Articolo 12 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 luglio 1912
Art. 12.

Qualunque sia la causa per cui l'ufficiale giudiziario e' collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'art. 10 non gli sara' mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media dei proventi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza, la pensione vitalizia dapprima liquidata sara' ridotta di quanto e' necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sara' convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sara' passato al fondo di riserva.

Analoga riduzione nella pensione vitalizia sara' applicata, occorrendo, al pensionato che valendosi della facolta' concessagli dall'art. 13 convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912