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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato, dott. Alex Costanza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 1286/2024 del ruolo generale affari contenziosi civili promosso
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Vincenzo Gagliano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Gianluca Nigrelli, giusta procura in atti;
RESISTENTE
nato a [...] l'[...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: azione per la reintegrazione del possesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi ex art. 703 c.p.c. e art. 1168 c.c. trasmesso in data 09/07/2024, chiedeva di essere reintegrato nel Parte_1
possesso della stradella larga circa metri 2,50, in terra battuta, che iniziando dalla Via L. da Vinci in Mussomeli prosegue sulla strada interpoderale che insiste sulle p.lle 13, 14, 361, 360, 357, 6, costeggia il fabbricato censito nella p.lla 394, e continua sulle p.lle 22, 23, 24, 25 e
26; particelle tutte indicate nel Catasto del comune di Mussomeli nel
Tribunale di Caltanissetta fg. 40.
Parte ricorrente, premesso che la stradella in questione era stata da lungo tempo utilizzata da lui e prima ancora dai suoi danti causa per raggiungere il fondo contraddistinto al foglio di mappa 40, pa.lla 26, riteneva di essere stato spossessati dai resistenti, e CP_1
, i quali avevano apposto una recinzione metallica tra la p.lla CP_2
28 di proprietà del primo e la p.lla 25 di proprietà del secondo, così impedendo al ricorrente di raggiungere il proprio fondo sito sulla p.lla 26 attraverso la detta stradella.
Parte ricorrente, assumendo di essersi accorto di tale circostanza in data 13/07/2023, chiedeva la reintegra nel pieno possesso della stradella, con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 26/07/2024, CP_1
si costituiva in giudizio, rilevando l'inammissibilità dell'azione per tardività della stessa, in quanto proposta dopo oltre un anno dal sofferto spoglio e contestando l'esistenza di una situazione tutelabile di possesso. Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la servitù che parte ricorrente intendeva tutelare non interessava la particella nr. 28.
, regolarmente vocato in giudizio, non si costituiva. CP_2
La causa veniva istruita con l'assunzione delle dichiarazioni degli informatori, così come richiesto dalle parti.
A seguito dell'escussione dei medesimi, all'udienza del 12 febbraio
2025, la causa veniva posta in decisione con concessione di termini per note conclusive.
- 2 - Tribunale di Caltanissetta 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP_2
raggiunto da regolare notifica ma non costituitosi nel presente giudizio.
3. Ciò posto, occorre in primo luogo analizzare l'eccezione di decadenza dall'azione proposta da parte resistente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ed infatti l'azione che ha determinato l'instaurazione del presente giudizio (apposizione di una recinzione tale da impedire restringere l'utilizzo della stradella) possiede il carattere della “clandestinità”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il concetto di clandestinità di cui all'art. 1168 cod. civ., che deve essere stabilito esclusivamente in rapporto al soggetto passivo dello spoglio, ha un valore diverso da quello che assume quando costituisce un vizio del possesso in genere, poiché, mentre in quest'ultimo caso, la clandestinità è un vizio obiettivo, che implica occultamento di fronte a tutti, nell'ipotesi di spoglio basta che l'atto sia celato allo spogliato, anche se noto agli altri. È, pertanto, clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo, quando esso sia stato realizzato con atti che non siano venuti e non potessero venire a conoscenza dello spogliato, usando l'ordinaria diligenza” (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
8784 del 26/11/1987 - Rv. 456169 – 01; Conf., Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 12740 del 29/05/2006 - Rv. 589573 - 01).
Nel caso in esame risulta che il ricorrente si sia accorto dell'apposizione della recinzione in data 13/07/2023, come desumibile dalla dichiarazione rese sul punto dall'informatore
- 3 - Tribunale di Caltanissetta , che per i detti fatti ha anche sporto Parte_2
denuncia nei confronti di , come desumibile dal relativo CP_2
verbale di denuncia e dalla annotazione di P.G., entrambi redatti dai
Carabinieri di Mussomeli in data 14/07/2023. Anche a voler ritenere che la recinzione metallica sia stata effettivamente collocata qualche tempo prima della sua scoperta, osserva il giudicante che nel caso in esame non emergono profili di negligenza circa lo stato di ignoranza del fatto, non potendosi trarre valutazioni di scarsa diligenza da parte dei ricorrenti da una eventuale mera assenza dai luoghi, atteso che nessuna prova ha offerto in tal senso parte resistente. Dunque, poiché
“in tema di reintegrazione del possesso, il termine previsto dall'art. 1168 cod. civ. per proporre l'azione decorre - nel caso di spoglio clandestino - dal momento in cui la parte che ne è stata privata è in condizione di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 7267 del 29/03/2006 - Rv. 586717 - 01), ne segue che, alla data del 9 luglio 2024 – data di deposito del ricorso- non era ancora decorso il termine annuale decorrente dal 13 luglio 2023.
4. Nel merito, si osserva, in punto di diritto, che si ha una situazione di possesso quando sussiste sia il requisito del corpus possessionis
(relazione materiale col bene) che quello dell'animus possidendi.
Tuttavia, non ogni relazione materiale col bene può costituire oggetto di tutela possessoria, bensì soltanto quella relazione che, per durata nel tempo, frequenza d'uso ed intensità delle prerogative esercitate, possa configurarsi esteriormente come esercizio di fatto della proprietà o di altro diritto reale.
- 4 - Tribunale di Caltanissetta La prova della sussistenza di tale fondamentale requisito, secondo il generale principio sancito dall'art. 2697 c.c., grava in capo a colui che lamenta di aver subito lo spoglio.
Per tale profilo, risulta provato che il ricorrente abbia esercitato di fatto, da lungo tempo e fino alla realizzazione delle opere di cui si discute da parte dei resistenti, il passaggio sulla strada in questione.
Ciò emerge dalle dichiarazioni degli informatori Parte_2
e : se sulla attendibilità del primo
[...] Testimone_1
potrebbe forse nutrirsi qualche dubbio stante lo stretto rapporto di parentela che lo avvince al ricorrente (trattasi di padre e figlio), nessuna circostanza controindicata è invece emersa relativamente alla attendibilità dell'informatore Tes_1
Né ha rilievo alcuno, in questa sede, la circostanza dell'esistenza di un altro passaggio utilizzabile dal ricorrente per raggiungere il fondo di cui alla p.lla 26, non essendo oggetto di questo giudizio la sussistenza di un diritto reale ma di una situazione di possesso.
Pertanto, riassumendo i punti salienti:
- è provato che il ricorrente abbia esercitato da lungo tempo il passaggio sulla stradella in questione per raggiungere la p.lla
26;
- è provato che l'apposizione clandestina della recinzione metallica da parte dei resistenti abbia reso impossibile il passaggio del ricorrente per raggiungere la p.lla 26;
- non ha rilievo, nella presente sede, la sussistenza di un altro passaggio che consente al ricorrente di raggiungere il fondo di
- 5 - Tribunale di Caltanissetta sua proprietà.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, andrà ordinata la reintegrazione del possesso in modo da consentire nuovamente il passaggio del ricorrente come era accaduto fino al sofferto spoglio, attraverso la rimozione della recinzione apposta dai resistenti.
5. In considerazione dell'esito del giudizio, giusta il principio della soccombenza, i resistenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta nelle varie fasi del giudizio e dell'istruttoria, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014 per le cause di valore fino a 5.000, euro (valore dichiarato dal ricorrente), applicata una riduzione per la semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di così CP_2
provvede:
1) ordina a e di reintegrare CP_2 CP_1 Pt_1
nel possesso della stradella larga circa metri 2,50, in
[...]
terra battuta, che, iniziando dalla Via L. da Vinci in
Mussomeli, prosegue sulla strada interpoderale che insiste sulle p.lle 13, 14, 361, 360, 357, 6, costeggia il fabbricato censito nella p.lla 394, e continua sulle p.lle 22, 23, 24, 25 e 26, particelle tutte indicate nel Catasto del comune di Mussomeli nel fg. 40,
- 6 - Tribunale di Caltanissetta mediante rimozione della rete metallica apposta tra le p.lle 25 fg. 40 e 28 fg. 40;
2) condanna e , in solido tra loro, al CP_2 CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite da questi sostenute, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
- 7 - Tribunale di Caltanissetta
SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato, dott. Alex Costanza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 1286/2024 del ruolo generale affari contenziosi civili promosso
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Vincenzo Gagliano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Gianluca Nigrelli, giusta procura in atti;
RESISTENTE
nato a [...] l'[...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: azione per la reintegrazione del possesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi ex art. 703 c.p.c. e art. 1168 c.c. trasmesso in data 09/07/2024, chiedeva di essere reintegrato nel Parte_1
possesso della stradella larga circa metri 2,50, in terra battuta, che iniziando dalla Via L. da Vinci in Mussomeli prosegue sulla strada interpoderale che insiste sulle p.lle 13, 14, 361, 360, 357, 6, costeggia il fabbricato censito nella p.lla 394, e continua sulle p.lle 22, 23, 24, 25 e
26; particelle tutte indicate nel Catasto del comune di Mussomeli nel
Tribunale di Caltanissetta fg. 40.
Parte ricorrente, premesso che la stradella in questione era stata da lungo tempo utilizzata da lui e prima ancora dai suoi danti causa per raggiungere il fondo contraddistinto al foglio di mappa 40, pa.lla 26, riteneva di essere stato spossessati dai resistenti, e CP_1
, i quali avevano apposto una recinzione metallica tra la p.lla CP_2
28 di proprietà del primo e la p.lla 25 di proprietà del secondo, così impedendo al ricorrente di raggiungere il proprio fondo sito sulla p.lla 26 attraverso la detta stradella.
Parte ricorrente, assumendo di essersi accorto di tale circostanza in data 13/07/2023, chiedeva la reintegra nel pieno possesso della stradella, con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 26/07/2024, CP_1
si costituiva in giudizio, rilevando l'inammissibilità dell'azione per tardività della stessa, in quanto proposta dopo oltre un anno dal sofferto spoglio e contestando l'esistenza di una situazione tutelabile di possesso. Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la servitù che parte ricorrente intendeva tutelare non interessava la particella nr. 28.
, regolarmente vocato in giudizio, non si costituiva. CP_2
La causa veniva istruita con l'assunzione delle dichiarazioni degli informatori, così come richiesto dalle parti.
A seguito dell'escussione dei medesimi, all'udienza del 12 febbraio
2025, la causa veniva posta in decisione con concessione di termini per note conclusive.
- 2 - Tribunale di Caltanissetta 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP_2
raggiunto da regolare notifica ma non costituitosi nel presente giudizio.
3. Ciò posto, occorre in primo luogo analizzare l'eccezione di decadenza dall'azione proposta da parte resistente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ed infatti l'azione che ha determinato l'instaurazione del presente giudizio (apposizione di una recinzione tale da impedire restringere l'utilizzo della stradella) possiede il carattere della “clandestinità”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il concetto di clandestinità di cui all'art. 1168 cod. civ., che deve essere stabilito esclusivamente in rapporto al soggetto passivo dello spoglio, ha un valore diverso da quello che assume quando costituisce un vizio del possesso in genere, poiché, mentre in quest'ultimo caso, la clandestinità è un vizio obiettivo, che implica occultamento di fronte a tutti, nell'ipotesi di spoglio basta che l'atto sia celato allo spogliato, anche se noto agli altri. È, pertanto, clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo, quando esso sia stato realizzato con atti che non siano venuti e non potessero venire a conoscenza dello spogliato, usando l'ordinaria diligenza” (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
8784 del 26/11/1987 - Rv. 456169 – 01; Conf., Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 12740 del 29/05/2006 - Rv. 589573 - 01).
Nel caso in esame risulta che il ricorrente si sia accorto dell'apposizione della recinzione in data 13/07/2023, come desumibile dalla dichiarazione rese sul punto dall'informatore
- 3 - Tribunale di Caltanissetta , che per i detti fatti ha anche sporto Parte_2
denuncia nei confronti di , come desumibile dal relativo CP_2
verbale di denuncia e dalla annotazione di P.G., entrambi redatti dai
Carabinieri di Mussomeli in data 14/07/2023. Anche a voler ritenere che la recinzione metallica sia stata effettivamente collocata qualche tempo prima della sua scoperta, osserva il giudicante che nel caso in esame non emergono profili di negligenza circa lo stato di ignoranza del fatto, non potendosi trarre valutazioni di scarsa diligenza da parte dei ricorrenti da una eventuale mera assenza dai luoghi, atteso che nessuna prova ha offerto in tal senso parte resistente. Dunque, poiché
“in tema di reintegrazione del possesso, il termine previsto dall'art. 1168 cod. civ. per proporre l'azione decorre - nel caso di spoglio clandestino - dal momento in cui la parte che ne è stata privata è in condizione di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 7267 del 29/03/2006 - Rv. 586717 - 01), ne segue che, alla data del 9 luglio 2024 – data di deposito del ricorso- non era ancora decorso il termine annuale decorrente dal 13 luglio 2023.
4. Nel merito, si osserva, in punto di diritto, che si ha una situazione di possesso quando sussiste sia il requisito del corpus possessionis
(relazione materiale col bene) che quello dell'animus possidendi.
Tuttavia, non ogni relazione materiale col bene può costituire oggetto di tutela possessoria, bensì soltanto quella relazione che, per durata nel tempo, frequenza d'uso ed intensità delle prerogative esercitate, possa configurarsi esteriormente come esercizio di fatto della proprietà o di altro diritto reale.
- 4 - Tribunale di Caltanissetta La prova della sussistenza di tale fondamentale requisito, secondo il generale principio sancito dall'art. 2697 c.c., grava in capo a colui che lamenta di aver subito lo spoglio.
Per tale profilo, risulta provato che il ricorrente abbia esercitato di fatto, da lungo tempo e fino alla realizzazione delle opere di cui si discute da parte dei resistenti, il passaggio sulla strada in questione.
Ciò emerge dalle dichiarazioni degli informatori Parte_2
e : se sulla attendibilità del primo
[...] Testimone_1
potrebbe forse nutrirsi qualche dubbio stante lo stretto rapporto di parentela che lo avvince al ricorrente (trattasi di padre e figlio), nessuna circostanza controindicata è invece emersa relativamente alla attendibilità dell'informatore Tes_1
Né ha rilievo alcuno, in questa sede, la circostanza dell'esistenza di un altro passaggio utilizzabile dal ricorrente per raggiungere il fondo di cui alla p.lla 26, non essendo oggetto di questo giudizio la sussistenza di un diritto reale ma di una situazione di possesso.
Pertanto, riassumendo i punti salienti:
- è provato che il ricorrente abbia esercitato da lungo tempo il passaggio sulla stradella in questione per raggiungere la p.lla
26;
- è provato che l'apposizione clandestina della recinzione metallica da parte dei resistenti abbia reso impossibile il passaggio del ricorrente per raggiungere la p.lla 26;
- non ha rilievo, nella presente sede, la sussistenza di un altro passaggio che consente al ricorrente di raggiungere il fondo di
- 5 - Tribunale di Caltanissetta sua proprietà.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, andrà ordinata la reintegrazione del possesso in modo da consentire nuovamente il passaggio del ricorrente come era accaduto fino al sofferto spoglio, attraverso la rimozione della recinzione apposta dai resistenti.
5. In considerazione dell'esito del giudizio, giusta il principio della soccombenza, i resistenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta nelle varie fasi del giudizio e dell'istruttoria, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014 per le cause di valore fino a 5.000, euro (valore dichiarato dal ricorrente), applicata una riduzione per la semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di così CP_2
provvede:
1) ordina a e di reintegrare CP_2 CP_1 Pt_1
nel possesso della stradella larga circa metri 2,50, in
[...]
terra battuta, che, iniziando dalla Via L. da Vinci in
Mussomeli, prosegue sulla strada interpoderale che insiste sulle p.lle 13, 14, 361, 360, 357, 6, costeggia il fabbricato censito nella p.lla 394, e continua sulle p.lle 22, 23, 24, 25 e 26, particelle tutte indicate nel Catasto del comune di Mussomeli nel fg. 40,
- 6 - Tribunale di Caltanissetta mediante rimozione della rete metallica apposta tra le p.lle 25 fg. 40 e 28 fg. 40;
2) condanna e , in solido tra loro, al CP_2 CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite da questi sostenute, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
- 7 - Tribunale di Caltanissetta