragione del
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fatto che alcuna anamnesi è stata raccolta all'ingresso e che quando ciò è avvenuto l'attrice ha affermato d'essere stata investita – è corretta e non ammette una diversa soluzione.
A ciò si aggiunga l'ulteriore argomento speso dal giudice di prime cure, non divenuto perplesso per le critiche contenute nell'appello, a proposito dell'efficacia probatoria della scheda del 118 soltanto indiziaria, superata dalle dichiarazioni rilasciate dall'attrice che mai ha parlato di incidente domestico, avendo al contrario riferito d'essere stata vittima di incidente stradale nel medesimo giorno in cui ha così dichiarato, ripetendo analoga affermazione al momento della sua dimissione ospedaliera. Vero è che alle dimissioni di un successivo ricovero presso una clinica privata - Villa Fiorita di Aversa – constano nuovamente barrate le caselle n. 2 “Infortunio domestico” e n. 5 “autolesione” ma si tratta di una indicazione anodina e comunque di epoca molto successiva ai fatti in quanto solo del
17 ottobre 2014.
11. Nel quarto motivo d'appello ha protestato l'incongrua Parte_1
motivazione per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, nella misura del 25%. Ha opinato omessa ed errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie e violazione e la falsa applicazione dell'art. 1223 e delle Tabelle di Milano sul risarcimento del danno non patrimoniale. Ha fortemente negato l'assenza delle condizioni per riconoscere alla l'incremento del danno biologico a titolo di Controparte_2
personalizzazione nella misura del 25%, quantificato in € 41.442,50, non avendo ella provato alcuna sofferenza straordinaria e ultronea rispetto a quella patita da chiunque sia leso in quella misura di integrità fisica.
10.1. Il motivo è fondato.
Parte appellante ha contestato la decisione del Tribunale di riconoscere all'attrice l'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione che ha motivato con la sola espressione, alquanto generica e priva d'ogni riferimento utile a comprenderne la ragione, della “specifica peculiarità del danno”.
Si tratta di decisione la cui motivazione è scarsamente appagante in quanto non permette di comprendere – e infatti non ne sussiste evidenza probatoria, né nella prova orale né in quella documentale – se per effetto delle lesioni e del decorso delle conseguenze mediche delle lesioni medesime si sia esorbitato dall'id quod plerumque accidit. È invero noto che solo in costanza di specifiche allegazioni e altrettanto specifiche prove di una sofferenza intima o di un perturbamento psichico transeunte ma straordinario, ovvero della lesione della
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dignità o integrità morale della persona può ritenersi che il danno tabellato non sia sufficiente a ristorare la persona lesa. Ebbene, nulla di ciò è stato né allegato né dimostrato, per cui la vicenda occorsa alla , per quanto seria e grave nonché tale da averle CP_2 procurato la sicura sofferenza per il suo stato fisico successivo all'evento, non diverge certamente dalla condizione comune a tutti coloro che, patendo gravi lesioni, sono compromessi nella loro integrità fisica – e nel biologico-dinamico-relazionale – in analoga misura percentuale.
In realtà l'attrice non ha mai allegato né spiegato le ragioni per cui ella avrebbe meritato la liquidazione maggiore accordatale dal Tribunale. Avere consentito a questo incremento senza una valida giustificazione viola i principi giurisprudenziali dai quali il Collegio non rileva motivi di deroga secondo cui non sono liquidabili con questa indicazione i profili pregiudizievoli già insiti nel danno biologico, tali essendo decisamente tutti quelli che attengono alle conseguenze lesive strettamente intese, alle pratiche chirurgiche e sanitarie occorse, al decorso riabilitativo …. La si è limitata a invocare del tutto CP_2 genericamente che ella avrebbe sofferto oltremodo per il danno cagionatole, ma l'affermazione, in quanto spoglia di evidenze probatorie, è rimasta del tutto generica.
Merita richiamare nel senso contrario al riconoscimento fattone in prime cure l'orientamento ormai consolidato della Corte regolatrice secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cassazione civile, sez. III,
n. 28988 dell'11 novembre 2019; Cassazione civile, sez. VI-3, n. 5865 del 4 marzo 2021;
Cassazione civile, sez. III, n. 9007 del 21 marzo 2022 che ha ammonito dall'incedere in duplicazioni risarcitorie che accadono attribuendo immotivatamente oltre al danno biologico il danno dinamico-relazionale che individua pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente che include pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
In altri termini, le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscano quel particolare tipo
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto che distinguano il pregiudizio patito dalla vittima rendendolo più grave dei casi assimilabili. Mentre la liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, cui soccorre la documentazione medica e le valutazioni medico-legali acquisite, la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo pregiudizio sofferto. Pertanto, la perdita della possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza di una lesione alla salute, o è conseguenza normale del danno, ed allora cade nella liquidazione del danno biologico o è conseguenza peculiare, ma in questo caso va acquisita valida prova del perché la menomazione abbia un'incidenza sulla vita quotidiana non comune a quanti abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Ebbene, proprio questa prova è mancata per cui la liquidazione eseguita in sentenza è una apodittica duplicazione del medesimo danno, in senso contrario a quanto ripetutamente indicato dalla Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 04 agosto 2022, n. 24227).
11. Altrettanta erroneità, incongruità, inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione è stata denunciata nel quinto motivo di impugnazione quanto al riconoscimento di un ulteriore aumento del danno biologico per incidenza sulla capacità lavorativa generica, foriero a dire della difesa di di una ingiusta duplicazione Pt_1
risarcitoria, in contrasto con l'art. 1223 c.c. e l'art.138 del codice delle assicurazioni.
11.1. Il motivo è anch'esso fondato.
Anche stavolta il Tribunale ha ritenuto di accrescere il danno per la perdita della capacità lavorativa generica dimenticando che nel caso di danno all'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che può essere invece autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Nulla di ciò è stato dimostrato dalla laddove sempre, come nell'ipotesi della CP_2
personalizzazione, è sul fronte della prova che si disputa la riconoscibilità o meno di questa voce di danno. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che in tema di danno alla persona, solo l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, surclassa la lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, assurgendo a danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica.
Sennonché alcuna prova di ciò la ha offerto. Ella non ha mai dichiarato che tipo CP_2
di attività lavorativa svolga, se casalinga, se le lesioni subite le abbiano comportato conseguenze pregiudizievoli nello svolgimento del suo lavoro, ancorché domestico, al punto da patirne un pregiudizio autonomo. L'inerzia dell'attrice, dunque, impedisce il riconoscimento, accordato in via semplicemente automatica dal Tribunale, del danno alla capacità lavorativa generica anche su basi meramente presuntive. Di conseguenza anche questa voce riparatoria va esclusa, con riforma della sentenza in parte qua.
12. Con il sesto motivo d'appello n.q. ha ribadito l'eccesiva Parte_1
liquidazione del danno all'attrice per effetto di un calcolo a suo dire errato, per poste risarcitorie non riconoscibili.
12.1. All'esito delle rivalutazioni istruttorie e della negata possibilità di accordare il danno alla capacità lavorativa generica e la personalizzazione, il risarcimento alla va CP_2
nuovamente stimato nei termini seguenti.
Nella loro indicazione si apprezza l'aggravamento della medesima lesione procurata dal sinistro che ha necessitato di una seconda valutazione medico-legale. Essa, ancorché verbosamente criticata dall'appellante anche in sede di contraddittorio tecnico, soddisfa le condizioni per ritenere che tutti i postumi emersi, anche ad una certa distanza temporale dal fatto, sono conseguenza immediata e diretta dell'unico danno risarcibile secondo il paradigma dell'art. 1223 c.c. di cui a torto è stata negata la corretta applicazione.
Ebbene, dalle condivisibili osservazioni del dott. pluri-referenziato Persona_4
professionista specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, all'esito della attenta lettura della documentazione medica allegata, inclusa quella formatasi successivamente al primo accertamento peritale, e di altrettanto accurata visita, risulta che a carico della siano residuati due generi di postumi. CP_2
A carico dell'arto inferiore sinistro è presente linfedema per causa secondaria ad intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura bimalleolare;
modesta ipotrofia dei diversi gruppi muscolari della coscia e della gamba con deficit perimetrici di quattro centimetri alle
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda misurazioni comparative;
esiti cicatriziali chirurgici con incisione longitudinale anteriore, alla cresta tibiale, di circa 17 centimetri, lineari diselastosici con presenza di fistola ancora secernente;
succulenza della gamba con presenza di fovea marcata, collo e dorso del piede ipotrofici, senza alterazioni osteo-strutturali a livello del piede. L'articolazione tibio- astragalica sia in flessione dorsale a 30 ° che in quella plantare a 50 ° è apparsa dolente;
alla flessione del ginocchio è risultato un deficit articolare ai gradi estremi;
alla normale stazione eretta si accompagna però zoppia nella deambulazione che pure avviene in modo autonomo e senza aiuto di appoggio monolaterale. Su tutto insiste sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche sensitive e motorie del nervo tibiale posteriore che impediscono l'accosciamento.
Dal punto di vista psichico la è apparsa mutacica, anedonica, facile al pianto e CP_2 con polarizzazione delle idee sulle patologie sofferte a seguito dell'investimento.
Da questa pletora di conseguenze lesive – la cui consecuzione al sinistro di causa ha già costituito oggetto d'esame al § 10.4. – a parere dell'ausiliare del Tribunale è residuata l'invalidità permanente nella misura del 36% (tenuto conto sia della valutazione del primo consulente quanto al distretto anatomico direttamente coinvolto dalla lesione, sia della patologia psichiatrica da disturbo post traumatico da stress, valutata nella misura dell'11%, sia del danno neuronale evidenziato all'esame elettromiografico prescritto già alle prime indagini medico-legali).
L'inabilità temporanea totale è stata invece accertata di cento giorni, seguiti da un successivo periodo di inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente così valutata: ottanta giorni al 75% e cento giorni al 50%.
12.2. In finale, il risarcimento che compete all'attrice va così determinato: 165.770,00 per danno biologico ed € 30.870,00 per inabilità temporanea e così complessivamente €
196.640,00.
A questa somma va ridotto il risarcimento che il Tribunale ha riconosciuto nella maggiore misura di € 336.402,50.
In mancanza d'appello sul punto su tale cifra vanno riconosciuti gli interessi come stabilito dal primo giudice.
13. Le spese del giudizio vanno globalmente rivalutate in base alla misura del risarcimento ridotta in appello. Alla parte appellata, comunque vittoriosa, va quindi riconosciuto per il primo e secondo grado di giudizio l'importo per compensi adeguato allo scaglione di
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda riferimento, che si individua nel V. La liquidazione avviene applicando il D.M. 10 marzo
2014, n. 55 seguito dal D.M. 147 del 13 agosto 2022. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Gennaro Grassia dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da in qualità di Impresa designata per Parte_1
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2370/2023 pubblicata in data 8 giugno
2023 e notificata in data 28 giugno 2023, riduce il risarcimento del danno in favore di ad € 196.640,00, somma comprensiva di invalidità temporanea e danno Controparte_2 biologico;
⎯ condanna parte appellante al pagamento del corrispondente importo in favore di
[...]
con gli interessi legali come già statuito in prime cure;
CP_2
⎯ conferma nel resto la decisione;
⎯ condanna in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della Strada ai compensi professionali che liquida per il primo grado del giudizio in € 550,00 per spese ed € 12.550,00 per compensi e per l'appello in € 9.900,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avvocato Gennaro Grassia dichiaratosene antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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