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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Viviana Di Palma, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Cetera Anotnia
- Ricorrente-
contro
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappr. e dif. dall'Avv. Andriulli
- Convenuto -
OGGETTO: “revocazione di sentenza”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 7.10.22 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di revocare ai sensi dell'art.395 n4 cpc la sentenza n. 939 del 2022 nella parte in cui condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione della omessa considerazione della dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
CP_ L' resisteva.
Nelle more del giudizio il ricorrente pagava integralmente la somma prevista dalla sentenza n.939 del
2022 di cui chiedeva la revocazione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Può certamente dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il pagamento delle spese legali previste dalla sentenza di cui si chiede la revocazione avvenuta nelle more del giudizio.
Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza virtuale ed in particolare non può non rilevarsi che il ricorso per revocazione era inammissibile.
Le sentenze pronunciate a conclusione del primo grado di giudizio sono suscettibili di essere impugnate, alternativamente, o tramite appello, ovvero mediante ricorso per revocazione. I motivi presupposti all'appello si pongono, però, in un rapporto di continenza rispetto a quelli posti alla base dell'azione revocatoria con la conseguenza che, in pendenza dei termini per la proposizione dell'appello, non può essere esperita l'azione revocatoria.
Da ciò ne deriva, quale logica conseguenza, l'impossibilità di proporre, avverso le sentenze del giudice di prime cure, la revocazione ordinaria, per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. Ciò
in considerazione del fatto che tale mezzo di impugnazione è utilizzabile solo in pendenza dei termini previsti per l'appello che, come accennato, prevale rispetto al ricorso per revocazione. La revocazione delle sentenze di primo grado è, quindi, possibile, unicamente, a seguito del passaggio in giudicato delle medesime e in relazione ai motivi individuati ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.
Nel caso di specie invece in pendenza dei termini per l'appello è stato proposto ricorso per revocazione ex art.395 n.4 cpc, sicchè la revocazione era inammissibile.
Nel merito, ad abundantiam, pur volendo ritenere il ricorso per revocazione ammissibile, comunque va detto che il giudice di prime cure non è incorso in errore alcuno atteso che la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att cpc effettuata in quel giudizio non è stata ritenuta idonea per la mancata indicazione dei redditi che ne determinerebbero la spettanza. Peraltro sul punto non vi è stato alcun errore di fatto ma specifica motivazione da parte del giudice sulla non rilevanza della dichiarazione per come effettuata, con la sola indicazione del tetto reddituale previsto per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e non anche del tetto reddituale previsto per l'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza, sicchè non si rientra assolutamente nella previsione di cui al n.5 dell'art.395
cpc.
Per tale ragione la soccombenza virtuale è certamente del ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 21.5.2025 Il gdl
Dott.ssa Viviana Di Palma
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Viviana Di Palma, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Cetera Anotnia
- Ricorrente-
contro
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappr. e dif. dall'Avv. Andriulli
- Convenuto -
OGGETTO: “revocazione di sentenza”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 7.10.22 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di revocare ai sensi dell'art.395 n4 cpc la sentenza n. 939 del 2022 nella parte in cui condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione della omessa considerazione della dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
CP_ L' resisteva.
Nelle more del giudizio il ricorrente pagava integralmente la somma prevista dalla sentenza n.939 del
2022 di cui chiedeva la revocazione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Può certamente dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il pagamento delle spese legali previste dalla sentenza di cui si chiede la revocazione avvenuta nelle more del giudizio.
Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza virtuale ed in particolare non può non rilevarsi che il ricorso per revocazione era inammissibile.
Le sentenze pronunciate a conclusione del primo grado di giudizio sono suscettibili di essere impugnate, alternativamente, o tramite appello, ovvero mediante ricorso per revocazione. I motivi presupposti all'appello si pongono, però, in un rapporto di continenza rispetto a quelli posti alla base dell'azione revocatoria con la conseguenza che, in pendenza dei termini per la proposizione dell'appello, non può essere esperita l'azione revocatoria.
Da ciò ne deriva, quale logica conseguenza, l'impossibilità di proporre, avverso le sentenze del giudice di prime cure, la revocazione ordinaria, per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. Ciò
in considerazione del fatto che tale mezzo di impugnazione è utilizzabile solo in pendenza dei termini previsti per l'appello che, come accennato, prevale rispetto al ricorso per revocazione. La revocazione delle sentenze di primo grado è, quindi, possibile, unicamente, a seguito del passaggio in giudicato delle medesime e in relazione ai motivi individuati ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.
Nel caso di specie invece in pendenza dei termini per l'appello è stato proposto ricorso per revocazione ex art.395 n.4 cpc, sicchè la revocazione era inammissibile.
Nel merito, ad abundantiam, pur volendo ritenere il ricorso per revocazione ammissibile, comunque va detto che il giudice di prime cure non è incorso in errore alcuno atteso che la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att cpc effettuata in quel giudizio non è stata ritenuta idonea per la mancata indicazione dei redditi che ne determinerebbero la spettanza. Peraltro sul punto non vi è stato alcun errore di fatto ma specifica motivazione da parte del giudice sulla non rilevanza della dichiarazione per come effettuata, con la sola indicazione del tetto reddituale previsto per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e non anche del tetto reddituale previsto per l'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza, sicchè non si rientra assolutamente nella previsione di cui al n.5 dell'art.395
cpc.
Per tale ragione la soccombenza virtuale è certamente del ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 21.5.2025 Il gdl
Dott.ssa Viviana Di Palma