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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1479/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ROCCISANO DOMENICO e domicilio eletto in Milano Viale Bianca Maria 24
-ricorrenti-
contro
(P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti DE Controparte_1 P.IVA_1
RD LO, OZ VI, US IO RA e domicilio eletto in presso Indirizzo Telematico
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio esponendo quanto Parte_3 Controparte_1 segue. Le ricorrenti, quali educatrici presso l'asilo nido di Seveso, avevano prestato attività lavorativa per la società convenuta. In particolare, niziava a lavorare in data 8.1.2015 in forza di un contratto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo determinato con orario parziale al 69,44%, con inquadramento di terzo livello ex CCNL Aninsei e mansioni di educatrice;
i contratti venivano prorogati sino a quello del 30.1.2028 a sua volta prorogato sino al 31.5.2018, e quindi trasformato a tempo indeterminato dall'1.4.2018; l'orario di lavoro dall'1.2.2018 sino al 31.7.2023 veniva trasformato in 35 ore settimanali.
1 UG veniva assunta in data 19.9.2010 in forza di contratto subordinato a tempo indeterminato e parziale di 20 ore settimanali, con inquadramento al terzo livello CCNL Aninsei e mansioni di educatrice;
dall'11.22014 l'orario di lavoro diveniva di 30 ore settimanali. iniziava l'attività lavorativa in data 1.9.2010 in forza di contratto subordinato a tempo Pt_3 indeterminato e parziale di 35 ore settimanali con il medesimo inquadramento di cui sopra. Le ricorrenti erano ancora in forza presso la società convenuta, la quale, pur applicando ai singoli contratti di lavoro il CCNL Aninsei, non era iscritta ad Aninsei, e quindi assoggettata al sistema bilaterale Ebins;
in base all'art. 3 del menzionato CCNL, la mancata adesione da parte di comportava l'obbligo di versare alle lavoratrici un contributo forfetizzato non CP_1 assorbibile pari a euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. A tale obbligo non ottemperava, con conseguente diritto delle ricorrenti al CP_1 pagamento – a far tempo da gennaio 2016 al 31.7.2023 - della somma di euro 25,00 lordi mensili, calcolata complessivamente in euro 2.631,25 in favore di ciascuna, tenendo contro di tredici mensilità, incidenza ferie e incidenza r.o.l.. Chiedevano pertanto l'accertamento del diritto alla corresponsione del contributo e la condanna di al pagamento in favore di ciascuna della somma di euro 2.631,25 CP_1 a titolo di contributo ex art. 3 comma 4 CCNL Aninsei da gennaio 2016 al 31.7.2023, nonché al pagamento del medesimo contributo per il periodo successivo.
si costituiva, contestando le deduzioni e pretese avversarie. Controparte_1 In particolare, rappresentava di non essere stata iscritta alla Associazione Aninsei sino al mese di aprile 2023, e quindi di non aver potuto iscriversi all'Ente bilaterale Ebins, con la conseguenza di avere applicato, in forza di rinvio contenuto nei contratti di assunzione dei dipendenti, la sola parte normativa del CCNL per le Scuole private laiche. Non avendo aderito all'Ente bilaterale, la società non si avvaleva di prestazioni, come quelle degli organismi incaricati di seguire l'applicazione del CCNL e di risolvere le vertenze ricollegabili al medesimo. Ciò nonostante, pur non potendo partecipare al cd. Bando Ebins per il rimborso spese ai lavoratori per il sostegno alla genitorialità per l'anno 2022, provvedeva a riconoscere l'importo netto massimo, previsto nel bando, pari a euro 1000,00 a titolo di rimborso spese, così riservando alle ricorrenti un più trattamento favorevole rispetto a quello, di cui avrebbero fruito in caso di adesione della società all'Ente bilaterale. A far tempo dal mese di maggio 2023, si iscriveva all'Aninsei e a Ebins, iniziando a CP_1 corrispondere a ogni dipendente – tra cui le odierne ricorrenti –il contributo pari alla somma annua di euro 120,00 (euro 10,00 per ogni mensilità), sicchè nulla era in ogni caso dovuto alle predette da maggio 2023. Per il periodo antecedente, non era tenuta all'osservanza dell'art. 3 del CCNL Scuole private laiche, il quale ricade nella parte obbligatoria del contratto collettivo, impegnando perciò soltanto i soggetti che hanno proceduto a stipulare tale contratto. La convenuta eccepiva altresì la prescrizione parziale dei crediti, fatti valere da ciascuna ricorrente, essendo per ognuno decorso il termine quinquennale, anche perdurando ed essendo in corso il rapporto di lavoro. Affermava altresì che il limite, posto alla decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro, e in particolare la negazione di tale decorrenza in costanza di rapporto per quelli a tempo indeterminato, incorrerebbe in profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento. Contestava i conteggi posti alla base delle domande di controparte, non potendosi calcolare il contributo per l'intero, in considerazione dell'orario di lavoro a tempo parziale delle ricorrenti, e non potendosi applicare in costanza di rapporto l'incidenza delle indennità ferie e sui r.o.l..
2 Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, la rimessione della posta questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale e, in via riconvenzionale, la condanna delle ricorrenti alla restituzione dell'importo di euro 1000,00 percepito da ciascuna per l'anno 2022 a titolo di rimborso spese.
Disposti gli adempimenti conseguenti alla proposizione della domanda riconvenzionale, invitate le parti a depositare conteggi sulle somme rispettivamente pretese e contestate, all'udienza dell'8.10.2025 la causa veniva e discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Il principale tema oggetto di disamina in ragione delle contrapposte prospettazioni delle parti, è quello del diritto al contributo, rivendicato dalle ricorrenti in forza dell'applicazione del CCNL Aninsei;
applicazione, il cui ambito vede le parti su posizioni antitetiche. Il CCNL, dopo aver individuato la sfera di disciplina e tutela in quella dei “rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educatrici, formative e scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o provati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente”, precisa la riferibilità della regolamentazione, ivi dettata, al personale a tempo indeterminato e “per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”. Stabilisce altresì che
“l'applicazione del presente CCNL da parte di Enti o privati gestori di attività educative, formative e scolastiche comporta l'adesione ad ANINSEI. Alcune specifiche norma contrattuali, sottoposte al controllo degli Organismi paritetici, sono applicabili ai soli Istituti associati all'ANINSEI”. Per quanto di precipuo interesse, l'art. 3 comma 6 nr. 4 stabilisce che “a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un contributo forfettario pari a 25,'' euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta”. Le ulteriori disposizioni ivi contenute prevedono che “la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL
… le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa”. L'interpretazione della disciplina è piana e lineare: in forza del CCNL così articolato, ai lavoratori è riservato un trattamento retributivo composto dalla retribuzione di base, integrata con un sistema di welfare integrativo, la cui attuazione fa capo all'Ente bilaterale. Ove il datore di lavoro – come pacificamente nel caso in esame – non aderisca all'organizzazione di categoria e al suddetto Ente, viene posto a suo carico l'obbligo di versare ai dipendenti un importo forfettario pari a euro 25,00 mensili, in misura quindi – a evidente titolo di incentivazione all'iscrizione all'Ente – superiore al doppio del contributo dovuto in caso di adesione. Ne consegue la sussistenza di quest'ultimo obbligo nei confronti della società convenuta, per effetto della mancata adesione al fondo bilaterale, il cui adempimento, attraverso la corresponsione del contributo, assolve la funzione di indennizzare il lavoratore, integrando
3 il trattamento retributivo con una componente, di cui non potrebbe altrimenti fruire in mancanza della predetta adesione, rimessa interamente alla scelta del proprio datore di lavoro. A invalidare la pretesa fondata su tale obbligo non si presta la tesi difensiva di parte convenuta, secondo cui le ricorrenti non potrebbero vantare alcun diritto al contributo forfettario, avendo comunque ottenuto nel 2022 la somma di euro 1000,00 a titolo di rimborso spese per il sostegno alla genitorialità, erogata in conformità con il bando Ebins, malgrado per le ragioni illustrate, non avesse potuto parteciparvi. CP_1
In verità, come condivisibilmente sostenuto da parte attrice, i due istituti si pongono su piani differenti e non fungibili: il contributo richiesto discende direttamente dalla previsione dell'art. 3 cit. del CCNL e attiene a un sistema complessivo di welfare, che non si esaurisce sul piano del mero sostegno della genitorialità; il bando Ebins si riferisce alla circoscritta ipotesi dell'attività lavorativa svolta da “lavoratori e lavoratrici, che, alla data di presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa con regolare contratto a tempo indeterminato o determinato, presso aziende iscritte all'EBINS e all'ANINSEI e per i quali siano stati versati regolarmente i contributi che abbiano i propri minori a carico”. Ne consegue che l'attribuzione dell'indennità evocata da derivante dalla mera CP_1 impossibilità di partecipare al bando e alla circostanza del carico familiare di figli minori, non comporta l'esonero dal versamento del contributo, riconducibile a un più esteso sistema di welfare, non presupponente necessariamente ed in via esclusiva la condizione di genitorialità. Non condivisibile è altresì il rilievo di illegittimità costituzionale, formulato dalla convenuta, là dove, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti in questa sede azionati, ha censurato sotto questo specifico profilo il regime vigente in ordine alla decorrenza del termine dalla cessazione del rapporto di lavoro. La questione non è nuova, e ha già formato oggetto di interventi giurisprudenziali, che hanno mantenuto fermo tale regime, ed escluso profili di incostituzionalità nell'operatività della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto, pur all'esito della condizione di stabilità garantita dalla legislazione in tema di licenziamenti illegittimi. In proposito, è stato affermato che “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti della predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del d.lvo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012” (Cass. n.26246 del 2022; conf. Cass. 2022, n. 30957, Cass. Ord., 13.2.23 n. 4307, Cass. Ord. 23.3.23 n. 8403, Cass.
1.2.24 n.2963). Quanto precede comporta l'accoglimento delle domande delle ricorrenti in ordine al riconoscimento del diritto a percepire il contributo pari a euro 25,00 lordi mensili di cui all'art. 3 comma 4 CCNL ANINSEI, e alla condanna di parte convenuto al relativo pagamento. Come già statuito in sede di discussione, allorchè la resistente ha chiesto di poter produrre il CCNL Aninsei 2024/2027 adottato in data 15.7.2024, trattasi di regolamentazione intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, la quale peraltro non introduce elementi di novità rispetto alla disciplina in questa sede richiamata e applicata. E' infatti ribadita la previsione per cui “le imprese non iscritte ad ANINSEI che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della
4 retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR”. La produzione richiesta è stata quindi rigettata. Ai fini della determinazione delle somme dovute, si reputa corretto e conforme alle sopra riportate disposizioni il conteggio effettuate da parte attrice, tenuto conto della rispettiva decorrenza, della scadenza sino a aprile 2023, dell'esercizio part-time dell'attività lavorativa e delle incidenza delle ulteriori voci (indennità ferie e festività soppresse). Queste ultime, in particolare, sono dovute alla luce di quanto prevede espressamente la disposizione citata:
“tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR”. Avuto riguardo al prospetto di parte ricorrente, allegato con nota 10.6.2025, che si richiama integralmente, le somme dovute sono così determinate: nei confronti di per Parte_1 l'attività part-time al 69,44% da settembre 2017 a aprile 2023, euro 1.386,97; di Pt_2 per l'attività part-time al 83,33% da gennaio 2016 a aprile 2023, euro 2.166,00; di per Pt_3 l'attività part-time al 97,23% da gennaio 2016 a aprile 2023, euro 2.527,30. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta il diritto delle ricorrenti a percepire il contributo pari a euro 25,00 lordi mensili di cui all'art. 3 comma 4 CCNL ANINSEI, e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_2
la somma di euro 1.386,97; a la somma di euro 2.166,00; Parte_1 Parte_2 di la somma di euro 2.527,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_3 dal dovuto al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1576,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1479/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ROCCISANO DOMENICO e domicilio eletto in Milano Viale Bianca Maria 24
-ricorrenti-
contro
(P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti DE Controparte_1 P.IVA_1
RD LO, OZ VI, US IO RA e domicilio eletto in presso Indirizzo Telematico
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio esponendo quanto Parte_3 Controparte_1 segue. Le ricorrenti, quali educatrici presso l'asilo nido di Seveso, avevano prestato attività lavorativa per la società convenuta. In particolare, niziava a lavorare in data 8.1.2015 in forza di un contratto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo determinato con orario parziale al 69,44%, con inquadramento di terzo livello ex CCNL Aninsei e mansioni di educatrice;
i contratti venivano prorogati sino a quello del 30.1.2028 a sua volta prorogato sino al 31.5.2018, e quindi trasformato a tempo indeterminato dall'1.4.2018; l'orario di lavoro dall'1.2.2018 sino al 31.7.2023 veniva trasformato in 35 ore settimanali.
1 UG veniva assunta in data 19.9.2010 in forza di contratto subordinato a tempo indeterminato e parziale di 20 ore settimanali, con inquadramento al terzo livello CCNL Aninsei e mansioni di educatrice;
dall'11.22014 l'orario di lavoro diveniva di 30 ore settimanali. iniziava l'attività lavorativa in data 1.9.2010 in forza di contratto subordinato a tempo Pt_3 indeterminato e parziale di 35 ore settimanali con il medesimo inquadramento di cui sopra. Le ricorrenti erano ancora in forza presso la società convenuta, la quale, pur applicando ai singoli contratti di lavoro il CCNL Aninsei, non era iscritta ad Aninsei, e quindi assoggettata al sistema bilaterale Ebins;
in base all'art. 3 del menzionato CCNL, la mancata adesione da parte di comportava l'obbligo di versare alle lavoratrici un contributo forfetizzato non CP_1 assorbibile pari a euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. A tale obbligo non ottemperava, con conseguente diritto delle ricorrenti al CP_1 pagamento – a far tempo da gennaio 2016 al 31.7.2023 - della somma di euro 25,00 lordi mensili, calcolata complessivamente in euro 2.631,25 in favore di ciascuna, tenendo contro di tredici mensilità, incidenza ferie e incidenza r.o.l.. Chiedevano pertanto l'accertamento del diritto alla corresponsione del contributo e la condanna di al pagamento in favore di ciascuna della somma di euro 2.631,25 CP_1 a titolo di contributo ex art. 3 comma 4 CCNL Aninsei da gennaio 2016 al 31.7.2023, nonché al pagamento del medesimo contributo per il periodo successivo.
si costituiva, contestando le deduzioni e pretese avversarie. Controparte_1 In particolare, rappresentava di non essere stata iscritta alla Associazione Aninsei sino al mese di aprile 2023, e quindi di non aver potuto iscriversi all'Ente bilaterale Ebins, con la conseguenza di avere applicato, in forza di rinvio contenuto nei contratti di assunzione dei dipendenti, la sola parte normativa del CCNL per le Scuole private laiche. Non avendo aderito all'Ente bilaterale, la società non si avvaleva di prestazioni, come quelle degli organismi incaricati di seguire l'applicazione del CCNL e di risolvere le vertenze ricollegabili al medesimo. Ciò nonostante, pur non potendo partecipare al cd. Bando Ebins per il rimborso spese ai lavoratori per il sostegno alla genitorialità per l'anno 2022, provvedeva a riconoscere l'importo netto massimo, previsto nel bando, pari a euro 1000,00 a titolo di rimborso spese, così riservando alle ricorrenti un più trattamento favorevole rispetto a quello, di cui avrebbero fruito in caso di adesione della società all'Ente bilaterale. A far tempo dal mese di maggio 2023, si iscriveva all'Aninsei e a Ebins, iniziando a CP_1 corrispondere a ogni dipendente – tra cui le odierne ricorrenti –il contributo pari alla somma annua di euro 120,00 (euro 10,00 per ogni mensilità), sicchè nulla era in ogni caso dovuto alle predette da maggio 2023. Per il periodo antecedente, non era tenuta all'osservanza dell'art. 3 del CCNL Scuole private laiche, il quale ricade nella parte obbligatoria del contratto collettivo, impegnando perciò soltanto i soggetti che hanno proceduto a stipulare tale contratto. La convenuta eccepiva altresì la prescrizione parziale dei crediti, fatti valere da ciascuna ricorrente, essendo per ognuno decorso il termine quinquennale, anche perdurando ed essendo in corso il rapporto di lavoro. Affermava altresì che il limite, posto alla decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro, e in particolare la negazione di tale decorrenza in costanza di rapporto per quelli a tempo indeterminato, incorrerebbe in profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento. Contestava i conteggi posti alla base delle domande di controparte, non potendosi calcolare il contributo per l'intero, in considerazione dell'orario di lavoro a tempo parziale delle ricorrenti, e non potendosi applicare in costanza di rapporto l'incidenza delle indennità ferie e sui r.o.l..
2 Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, la rimessione della posta questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale e, in via riconvenzionale, la condanna delle ricorrenti alla restituzione dell'importo di euro 1000,00 percepito da ciascuna per l'anno 2022 a titolo di rimborso spese.
Disposti gli adempimenti conseguenti alla proposizione della domanda riconvenzionale, invitate le parti a depositare conteggi sulle somme rispettivamente pretese e contestate, all'udienza dell'8.10.2025 la causa veniva e discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Il principale tema oggetto di disamina in ragione delle contrapposte prospettazioni delle parti, è quello del diritto al contributo, rivendicato dalle ricorrenti in forza dell'applicazione del CCNL Aninsei;
applicazione, il cui ambito vede le parti su posizioni antitetiche. Il CCNL, dopo aver individuato la sfera di disciplina e tutela in quella dei “rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educatrici, formative e scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o provati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente”, precisa la riferibilità della regolamentazione, ivi dettata, al personale a tempo indeterminato e “per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”. Stabilisce altresì che
“l'applicazione del presente CCNL da parte di Enti o privati gestori di attività educative, formative e scolastiche comporta l'adesione ad ANINSEI. Alcune specifiche norma contrattuali, sottoposte al controllo degli Organismi paritetici, sono applicabili ai soli Istituti associati all'ANINSEI”. Per quanto di precipuo interesse, l'art. 3 comma 6 nr. 4 stabilisce che “a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un contributo forfettario pari a 25,'' euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta”. Le ulteriori disposizioni ivi contenute prevedono che “la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL
… le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa”. L'interpretazione della disciplina è piana e lineare: in forza del CCNL così articolato, ai lavoratori è riservato un trattamento retributivo composto dalla retribuzione di base, integrata con un sistema di welfare integrativo, la cui attuazione fa capo all'Ente bilaterale. Ove il datore di lavoro – come pacificamente nel caso in esame – non aderisca all'organizzazione di categoria e al suddetto Ente, viene posto a suo carico l'obbligo di versare ai dipendenti un importo forfettario pari a euro 25,00 mensili, in misura quindi – a evidente titolo di incentivazione all'iscrizione all'Ente – superiore al doppio del contributo dovuto in caso di adesione. Ne consegue la sussistenza di quest'ultimo obbligo nei confronti della società convenuta, per effetto della mancata adesione al fondo bilaterale, il cui adempimento, attraverso la corresponsione del contributo, assolve la funzione di indennizzare il lavoratore, integrando
3 il trattamento retributivo con una componente, di cui non potrebbe altrimenti fruire in mancanza della predetta adesione, rimessa interamente alla scelta del proprio datore di lavoro. A invalidare la pretesa fondata su tale obbligo non si presta la tesi difensiva di parte convenuta, secondo cui le ricorrenti non potrebbero vantare alcun diritto al contributo forfettario, avendo comunque ottenuto nel 2022 la somma di euro 1000,00 a titolo di rimborso spese per il sostegno alla genitorialità, erogata in conformità con il bando Ebins, malgrado per le ragioni illustrate, non avesse potuto parteciparvi. CP_1
In verità, come condivisibilmente sostenuto da parte attrice, i due istituti si pongono su piani differenti e non fungibili: il contributo richiesto discende direttamente dalla previsione dell'art. 3 cit. del CCNL e attiene a un sistema complessivo di welfare, che non si esaurisce sul piano del mero sostegno della genitorialità; il bando Ebins si riferisce alla circoscritta ipotesi dell'attività lavorativa svolta da “lavoratori e lavoratrici, che, alla data di presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa con regolare contratto a tempo indeterminato o determinato, presso aziende iscritte all'EBINS e all'ANINSEI e per i quali siano stati versati regolarmente i contributi che abbiano i propri minori a carico”. Ne consegue che l'attribuzione dell'indennità evocata da derivante dalla mera CP_1 impossibilità di partecipare al bando e alla circostanza del carico familiare di figli minori, non comporta l'esonero dal versamento del contributo, riconducibile a un più esteso sistema di welfare, non presupponente necessariamente ed in via esclusiva la condizione di genitorialità. Non condivisibile è altresì il rilievo di illegittimità costituzionale, formulato dalla convenuta, là dove, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti in questa sede azionati, ha censurato sotto questo specifico profilo il regime vigente in ordine alla decorrenza del termine dalla cessazione del rapporto di lavoro. La questione non è nuova, e ha già formato oggetto di interventi giurisprudenziali, che hanno mantenuto fermo tale regime, ed escluso profili di incostituzionalità nell'operatività della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto, pur all'esito della condizione di stabilità garantita dalla legislazione in tema di licenziamenti illegittimi. In proposito, è stato affermato che “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti della predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del d.lvo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012” (Cass. n.26246 del 2022; conf. Cass. 2022, n. 30957, Cass. Ord., 13.2.23 n. 4307, Cass. Ord. 23.3.23 n. 8403, Cass.
1.2.24 n.2963). Quanto precede comporta l'accoglimento delle domande delle ricorrenti in ordine al riconoscimento del diritto a percepire il contributo pari a euro 25,00 lordi mensili di cui all'art. 3 comma 4 CCNL ANINSEI, e alla condanna di parte convenuto al relativo pagamento. Come già statuito in sede di discussione, allorchè la resistente ha chiesto di poter produrre il CCNL Aninsei 2024/2027 adottato in data 15.7.2024, trattasi di regolamentazione intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, la quale peraltro non introduce elementi di novità rispetto alla disciplina in questa sede richiamata e applicata. E' infatti ribadita la previsione per cui “le imprese non iscritte ad ANINSEI che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della
4 retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR”. La produzione richiesta è stata quindi rigettata. Ai fini della determinazione delle somme dovute, si reputa corretto e conforme alle sopra riportate disposizioni il conteggio effettuate da parte attrice, tenuto conto della rispettiva decorrenza, della scadenza sino a aprile 2023, dell'esercizio part-time dell'attività lavorativa e delle incidenza delle ulteriori voci (indennità ferie e festività soppresse). Queste ultime, in particolare, sono dovute alla luce di quanto prevede espressamente la disposizione citata:
“tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR”. Avuto riguardo al prospetto di parte ricorrente, allegato con nota 10.6.2025, che si richiama integralmente, le somme dovute sono così determinate: nei confronti di per Parte_1 l'attività part-time al 69,44% da settembre 2017 a aprile 2023, euro 1.386,97; di Pt_2 per l'attività part-time al 83,33% da gennaio 2016 a aprile 2023, euro 2.166,00; di per Pt_3 l'attività part-time al 97,23% da gennaio 2016 a aprile 2023, euro 2.527,30. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta il diritto delle ricorrenti a percepire il contributo pari a euro 25,00 lordi mensili di cui all'art. 3 comma 4 CCNL ANINSEI, e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_2
la somma di euro 1.386,97; a la somma di euro 2.166,00; Parte_1 Parte_2 di la somma di euro 2.527,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_3 dal dovuto al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1576,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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