Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8080 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8080/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SGOTTI LUCIANA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Nuvolera, via Sorzana, n. 59/A
e
(c.f. ), con l'avv. SGOTTI LUCIANA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Nuvolera, via Sorzana, n. 59/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 7.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. il Sig. continuerà a risiedere presso la casa familiare, di proprietà del di lui padre, sita Parte_2 in TO via Sant'Andrea n. 16, avendo la Sig.ra assunto l'impegno di trasferire il proprio Parte_1 domicilio e di ritirare i propri effetti personali entro la data dell'udienza di prima comparizione;
3. I figli maggiorenni, ma non indipendenti dal punto di vista economico, manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare unitamente al padre;
4. Al mantenimento ordinario dei figli provvederà il padre, fino all'indipendenza economica degli stessi mentre la madre si impegna ad effettuare nella casa familiare i lavori domestici, a lavare e stirare gli indumenti dei figli fino a che i medesimi vi abiteranno;
5. Alle spese di mantenimento straordinario dei figli, fino alla relativa indipendenza economica, provvederanno entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ossia il Protocollo di intesa tra Tribunale di Brescia ed Ordine degli Avvocati di Brescia (prot. 2208/16 del 14.07.2016), spese straordinarie che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa, entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
6. A compensazione di quanto corrisposto dalla sig.ra er l'acquisto del mobilio della casa familiare Pt_1 ed a titolo di contributo economico personale alla costituzione del patrimonio familiare, il sig. Pt_2 corrisponde alla stessa la somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00), determinata su accordo irrevocabile delle parti. Il pagamento dovrà essere completato entro il termine perentorio di 2 (due) anni dall'omologa della separazione;
7. Stante la disparità economica fra i coniugi, il Sig. riconosce a , che non Parte_2 Parte_1 dispone di mezzi economici adeguati, il diritto di percepire mensilmente a titolo di assegno di mantenimento l'importo di Euro 100,00 con rivalutazione ISTAT;
8. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria.
9. Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento, saranno in parti uguali suddivisi tra entrambi i Ricorrenti.
10) l'assegno di cui al precedente punto 7 viene confermato in assegno divorzile stante la non adeguatezza delle condizioni economiche di .» Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/7/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TO (anno 1997, parte II^, serie A, n. 10) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 538/2024 del 8.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente maggiorenni economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato a TO (BS) il 19.7.1997, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997, parte II^, serie A, n. 10;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti