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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/12/2024, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 294/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 294/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaella Perrupato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Atena Lucana (SA) alla Via Vic. Maglianiello II n. 6, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, depositate in data 14/10/2024; per il P.M. in data 04/04/2024:
“Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
27/02/2023, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con , in Sala Consilina (SA) Controparte_1
il 24/02/1990. Deduceva che dalla loro unione era nato un figlio, , Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si era disgregata tanto che i coniugi decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del 21 settembre 2016, omologato con decreto del
Tribunale di Lagonegro reso in data 20/10/2016 n. R.G. 519/2016; che, da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separati e non vi erano margini di riconciliazione;
che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Concludeva, quindi, chiedendo all'adito Tribunale di “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in 24/02/1990 in Sala Consilina tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
n.5 p.II S. A anno 1990 del Comune di Sala Consilina. 2) accertare e dichiarare che non vi è la necessità di alcuna pronuncia in merito alle condizioni economiche di divorzio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario, e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
All'udienza presidenziale del 21/02/2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, consistenti nella conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale e veniva contestualmente assegnato al ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. il quale, in data 04/04/2024, emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate.
Non si costituiva , pur ritualmente evocata in giudizio, motivo per il quale, Controparte_1 all'esito dell'udienza cartolare del 21/05/2024, il giudice istruttore ne dichiarava la contumacia fissando l'udienza del 14/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza cartolare del 14/10/2024, confermava la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, confermata la dichiarazione di contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Lagonegro con decreto di omologa del 20/10/2016 n.
R.G. 519/2016, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il
21/09/2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi antecedenti alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo l'unico figlio della coppia maggiorenne ed autosufficiente e non essendo stata formulata alcuna altra domanda dalla resistente rimasta contumace.
Si dà atto, infine, che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Sala Consilina (SA) in data 24/02/1990 tra e Parte_1 CP_1
trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Sala Consilina (SA), Anno
[...]
1990, N. 5, P. II, s. A;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- non ripetibili le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 294/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaella Perrupato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Atena Lucana (SA) alla Via Vic. Maglianiello II n. 6, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, depositate in data 14/10/2024; per il P.M. in data 04/04/2024:
“Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
27/02/2023, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con , in Sala Consilina (SA) Controparte_1
il 24/02/1990. Deduceva che dalla loro unione era nato un figlio, , Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si era disgregata tanto che i coniugi decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del 21 settembre 2016, omologato con decreto del
Tribunale di Lagonegro reso in data 20/10/2016 n. R.G. 519/2016; che, da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separati e non vi erano margini di riconciliazione;
che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Concludeva, quindi, chiedendo all'adito Tribunale di “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in 24/02/1990 in Sala Consilina tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
n.5 p.II S. A anno 1990 del Comune di Sala Consilina. 2) accertare e dichiarare che non vi è la necessità di alcuna pronuncia in merito alle condizioni economiche di divorzio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario, e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
All'udienza presidenziale del 21/02/2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, consistenti nella conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale e veniva contestualmente assegnato al ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. il quale, in data 04/04/2024, emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate.
Non si costituiva , pur ritualmente evocata in giudizio, motivo per il quale, Controparte_1 all'esito dell'udienza cartolare del 21/05/2024, il giudice istruttore ne dichiarava la contumacia fissando l'udienza del 14/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza cartolare del 14/10/2024, confermava la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, confermata la dichiarazione di contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Lagonegro con decreto di omologa del 20/10/2016 n.
R.G. 519/2016, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il
21/09/2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi antecedenti alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo l'unico figlio della coppia maggiorenne ed autosufficiente e non essendo stata formulata alcuna altra domanda dalla resistente rimasta contumace.
Si dà atto, infine, che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Sala Consilina (SA) in data 24/02/1990 tra e Parte_1 CP_1
trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Sala Consilina (SA), Anno
[...]
1990, N. 5, P. II, s. A;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- non ripetibili le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco