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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI LU RP PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte al R.G. N. 213/2023 e al R.G. N. 302/2023
dell'anno 2023, proposte da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
OV DU, VA ER e UD ER, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE E APPELLATA
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carica pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. EL Cabiddu, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLATO E APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 18 marzo 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio l' e aveva allegato che il coniuge indennizzato in vita CP_1 Persona_1
dall'Istituto previdenziale per silicosi polmonare - inizialmente nella misura del 20%,
successivamente aumentata al 30% a seguito di revisione conclusasi il 22 marzo 2019 - era deceduto il 26 agosto 2019 anche a causa della patologia indicata, la quale, quantomeno come fattore aggravante e accelerante, aveva influito sull'evoluzione del carcinoma vescicale da cui il medesimo era parimenti affetto.
Ciò premesso, la ricorrente aveva domandato che fosse accertato il suo diritto di percepire la rendita e l'assegno funerario spettanti ai superstiti e che l' , il quale aveva rigettato la CP_1
domanda amministrativa all'uopo presentata e anche la successiva opposizione, fosse condannato al pagamento, in suo favore, degli importi dovuti, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto del ricorso, con CP_1
vittoria di spese.
L'ente convenuto aveva, in particolare, evidenziato come dalla scheda di morte potesse evincersi che era deceduto, non a causa della silicosi polmonare, la quale non aveva avuto Persona_1
alcun ruolo nella cascata di eventi che lo avevano condotto a morte, bensì per cachessia neoplastica, quale evento terminale della neoplasia metastatica vescicale da cui era affetto.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 738/2023 del 18 maggio 2023, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU medico legale, in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato aveva accertato che la patologia polmonare per la quale era indennizzato in vita dall' aveva influito nella causazione Persona_1 CP_1
dell'exitus, quanto meno come fattore aggravante e accelerante.
Il primo giudice aveva, quindi, dichiarato l' tenuto a costituire, in favore della ricorrente, CP_1
2 la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 D.P.R. 1124/1965, nonché a corrispondere, in favore della medesima, l'assegno funerario e aveva, pertanto, condannato l'ente stesso al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali, con decorrenza di legge.
Il Tribunale aveva, altresì, condannato l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite, che, “tenendo conto della tabella per la materia previdenziale” e dello scaglione previsto per le “cause di valore indeterminabile”, aveva liquidato in €. 4.638,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello sia che Parte_1
l' . CP_1
La causa, previa riunione dei due procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
RG. N. 213/2023:
“chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1. condanni l' al pagamento delle spese legali del primo giudizio, nella misura di euro CP_1
6.114,00, oltre spese generali ed accessori di legge, od in quell'altra che risulterà dovuta in
corso di causa.
2. condanni l' al pagamento, sui ratei maturati, della maggiore somma tra rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi legali con decorrenza di legge sino al saldo.
3. con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da
distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Ai sensi dell'art. 37 D.L. 6/7/11 n. 98, convertito”.
RG. N. 302/2023:
3 La Corte adita:
“2) nel merito, respinga l'interposto appello, confermando la sentenza impugnata.
3) condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a spese generali e CP_1
accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.
4) ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile della sig.ra Pt_1
ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, nonè superiore a €
27.319,28, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di
reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo
carico”.
Nell'interesse dell' : CP_1
RG. N. 302/2023:
“Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso
proposto da , con il favore delle spese". Parte_1
RG. N. 213/2023:
“la Corte d'Appello adita voglia assumere le opportune decisioni in ordine alla riunione delle
cause, alla decisione nel merito sull'appello e alla regolazione delle spese del presente CP_1
giudizio come evidenziato nella suestesa memoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' con il ricorso iscritto al RG. N. 302/2023. CP_1
Con un unico motivo di appello, l'Istituto appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, aveva accertato la rilevanza della silicosi, per la quale il coniuge di era indennizzato in vita, nella Parte_1
causazione della morte del medesimo.
In particolare, l' ha ribadito nell'atto di appello le contestazioni alla relazione di CP_1
consulenza già avanzate in primo grado, osservando, in particolare, come il CTU fosse incorso in una macroscopica contraddizione, visto che nell'elaborato peritale aveva, per un verso,
4 riconosciuto che la neoplasia vescicale avrebbe in ogni caso condotto a morte il paziente a prescindere dal fatto che egli fosse o meno affetto da silicosi polmonare e, per altro verso,
riconosciuto, comunque, la rilevanza causale della malattia professionale.
In realtà, ha proseguito l' , evidentemente il fattore esclusivo dell'exitus infausto era stata CP_1
la neoplasia vescicale, come risultava attestato anche dal certificato necroscopico del 4 settembre
2019, laddove si evidenziava come la cachessia neoplastica fosse del tutto slegata dalla patologia polmonare riconosciuta in vita al defunto.
Inoltre, ha aggiunto l' , doveva ritenersi che la silicosi non avesse costituito un fattore CP_1
accelerativo dell'exitus, quanto piuttosto un semplice fattore occasionale, considerato che le conseguenze morbose della silicosi avrebbero potuto assumere il ruolo di concausa della morte cagionata da malattia sopravvenuta ed indipendente dalla silicosi medesima solo ove si fosse accertato che esse non avessero prodotto soltanto debilitazione/defedamento dell'organismo, di per sé inidonei ad influire causalmente sul decesso, ma avessero influito ed inciso anche sui caratteri della malattia sopravvenuta accelerandone il decorso verso l'exitus.
Infatti, ha precisato l'ente, l'indennizzo ai superstiti, come anche affermato dalla Suprema Corte,
non spetta quando la gravità della patologia sopravvenuta faccia ritenere inefficiente la silicosi nel determinismo del decesso o qualora la causa della morte sia addebitabile unicamente ad infermità di altra natura risultata in concreto idonea a produrre la morte.
Dopo avere, altresì, aggiunto che, per assurgere a ruolo di concausa, ancorché minima, la tecnopatia avrebbe, dunque, dovuto agire sull'evento facendolo evolvere in tempi significativamente più brevi di quelli attesi, anticipandoli, l' ha concluso sostenendo che, CP_1
in definitiva, nella fattispecie il fattore extralavorativo aveva costituito la causa esclusiva del decesso dell'assicurato, al quale doveva, quindi, essere negata natura professionale.
***
L'appello dell' è infondato. CP_1
Ritiene, infatti, il Collegio che l'elaborato depositato dal CTU nominato in primo grado sia
5 immune da vizi e risulti coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di causalità.
L'ausiliare, in particolare, dopo avere osservato come le infermità documentate a carico di fossero riconducibili, innanzitutto, alla silicosi polmonare di natura professionale, Persona_1
nonché ad un sopraggiunto carcinoma vescicale metastatico che, in data 26 agosto 2019, lo aveva portato a morte per cachessia neoplastica, aveva evidenziato come quest'ultima, e quindi la condizione di repentino scadimento e di deperimento organico nella quale la stessa consiste,
fossero intervenute in un soggetto il quale, ancora prima di presentare, alla TC torace del 14
febbraio 2019, tre secondarismi polmonari, aveva evidenziato, nell'esame spirometrico del 23
ottobre 2018, proprio a causa delle conseguenze della malattia professionale, un deficit respiratorio di grado molto severo, che dal febbraio 2019 aveva reso necessaria la prescrizione di una costante ossigenoterapia a domicilio.
Il consulente dell'ufficio aveva, quindi, argomentato nel senso che, unitamente alle metastasi polmonari e al liquido presente nello spazio pleurico, nonché allo stato di atrofia avanzata dei muscoli respiratori legata alla cachessia tumorale, anche il preesistente grave deficit della funzionalità respiratoria causato dalla silicosi professionale, la quale aveva determinato la presenza nei polmoni di diffuse aree di fibrosi polmonare e di enfisema polmonare, aveva contribuito all'insorgere dell'insufficienza cardio-respiratoria che aveva condotto a morte Per_1
[...]
Proprio sulla base di tale considerazione, l'ausiliare, dopo avere osservato che, visto il bassissimo tasso statistico di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti da carcinoma vescicale metastatico, la neoplasia vescicale avrebbe in ogni caso portato a morte il paziente, anche in difetto di silicosi, aveva, peraltro, altresì, aggiunto che, secondo un criterio di alta probabilità, il grave quadro polmonare che presentava aveva, in ogni caso, influito sul decorso Persona_1
della patologia extralavorativa, aggravando le condizioni del paziente e accelerandone il decesso.
Si tratta di argomentazioni e conclusioni che, a parere del Collegio, devono essere condivise, in
6 quanto del tutto coerenti con la documentazione in atti e confermate, sia dal certificato necroscopico del 4 settembre 2019, nel quale la silicosi era stata inserita tra gli stati morbosi che avevano avuto rilievo nella sequenza delle condizioni morbose che avevano condotto a morte il paziente, la quale era stata così descritta: “polipi vescicali – che ha eventualmente causato:
displasie vescicali – che ha eventualmente causato: carcinoma vescicale – che ha eventualmente
causato: cachessia tumorale con metastasi e silicosi polmonare;
altri stati morbosi rilevanti:
bpco-silicosi polmonare”, sia dai contenuti della relazione del 10 dicembre 2019, redatta dal
Direttore dell'U.O. di Oncologia dell' di Carbonia, presso il quale CP_2 Persona_1
era stato in cura, nella quale si legge che “il quadro polmonare ha aggravato e complicato
l'evoluzione della malattia neoplastica”.
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, “nel caso di morte di un lavoratore
affetto da silicosi o da asbestosi, deve accertarsi se il fatto - diverso dalla tecnopatia - che per
ultimo ha operato nella serie causale sia stato provocato o aggravato dalla malattia
professionale, dovendo esso (e l'evento letale derivatone) considerarsi, in caso positivo, come
"conseguenza" della malattia stessa” (così Cass. 7679/1987).
Cosicché nella fattispecie, nella quale, come condivisibilmente affermato dal CTU nominato in primo grado, il grave quadro polmonare causato anche dalla silicosi professionale aveva, con alta probabilità, aggravato la malattia neoplastica che aveva direttamente condotto a morte il coniuge di accelerandone il decorso letale, deve ritenersi che il decesso del detto soggetto Parte_1
fosse stato anche conseguenza della malattia professionale indicata.
L'appello proposto dall' con il ricorso iscritto al RG. N. 302/2023 deve, quindi, essere CP_1
rigettato.
***
L'appello proposto da con il ricorso iscritto al RG. N. 213/2023. Parte_1
1) Violazione dell'art. 10 cpc, dell'art. 5 DM 55/14 e della tabella 4 allegata: liquidazione
dei compensi giudiziali in misura inferiore a quella prevista dalla legge.
7 Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per Parte_1
avere il Tribunale liquidato le spese di lite sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa alle cause di previdenza, cioè quello compreso tra €. 26.000,01 e €.
52.000,00, mentre, invece, il valore della controversia doveva ritenersi pari a €. 172.025,50,
importo ottenuto moltiplicando per 10, in applicazione del criterio previsto dall'art. 13, c. 2,
c.p.c., il valore annuale della rendita, pari a € 16.202,55, ed aggiungendo al predetto valore anche quello dell'assegno funerario, pari ad euro €. 10.000,00.
Di conseguenza, ha osservato i compensi giudiziali avrebbero dovuto essere Parte_1
determinati sulla base dello scaglione compreso tra €. 52.000,01 e €. 260.000,000, come da parcella che era stata depositata in primo grado, e calcolati, quindi, perlomeno, nella misura minima di € 6.114,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Secondo i corretti conteggi eseguiti da in alcun modo contestati dall' , il Parte_1 CP_1
valore annuale della rendita alla stessa riconosciuta dal Tribunale è pari ad almeno €. 16.202,55,
cosicché, il valore della controversia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., è pari a €.
162.025,50, importo già sufficiente - anche a prescindere dal valore dell'assegno funerario e,
come si dirà successivamente, dal maggior valore, rispetto agli interessi legali, della rivalutazione monetaria - a rendere necessario, nella liquidazione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado del giudizio, l'utilizzo dello scaglione di valore da €. 52.000,01 a €.
260.000,00.
Questa Corte deve, quindi, procedere alla rideterminazione delle spese di lite dovute per il primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore sopra indicato della tabella relativa alle cause di previdenza.
***
2) Omessa condanna al pagamento della rivalutazione monetaria, se maggiore rispetto agli
8 interessi legali, sui ratei dovuti a titolo di rendita ai superstiti e sull'assegno funerario:
violazione degli artt. 429, c. 3 e art. 442 c.p.c. e dell'art. 16, c. 6, L. n. 412/91.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
condannato l' al pagamento, a titolo di accessori, dei soli “interessi legali con la CP_1
decorrenza di legge dalla data della morte”, in violazione, sia dell'art. 16, comma 6, legge
412/91, il quale prevede che “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a
corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza
del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda….L'importo dovuto a
titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del
maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo
credito”, sia dell'art. 429, comma 3, c.p.c., il quale, applicabile alla presente fattispecie in quanto richiamato dall'art. 442 c.p.c., prevede che “il giudice, quando pronuncia la sentenza di
condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con
decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
D'altra parte, ha aggiunto la Corte Costituzionale, con la sentenza 12 aprile Parte_1
1991, n. 156, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento.
Pertanto, ha concluso come anche affermato dalla Suprema Corte, la Parte_1
9 rivalutazione monetaria dei crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, costituendo una proprietà intrinseca del credito stesso, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda, nella fattispecie, peraltro, proposta con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Dopo avere, quindi, allegato che, nella fattispecie, la rivalutazione monetaria maturata sulle somme dovute dal 121° giorno dalla data della domanda sino alla pronuncia della sentenza impugnata era pari a €. 3.074,54, ha concluso come sopra riportato. Parte_1
***
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Come correttamente evidenziato da la Corte Costituzionale, con la sentenza n. Parte_1
156 del 12 aprile 1991 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal
titolare per la diminuzione del valore del suo credito, … condannando al pagamento della
somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di
responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento”.
L'art. 16, comma 6, legge 412/1991 ha poi successivamente stabilito che “Gli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle
prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del
provvedimento sulla domanda….L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione
dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
D'altra parte, ha dimostrato, attraverso i conteggi prodotti con il ricorso in Parte_1
appello, non contestati dall' , che il valore della rivalutazione monetaria maturata è CP_1
superiore a quello degli interessi legali oggetto della sentenza impugnata.
10 A norma dell'art. 442 c.p.c. e dell'art. 16, comma 6, legge 412/1991, alla stessa deve, pertanto,
essere riconosciuta, a titolo di accessori, a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, dunque, mentre l'appello proposto dall' deve essere CP_1
rigettato, in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento, in favore della medesima, a CP_1
titolo di accessori, a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Inoltre, le spese di lite spettanti a per il primo grado del giudizio devono essere Parte_1
rideterminate sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da
€. 52.000,01 a €. 260.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a €. 6.114,00 [(€.1.276,00 +€. 850,50 + €. 1.913,50+ €. 2.074,00) :2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
52.000,01 a €. 260.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei difensori antistatari di CP_1 Parte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell' , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per CP_1
l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
11 rigetta l'appello proposto dall' ; CP_1
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma parziale della sentenza Parte_1
impugnata, condanna l' al pagamento, in favore della medesima, a titolo di accessori, a CP_1
decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
ridetermina in €. 6.114,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge,
le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' da distrarsi in favore dei difensori CP_1
antistatari di Parte_1
condanna l' alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in €. 4.995,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell' , di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 novembre 2025.
L'estensore……………………………………………………Il Presidente
dott. EL Coinu………………………..……………………dott. RI LU RP
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI LU RP PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte al R.G. N. 213/2023 e al R.G. N. 302/2023
dell'anno 2023, proposte da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
OV DU, VA ER e UD ER, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE E APPELLATA
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carica pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. EL Cabiddu, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLATO E APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 18 marzo 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio l' e aveva allegato che il coniuge indennizzato in vita CP_1 Persona_1
dall'Istituto previdenziale per silicosi polmonare - inizialmente nella misura del 20%,
successivamente aumentata al 30% a seguito di revisione conclusasi il 22 marzo 2019 - era deceduto il 26 agosto 2019 anche a causa della patologia indicata, la quale, quantomeno come fattore aggravante e accelerante, aveva influito sull'evoluzione del carcinoma vescicale da cui il medesimo era parimenti affetto.
Ciò premesso, la ricorrente aveva domandato che fosse accertato il suo diritto di percepire la rendita e l'assegno funerario spettanti ai superstiti e che l' , il quale aveva rigettato la CP_1
domanda amministrativa all'uopo presentata e anche la successiva opposizione, fosse condannato al pagamento, in suo favore, degli importi dovuti, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
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L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto del ricorso, con CP_1
vittoria di spese.
L'ente convenuto aveva, in particolare, evidenziato come dalla scheda di morte potesse evincersi che era deceduto, non a causa della silicosi polmonare, la quale non aveva avuto Persona_1
alcun ruolo nella cascata di eventi che lo avevano condotto a morte, bensì per cachessia neoplastica, quale evento terminale della neoplasia metastatica vescicale da cui era affetto.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 738/2023 del 18 maggio 2023, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU medico legale, in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato aveva accertato che la patologia polmonare per la quale era indennizzato in vita dall' aveva influito nella causazione Persona_1 CP_1
dell'exitus, quanto meno come fattore aggravante e accelerante.
Il primo giudice aveva, quindi, dichiarato l' tenuto a costituire, in favore della ricorrente, CP_1
2 la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 D.P.R. 1124/1965, nonché a corrispondere, in favore della medesima, l'assegno funerario e aveva, pertanto, condannato l'ente stesso al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali, con decorrenza di legge.
Il Tribunale aveva, altresì, condannato l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite, che, “tenendo conto della tabella per la materia previdenziale” e dello scaglione previsto per le “cause di valore indeterminabile”, aveva liquidato in €. 4.638,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello sia che Parte_1
l' . CP_1
La causa, previa riunione dei due procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
RG. N. 213/2023:
“chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1. condanni l' al pagamento delle spese legali del primo giudizio, nella misura di euro CP_1
6.114,00, oltre spese generali ed accessori di legge, od in quell'altra che risulterà dovuta in
corso di causa.
2. condanni l' al pagamento, sui ratei maturati, della maggiore somma tra rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi legali con decorrenza di legge sino al saldo.
3. con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da
distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Ai sensi dell'art. 37 D.L. 6/7/11 n. 98, convertito”.
RG. N. 302/2023:
3 La Corte adita:
“2) nel merito, respinga l'interposto appello, confermando la sentenza impugnata.
3) condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a spese generali e CP_1
accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.
4) ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile della sig.ra Pt_1
ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, nonè superiore a €
27.319,28, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di
reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo
carico”.
Nell'interesse dell' : CP_1
RG. N. 302/2023:
“Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso
proposto da , con il favore delle spese". Parte_1
RG. N. 213/2023:
“la Corte d'Appello adita voglia assumere le opportune decisioni in ordine alla riunione delle
cause, alla decisione nel merito sull'appello e alla regolazione delle spese del presente CP_1
giudizio come evidenziato nella suestesa memoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' con il ricorso iscritto al RG. N. 302/2023. CP_1
Con un unico motivo di appello, l'Istituto appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, aveva accertato la rilevanza della silicosi, per la quale il coniuge di era indennizzato in vita, nella Parte_1
causazione della morte del medesimo.
In particolare, l' ha ribadito nell'atto di appello le contestazioni alla relazione di CP_1
consulenza già avanzate in primo grado, osservando, in particolare, come il CTU fosse incorso in una macroscopica contraddizione, visto che nell'elaborato peritale aveva, per un verso,
4 riconosciuto che la neoplasia vescicale avrebbe in ogni caso condotto a morte il paziente a prescindere dal fatto che egli fosse o meno affetto da silicosi polmonare e, per altro verso,
riconosciuto, comunque, la rilevanza causale della malattia professionale.
In realtà, ha proseguito l' , evidentemente il fattore esclusivo dell'exitus infausto era stata CP_1
la neoplasia vescicale, come risultava attestato anche dal certificato necroscopico del 4 settembre
2019, laddove si evidenziava come la cachessia neoplastica fosse del tutto slegata dalla patologia polmonare riconosciuta in vita al defunto.
Inoltre, ha aggiunto l' , doveva ritenersi che la silicosi non avesse costituito un fattore CP_1
accelerativo dell'exitus, quanto piuttosto un semplice fattore occasionale, considerato che le conseguenze morbose della silicosi avrebbero potuto assumere il ruolo di concausa della morte cagionata da malattia sopravvenuta ed indipendente dalla silicosi medesima solo ove si fosse accertato che esse non avessero prodotto soltanto debilitazione/defedamento dell'organismo, di per sé inidonei ad influire causalmente sul decesso, ma avessero influito ed inciso anche sui caratteri della malattia sopravvenuta accelerandone il decorso verso l'exitus.
Infatti, ha precisato l'ente, l'indennizzo ai superstiti, come anche affermato dalla Suprema Corte,
non spetta quando la gravità della patologia sopravvenuta faccia ritenere inefficiente la silicosi nel determinismo del decesso o qualora la causa della morte sia addebitabile unicamente ad infermità di altra natura risultata in concreto idonea a produrre la morte.
Dopo avere, altresì, aggiunto che, per assurgere a ruolo di concausa, ancorché minima, la tecnopatia avrebbe, dunque, dovuto agire sull'evento facendolo evolvere in tempi significativamente più brevi di quelli attesi, anticipandoli, l' ha concluso sostenendo che, CP_1
in definitiva, nella fattispecie il fattore extralavorativo aveva costituito la causa esclusiva del decesso dell'assicurato, al quale doveva, quindi, essere negata natura professionale.
***
L'appello dell' è infondato. CP_1
Ritiene, infatti, il Collegio che l'elaborato depositato dal CTU nominato in primo grado sia
5 immune da vizi e risulti coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di causalità.
L'ausiliare, in particolare, dopo avere osservato come le infermità documentate a carico di fossero riconducibili, innanzitutto, alla silicosi polmonare di natura professionale, Persona_1
nonché ad un sopraggiunto carcinoma vescicale metastatico che, in data 26 agosto 2019, lo aveva portato a morte per cachessia neoplastica, aveva evidenziato come quest'ultima, e quindi la condizione di repentino scadimento e di deperimento organico nella quale la stessa consiste,
fossero intervenute in un soggetto il quale, ancora prima di presentare, alla TC torace del 14
febbraio 2019, tre secondarismi polmonari, aveva evidenziato, nell'esame spirometrico del 23
ottobre 2018, proprio a causa delle conseguenze della malattia professionale, un deficit respiratorio di grado molto severo, che dal febbraio 2019 aveva reso necessaria la prescrizione di una costante ossigenoterapia a domicilio.
Il consulente dell'ufficio aveva, quindi, argomentato nel senso che, unitamente alle metastasi polmonari e al liquido presente nello spazio pleurico, nonché allo stato di atrofia avanzata dei muscoli respiratori legata alla cachessia tumorale, anche il preesistente grave deficit della funzionalità respiratoria causato dalla silicosi professionale, la quale aveva determinato la presenza nei polmoni di diffuse aree di fibrosi polmonare e di enfisema polmonare, aveva contribuito all'insorgere dell'insufficienza cardio-respiratoria che aveva condotto a morte Per_1
[...]
Proprio sulla base di tale considerazione, l'ausiliare, dopo avere osservato che, visto il bassissimo tasso statistico di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti da carcinoma vescicale metastatico, la neoplasia vescicale avrebbe in ogni caso portato a morte il paziente, anche in difetto di silicosi, aveva, peraltro, altresì, aggiunto che, secondo un criterio di alta probabilità, il grave quadro polmonare che presentava aveva, in ogni caso, influito sul decorso Persona_1
della patologia extralavorativa, aggravando le condizioni del paziente e accelerandone il decesso.
Si tratta di argomentazioni e conclusioni che, a parere del Collegio, devono essere condivise, in
6 quanto del tutto coerenti con la documentazione in atti e confermate, sia dal certificato necroscopico del 4 settembre 2019, nel quale la silicosi era stata inserita tra gli stati morbosi che avevano avuto rilievo nella sequenza delle condizioni morbose che avevano condotto a morte il paziente, la quale era stata così descritta: “polipi vescicali – che ha eventualmente causato:
displasie vescicali – che ha eventualmente causato: carcinoma vescicale – che ha eventualmente
causato: cachessia tumorale con metastasi e silicosi polmonare;
altri stati morbosi rilevanti:
bpco-silicosi polmonare”, sia dai contenuti della relazione del 10 dicembre 2019, redatta dal
Direttore dell'U.O. di Oncologia dell' di Carbonia, presso il quale CP_2 Persona_1
era stato in cura, nella quale si legge che “il quadro polmonare ha aggravato e complicato
l'evoluzione della malattia neoplastica”.
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, “nel caso di morte di un lavoratore
affetto da silicosi o da asbestosi, deve accertarsi se il fatto - diverso dalla tecnopatia - che per
ultimo ha operato nella serie causale sia stato provocato o aggravato dalla malattia
professionale, dovendo esso (e l'evento letale derivatone) considerarsi, in caso positivo, come
"conseguenza" della malattia stessa” (così Cass. 7679/1987).
Cosicché nella fattispecie, nella quale, come condivisibilmente affermato dal CTU nominato in primo grado, il grave quadro polmonare causato anche dalla silicosi professionale aveva, con alta probabilità, aggravato la malattia neoplastica che aveva direttamente condotto a morte il coniuge di accelerandone il decorso letale, deve ritenersi che il decesso del detto soggetto Parte_1
fosse stato anche conseguenza della malattia professionale indicata.
L'appello proposto dall' con il ricorso iscritto al RG. N. 302/2023 deve, quindi, essere CP_1
rigettato.
***
L'appello proposto da con il ricorso iscritto al RG. N. 213/2023. Parte_1
1) Violazione dell'art. 10 cpc, dell'art. 5 DM 55/14 e della tabella 4 allegata: liquidazione
dei compensi giudiziali in misura inferiore a quella prevista dalla legge.
7 Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per Parte_1
avere il Tribunale liquidato le spese di lite sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa alle cause di previdenza, cioè quello compreso tra €. 26.000,01 e €.
52.000,00, mentre, invece, il valore della controversia doveva ritenersi pari a €. 172.025,50,
importo ottenuto moltiplicando per 10, in applicazione del criterio previsto dall'art. 13, c. 2,
c.p.c., il valore annuale della rendita, pari a € 16.202,55, ed aggiungendo al predetto valore anche quello dell'assegno funerario, pari ad euro €. 10.000,00.
Di conseguenza, ha osservato i compensi giudiziali avrebbero dovuto essere Parte_1
determinati sulla base dello scaglione compreso tra €. 52.000,01 e €. 260.000,000, come da parcella che era stata depositata in primo grado, e calcolati, quindi, perlomeno, nella misura minima di € 6.114,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Secondo i corretti conteggi eseguiti da in alcun modo contestati dall' , il Parte_1 CP_1
valore annuale della rendita alla stessa riconosciuta dal Tribunale è pari ad almeno €. 16.202,55,
cosicché, il valore della controversia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., è pari a €.
162.025,50, importo già sufficiente - anche a prescindere dal valore dell'assegno funerario e,
come si dirà successivamente, dal maggior valore, rispetto agli interessi legali, della rivalutazione monetaria - a rendere necessario, nella liquidazione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado del giudizio, l'utilizzo dello scaglione di valore da €. 52.000,01 a €.
260.000,00.
Questa Corte deve, quindi, procedere alla rideterminazione delle spese di lite dovute per il primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore sopra indicato della tabella relativa alle cause di previdenza.
***
2) Omessa condanna al pagamento della rivalutazione monetaria, se maggiore rispetto agli
8 interessi legali, sui ratei dovuti a titolo di rendita ai superstiti e sull'assegno funerario:
violazione degli artt. 429, c. 3 e art. 442 c.p.c. e dell'art. 16, c. 6, L. n. 412/91.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
condannato l' al pagamento, a titolo di accessori, dei soli “interessi legali con la CP_1
decorrenza di legge dalla data della morte”, in violazione, sia dell'art. 16, comma 6, legge
412/91, il quale prevede che “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a
corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza
del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda….L'importo dovuto a
titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del
maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo
credito”, sia dell'art. 429, comma 3, c.p.c., il quale, applicabile alla presente fattispecie in quanto richiamato dall'art. 442 c.p.c., prevede che “il giudice, quando pronuncia la sentenza di
condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con
decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
D'altra parte, ha aggiunto la Corte Costituzionale, con la sentenza 12 aprile Parte_1
1991, n. 156, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento.
Pertanto, ha concluso come anche affermato dalla Suprema Corte, la Parte_1
9 rivalutazione monetaria dei crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, costituendo una proprietà intrinseca del credito stesso, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda, nella fattispecie, peraltro, proposta con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Dopo avere, quindi, allegato che, nella fattispecie, la rivalutazione monetaria maturata sulle somme dovute dal 121° giorno dalla data della domanda sino alla pronuncia della sentenza impugnata era pari a €. 3.074,54, ha concluso come sopra riportato. Parte_1
***
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Come correttamente evidenziato da la Corte Costituzionale, con la sentenza n. Parte_1
156 del 12 aprile 1991 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal
titolare per la diminuzione del valore del suo credito, … condannando al pagamento della
somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di
responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento”.
L'art. 16, comma 6, legge 412/1991 ha poi successivamente stabilito che “Gli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle
prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del
provvedimento sulla domanda….L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione
dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
D'altra parte, ha dimostrato, attraverso i conteggi prodotti con il ricorso in Parte_1
appello, non contestati dall' , che il valore della rivalutazione monetaria maturata è CP_1
superiore a quello degli interessi legali oggetto della sentenza impugnata.
10 A norma dell'art. 442 c.p.c. e dell'art. 16, comma 6, legge 412/1991, alla stessa deve, pertanto,
essere riconosciuta, a titolo di accessori, a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, dunque, mentre l'appello proposto dall' deve essere CP_1
rigettato, in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento, in favore della medesima, a CP_1
titolo di accessori, a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Inoltre, le spese di lite spettanti a per il primo grado del giudizio devono essere Parte_1
rideterminate sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da
€. 52.000,01 a €. 260.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a €. 6.114,00 [(€.1.276,00 +€. 850,50 + €. 1.913,50+ €. 2.074,00) :2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
52.000,01 a €. 260.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei difensori antistatari di CP_1 Parte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell' , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per CP_1
l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
11 rigetta l'appello proposto dall' ; CP_1
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma parziale della sentenza Parte_1
impugnata, condanna l' al pagamento, in favore della medesima, a titolo di accessori, a CP_1
decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
ridetermina in €. 6.114,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge,
le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' da distrarsi in favore dei difensori CP_1
antistatari di Parte_1
condanna l' alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in €. 4.995,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell' , di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 novembre 2025.
L'estensore……………………………………………………Il Presidente
dott. EL Coinu………………………..……………………dott. RI LU RP
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