Art. 18. 1. Alla, legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge e' competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio".
"Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge e' competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio".