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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2262 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a Parte_1
LLRT (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo l'annullamento della richiesta di restituzione formulata dall' con nota del 6.12.2017, per l'importo di € 2.498,24, relativa alla CP_1 disoccupazione agricola percepita per l'anno 2009, sul presupposto dell'avvenuta cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno in questione.
L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza CP_1 dell'azione ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella L. 11 marzo 1970 n. 83, e nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo la mancata prova dell'effettività del rapporto di lavoro e le risultanze dell'attività ispettiva, da cui è emersa l'assenza dei presupposti per l'impiego di manodopera nel fondo agricolo riferibile alla ditta
PO LL Sebastiano.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è stata effettuata mediante pubblicazione nel secondo elenco nominativo trimestrale 2014, pubblicato sul sito dell' dal CP_1
15.09.2014 al 30.09.2014, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. 6 luglio 2011, n.
111.
Tale modalità di pubblicazione è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, che ha sottolineato come la pubblicazione telematica costituisca strumento idoneo a garantire la conoscibilità dei provvedimenti, anche in considerazione della necessità di raggiungere una vasta platea di lavoratori dislocati sul territorio nazionale, e non configuri una violazione dei principi costituzionali di difesa e conoscibilità degli atti.
Ai sensi dell'art. 22 del citato D.L. n. 7/1970, l'azione giudiziaria avverso provvedimenti definitivi che incidano su diritti soggettivi deve essere proposta entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla sua conoscenza.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il termine di pubblicazione si è concluso il 30.09.2014, e che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 27.06.2018, ovvero ben oltre il termine perentorio stabilito dalla legge. Inoltre, il ricorso amministrativo avverso il provvedimento è stato presentato solo in data 11.01.2018, ovvero oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993, senza alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine di decadenza.
Giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav. n.
5942/2001; n. 8650/2008; n. 25892/2009) ha costantemente qualificato il termine di cui all'art. 22 D.L. 7/1970 come decadenza sostanziale, non suscettibile di sospensione o interruzione, né rimettibile in termini. Ne consegue che, una volta decorso, ogni accertamento relativo al rapporto di lavoro diventa irrilevante e la cancellazione dagli elenchi diviene definitiva. Nel merito, si osserva altresì che la Corte di Appello di Messina ha avuto più volte modo di pronunciarsi su controversie analoghe aventi ad oggetto i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta PO LL, ribadendo un consolidato orientamento che ha confermato la carenza dei presupposti oggettivi per il riconoscimento dell'effettività dei rapporti di lavoro denunciati.
A supporto della valutazione espressa dall' , risulta depositato in atti verbale CP_1 ispettivo redatto a conclusione dell'attività di verifica aziendale, dal quale emergono elementi puntuali e dettagliati che evidenziano incongruenze tra la superficie agricola disponibile, il numero di giornate denunciate e l'organizzazione effettiva dell'attività produttiva. Pur non avendo valore di piena prova in assenza di querela di falso, tale verbale assume rilevante attendibilità intrinseca, specie laddove, come nel caso di specie, risulti circostanziato e fondato su specifiche fonti di conoscenza, secondo quanto affermato dalla Cassazione,
Sez. Lavoro, sent. n. 14965/2012.
Tale ulteriore riscontro documentale rafforza il fondamento della decisione assunta dall' in ordine alla cancellazione, la cui legittimità tuttavia non può CP_2
più essere scrutinata nel merito, in quanto la questione della decadenza risulta assorbente, rendendo precluso ogni ulteriore esame in punto di fatto e di diritto circa la sussistenza del rapporto di lavoro.
Tuttavia, in considerazione della particolare complessità della questione, della stratificazione normativa e della recente evoluzione giurisprudenziale che potrebbe aver indotto in errore la parte ricorrente, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] contro l' , ogni Parte_1 Controparte_3
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970; compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda e dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la materia. Così deciso in Patti 11/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo