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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1788 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNN) Controparte_1
resistente
◊
All'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che lo stesso possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di disabilità grave ex art. 3 co. L. 104/1992 da ottobre 2022. Rigetta per la restante
CP_ parte l'opposizione proposta. Condanna l al pagamento delle spese processuali
Tribunale di Palermo sez. Lavoro in favore della parte ricorrente, che compensa per metà e liquida in complessive
€.1.750,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone
CP_ definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso giudiziale, parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti dello status di portatore di handicap grave e dell'indennità di accompagnamento. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione,
ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di dette previdenze.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
7.02.2025, proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per lo status di portatore di handicap grave e dell'indennità di accompagnamento, insistendo per il chiesto riconoscimento.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 co. III L. 104/1992 da ottobre 2022 e non dell'indennità
di accompagnamento. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro degli accertamenti espletati.
Conseguentemente l'opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente compensate per la metà, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14.11.2025.
IL GIUDICE
NN CO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1788 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNN) Controparte_1
resistente
◊
All'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che lo stesso possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di disabilità grave ex art. 3 co. L. 104/1992 da ottobre 2022. Rigetta per la restante
CP_ parte l'opposizione proposta. Condanna l al pagamento delle spese processuali
Tribunale di Palermo sez. Lavoro in favore della parte ricorrente, che compensa per metà e liquida in complessive
€.1.750,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone
CP_ definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso giudiziale, parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti dello status di portatore di handicap grave e dell'indennità di accompagnamento. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione,
ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di dette previdenze.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
7.02.2025, proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per lo status di portatore di handicap grave e dell'indennità di accompagnamento, insistendo per il chiesto riconoscimento.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 co. III L. 104/1992 da ottobre 2022 e non dell'indennità
di accompagnamento. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro degli accertamenti espletati.
Conseguentemente l'opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente compensate per la metà, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14.11.2025.
IL GIUDICE
NN CO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro