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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 306/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa AT RE Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa LE RB Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 306 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Corbo e dall'avv. Antonella Garonfolo come da procura in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Bergamaschi e Andrea Cerutti in forza di procura telematica separata rilasciata nel giudizio di primo grado da considerarsi parte integrante della comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
P. IVA : Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Pozzi in forza di procura rilasciata con atto separato e congiunto all'atto di citazione di I° grado OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona nr.2271/2022 del
19.12.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e reietta, in riforma integrale della impugnata sentenza del Tribunale di Verona, n. 2271/2022, emessa nel giudizio RG 593/2021, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell'appellante dal signor . Parte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
CP_1 CP_2 voglia la Corte d'Appello adita rigettare tutte le domande proposte dal dott. CP_3 nei confronti dei sig.ri e e riformare integralmente la sentenza di primo CP_1 CP_2 grado.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_3
Voglia Ill.ma Corte d'Appello di Venezia: rigettarsi integralmente tutte le domande ex adverso formulate sia per conto dell'appellante che per conto Parte_2 dei sigg. e per tutte le ragioni in fatto ed in diritto in atti dedotte CP_4 Parte_3 in comparsa di costituzione e risposta e memoria di replica conclusionale e, pertanto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata de qua. Vittoria di spese e compenso di lite oltre rimborso forfettario 15% su spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_3 giudizio e chiedendo di CP_1 CP_2 Parte_1 Controparte_5 disporre la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare stipulato da e Immobiliare Cà Ponte S.n.c., con rogito dal notaio dr. CP_1 CP_2
rep. 18132 – raccolta 12.527 in data 9.10.2019 e, conseguentemente, di Persona_1 dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del suddetto atto in quanto pregiudizievole delle ragioni creditorie.
Allegava di vantare un credito di € 18.164,05, mai pagato, nei confronti del sig. CP_1
a titolo di corrispettivo a lui dovuto per attività di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria e che quelli oggetto di compravendita erano gli unici immobili di proprietà del debitore.
pag. 2/10 In sede di memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c., a fronte dell'eccezione di inammissibilità della domanda nei confronti di in quanto non debitrice, CP_2 modificava la domanda chiedendo di “accertarsi i presupposti di cui all'art. CP_3
2901 c.c. e, per l'effetto, accogliersi la domanda di revocatoria relativa all'atto di compravendita stipulato fra la parte de quibus (…) dichiarandone l'inefficacia nei confronti del dr. limitatamente alla cessione della quota parte di Persona_2 proprietà del sig. alla società odierna convenuta”. CP_1
Si costituivano e Immobiliare Cà Ponte S.n.c. chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto della domanda, allegando: l'insussistenza del pregiudizio, in quanto l'immobile Contr era gravato da ipoteca giudiziale per l'importo di € 160.000,00 in favore di creditrice di € 230.301,92 a titolo di rate non pagate del mutuo fondiario concesso al la congruità del prezzo, tenuto conto che già nel 2018 i sig.ri e CP_1 CP_1 CP_2 avevano cercato di vendere l'immobile alla cifra di € 270.000,00, salvo poi dover abbassare il prezzo di vendita dato che non avevano ricevuto offerte;
Immobiliare Cà
Ponte Snc, invocando, altresì, l'esenzione del pagamento di debito scaduto in quanto il prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili di proprietà del sig. sarebbe CP_1 stato utilizzato per saldare il debito di quest'ultimo nei confronti della banca nonché
l'assenza di scientia damni, nulla sapendo del debito nei confronti del CP_3
Espletata CT affidata all'arch. , il Tribunale di Verona, ritenuta Persona_3 ammissibile la domanda così come riformulata in prima memoria, in quanto modifica attinente alla medesima vicenda sostanziale non integrante mutatio libelli, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva la domanda e dichiarava l'inefficacia dell'atto di compravendita limitatamente alla quota di ½ di nuda proprietà appartenente al evidenziando che: l'atto dispositivo doveva ritenersi lesivo, pur trattandosi di CP_1 Contr bene ipotecato, in quanto si era limitata ad iscrivere ipoteca giudiziale, senza peraltro porre in essere ulteriori atti esecutivi, sicché non vi è alcuna certezza sull'an e Contr sul quantum con cui in concreto la causa di prelazione vantata da potrà incidere sui beni di proprietà del era ravvisabile la scientia damni in capo al debitore CP_1 cedente, tenuto conto che l'atto di compravendita era stato stipulato qualche mese dopo
(10.10.19) all'intimazione di pagamento inviata da in data 16.01.2019 e CP_3 all'invito, inviato in data 13.02.2019, a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi della l. n. 162/2014; era ravvisabile la consapevolezza anche in capo al terzo acquirente tenuto conto della sperequazione del prezzo pattuito (170.000 euro) rispetto al prezzo di mercato stimato dal CT (euro 225.000,00) e della anomalia temporale consistente nello stretto intervallo temporale tra la messa in mora del sig. CP_1
pag. 3/10 (13.2.19) e l'atto di disposizione posto in essere da quest'ultimo (10.10.19).
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando la ritenuta ammissibilità della domanda revocatoria, la mancata considerazione dell'esenzione ex art. 2901 co. 3 c.c., la ritenuta sussistenza dell'eventus damni pur trattandosi di bene gravato non da ipoteca volontaria ma giudiziale, la ritenuta sussistenza di consapevolezza in capo a Parte_1 pur in assenza di significativo squilibrio nel prezzo e in mancanza di altri elementi presuntivi di una scientia damni.
Si costituivano e proponendo appello incidentale volto a CP_1 CP_2 censurare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda revocatoria, non applicata l'esenzione ex art. 2901 co. 3 c.c. e ritenuto sussistente l'eventus damni.
Si è costituito resistendo al gravame. Controparte_3
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali per il 20.2.2024, differita al 7.10.2025, in cui l'appellante e l'appellato hanno nuovamente rassegnato le conclusioni. CP_3
2. L'appello di è fondato limitatamente ai Parte_1 motivi IV e V, mentre è da rigettare l'appello incidentale di e CP_1 CP_2
I motivi nr.1, 2, 3 dell'appello principale e dell'appello incidentale sono comuni, quindi si procede alla trattazione congiunta.
2.1. Inammissibilità della domanda. Motivo 1 dell'appello principale, motivo 1 di appello incidentale.
Si sostiene la natura modificativa della domanda così come ridotta dal in sede CP_3 di memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c. attesa la diversità oggettiva e soggettiva della domanda.
Si afferma che, a fronte della domanda introduttiva del giudizio volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita stipulato, congiuntamente e per l'intero, da e , la limitazione della domanda alla sola CP_2 CP_1 posizione del ne avrebbe mutato l'oggetto, riguardando non più l'intero ma la CP_1 quota di proprietà del e anche i destinatari, dal momento che la è CP_1 CP_2 estranea all'azione revocatoria in quanto non debitrice.
Il che sarebbe confermato anche dalle conseguenze sotto il profilo fattuale, in quanto l'azione determinerebbe una situazione di sostanziale comproprietà e, dunque, non la possibilità di aggredire il bene nel patrimonio del terzo, ma dapprima di procedere alla divisione del bene, per attribuirne una parte intera al debitore (se possibile), o in alternativa una vendita forzosa, benchè si fosse trattato di una vendita unitaria.
pag. 4/10 Il motivo è infondato.
Nel caso di specie si è limitato a ridurre la domanda, mantenendo inalterati gli CP_3 elementi strutturali identificativi del credito vantato e dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
Laddove non lo avesse fatto, il giudice avrebbe ben potuto accogliere parzialmente la domanda limitandola alla quota del senza incorrere in vizio di ultrapetizione, CP_3 in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte proprio in tema di revocatoria, la declaratoria di inopponibilità dell'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto in relazione ad una quota di esso non determina un travalicamento dei limiti della domanda, poiché non attribuisce una tutela maggiore di quella richiesta, né modifica il petitum e la causa petendi della iniziale domanda fatta valere dal creditore, essendo rimasti immutati gli elementi fattuali oggetto di allegazione e di prova. Invero, sussiste il vizio di ultrapetizione allorché a una parte viene attribuito un bene non richiesto e non, invece, quando la domanda, tendente a ottenere un effetto più ampio, viene accolta per un effetto minore (Cass. sez. 3 n.20774 del 22/07/2025).
Il che conferma che la riduzione della domanda di revocatoria alla sola posizione del e alla sua quota non ha comportato alcuna mutatio libelli. CP_3
2.2. Esenzione dalla revocatoria ex art. 2901 co. 3 c.c. trattandosi di pagamento di debito scaduto. Motivo 2 dell'appello principale, motivo 2 di appello incidentale.
Va preliminarmente ricordato che, per giurisprudenza pacifica, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (Cass. sez. 3 n.5295 28/02/2024, Sez. 3 n. 19963 del 12/07/2023).
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del motivo in quanto nuovo. CP_3
L'eccezione di inammissibilità è fondata unicamente per gli appellanti incidentali tenuto conto che il fatto impeditivo era stato allegato dai convenuti unicamente nella premessa della comparsa di risposta funzionalmente alla descrizione della vicenda in quanto veniva evidenziato il debito verso la banca e il fatto che il “ Sig. (unitamente CP_1 alla comproprietaria Sig.ra si vedeva dunque costretto a provvedere con CP_2 urgenza alla vendita dell'immobile di cui si discute così ricavando, almeno in parte, il denaro necessario per definire la propria posizione debitoria verso la banca” (punto 4 pag.3).
Invece, come chiarito dalla Suprema Corte, in caso di eccezione in senso stretto sia il potere di allegazione che il potere di rilevazione competono esclusivamente alla parte.
L'allegazione consiste nell' affermazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi,
pag. 5/10 cioè nella loro individuazione e non anche nella loro qualificazione, che è attività riservata al giudice, non vincolato a quella eventualmente offerta dalla parte.
Parimenti spetta esclusivamente alla parte il potere di rilevazione dell'efficacia giuridica del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dalla stessa introdotto in giudizio.
La manifestazione della volontà della parte interessata è strutturalmente prevista quale
“elemento integrativo della fattispecie difensiva” (v. Cass. S. U. 13/06/2019 n. 15895) e serve, quindi, per dare rilevanza all'effetto e consentire al giudice di pronunziarsi su di esso.
Nel caso di specie manca l'indicazione sull'efficacia giuridica del fatto così come la volontà di profittare di quell'effetto.
Invece, rispetto a il motivo deve ritenersi ammissibile in quanto Parte_1
l'eccezione era stata ritualmente sollevata sin dalla comparsa di risposta laddove si legge “nel corso delle trattative di vendita apprese che i relativi beni erano gravati da un'ipoteca giudiziale iscritta da Monte dei Paschi di Siena. Ebbene il prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili di fu utilizzato per saldare il debito nei CP_1 confronti della banca, come si evince all'art. 2 del rogito notarile (doc. 2), tanto che la stessa rilasciò l'atto di assenso alla cancellazione d'ipoteca, come si evince all'art.
4.2 del rogito stesso. Il che disponeva solo della nuda proprietà di metà dei beni CP_1 ceduti ad Immobiliare Cà Ponte snc, come si evince dalla visura catastale storica allegata (doc. 3), se ne privò per estinguere il proprio debito, compiendo quindi un atto dovuto, non soggetto a revocatoria ordinaria” (pagg.4, 5).
Il motivo di appello è, comunque, infondato.
A fondamento dell'esenzione viene addotta la circostanza che al punto 4.2. del contratto Contr di compravendita si dà atto che dà assenso alla cancellazione di ipoteca.
Dalla lettura dell'atto si evince che il prezzo era stato in parte già pagato per una somma di euro 35.000 mediante assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore Contr ipotecario (punto 2.2. i).
Tuttavia, pur operando l'esenzione anche nel caso in cui solo parte del prezzo sia destinata al pagamento del debito scaduto, requisito ulteriore è che sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. Con l'ulteriore precisazione che spetta a chi eccepisce l'irrevocabilità dell'atto fornire la prova non solo dell'intervenuto pagamento del debito scaduto, ma anche della necessità dell'atto di alienazione quale unico mezzo con cui il debitore, privo di pag. 6/10 altre risorse, poteva far ricorso per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito (Cass. sez. 1 n.27986 del 30/10/2024, Cass.Sez. 6 - 3 n. 8992 del
15/05/2020).
E, nel caso di specie, se è documentale la prova che almeno parte del prezzo sia stata Contr destinata al pagamento del debito scaduto di nulla è stato allegato sull'indispensabilità dell'operazione, mentre per l'operatività dell'esenzione era necessario altresì provare, oltre alla destinazione del denaro, anche il fatto che CP_1 non aveva altra possibilità per soddisfare tale debito e che, quindi, l'alienazione era dipesa esclusivamente da tale necessità.
2.3. Insussistenza dell'eventus damni. Motivo 3 dell'appello principale, motivo 3 di appello incidentale.
Il motivo si sviluppa su due argomenti: la subvalenza del credito chirografario del Contr rispetto a quello del creditore ipotecario che, assorbendo l'intero valore CP_3 della quota spettante al (stimata dal CT in € 117.950,00 rispetto al credito di CP_1 Contr pari ad euro 160.000,00), escludeva la possibilità di soddisfazione del CP_3 Contr sul bene;
la natura giudiziale e non volontaria dell'ipoteca di fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tale da preludere ad una imminente vendita forzata.
Il motivo è infondato.
Il valore del credito privilegiato non è argomento dirimente in quanto, anche ove tale da poterne assorbire integralmente il valore, non esclude il pericolo di pregiudizio posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass.Sez. 3 n. 5815 del 27/02/2023).
E, nel caso di specie, il fatto che solo parte del prezzo sia stato destinato al pagamento del debito nei confronti della banca, che ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca, prova come quel bene mantenesse una potenziale idoneità a soddisfare anche altri creditori.
Il fatto che l'ipoteca fosse giudiziale è irrilevante, mutando unicamente la fonte ma non l'operatività.
2.4. Motivi 4 e 5 appello principale. CP_7
Sostiene l'appellante che nulla sapeva del credito vantato da e che gli indici CP_3 presuntivi posti a base della decisione dal giudice di primo grado non sono caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza da cui poter inferire la consapevolezza del pregiudizio.
Non la sperequazione tra il prezzo di vendita e il valore di mercato in quanto, anche a pag. 7/10 voler aderire alla stima effettuata dal CT che comunque contesta, non assume valore particolarmente significativo, essendovi uno scostamento del 25%.
E nemmeno il lasso temporale, in quanto non particolarmente significativo, anche tenuto conto che l'immobile era in vendita ormai da tempo e, in ogni caso, ignoto a
Immobiliare Cà Ponte, che nulla sapeva dell'intimazione di pagamento di a CP_3
CP_1
I motivi sono fondati.
E, in effetti, la differenza di prezzo rispetto alla stima effettuata dal CT non appare particolarmente significativa, tenuto conto che lo stesso CT ha evidenziato che il prezzo pattuito era “un po' più basso” rispetto al valore di mercato, riconoscendo che, rispetto alla stima effettuata
(€ 225.000,00), “spesso la trattativa porta ad abbassare il valore del bene circa di una percentuale che va dal 10% al 20% rispetto al valore richiesto” e che, nel caso di Contr specie, la presenza di ipoteca in favore di (che, va ricordato, era stata iscritta il
21.3.19), può aver “dato la possibilità a parte acquirente di avvalersi di condizioni vantaggiose” (pagg.32 e 34 relazione peritale).
Dunque, il valore del bene nel caso concreto, nell'ambito di una trattativa tra privati, poteva oscillare tra 180.000 euro (con l'abbassamento massimo del 20% indicato dal
CT) e 225.000,00 euro, con una incidenza, nella trattativa, in senso favorevole all'acquirente, della presenza di ipoteca.
Il bene è stato venduto ad euro 170.000,00, valore che, dunque, non appare assurgere a segnale di allarme rispetto all'acquirente.
Il lasso temporale intercorso dalla intimazione di pagamento inviata dal alla CP_1 compravendita non è indizio spendibile nei confronti di Immobiliare Cà Ponte, che non aveva ricevuto quella intimazione né vi è prova ne fosse a conoscenza.
Per stessa ammissione del l'unica missiva di cui è stata partecipata CP_3
l'acquirente è quella inviata il 16.6.2020, nella quale preannunciava la tutela CP_3 revocatoria;
missiva inviata otto mesi dopo la stipula.
Il fatto che Immobiliare Cà Ponte non abbia dato riscontro e abbia ottenuto pochi giorni dopo una modifica del grado di Protezione degli immobili acquistati non ha alcun rilievo sintomatico rispetto alla conoscenza del pregiudizio, tanto più che la richiesta di modifica del grado di Protezione, risulta essere stata presentata in data 18.12.19 come emerge dal verbale del consiglio comunale del 22.6.20 (prodotto dal sub CP_3 doc.11).
E' ben vero che la scientia damni in capo al terzo non richiede la conoscenza dello pag. 8/10 specifico credito per cui si propone l'azione revocatoria, essendo l'elemento soggettivo integrato, in caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, del pregiudizio che l'atto può arrecare.
Tuttavia, nel caso di specie, rileva il fatto che, in sede di rogito, una parte del prezzo Contr veniva versato direttamente a che acconsentiva alla cancellazione dell'ipoteca, dimostrando di ritenersi tacitata, sicchè è da escludere che l'acquirente Immobiliare Cà
Ponte potesse anche solo avere il sospetto di arrecare pregiudizio al ceto creditorio, in assenza di indici che potessero farle ipotizzare l'esistenza di ulteriori debiti in capo al quale quello vantato nei confronti di CP_1 CP_3
3. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Il criterio è quello dettato dalle SU 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
Nel rapporto tra e quest'ultimo è Parte_1 Controparte_3 soccombente, vedendosi rigettare la domanda revocatoria nei confronti del terzo acquirente, cui dovrà pertanto rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 55/2014 (e pag. 9/10 successive modifiche) e tenuto conto delle fasi svolte considerato che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore,
a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass.sez. 3 n. 3697 del
13/02/2020; art. 5 co. 1 DM 55/2014).
Invece, tra e e la soccombenza è Controparte_3 CP_1 CP_2 reciproca (sulla domanda revocatoria per il primo, sull'appello incidentale per i secondi)
e le spese vanno pertanto integralmente compensate.
Le spese di CT vanno poste a carico del tenuto conto che, all'esito del CP_3 giudizio di appello, il prezzo di vendita è stato ritenuto congruo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto da e . CP_1 CP_2
2. In accoglimento del IV e V motivo di appello principale e in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona in data 19.12.2022 nr.2271/2022 rigetta la domanda di revocatoria proposta da . Controparte_3
3. Condanna a rifondere a Immobiliare Cà Ponte s.n.c. le Controparte_3 spese del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
4. Condanna a rifondere a Immobiliare Cà Ponte s.n.c. le Controparte_3 spese del giudizio di secondo grado che si liquidano in euro 3.966,00
5. Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_3 CP_1
e .
[...] CP_2
6. Pone le spese di CT definitivamente a carico di . Controparte_3
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE RB AT RE
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 306/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa AT RE Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa LE RB Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 306 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Corbo e dall'avv. Antonella Garonfolo come da procura in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Bergamaschi e Andrea Cerutti in forza di procura telematica separata rilasciata nel giudizio di primo grado da considerarsi parte integrante della comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
P. IVA : Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Pozzi in forza di procura rilasciata con atto separato e congiunto all'atto di citazione di I° grado OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona nr.2271/2022 del
19.12.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e reietta, in riforma integrale della impugnata sentenza del Tribunale di Verona, n. 2271/2022, emessa nel giudizio RG 593/2021, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell'appellante dal signor . Parte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
CP_1 CP_2 voglia la Corte d'Appello adita rigettare tutte le domande proposte dal dott. CP_3 nei confronti dei sig.ri e e riformare integralmente la sentenza di primo CP_1 CP_2 grado.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_3
Voglia Ill.ma Corte d'Appello di Venezia: rigettarsi integralmente tutte le domande ex adverso formulate sia per conto dell'appellante che per conto Parte_2 dei sigg. e per tutte le ragioni in fatto ed in diritto in atti dedotte CP_4 Parte_3 in comparsa di costituzione e risposta e memoria di replica conclusionale e, pertanto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata de qua. Vittoria di spese e compenso di lite oltre rimborso forfettario 15% su spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_3 giudizio e chiedendo di CP_1 CP_2 Parte_1 Controparte_5 disporre la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare stipulato da e Immobiliare Cà Ponte S.n.c., con rogito dal notaio dr. CP_1 CP_2
rep. 18132 – raccolta 12.527 in data 9.10.2019 e, conseguentemente, di Persona_1 dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del suddetto atto in quanto pregiudizievole delle ragioni creditorie.
Allegava di vantare un credito di € 18.164,05, mai pagato, nei confronti del sig. CP_1
a titolo di corrispettivo a lui dovuto per attività di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria e che quelli oggetto di compravendita erano gli unici immobili di proprietà del debitore.
pag. 2/10 In sede di memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c., a fronte dell'eccezione di inammissibilità della domanda nei confronti di in quanto non debitrice, CP_2 modificava la domanda chiedendo di “accertarsi i presupposti di cui all'art. CP_3
2901 c.c. e, per l'effetto, accogliersi la domanda di revocatoria relativa all'atto di compravendita stipulato fra la parte de quibus (…) dichiarandone l'inefficacia nei confronti del dr. limitatamente alla cessione della quota parte di Persona_2 proprietà del sig. alla società odierna convenuta”. CP_1
Si costituivano e Immobiliare Cà Ponte S.n.c. chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto della domanda, allegando: l'insussistenza del pregiudizio, in quanto l'immobile Contr era gravato da ipoteca giudiziale per l'importo di € 160.000,00 in favore di creditrice di € 230.301,92 a titolo di rate non pagate del mutuo fondiario concesso al la congruità del prezzo, tenuto conto che già nel 2018 i sig.ri e CP_1 CP_1 CP_2 avevano cercato di vendere l'immobile alla cifra di € 270.000,00, salvo poi dover abbassare il prezzo di vendita dato che non avevano ricevuto offerte;
Immobiliare Cà
Ponte Snc, invocando, altresì, l'esenzione del pagamento di debito scaduto in quanto il prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili di proprietà del sig. sarebbe CP_1 stato utilizzato per saldare il debito di quest'ultimo nei confronti della banca nonché
l'assenza di scientia damni, nulla sapendo del debito nei confronti del CP_3
Espletata CT affidata all'arch. , il Tribunale di Verona, ritenuta Persona_3 ammissibile la domanda così come riformulata in prima memoria, in quanto modifica attinente alla medesima vicenda sostanziale non integrante mutatio libelli, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva la domanda e dichiarava l'inefficacia dell'atto di compravendita limitatamente alla quota di ½ di nuda proprietà appartenente al evidenziando che: l'atto dispositivo doveva ritenersi lesivo, pur trattandosi di CP_1 Contr bene ipotecato, in quanto si era limitata ad iscrivere ipoteca giudiziale, senza peraltro porre in essere ulteriori atti esecutivi, sicché non vi è alcuna certezza sull'an e Contr sul quantum con cui in concreto la causa di prelazione vantata da potrà incidere sui beni di proprietà del era ravvisabile la scientia damni in capo al debitore CP_1 cedente, tenuto conto che l'atto di compravendita era stato stipulato qualche mese dopo
(10.10.19) all'intimazione di pagamento inviata da in data 16.01.2019 e CP_3 all'invito, inviato in data 13.02.2019, a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi della l. n. 162/2014; era ravvisabile la consapevolezza anche in capo al terzo acquirente tenuto conto della sperequazione del prezzo pattuito (170.000 euro) rispetto al prezzo di mercato stimato dal CT (euro 225.000,00) e della anomalia temporale consistente nello stretto intervallo temporale tra la messa in mora del sig. CP_1
pag. 3/10 (13.2.19) e l'atto di disposizione posto in essere da quest'ultimo (10.10.19).
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando la ritenuta ammissibilità della domanda revocatoria, la mancata considerazione dell'esenzione ex art. 2901 co. 3 c.c., la ritenuta sussistenza dell'eventus damni pur trattandosi di bene gravato non da ipoteca volontaria ma giudiziale, la ritenuta sussistenza di consapevolezza in capo a Parte_1 pur in assenza di significativo squilibrio nel prezzo e in mancanza di altri elementi presuntivi di una scientia damni.
Si costituivano e proponendo appello incidentale volto a CP_1 CP_2 censurare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda revocatoria, non applicata l'esenzione ex art. 2901 co. 3 c.c. e ritenuto sussistente l'eventus damni.
Si è costituito resistendo al gravame. Controparte_3
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali per il 20.2.2024, differita al 7.10.2025, in cui l'appellante e l'appellato hanno nuovamente rassegnato le conclusioni. CP_3
2. L'appello di è fondato limitatamente ai Parte_1 motivi IV e V, mentre è da rigettare l'appello incidentale di e CP_1 CP_2
I motivi nr.1, 2, 3 dell'appello principale e dell'appello incidentale sono comuni, quindi si procede alla trattazione congiunta.
2.1. Inammissibilità della domanda. Motivo 1 dell'appello principale, motivo 1 di appello incidentale.
Si sostiene la natura modificativa della domanda così come ridotta dal in sede CP_3 di memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c. attesa la diversità oggettiva e soggettiva della domanda.
Si afferma che, a fronte della domanda introduttiva del giudizio volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita stipulato, congiuntamente e per l'intero, da e , la limitazione della domanda alla sola CP_2 CP_1 posizione del ne avrebbe mutato l'oggetto, riguardando non più l'intero ma la CP_1 quota di proprietà del e anche i destinatari, dal momento che la è CP_1 CP_2 estranea all'azione revocatoria in quanto non debitrice.
Il che sarebbe confermato anche dalle conseguenze sotto il profilo fattuale, in quanto l'azione determinerebbe una situazione di sostanziale comproprietà e, dunque, non la possibilità di aggredire il bene nel patrimonio del terzo, ma dapprima di procedere alla divisione del bene, per attribuirne una parte intera al debitore (se possibile), o in alternativa una vendita forzosa, benchè si fosse trattato di una vendita unitaria.
pag. 4/10 Il motivo è infondato.
Nel caso di specie si è limitato a ridurre la domanda, mantenendo inalterati gli CP_3 elementi strutturali identificativi del credito vantato e dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
Laddove non lo avesse fatto, il giudice avrebbe ben potuto accogliere parzialmente la domanda limitandola alla quota del senza incorrere in vizio di ultrapetizione, CP_3 in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte proprio in tema di revocatoria, la declaratoria di inopponibilità dell'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto in relazione ad una quota di esso non determina un travalicamento dei limiti della domanda, poiché non attribuisce una tutela maggiore di quella richiesta, né modifica il petitum e la causa petendi della iniziale domanda fatta valere dal creditore, essendo rimasti immutati gli elementi fattuali oggetto di allegazione e di prova. Invero, sussiste il vizio di ultrapetizione allorché a una parte viene attribuito un bene non richiesto e non, invece, quando la domanda, tendente a ottenere un effetto più ampio, viene accolta per un effetto minore (Cass. sez. 3 n.20774 del 22/07/2025).
Il che conferma che la riduzione della domanda di revocatoria alla sola posizione del e alla sua quota non ha comportato alcuna mutatio libelli. CP_3
2.2. Esenzione dalla revocatoria ex art. 2901 co. 3 c.c. trattandosi di pagamento di debito scaduto. Motivo 2 dell'appello principale, motivo 2 di appello incidentale.
Va preliminarmente ricordato che, per giurisprudenza pacifica, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (Cass. sez. 3 n.5295 28/02/2024, Sez. 3 n. 19963 del 12/07/2023).
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del motivo in quanto nuovo. CP_3
L'eccezione di inammissibilità è fondata unicamente per gli appellanti incidentali tenuto conto che il fatto impeditivo era stato allegato dai convenuti unicamente nella premessa della comparsa di risposta funzionalmente alla descrizione della vicenda in quanto veniva evidenziato il debito verso la banca e il fatto che il “ Sig. (unitamente CP_1 alla comproprietaria Sig.ra si vedeva dunque costretto a provvedere con CP_2 urgenza alla vendita dell'immobile di cui si discute così ricavando, almeno in parte, il denaro necessario per definire la propria posizione debitoria verso la banca” (punto 4 pag.3).
Invece, come chiarito dalla Suprema Corte, in caso di eccezione in senso stretto sia il potere di allegazione che il potere di rilevazione competono esclusivamente alla parte.
L'allegazione consiste nell' affermazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi,
pag. 5/10 cioè nella loro individuazione e non anche nella loro qualificazione, che è attività riservata al giudice, non vincolato a quella eventualmente offerta dalla parte.
Parimenti spetta esclusivamente alla parte il potere di rilevazione dell'efficacia giuridica del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dalla stessa introdotto in giudizio.
La manifestazione della volontà della parte interessata è strutturalmente prevista quale
“elemento integrativo della fattispecie difensiva” (v. Cass. S. U. 13/06/2019 n. 15895) e serve, quindi, per dare rilevanza all'effetto e consentire al giudice di pronunziarsi su di esso.
Nel caso di specie manca l'indicazione sull'efficacia giuridica del fatto così come la volontà di profittare di quell'effetto.
Invece, rispetto a il motivo deve ritenersi ammissibile in quanto Parte_1
l'eccezione era stata ritualmente sollevata sin dalla comparsa di risposta laddove si legge “nel corso delle trattative di vendita apprese che i relativi beni erano gravati da un'ipoteca giudiziale iscritta da Monte dei Paschi di Siena. Ebbene il prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili di fu utilizzato per saldare il debito nei CP_1 confronti della banca, come si evince all'art. 2 del rogito notarile (doc. 2), tanto che la stessa rilasciò l'atto di assenso alla cancellazione d'ipoteca, come si evince all'art.
4.2 del rogito stesso. Il che disponeva solo della nuda proprietà di metà dei beni CP_1 ceduti ad Immobiliare Cà Ponte snc, come si evince dalla visura catastale storica allegata (doc. 3), se ne privò per estinguere il proprio debito, compiendo quindi un atto dovuto, non soggetto a revocatoria ordinaria” (pagg.4, 5).
Il motivo di appello è, comunque, infondato.
A fondamento dell'esenzione viene addotta la circostanza che al punto 4.2. del contratto Contr di compravendita si dà atto che dà assenso alla cancellazione di ipoteca.
Dalla lettura dell'atto si evince che il prezzo era stato in parte già pagato per una somma di euro 35.000 mediante assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore Contr ipotecario (punto 2.2. i).
Tuttavia, pur operando l'esenzione anche nel caso in cui solo parte del prezzo sia destinata al pagamento del debito scaduto, requisito ulteriore è che sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. Con l'ulteriore precisazione che spetta a chi eccepisce l'irrevocabilità dell'atto fornire la prova non solo dell'intervenuto pagamento del debito scaduto, ma anche della necessità dell'atto di alienazione quale unico mezzo con cui il debitore, privo di pag. 6/10 altre risorse, poteva far ricorso per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito (Cass. sez. 1 n.27986 del 30/10/2024, Cass.Sez. 6 - 3 n. 8992 del
15/05/2020).
E, nel caso di specie, se è documentale la prova che almeno parte del prezzo sia stata Contr destinata al pagamento del debito scaduto di nulla è stato allegato sull'indispensabilità dell'operazione, mentre per l'operatività dell'esenzione era necessario altresì provare, oltre alla destinazione del denaro, anche il fatto che CP_1 non aveva altra possibilità per soddisfare tale debito e che, quindi, l'alienazione era dipesa esclusivamente da tale necessità.
2.3. Insussistenza dell'eventus damni. Motivo 3 dell'appello principale, motivo 3 di appello incidentale.
Il motivo si sviluppa su due argomenti: la subvalenza del credito chirografario del Contr rispetto a quello del creditore ipotecario che, assorbendo l'intero valore CP_3 della quota spettante al (stimata dal CT in € 117.950,00 rispetto al credito di CP_1 Contr pari ad euro 160.000,00), escludeva la possibilità di soddisfazione del CP_3 Contr sul bene;
la natura giudiziale e non volontaria dell'ipoteca di fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tale da preludere ad una imminente vendita forzata.
Il motivo è infondato.
Il valore del credito privilegiato non è argomento dirimente in quanto, anche ove tale da poterne assorbire integralmente il valore, non esclude il pericolo di pregiudizio posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass.Sez. 3 n. 5815 del 27/02/2023).
E, nel caso di specie, il fatto che solo parte del prezzo sia stato destinato al pagamento del debito nei confronti della banca, che ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca, prova come quel bene mantenesse una potenziale idoneità a soddisfare anche altri creditori.
Il fatto che l'ipoteca fosse giudiziale è irrilevante, mutando unicamente la fonte ma non l'operatività.
2.4. Motivi 4 e 5 appello principale. CP_7
Sostiene l'appellante che nulla sapeva del credito vantato da e che gli indici CP_3 presuntivi posti a base della decisione dal giudice di primo grado non sono caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza da cui poter inferire la consapevolezza del pregiudizio.
Non la sperequazione tra il prezzo di vendita e il valore di mercato in quanto, anche a pag. 7/10 voler aderire alla stima effettuata dal CT che comunque contesta, non assume valore particolarmente significativo, essendovi uno scostamento del 25%.
E nemmeno il lasso temporale, in quanto non particolarmente significativo, anche tenuto conto che l'immobile era in vendita ormai da tempo e, in ogni caso, ignoto a
Immobiliare Cà Ponte, che nulla sapeva dell'intimazione di pagamento di a CP_3
CP_1
I motivi sono fondati.
E, in effetti, la differenza di prezzo rispetto alla stima effettuata dal CT non appare particolarmente significativa, tenuto conto che lo stesso CT ha evidenziato che il prezzo pattuito era “un po' più basso” rispetto al valore di mercato, riconoscendo che, rispetto alla stima effettuata
(€ 225.000,00), “spesso la trattativa porta ad abbassare il valore del bene circa di una percentuale che va dal 10% al 20% rispetto al valore richiesto” e che, nel caso di Contr specie, la presenza di ipoteca in favore di (che, va ricordato, era stata iscritta il
21.3.19), può aver “dato la possibilità a parte acquirente di avvalersi di condizioni vantaggiose” (pagg.32 e 34 relazione peritale).
Dunque, il valore del bene nel caso concreto, nell'ambito di una trattativa tra privati, poteva oscillare tra 180.000 euro (con l'abbassamento massimo del 20% indicato dal
CT) e 225.000,00 euro, con una incidenza, nella trattativa, in senso favorevole all'acquirente, della presenza di ipoteca.
Il bene è stato venduto ad euro 170.000,00, valore che, dunque, non appare assurgere a segnale di allarme rispetto all'acquirente.
Il lasso temporale intercorso dalla intimazione di pagamento inviata dal alla CP_1 compravendita non è indizio spendibile nei confronti di Immobiliare Cà Ponte, che non aveva ricevuto quella intimazione né vi è prova ne fosse a conoscenza.
Per stessa ammissione del l'unica missiva di cui è stata partecipata CP_3
l'acquirente è quella inviata il 16.6.2020, nella quale preannunciava la tutela CP_3 revocatoria;
missiva inviata otto mesi dopo la stipula.
Il fatto che Immobiliare Cà Ponte non abbia dato riscontro e abbia ottenuto pochi giorni dopo una modifica del grado di Protezione degli immobili acquistati non ha alcun rilievo sintomatico rispetto alla conoscenza del pregiudizio, tanto più che la richiesta di modifica del grado di Protezione, risulta essere stata presentata in data 18.12.19 come emerge dal verbale del consiglio comunale del 22.6.20 (prodotto dal sub CP_3 doc.11).
E' ben vero che la scientia damni in capo al terzo non richiede la conoscenza dello pag. 8/10 specifico credito per cui si propone l'azione revocatoria, essendo l'elemento soggettivo integrato, in caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, del pregiudizio che l'atto può arrecare.
Tuttavia, nel caso di specie, rileva il fatto che, in sede di rogito, una parte del prezzo Contr veniva versato direttamente a che acconsentiva alla cancellazione dell'ipoteca, dimostrando di ritenersi tacitata, sicchè è da escludere che l'acquirente Immobiliare Cà
Ponte potesse anche solo avere il sospetto di arrecare pregiudizio al ceto creditorio, in assenza di indici che potessero farle ipotizzare l'esistenza di ulteriori debiti in capo al quale quello vantato nei confronti di CP_1 CP_3
3. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Il criterio è quello dettato dalle SU 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
Nel rapporto tra e quest'ultimo è Parte_1 Controparte_3 soccombente, vedendosi rigettare la domanda revocatoria nei confronti del terzo acquirente, cui dovrà pertanto rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 55/2014 (e pag. 9/10 successive modifiche) e tenuto conto delle fasi svolte considerato che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore,
a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass.sez. 3 n. 3697 del
13/02/2020; art. 5 co. 1 DM 55/2014).
Invece, tra e e la soccombenza è Controparte_3 CP_1 CP_2 reciproca (sulla domanda revocatoria per il primo, sull'appello incidentale per i secondi)
e le spese vanno pertanto integralmente compensate.
Le spese di CT vanno poste a carico del tenuto conto che, all'esito del CP_3 giudizio di appello, il prezzo di vendita è stato ritenuto congruo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto da e . CP_1 CP_2
2. In accoglimento del IV e V motivo di appello principale e in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona in data 19.12.2022 nr.2271/2022 rigetta la domanda di revocatoria proposta da . Controparte_3
3. Condanna a rifondere a Immobiliare Cà Ponte s.n.c. le Controparte_3 spese del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
4. Condanna a rifondere a Immobiliare Cà Ponte s.n.c. le Controparte_3 spese del giudizio di secondo grado che si liquidano in euro 3.966,00
5. Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_3 CP_1
e .
[...] CP_2
6. Pone le spese di CT definitivamente a carico di . Controparte_3
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE RB AT RE
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