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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/09/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2888/2025 R.G. promossa da:
on l'avv. MONGELLI IRENE e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. LAMANNA DOMENICO e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato il 3 ottobre
2024, la opposta al decreto ingiuntivo n. 51/2025 del 07/01/2025 Parte_2 del valore di € 28.864,48 oltre rivalutazione e interessi e spese di lite, ottenuto da
, sostenendo l'infondatezza delle pretese creditorie del Parte_3
medesimo.
In particolare, ha illustrato che quest'ultimo avrebbe sottoscritto un accordo transattivo in sede protetta in data 10 luglio 2024, per poi procedere ingiustificatamente alla notificazione alla opponente del decreto ingiuntivo n. 1386/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13.06.2024, per il quale si era invece impegnato a una rinuncia in sede conciliativa (art. 5).
Secondo la opponente, poi, con la sottoscrizione dell'accordo, le parti avrebbero definito a titolo novativo i rispettivi rapporti e, in tale sede, il lavoratore avrebbe già ricevuto la somma pari ad euro 17.726,47 netti, rappresentante il 50% dell'importo complessivo concordato.
In seguito alla illegittima notificazione del decreto ingiuntivo, ad ogni modo, la
[...]
avrebbe svolto una opposizione, introducendo il giudizio di cui RG n. Parte_1
10723/2024, con successiva rinuncia del dipendente al titolo indebitamente notificato.
Peraltro, tale indebita notificazione del decreto suddetto avrebbe determinato la risoluzione per inadempimento della transazione novativa, rispetto alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo accordo.
In diritto e in via preliminare, la stessa parte ha sostenuto che la notifica effettuata del decreto ingiuntivo nell'interesse del 27.01.2025 risulterebbe, Controparte_1
poi, affetta da irrimediabile nullità in quanto i file ivi contenuti sarebbero del tutto illeggibili.
In più, ha argomentato che la parte opposta avrebbe preteso di agire in forza di un titolo ormai posto nel nulla senza invocare l'accordo del 10 luglio 2024, unico atto al quale si sarebbe potuto appellare.
Inoltre, ha sostenuto come anche laddove si volesse tenere in considerazione quanto previsto nell'accordo, nonostante il dipendente non abbia fondato le sue pretese su detto titolo, la somma risulterebbe di gran lunga inferiore rispetto a quella certificata dal giudice del monitorio correttamente riparametrata nell'importo di cui alla transazione come sopra indicato e detratto quanto già corrisposto in sede di sottoscrizione, come dallo stesso ammesso, pari al 50% del totale, residuerebbe, al più, l'importo pari ad euro
17.726,47.
Per questi motivi
, la a svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione a breve di apposita udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in narrativa;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica effettuata dall'Avv. CP_1
(C.F. nell'interesse del sig. (C.F. ) in C.F._1 Controparte_1 C.F._2 data 27.01.2025 per i motivi tutti esposti in narrativa;
sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo sindacale sottoscritto dalle parti il 14.10.2024 per inadempimento del sig. (C.F. Controparte_1
) alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo accordo e per l'effetto condannare lo C.F._2 stesso alla restituzione in favore di dell'importo corrispostogli pari ad euro 17.726,47; Parte_1 sempre in via preliminare e nel merito, revocare e dichiarare nullo/illegittimo/improponibile/inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto le domande in esso contenute sono improponibili e/o inammissibili in quanto precluse dagli effetti dell'accordo transattivo stipulato inter-partes, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria in quanto inammissibile/improcedibile e/o in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i fatti esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese del sig. CP_1 accertata l'infondatezza dell'avversa pretesa per le causali indicate nel decreto opposto, riparametrare l'importo dovuto da in favore del sig. nella minor somma di euro 17.726,47, Parte_1 CP_1 secondo quanto previsto e pattuito dalle parti in sede di sottoscrizione dell'accordo sindacale e per l'effetto, previo accoglimento della domanda di risoluzione di dichiarare l'intervenuta compensazione Parte_1 tra i due crediti e che nulla è dovuto da in favore del sig. (C.F. Parte_1 Controparte_1
); C.F._2 sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese del sig.
e di rigetto della domanda di risoluzione di accertata l'infondatezza dell'avversa CP_1 Controparte_2 pretesa per le causali indicate nel decreto opposto, riparametrare l'importo dovuto da in Parte_1 favore del sig. nella minor somma di euro 17.726,47, secondo quanto previsto e pattuito dalle parti CP_1 in sede di sottoscrizione dell'accordo sindacale;
in ogni caso, condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi da CP_1 [...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co 3, c.p.c.”. Con vittoria di spese di lite. Parte_1
Costituendosi con articolata memoria difensiva, ha Controparte_1
contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte opponente, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, ha rappresentato come, nell'accordo sindacale del 10.07.2024 sarebbe stato previsto che, dopo il pagamento della somma di euro 17.726,47, pari al
50% dell'importo dovuto, avrebbero dovuto seguire altre 6 rate di euro 2.954,41 cadauna, con scadenze al 30.09.24, 30.10.24, 30.11.24, 30.12.24, 30.01.25 e 27.02.25, a completamento dell'intera somma pattuita di euro 26.878,59.
Sempre nello stesso negozio sarebbe stato previsto che il lavoratore si sarebbe impegnato a compiere tutto quanto necessario per la rinuncia al decreto ingiuntivo n.
1386/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.06.24, cosa che avrebbe fatto solo all'avvenuto pagamento dell'intera somma, e che in caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di quelle previste nell'accordo questo ultimo di comune accordo sarebbe stato ritenuto risolto con la possibilità del lavoratore di agire nei confronti della opponente per il pagamento di tutte le spettanze lavorative che lo stesso riteneva dovute, trattenendo in acconto delle maggiori pretese quanto già ricevuto. Pertanto, qualora fosse avvenuta la risoluzione dell'accordo sindacale del Par 10.07.2024, sarebbe per esclusiva responsabilità della che non Parte_1
avrebbe provveduto al pagamento di nessuna delle rate previste nello stesso e il dipendente avrebbe notificato il decreto ingiuntivo ottenuto solo a garanzia dei versamenti e con rinuncia al medesimo nel successivo giudizio di opposizione, solo pro bono pacis nell'attesa dei pagamenti.
Quindi, la parte opposta ha svolto le conclusioni chiedendo di
“in particolare rigettare la richiesta di sospensione di provvisoria esecuzione del decreto opposto perché assolutamente infondata.
Rigettare tutte le altre richieste come la risoluzione del verbale sindacale del 10.07.24 perché illegittima e perché verificatasi per esclusivo inadempimento nei pagamenti da parte della VR.
Confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza, tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte opponente sono risultate solo parzialmente fondate.
Dapprima, occorre rigettare ogni eccezione della relativa alla Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo opposto, poiché in ogni caso la società è riuscita predisporre una compiuta difesa e, peraltro, ha prodotto, con il ricorso in opposizione, ogni documento del fascicolo monitorio in forma perfettamente leggibile.
In secondo luogo, occorre verificare se si possa addivenire a una risoluzione dell'accordo transattivo del 10 luglio 2024 che, pacificamente, ha natura novativa, rilevandosi come la difesa di abbia svolto le proprie conclusioni Controparte_1
chiedendo il rigetto di una simile istanza, auspicando che il giudice procedesse a
“rigettare tutte le altre richieste come la risoluzione del verbale sindacale del 10.07.24 perché illegittima e perché verificatasi per esclusivo inadempimento nei pagamenti da Par parte della ”.
Ora, è vero che l'articolo 1976 cc prevede che
“la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”. Nel caso dell'accordo novativo del 10 luglio 2024, le parti hanno previsto la definizione di ogni rapporto con il riconoscimento a favore del dipendente di euro
35.452,94 netti (per le ultime quattro retribuzioni, il TFR e il resto a titolo transattivo), con versamento immediato di euro 17.726,47 netti e con previsione dell'attribuzione della restante parte in sei rate mensili dell'importo di euro 2954,41 cadauna, con scadenze al
30.09.2024, 30.10.2024, 30.11.2024, 30.12.2024, 30.01.2025 e 27.02.2025, con la clausola che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle suddette rate,
l'accordo stipulato era da ritenersi di comune accordo risolto.
Tale facoltà di chiedere la risoluzione in caso di inadempimento, dunque, è prevista unicamente a favore del lavoratore con possibilità di agire nei confronti della società nella clausola 3 dell'accordo medesimo, mentre una simile facoltà non è stabilita nella clausola
5 con la quale si è impegnato alla rinuncia del decreto ingiuntivo Controparte_1
RG n. 1386/24, cosicché, quand'anche fosse stato inadempiente con la notifica di tale titolo alla società, non è stata prevista a favore di quest'ultima una facoltà di richiedere la risoluzione della transazione novativa per tale inadempimento ex articolo 1976 cc.
Sicché, essendosi opposta nelle conclusioni del proprio atto, la difesa di CP_1
alla risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo del 10 luglio 2024 e
[...]
non essendo prevista una facoltà di chiederla ex articolo 1976 cc per la Parte_1
si deve rigettare la domanda svolta da quest'ultima per la risoluzione di tale
[...]
negozio conciliativo, che pertanto risulta efficace al fine di definire il presente giudizio.
Come anticipato, tale negozio riguarda le ultime quattro retribuzioni del lavoratore, il TFR e un importo a titolo transattivo e vi è stato già, rispetto all'importo dovuto di euro
35.452,94, il versamento di euro 17.726,47 netti prima del presente giudizio e di ulteriori
4.000 € netti nel corso del medesimo (cfr. la nota della parte opposta del 7 settembre
2025).
Pertanto, detratti gli acconti ricevuti, risulta ancora dovuta alla parte opposta la somma di euro 13.726,47 netti, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze riportate nel negozio del 10 luglio 2024 al saldo, per cui occorre procedere alla condanna, con revoca del decreto opposto.
In più, tutto ciò posto, si evidenzi che, sulla base delle esposte premesse, alla data della richiesta del decreto ingiuntivo opposto, risultava ancora dovuta solo la somma di euro 17.726,47 netti, cosicché risulta certamente eccessiva la somma di cui al decreto ingiuntivo n. 51/2025 del 07/01/2025 del valore di € 28.864,48 lordi, con dunque, parziale accoglimento dell'opposizione della dovendosi provvedere come da Parte_1
dispositivo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della e Parte_1
sono liquidate a favore della parte opposta, tenendo conto del valore, della durata e della natura della causa, come da dispositivo e con compensazione del 25%.
P.Q.M.
Rigettate le residue domande, confermata l'efficacia dell'accordo transattivo del 10 luglio 2024 e preso atto del già avvenuto versamento al dipendente di euro 21.426,47 netti, revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2025 del 07/01/2025 e condanna la versare a Parte_1 CP_1
la somma di euro 13.726,47 netti, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze
[...]
riportate nel negozio del 10 luglio 2024 al saldo;
già operata una compensazione per il 25%, condanna la a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3160, oltre 15% Controparte_1
per spese forfettarie e oltre IVA e CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 10/09/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2888/2025 R.G. promossa da:
on l'avv. MONGELLI IRENE e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. LAMANNA DOMENICO e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato il 3 ottobre
2024, la opposta al decreto ingiuntivo n. 51/2025 del 07/01/2025 Parte_2 del valore di € 28.864,48 oltre rivalutazione e interessi e spese di lite, ottenuto da
, sostenendo l'infondatezza delle pretese creditorie del Parte_3
medesimo.
In particolare, ha illustrato che quest'ultimo avrebbe sottoscritto un accordo transattivo in sede protetta in data 10 luglio 2024, per poi procedere ingiustificatamente alla notificazione alla opponente del decreto ingiuntivo n. 1386/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13.06.2024, per il quale si era invece impegnato a una rinuncia in sede conciliativa (art. 5).
Secondo la opponente, poi, con la sottoscrizione dell'accordo, le parti avrebbero definito a titolo novativo i rispettivi rapporti e, in tale sede, il lavoratore avrebbe già ricevuto la somma pari ad euro 17.726,47 netti, rappresentante il 50% dell'importo complessivo concordato.
In seguito alla illegittima notificazione del decreto ingiuntivo, ad ogni modo, la
[...]
avrebbe svolto una opposizione, introducendo il giudizio di cui RG n. Parte_1
10723/2024, con successiva rinuncia del dipendente al titolo indebitamente notificato.
Peraltro, tale indebita notificazione del decreto suddetto avrebbe determinato la risoluzione per inadempimento della transazione novativa, rispetto alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo accordo.
In diritto e in via preliminare, la stessa parte ha sostenuto che la notifica effettuata del decreto ingiuntivo nell'interesse del 27.01.2025 risulterebbe, Controparte_1
poi, affetta da irrimediabile nullità in quanto i file ivi contenuti sarebbero del tutto illeggibili.
In più, ha argomentato che la parte opposta avrebbe preteso di agire in forza di un titolo ormai posto nel nulla senza invocare l'accordo del 10 luglio 2024, unico atto al quale si sarebbe potuto appellare.
Inoltre, ha sostenuto come anche laddove si volesse tenere in considerazione quanto previsto nell'accordo, nonostante il dipendente non abbia fondato le sue pretese su detto titolo, la somma risulterebbe di gran lunga inferiore rispetto a quella certificata dal giudice del monitorio correttamente riparametrata nell'importo di cui alla transazione come sopra indicato e detratto quanto già corrisposto in sede di sottoscrizione, come dallo stesso ammesso, pari al 50% del totale, residuerebbe, al più, l'importo pari ad euro
17.726,47.
Per questi motivi
, la a svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione a breve di apposita udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in narrativa;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica effettuata dall'Avv. CP_1
(C.F. nell'interesse del sig. (C.F. ) in C.F._1 Controparte_1 C.F._2 data 27.01.2025 per i motivi tutti esposti in narrativa;
sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo sindacale sottoscritto dalle parti il 14.10.2024 per inadempimento del sig. (C.F. Controparte_1
) alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo accordo e per l'effetto condannare lo C.F._2 stesso alla restituzione in favore di dell'importo corrispostogli pari ad euro 17.726,47; Parte_1 sempre in via preliminare e nel merito, revocare e dichiarare nullo/illegittimo/improponibile/inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto le domande in esso contenute sono improponibili e/o inammissibili in quanto precluse dagli effetti dell'accordo transattivo stipulato inter-partes, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria in quanto inammissibile/improcedibile e/o in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i fatti esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese del sig. CP_1 accertata l'infondatezza dell'avversa pretesa per le causali indicate nel decreto opposto, riparametrare l'importo dovuto da in favore del sig. nella minor somma di euro 17.726,47, Parte_1 CP_1 secondo quanto previsto e pattuito dalle parti in sede di sottoscrizione dell'accordo sindacale e per l'effetto, previo accoglimento della domanda di risoluzione di dichiarare l'intervenuta compensazione Parte_1 tra i due crediti e che nulla è dovuto da in favore del sig. (C.F. Parte_1 Controparte_1
); C.F._2 sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese del sig.
e di rigetto della domanda di risoluzione di accertata l'infondatezza dell'avversa CP_1 Controparte_2 pretesa per le causali indicate nel decreto opposto, riparametrare l'importo dovuto da in Parte_1 favore del sig. nella minor somma di euro 17.726,47, secondo quanto previsto e pattuito dalle parti CP_1 in sede di sottoscrizione dell'accordo sindacale;
in ogni caso, condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi da CP_1 [...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co 3, c.p.c.”. Con vittoria di spese di lite. Parte_1
Costituendosi con articolata memoria difensiva, ha Controparte_1
contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte opponente, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, ha rappresentato come, nell'accordo sindacale del 10.07.2024 sarebbe stato previsto che, dopo il pagamento della somma di euro 17.726,47, pari al
50% dell'importo dovuto, avrebbero dovuto seguire altre 6 rate di euro 2.954,41 cadauna, con scadenze al 30.09.24, 30.10.24, 30.11.24, 30.12.24, 30.01.25 e 27.02.25, a completamento dell'intera somma pattuita di euro 26.878,59.
Sempre nello stesso negozio sarebbe stato previsto che il lavoratore si sarebbe impegnato a compiere tutto quanto necessario per la rinuncia al decreto ingiuntivo n.
1386/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.06.24, cosa che avrebbe fatto solo all'avvenuto pagamento dell'intera somma, e che in caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di quelle previste nell'accordo questo ultimo di comune accordo sarebbe stato ritenuto risolto con la possibilità del lavoratore di agire nei confronti della opponente per il pagamento di tutte le spettanze lavorative che lo stesso riteneva dovute, trattenendo in acconto delle maggiori pretese quanto già ricevuto. Pertanto, qualora fosse avvenuta la risoluzione dell'accordo sindacale del Par 10.07.2024, sarebbe per esclusiva responsabilità della che non Parte_1
avrebbe provveduto al pagamento di nessuna delle rate previste nello stesso e il dipendente avrebbe notificato il decreto ingiuntivo ottenuto solo a garanzia dei versamenti e con rinuncia al medesimo nel successivo giudizio di opposizione, solo pro bono pacis nell'attesa dei pagamenti.
Quindi, la parte opposta ha svolto le conclusioni chiedendo di
“in particolare rigettare la richiesta di sospensione di provvisoria esecuzione del decreto opposto perché assolutamente infondata.
Rigettare tutte le altre richieste come la risoluzione del verbale sindacale del 10.07.24 perché illegittima e perché verificatasi per esclusivo inadempimento nei pagamenti da parte della VR.
Confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza, tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte opponente sono risultate solo parzialmente fondate.
Dapprima, occorre rigettare ogni eccezione della relativa alla Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo opposto, poiché in ogni caso la società è riuscita predisporre una compiuta difesa e, peraltro, ha prodotto, con il ricorso in opposizione, ogni documento del fascicolo monitorio in forma perfettamente leggibile.
In secondo luogo, occorre verificare se si possa addivenire a una risoluzione dell'accordo transattivo del 10 luglio 2024 che, pacificamente, ha natura novativa, rilevandosi come la difesa di abbia svolto le proprie conclusioni Controparte_1
chiedendo il rigetto di una simile istanza, auspicando che il giudice procedesse a
“rigettare tutte le altre richieste come la risoluzione del verbale sindacale del 10.07.24 perché illegittima e perché verificatasi per esclusivo inadempimento nei pagamenti da Par parte della ”.
Ora, è vero che l'articolo 1976 cc prevede che
“la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”. Nel caso dell'accordo novativo del 10 luglio 2024, le parti hanno previsto la definizione di ogni rapporto con il riconoscimento a favore del dipendente di euro
35.452,94 netti (per le ultime quattro retribuzioni, il TFR e il resto a titolo transattivo), con versamento immediato di euro 17.726,47 netti e con previsione dell'attribuzione della restante parte in sei rate mensili dell'importo di euro 2954,41 cadauna, con scadenze al
30.09.2024, 30.10.2024, 30.11.2024, 30.12.2024, 30.01.2025 e 27.02.2025, con la clausola che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle suddette rate,
l'accordo stipulato era da ritenersi di comune accordo risolto.
Tale facoltà di chiedere la risoluzione in caso di inadempimento, dunque, è prevista unicamente a favore del lavoratore con possibilità di agire nei confronti della società nella clausola 3 dell'accordo medesimo, mentre una simile facoltà non è stabilita nella clausola
5 con la quale si è impegnato alla rinuncia del decreto ingiuntivo Controparte_1
RG n. 1386/24, cosicché, quand'anche fosse stato inadempiente con la notifica di tale titolo alla società, non è stata prevista a favore di quest'ultima una facoltà di richiedere la risoluzione della transazione novativa per tale inadempimento ex articolo 1976 cc.
Sicché, essendosi opposta nelle conclusioni del proprio atto, la difesa di CP_1
alla risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo del 10 luglio 2024 e
[...]
non essendo prevista una facoltà di chiederla ex articolo 1976 cc per la Parte_1
si deve rigettare la domanda svolta da quest'ultima per la risoluzione di tale
[...]
negozio conciliativo, che pertanto risulta efficace al fine di definire il presente giudizio.
Come anticipato, tale negozio riguarda le ultime quattro retribuzioni del lavoratore, il TFR e un importo a titolo transattivo e vi è stato già, rispetto all'importo dovuto di euro
35.452,94, il versamento di euro 17.726,47 netti prima del presente giudizio e di ulteriori
4.000 € netti nel corso del medesimo (cfr. la nota della parte opposta del 7 settembre
2025).
Pertanto, detratti gli acconti ricevuti, risulta ancora dovuta alla parte opposta la somma di euro 13.726,47 netti, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze riportate nel negozio del 10 luglio 2024 al saldo, per cui occorre procedere alla condanna, con revoca del decreto opposto.
In più, tutto ciò posto, si evidenzi che, sulla base delle esposte premesse, alla data della richiesta del decreto ingiuntivo opposto, risultava ancora dovuta solo la somma di euro 17.726,47 netti, cosicché risulta certamente eccessiva la somma di cui al decreto ingiuntivo n. 51/2025 del 07/01/2025 del valore di € 28.864,48 lordi, con dunque, parziale accoglimento dell'opposizione della dovendosi provvedere come da Parte_1
dispositivo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della e Parte_1
sono liquidate a favore della parte opposta, tenendo conto del valore, della durata e della natura della causa, come da dispositivo e con compensazione del 25%.
P.Q.M.
Rigettate le residue domande, confermata l'efficacia dell'accordo transattivo del 10 luglio 2024 e preso atto del già avvenuto versamento al dipendente di euro 21.426,47 netti, revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2025 del 07/01/2025 e condanna la versare a Parte_1 CP_1
la somma di euro 13.726,47 netti, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze
[...]
riportate nel negozio del 10 luglio 2024 al saldo;
già operata una compensazione per il 25%, condanna la a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3160, oltre 15% Controparte_1
per spese forfettarie e oltre IVA e CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 10/09/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo