Articolo 335 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 335. Accettazione di retribuzione non dovuta 1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
2. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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