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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N.62 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.2.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D, Pt_1
rappresentato e difeso anche dall'Avv. Andriulli Antonio, in virtù di procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott.
[...]
Notaio in Roma, in data 21.07.2015 Rep. n. 80974/21569; Per_1
-APPELLANTE-
E
CAMPANI Pt_2
1 -APPELLATA-
-contumace-
Nonché contro
[...]
Controparte_1
-contumace-
All' udienza del 26.02.2025 la causa veniva decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2905/2019), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da Parte_3
avverso l'intimazione di pagamento N.40620179004902992-000 notificata in data
25.10.2017 intimante il pagamento dell'importo di € 54.732,60 per contributi maturati nella “gestione previdenziale commercianti “ portati in molteplici cartelle esattoriali ed avviso di addebito e per l'effetto dichiarava, non dovute per intervenuta prescrizione le somme richieste con la intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione.
Condannava l' e l' in solido al pagamento Pt_1 Controparte_1
delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Rimanevano contumaci e . Parte_3 Controparte_2
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile per non aver mai notificato l' appellante il Pt_1
proposto gravame agli appellati,determinando,pertanto,l'improcedibilità
dell'impugnazione.
In effetti sul punto la Suprema Corte è conforme nel ritenere che "... Nel rito del lavoro, l'improcedibilità dell'appello per la mancata notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza è rilevabile dal giudice d'ufficio, non essendo la procedibilità del ricorso disponibile dalle parti (cfr. Sez. L, sent. n. 8752 del
13.04.2010).
L'appellante,non ha dato prova di avere notificato l'atto di appello alla controparte anteriormente alla data dell'udienza di discussione.
Il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi,
infatti, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità
dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve,
di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.” (cfr. 6159/2018, Cass.
20613/2013, Cass. SS.UU. 20604/2008).
La statuizione di improcedibilità dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
L'appello proposto deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di giudizio.
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P.Q.M.
-Dichiara inammissibile l'appello,nulla per le spese, doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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