Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2025, n. 1668
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Sentenza 23 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 13 dicembre 2024, con numero di registro generale 3614/2017. Le parti in causa sono una società incorporante e l'agente della riscossione. La società ricorrente contestava la validità di due cartelle di pagamento, sostenendo che la notifica fosse avvenuta in modo irregolare e che, pertanto, fosse intervenuta la decadenza. In particolare, la ricorrente lamentava la violazione delle norme relative alla notifica e l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo ammissibile il primo motivo riguardante la nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma ha respinto le ulteriori doglianze relative alla validità della notifica e all'incompetenza territoriale. La Corte ha argomentato che la questione della validità della notifica non poteva essere sollevata in appello, essendo stata introdotta tardivamente. Inoltre, ha confermato che la competenza territoriale dell'agente della riscossione era correttamente stabilita in base al domicilio fiscale del contribuente, legittimando così le notifiche effettuate. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2025, n. 1668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1668
    Data del deposito : 23 gennaio 2025

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