Articolo 18 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 17Articolo 19
Versione
12 marzo 1987
Art. 18. 1. Alla, legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge e' competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio".
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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