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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 528/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Pierluigi Orsi
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pierluigi Orsi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e trasferendo altrove entrambi la propria residenza giacché l'abitazione coniugale esecutata e già di proprietà di terzi dovrà essere lasciata libera;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti: - La
1 Sig.ra percepisce pensione I.N.P.S. - Il Sig. al Controparte_1 Parte_1
momento non percepisce alcun reddito, ma è in attesa di ottenere pensione sociale ed indennizzi sociali, ancorchè ad oggi non abbia, come detto, alcun reddito e non abbia mai presentato dichiarazione dei redditi Conseguentemente, nessun contributo al mantenimento viene previsto a favore delle parti che dichiarano, pertanto, di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, pretesa o ragione nascente dal matrimonio e dai pregressi rapporti;
3) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto;
4) Le spese e le competenze professionali del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato: che “hanno contratto matrimonio in
Rossiglione (GE) il 05/10/2002”; che “dalla loro unione non nascevano figli”; che “i coniugi hanno già provveduto alla divisione consensuale dei beni”.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 10.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
2 i quali hanno celebrato matrimonio, a Rossiglione, il 5.10.2002;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e trasferendo altrove entrambi la propria residenza giacché l'abitazione coniugale esecutata e già di proprietà di terzi dovrà essere lasciata libera;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti: - La Sig.ra CP_1
percepisce pensione I.N.P.S. - Il Sig. al momento non
[...] Parte_1
percepisce alcun reddito, ma è in attesa di ottenere pensione sociale ed indennizzi sociali, ancorchè ad oggi non abbia, come detto, alcun reddito e non abbia mai presentato dichiarazione dei redditi Conseguentemente, nessun contributo al mantenimento viene previsto a favore delle parti che dichiarano, pertanto, di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, pretesa o ragione nascente dal matrimonio e dai pregressi rapporti;
3) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto;
4) Le spese e le competenze professionali del presente procedimento sono compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 528/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Pierluigi Orsi
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pierluigi Orsi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e trasferendo altrove entrambi la propria residenza giacché l'abitazione coniugale esecutata e già di proprietà di terzi dovrà essere lasciata libera;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti: - La
1 Sig.ra percepisce pensione I.N.P.S. - Il Sig. al Controparte_1 Parte_1
momento non percepisce alcun reddito, ma è in attesa di ottenere pensione sociale ed indennizzi sociali, ancorchè ad oggi non abbia, come detto, alcun reddito e non abbia mai presentato dichiarazione dei redditi Conseguentemente, nessun contributo al mantenimento viene previsto a favore delle parti che dichiarano, pertanto, di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, pretesa o ragione nascente dal matrimonio e dai pregressi rapporti;
3) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto;
4) Le spese e le competenze professionali del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato: che “hanno contratto matrimonio in
Rossiglione (GE) il 05/10/2002”; che “dalla loro unione non nascevano figli”; che “i coniugi hanno già provveduto alla divisione consensuale dei beni”.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 10.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
2 i quali hanno celebrato matrimonio, a Rossiglione, il 5.10.2002;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e trasferendo altrove entrambi la propria residenza giacché l'abitazione coniugale esecutata e già di proprietà di terzi dovrà essere lasciata libera;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti: - La Sig.ra CP_1
percepisce pensione I.N.P.S. - Il Sig. al momento non
[...] Parte_1
percepisce alcun reddito, ma è in attesa di ottenere pensione sociale ed indennizzi sociali, ancorchè ad oggi non abbia, come detto, alcun reddito e non abbia mai presentato dichiarazione dei redditi Conseguentemente, nessun contributo al mantenimento viene previsto a favore delle parti che dichiarano, pertanto, di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, pretesa o ragione nascente dal matrimonio e dai pregressi rapporti;
3) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto;
4) Le spese e le competenze professionali del presente procedimento sono compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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