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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5215/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Dott. Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 02/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VOLTAREL SIMONE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VOLTAREL SIMONE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la
1 modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ai contributi economici in favore dello stesso stabilite con sentenza n. 68/2023
pubblicata in data 17.11.2023, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con sentenza n. 68/2023 pubblicata in data 17.11.2023 così provvede:
1) il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1
prevalente presso la madre;
2) durante la propria permanenza a Dubai il padre potrà videochiamare – Persona_1
mediante collegamento al dispositivo mobile della madre – con cadenza bi o trisettimanale, da concordare preventivamente con la signora , in relazione ai Pt_2
propri impegni e a quelli del figlio;
in occasione dei rientri del signor in Italia, che Pt_1
avverranno nel periodo natalizio, pasquale, estivo e nel mese di ottobre, il padre trascorrerà con due settimane – anche non consecutive e che potranno Persona_1
essere trascorse anche all'estero – nei giorni da concordare con la madre almeno il mese prima, anche in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici di;
Persona_1
3) il signor contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento Parte_1
mensile di euro 300,00 – oltre rivalutazione annuale ISTAT – da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
Parte_2
2 4) le spese straordinarie per il figlio – come da Protocollo in uso presso questo Tribunale
- sono suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
5) si dà atto che l'assegno unico è ripartito in egual misura tra i genitori;
6) spese legali integralmente a carico del signor . Pt_1
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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