Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3074 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. DE ROSIS MARCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
'con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
[...]
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel 2020 alle dipendenze dell'azienda agricola Sud Rienergy
Società Agricola Srl, per un numero complessivo di 57 giornate e lamentando l'illegittimità della mancata liquidazione dell'indennità "COVID
19", ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento del suo diritto al pagamento della predetta indennità, prevista dall'art. 69 D.L. 73/2021, pari ad Euro 800,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna dell' CP_1 alla liquidazione della relativa somma.
Si è costituito l' CP_1 che ha domandato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda e ricorso amministrativo, nel merito chiedeva la cessata materia del contendere, rappresentando che la prestazione era stata pagata.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo provveduto CP_1 alla liquidazione della prestazione di cui è causa nel corso del giudizio.
Le spese in ragione del riconoscimento del diritto solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale sono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: -Dichiara cessata la materia del contendere;
-- Condanna CP_1 alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
280,00, oltre spese di contributo unificato, se dovuto, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO