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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11490 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, LA AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6730/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. GRANDONI SERGIO, presso cui elettivamente domiciliano con
P.E.C. come da procura in atti;
Email_1
E
in persona del suo amministratore pro Controparte_1 tempore , COD. FISC. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 P.IVA_1
NT IO e AU AU presso i quali elettivamente domicilia, con
P.E.C. e Email_2
come da procura in atti;
Email_3
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in atti, l'Avv. Sergio Grandoni, procuratore costituito per gli attori, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e nelle note conclusionali in atti ha concluso affinchè il Tribunale adito dichiari la nullità assoluta della delibera impugnata.
Gli Avvocati Fabio Internicola e Claudio Clausi, nell'interesse del convenuto, si CP_1 riportano ai propri scritti e concludono per il rigetto della domanda, in quanto tardiva ed inammissibile, oltre che infondata, vinte le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Par 1. e premessa la loro qualità di partecipanti, ed il primo anche Parte_1 Parte_2 amministratore, del sito in alla Via Montenuovo Licola Controparte_1 CP_1
Patria n. 135, hanno impugnato la delibera del 04/12/2022, assunta in seconda convocazione, dall'assemblea dei condomini che si è autoconvocata. Gli attori hanno specificamente dedotto:
“A) che il dott. è proprietario dell'appartamento sito nel Parte_1 Controparte_1 in alla via Montenuovo Licola Patria n.135 interno 46 Traversa Elena, riportato al CP_1
N.C.E.U. di alla partita n.12.971 foglio 8, particella 1056, sub 2 (cfr. doc.1); CP_1
B) che la sig.ra è proprietaria dell'appartamento sito nel Parte_2 Controparte_1 in alla via Montenuovo Licola Patria n.135 interno 47 Traversa Elena, riportato
[...] CP_1 al N.C.E.U. di alla partita n.12.971 foglio 8, particella 1056, sub 3 (cfr. doc.2); CP_1
C) che il dott. è anche l'amministratore p.t. del sito in Parte_1 Controparte_1 alla via Montenuovo Licola Patria n.135 giusta delibera di nomina del 25.09.2022 CP_1
(cfr.doc.3);
D) che in data 04 novembre 2022 il dott. – nella richiamata qualità di amm.re p.t. Parte_1 del – riceveva una missiva contenente “Richiesta di convocazione di Controparte_1 assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.” nella quale un cospicuo numero di condomini chiedeva
“…al sig. , quale amministratore p.t. del che proceda Parte_1 Controparte_1 entro dieci giorni dal ricevimento della presente alla convocazione dell'assemblea del medesimo condominio per deliberare sul seguente o.d.g. 1) Revoca, Dimissioni e/o CP_3 amministratore” (cfr.doc.4);
E) che in data 10 novembre 2022 il dott. provvedeva a convocare l'assemblea Parte_1 straordinaria del per il giorno 08.01.2023 ponendo all'O.d.G. Controparte_1
l'argomento indicato dai condomini nella richiesta di autoconvocazione ex art. 66 disp. att. c.c. nonché altri argomenti di rilevanza per il Condominio (cfr.doc.5);
[…]
G) che in data 29 novembre 2022 il dott. riceveva comunicazione (spedita da tale Parte_1 sig. ) avente ad oggetto “Convocazione Assemblea Condominiale” in Persona_1 autoconvocazione per il giorno 03.12.2022 in prima convocazione e per il giorno 04.12.2022 in seconda convocazione, dove si leggeva “…premesso che sono trascorsi 10 gg. senza che
l'amm.re abbia provveduto a convocare l'assemblea cosi come richiesto nella precedente comunicazione inviata al sig. in data 02.11.2022…” i condomini firmatari Pt_1 autoconvocano l'assemblea per il giorno 03.12.2022 in prima convocazione (cfr.doc.8);
H) che in data 29 novembre 2022 il dott. spediva racc.ta a.r. al sig. Parte_1 Persona_1
avente ad oggetto contestazione avverso l'autoconvocazione notificata e contestuale
[...] atto di diffida, preannunciando i motivi di illegittimità e nullità della procedura avviata dai condomini (cfr.doc.9);
I) che in data 05 dicembre 2022 la sig.ra riceveva la medesima comunicazione Parte_2 avente ad oggetto “Convocazione Assemblea Condominiale” in autoconvocazione per il giorno
03.12.2022 in prima convocazione e per il giorno 04.12.2022 in seconda convocazione (cfr.doc.10);
J) che né il Dott. e né la sig.ra partecipavano all'assemblea Parte_1 Parte_2 condominiale del giorno 03.12.2022 tenutasi in seconda convocazione il giorno 04.12.2022
(cfr.doc.11);
K) che in data 16 dicembre 2022 il Dott. riceveva la copia del verbale Parte_1 dell'assemblea del giorno 04.12.2022 tenutasi in autoconvocazione […]”.
Dunque, gli attori si sono opposti all'intero deliberato lamentando:
- con il primo motivo d'impugnazione, la nullità della delibera per il vizio attinente all'autoconvocazione dell'assemblea;
- con il secondo motivo d'impugnazione, l'annullabilità della delibera per il vizio attinente alla loro convocazione avvenuta oltre il termine di cui al co. 3 dell'art. 66, disp. att. c.c.;
- con il terzo motivo d'impugnazione, la nullità della delibera per aver l'assemblea deliberato su un argomento che non era stato posto all'ordine del giorno.
Si è costituito il convenuto Controparte_4
in persona del suo amministratore pro tempore, Signor , che ha
[...] CP_2 impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo, in particolar modo la tardività dell'impugnazione attorea stante il decorso del termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di mediazione.
2. Nel merito, va accolta l'eccezione preliminare del convenuto e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve osservarsi, che i motivi per cui gli attori hanno impugnato la delibera del
04/12/2022 sono idonei a farne valere la sua annullabilità e non già la nullità assoluta.
Sul punto, va precisato che la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.
Del resto, è necessario muovere dal considerare la ratio della norma di cui all'art. 1137 c.c., ratio che va rinvenuta nella esigenza di assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali, di modo che l'ente condominiale sia in grado di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità, che è quella della conservazione e della gestione delle cose comuni nell'interesse della collettività dei partecipanti (cfr. Cass. 14 aprile 2021 n. 9839).
Ciò premesso, va dunque precisato che, in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c. (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 9839/2021).
Per quanto, invece, attiene alla categoria dell'annullabilità, vanno considerate tali le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Pertanto, in quest'ultimo ambito, rientrano senza dubbio le delibere assunte dall'assemblea che si
è illecitamente autoconvocata in mancanza dei presupposti necessari per la sua costituzione, la quale, risulta viziata da un difetto attinente al procedimento costitutivo e di convocazione (in tal senso, vedi giurisprudenza di merito, ad es. Corte d'Appello di Palermo n. 878/2021).
Di conseguenza - pur considerando che gli attori hanno regolarmente convocato l'adunanza straordinaria entro il termine di dieci giorni dalla richiesta dei condomini, in conformità all' art. 66 disp. att. c.c. - alla luce dei principi sanciti dalla su richiamata granitica giurisprudenza di legittimità, il vizio relativo alla illecita autoconvocazione dell'assemblea ne importa la annullabilità delle sue deliberazioni e non la nullità.
Ciò posto, passando al termine per proporre opposizione avverso tali deliberazioni, va osservato che, l'azione d'impugnazione della delibera, da parte di chi vuole farne valere l'annullabilità, deve essere esercitata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data della sua assunzione, così come ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Tuttavia, tale termine di trenta giorni, viene interrotto dalla proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria e riprende a decorrere, interamente, dalla data del deposito del verbale negativo di mediazione ex art. 11, co. 4 - bis, D.L. 28/2010.
Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la caducazione della possibilità di impugnare la delibera per i vizi che attengono alla sua annullabilità.
Ebbene, venendo al caso di specie, è necessario osservare che la mediazione si è conclusa con il verbale negativo del 23/01/2023 e le parti attrici hanno consegnato l'atto di citazione nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario soltanto il 24/02/2023 e, dunque, oltre trenta giorni dopo la conclusione del procedimento di conciliazione obbligatorio.
Difatti, in forza del consolidato principio della scissione degli effetti notificatori, la notifica dell'atto di citazione deve dirsi perfezionata per gli attori soltanto il 24/02/2023 e, pertanto, oltre il suddetto termine di decadenza spirato il 22/02/2023. Da ciò, ne consegue la tardività dell'impugnazione attorea.
Orbene, posto quanto precede, va pure disattesa l'ulteriore difesa degli attori, dovendosi contrariamente ritenere che, il termine per impugnare la delibera assembleare decorre dal deposito del verbale di mediazione (nella fattispecie negativo) e non dalla sua comunicazione, da parte dell'organismo di conciliazione, alla parte presente al procedimento.
Difatti, laddove si ammettesse il contrario, verrebbe a crearsi una grave distorsione della ratio della norma, che ha lo scopo di subordinare il rinnovato decorso del temine per la impugnazione della delibera alla conoscenza che le parti hanno del fallito tentativo di conciliazione.
Ebbene, in questo caso, la parte attorea aveva piena conoscenza della conclusione del procedimento di mediazione essendo stato presente al primo, ed unico incontro, tenutosi presso l'organismo di conciliazione e terminato con la sottoscrizione del verbale negativo.
Oltretutto, come disposto dell'art. 11, co. 4, D.L. 28/2010, il mediatore provvede “senza indugio” al deposito del verbale negativo di mediazione che, dunque, è contestuale alla sua sottoscrizione, motivo per cui, gli attori neppure possono dedurne la mancata conoscenza.
In definitiva, tutto quanto innanzi motivato, va rilevata la tardività dell'impugnazione della delibera e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, LA AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 08.12.25
Il Giudice
Dott.ssa LA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, LA AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6730/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. GRANDONI SERGIO, presso cui elettivamente domiciliano con
P.E.C. come da procura in atti;
Email_1
E
in persona del suo amministratore pro Controparte_1 tempore , COD. FISC. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 P.IVA_1
NT IO e AU AU presso i quali elettivamente domicilia, con
P.E.C. e Email_2
come da procura in atti;
Email_3
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in atti, l'Avv. Sergio Grandoni, procuratore costituito per gli attori, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e nelle note conclusionali in atti ha concluso affinchè il Tribunale adito dichiari la nullità assoluta della delibera impugnata.
Gli Avvocati Fabio Internicola e Claudio Clausi, nell'interesse del convenuto, si CP_1 riportano ai propri scritti e concludono per il rigetto della domanda, in quanto tardiva ed inammissibile, oltre che infondata, vinte le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Par 1. e premessa la loro qualità di partecipanti, ed il primo anche Parte_1 Parte_2 amministratore, del sito in alla Via Montenuovo Licola Controparte_1 CP_1
Patria n. 135, hanno impugnato la delibera del 04/12/2022, assunta in seconda convocazione, dall'assemblea dei condomini che si è autoconvocata. Gli attori hanno specificamente dedotto:
“A) che il dott. è proprietario dell'appartamento sito nel Parte_1 Controparte_1 in alla via Montenuovo Licola Patria n.135 interno 46 Traversa Elena, riportato al CP_1
N.C.E.U. di alla partita n.12.971 foglio 8, particella 1056, sub 2 (cfr. doc.1); CP_1
B) che la sig.ra è proprietaria dell'appartamento sito nel Parte_2 Controparte_1 in alla via Montenuovo Licola Patria n.135 interno 47 Traversa Elena, riportato
[...] CP_1 al N.C.E.U. di alla partita n.12.971 foglio 8, particella 1056, sub 3 (cfr. doc.2); CP_1
C) che il dott. è anche l'amministratore p.t. del sito in Parte_1 Controparte_1 alla via Montenuovo Licola Patria n.135 giusta delibera di nomina del 25.09.2022 CP_1
(cfr.doc.3);
D) che in data 04 novembre 2022 il dott. – nella richiamata qualità di amm.re p.t. Parte_1 del – riceveva una missiva contenente “Richiesta di convocazione di Controparte_1 assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.” nella quale un cospicuo numero di condomini chiedeva
“…al sig. , quale amministratore p.t. del che proceda Parte_1 Controparte_1 entro dieci giorni dal ricevimento della presente alla convocazione dell'assemblea del medesimo condominio per deliberare sul seguente o.d.g. 1) Revoca, Dimissioni e/o CP_3 amministratore” (cfr.doc.4);
E) che in data 10 novembre 2022 il dott. provvedeva a convocare l'assemblea Parte_1 straordinaria del per il giorno 08.01.2023 ponendo all'O.d.G. Controparte_1
l'argomento indicato dai condomini nella richiesta di autoconvocazione ex art. 66 disp. att. c.c. nonché altri argomenti di rilevanza per il Condominio (cfr.doc.5);
[…]
G) che in data 29 novembre 2022 il dott. riceveva comunicazione (spedita da tale Parte_1 sig. ) avente ad oggetto “Convocazione Assemblea Condominiale” in Persona_1 autoconvocazione per il giorno 03.12.2022 in prima convocazione e per il giorno 04.12.2022 in seconda convocazione, dove si leggeva “…premesso che sono trascorsi 10 gg. senza che
l'amm.re abbia provveduto a convocare l'assemblea cosi come richiesto nella precedente comunicazione inviata al sig. in data 02.11.2022…” i condomini firmatari Pt_1 autoconvocano l'assemblea per il giorno 03.12.2022 in prima convocazione (cfr.doc.8);
H) che in data 29 novembre 2022 il dott. spediva racc.ta a.r. al sig. Parte_1 Persona_1
avente ad oggetto contestazione avverso l'autoconvocazione notificata e contestuale
[...] atto di diffida, preannunciando i motivi di illegittimità e nullità della procedura avviata dai condomini (cfr.doc.9);
I) che in data 05 dicembre 2022 la sig.ra riceveva la medesima comunicazione Parte_2 avente ad oggetto “Convocazione Assemblea Condominiale” in autoconvocazione per il giorno
03.12.2022 in prima convocazione e per il giorno 04.12.2022 in seconda convocazione (cfr.doc.10);
J) che né il Dott. e né la sig.ra partecipavano all'assemblea Parte_1 Parte_2 condominiale del giorno 03.12.2022 tenutasi in seconda convocazione il giorno 04.12.2022
(cfr.doc.11);
K) che in data 16 dicembre 2022 il Dott. riceveva la copia del verbale Parte_1 dell'assemblea del giorno 04.12.2022 tenutasi in autoconvocazione […]”.
Dunque, gli attori si sono opposti all'intero deliberato lamentando:
- con il primo motivo d'impugnazione, la nullità della delibera per il vizio attinente all'autoconvocazione dell'assemblea;
- con il secondo motivo d'impugnazione, l'annullabilità della delibera per il vizio attinente alla loro convocazione avvenuta oltre il termine di cui al co. 3 dell'art. 66, disp. att. c.c.;
- con il terzo motivo d'impugnazione, la nullità della delibera per aver l'assemblea deliberato su un argomento che non era stato posto all'ordine del giorno.
Si è costituito il convenuto Controparte_4
in persona del suo amministratore pro tempore, Signor , che ha
[...] CP_2 impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo, in particolar modo la tardività dell'impugnazione attorea stante il decorso del termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di mediazione.
2. Nel merito, va accolta l'eccezione preliminare del convenuto e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve osservarsi, che i motivi per cui gli attori hanno impugnato la delibera del
04/12/2022 sono idonei a farne valere la sua annullabilità e non già la nullità assoluta.
Sul punto, va precisato che la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.
Del resto, è necessario muovere dal considerare la ratio della norma di cui all'art. 1137 c.c., ratio che va rinvenuta nella esigenza di assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali, di modo che l'ente condominiale sia in grado di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità, che è quella della conservazione e della gestione delle cose comuni nell'interesse della collettività dei partecipanti (cfr. Cass. 14 aprile 2021 n. 9839).
Ciò premesso, va dunque precisato che, in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c. (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 9839/2021).
Per quanto, invece, attiene alla categoria dell'annullabilità, vanno considerate tali le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Pertanto, in quest'ultimo ambito, rientrano senza dubbio le delibere assunte dall'assemblea che si
è illecitamente autoconvocata in mancanza dei presupposti necessari per la sua costituzione, la quale, risulta viziata da un difetto attinente al procedimento costitutivo e di convocazione (in tal senso, vedi giurisprudenza di merito, ad es. Corte d'Appello di Palermo n. 878/2021).
Di conseguenza - pur considerando che gli attori hanno regolarmente convocato l'adunanza straordinaria entro il termine di dieci giorni dalla richiesta dei condomini, in conformità all' art. 66 disp. att. c.c. - alla luce dei principi sanciti dalla su richiamata granitica giurisprudenza di legittimità, il vizio relativo alla illecita autoconvocazione dell'assemblea ne importa la annullabilità delle sue deliberazioni e non la nullità.
Ciò posto, passando al termine per proporre opposizione avverso tali deliberazioni, va osservato che, l'azione d'impugnazione della delibera, da parte di chi vuole farne valere l'annullabilità, deve essere esercitata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data della sua assunzione, così come ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Tuttavia, tale termine di trenta giorni, viene interrotto dalla proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria e riprende a decorrere, interamente, dalla data del deposito del verbale negativo di mediazione ex art. 11, co. 4 - bis, D.L. 28/2010.
Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la caducazione della possibilità di impugnare la delibera per i vizi che attengono alla sua annullabilità.
Ebbene, venendo al caso di specie, è necessario osservare che la mediazione si è conclusa con il verbale negativo del 23/01/2023 e le parti attrici hanno consegnato l'atto di citazione nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario soltanto il 24/02/2023 e, dunque, oltre trenta giorni dopo la conclusione del procedimento di conciliazione obbligatorio.
Difatti, in forza del consolidato principio della scissione degli effetti notificatori, la notifica dell'atto di citazione deve dirsi perfezionata per gli attori soltanto il 24/02/2023 e, pertanto, oltre il suddetto termine di decadenza spirato il 22/02/2023. Da ciò, ne consegue la tardività dell'impugnazione attorea.
Orbene, posto quanto precede, va pure disattesa l'ulteriore difesa degli attori, dovendosi contrariamente ritenere che, il termine per impugnare la delibera assembleare decorre dal deposito del verbale di mediazione (nella fattispecie negativo) e non dalla sua comunicazione, da parte dell'organismo di conciliazione, alla parte presente al procedimento.
Difatti, laddove si ammettesse il contrario, verrebbe a crearsi una grave distorsione della ratio della norma, che ha lo scopo di subordinare il rinnovato decorso del temine per la impugnazione della delibera alla conoscenza che le parti hanno del fallito tentativo di conciliazione.
Ebbene, in questo caso, la parte attorea aveva piena conoscenza della conclusione del procedimento di mediazione essendo stato presente al primo, ed unico incontro, tenutosi presso l'organismo di conciliazione e terminato con la sottoscrizione del verbale negativo.
Oltretutto, come disposto dell'art. 11, co. 4, D.L. 28/2010, il mediatore provvede “senza indugio” al deposito del verbale negativo di mediazione che, dunque, è contestuale alla sua sottoscrizione, motivo per cui, gli attori neppure possono dedurne la mancata conoscenza.
In definitiva, tutto quanto innanzi motivato, va rilevata la tardività dell'impugnazione della delibera e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, LA AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 08.12.25
Il Giudice
Dott.ssa LA AR