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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14376/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosa Petronio del Foro di Catania, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente
contro nata a [...] – Chiovenda (VB) il 26.06.1969 ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmina Benevento, del Foro di Avellino e presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29.4.25, sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Valverde il 20.04.2005, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti matrimonio dello stato civile del Comune di Valverde, dell'anno 2005, parte I, atto n. 2; matrimonio dal quale è nata la GL , il 19.04.2007. Persona_1
Con ricorso depositato in data 08.11.2022, chiedeva la pronuncia di separazione personale Parte_1 dalla moglie con addebito nei suoi confronti.
si costituiva in giudizio, non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestava la Controparte_1 domanda di addebito della separazione chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito nei confronti del marito. Per_ Quanto alla GL , il ricorrente deduceva in seno al ricorso che con provvedimento dell'11.05.2015 il Tribunale dei minori di Catania aveva statuito la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i coniugi.
Ciò posto, all'udienza del 19.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni in seno alle note scritte.
Quindi il G.I., con separata ordinanza del 29.04.2025, rimetteva la causa in decisione senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del tentativo Controparte_1 Parte_1 di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia di separazione non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico e accessorio, va rilevato che le parti, in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., dichiaravano di rinunciare reciprocamente alle domande di addebito, chiedendo la pronuncia di separazione personale senza ulteriori condizioni.
Per_ Nulla sulla GL che, già dichiarata adottabile dal Tribunale dei Minori, nelle more è anche divenuta maggiorenne.
In considerazione all'esito concordato del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 14376/2022, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1 civile del comune di Valverde (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 2, parte I, anno 2005).
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 16/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14376/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosa Petronio del Foro di Catania, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente
contro nata a [...] – Chiovenda (VB) il 26.06.1969 ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmina Benevento, del Foro di Avellino e presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29.4.25, sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Valverde il 20.04.2005, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti matrimonio dello stato civile del Comune di Valverde, dell'anno 2005, parte I, atto n. 2; matrimonio dal quale è nata la GL , il 19.04.2007. Persona_1
Con ricorso depositato in data 08.11.2022, chiedeva la pronuncia di separazione personale Parte_1 dalla moglie con addebito nei suoi confronti.
si costituiva in giudizio, non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestava la Controparte_1 domanda di addebito della separazione chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito nei confronti del marito. Per_ Quanto alla GL , il ricorrente deduceva in seno al ricorso che con provvedimento dell'11.05.2015 il Tribunale dei minori di Catania aveva statuito la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i coniugi.
Ciò posto, all'udienza del 19.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni in seno alle note scritte.
Quindi il G.I., con separata ordinanza del 29.04.2025, rimetteva la causa in decisione senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del tentativo Controparte_1 Parte_1 di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia di separazione non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico e accessorio, va rilevato che le parti, in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., dichiaravano di rinunciare reciprocamente alle domande di addebito, chiedendo la pronuncia di separazione personale senza ulteriori condizioni.
Per_ Nulla sulla GL che, già dichiarata adottabile dal Tribunale dei Minori, nelle more è anche divenuta maggiorenne.
In considerazione all'esito concordato del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 14376/2022, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1 civile del comune di Valverde (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 2, parte I, anno 2005).
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 16/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu