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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/08/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2931 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 14.7.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rag. domiciliata Parte_2 presso l'avv. Maurizio Bonistalli (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_1 rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Claudio Cecchella (cod. fisc.:
) per procura speciale alle liti su foglio separato CodiceFiscale_2 allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona della procuratrice speciale, avv. Chiara Maria Gugliotti, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avv.
Massimo Luconi, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accogli- Parte_1 mento dei motivi di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 6612/2023 pubblicata il 27.4.2023 e notificata il 28.4.2023 (giudizio RG. n. 26967/2020):
- in via principale, condannare a titolo di responsabilità ex art.2043 c.c. la al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
215.860,39 con interessi e rivalutazione dal 23.7.1997 corrispondente a quanto dovuto dall a titolo di risarcimento del Controparte_3 pregiudizio patrimoniale derivante dalla inveritiera dichiarazione dell
[...]
nel giudizio n. 34804/2007 R.G.E. davanti Tribu- Controparte_1 nale di Roma;
- in via sussidiaria ed alternativa, ove non fosse ritenuta esperibile l'azione aquiliana, condannare la al pagamento in Controparte_1 favore d della somma pari ad € 215.860,39 ex art.2041 c.c.. Parte_1
In ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 23.7.1998 (data della dichiarazione negativa del terzo) oltre interessi moratori ex art. 1284 n.4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza: (…)
Nel merito:
2) rigettare l'appello notificato ex adverso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 20.5.2020, la Parte_3
ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclu- sioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale, condannare la al pagamento della somma di CP_2
€ 519.471,36 quale somma dovuta dalla a Controparte_4
2 titolo di risarcimento del pregiudizio patrimoniale derivante dalla inveritiera dichiarazione della nel giudizio n. Controparte_1
34804/2007 R.G.E. davanti al Tribunale di Roma, a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.;
- in via sussidiaria ed alternativa, ove non fosse ritenuta esperibile l'azione aquiliana, condannare l al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 519.471,36 ex art. 2041 c.c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della propria domanda la società attrice ha allegato:
- di avere ottenuto, in data 9.7.1997, dal Tribunale di Pisa il sequestro con- servativo su tutti i beni, fino alla concorrenza di € 215.860,39 (Lire 417.964.000), della Controparte_3
- di avere notificato alla in qualità di CP_1 Controparte_1 terzo sequestrato, atto di citazione contenente invito a comparire innanzi al
Pretore di Roma per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e, all'udienza del 9.4.1998, il terzo ha dichiarato che “presso la filiale di Roma - Agenzia n°11 - della esiste un rapporto inte- Controparte_1 stato all che non presenta partite utili a soddi- Controparte_3 sfare il creditore procedente”;
- di avere contestato la dichiarazione resa dal terzo, la
[...]
e di avere quindi introdotto il giudizio volto all'accer- Controparte_1 tamento dell'obbligo del terzo debitore, ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel resto previgente);
- che il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, con sentenza n.
26/2001 del 18.10.2001, ha confermato il sequestro conservativo concesso e ha condannato la a pagare alla Controparte_3 Parte_1 la somma di € 177.126,16 (Lire 342.964.000), oltre interessi e spese;
- di avere depositato dinanzi al Tribunale di Roma, in ragione di quanto sta- tuito con quest'ultima sentenza, ricorso ex art. 686 c.p.c. per la conversione del sequestro suddetto in pignoramento;
3 - che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 26302/2002 del 27.6.2002, ha accertato che la era titolare di somme costituite Controparte_3 in pegno presso la Filiale di AN sul Meno della
[...]
(vincolate sui conti n. 35857010, n. 35857020, n. Controparte_1
35857030 e n. 35857040) per un importo pari al 15% delle somme ero- gate in prestito dalla banca suddetta alla Buligaar Joint Stock Co., e ha con- dannato la convenuta al pagamento delle spese di lite;
- che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1026/2007 del 13.2.2007, ha confermato l'accertamento effettuato dal giudice di primo grado con la suddetta sentenza impugnata, salvo riformare il capo sulle spese di lite;
- che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25037/2008 del 13.10.2008, hanno rigettato il ricorso proposto dalla riconoscendo definitivamente la giu- Controparte_1 risdizione italiana contestata dalla ricorrente sin dalla costituzione nel giudi- zio di primo grado;
- che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza del 17.4.2011, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione presso terzi e ha riget- tato la domanda di assegnazione della in quanto le pronunce Parte_1 intervenute nei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo non consenti- vano di quantificare la somma oggetto di espropriazione;
- di avere proposto opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordi- nanza, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal g.e., l'ammon- tare del credito fosse stato individuato sia dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 26302/2002 del 27.6.2002 sia dalla pronuncia di questa Corte di
Appello n. 1026/2007 del 13.2.2007, con cui è stata confermata la sen- tenza di primo grado (a parte che per la statuizione sulle spese di lite), in particolare essendo specificato che il debitore del debitore deteneva il 15% di USD 14.450.000,00;
- che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21399/2016 del 15.11.2016, ha rigettato l'opposizione ex art 617, co. 2, c.p.c. proposta dalla Parte_1
così confermando l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il pi-
[...] gnoramento presso terzi, e, in particolare, rilevato come la debitrice
[...]
[...
[...] si fosse impegnata a costituire in pegno in favore della Controparte_5
il 15% di ogni rata erogata a titolo Controparte_1 di prestito dalla in questione alla Buligaar Joint Stock Co. in CP_1 Pt_1 non risultava tuttavia per quali rate e per quali importi fosse stato erogato il prestito dalla e quindi le somme che erano già state costituite in pe- CP_1 gno in favore del terzo pignorato;
- che il ricorso per cassazione proposto avverso la suddetta sentenza n. 21399/2016 emessa dal Tribunale di Roma il 15.11.2016 è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16266/2018 del 23.4.2018.
La quindi, rilevato di non avere ottenuto alcuna soddisfazione Parte_1 del proprio diritto di credito nonostante l'accertamento dell'esistenza di somme di pertinenza della presso la Filiale di Controparte_3
AN sul Meno della Banca terza pignorata, ha dedotto che sarebbe configurabile la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.p.c. della
[...] per avere reso una dichiarazione di terzo “non Controparte_1 veritiera”, e quindi di avere diritto ad ottenere la sua condanna al risarci- mento del danno, quantificato in € 519.417,36; e, “in via sussidiaria ed al- ternativa, ove non fosse ritenuta esperibile l'azione aquiliana”, a conseguire il risarcimento del danno in tale misura ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto dalla società attrice e deducendo:
[...]
- l'infondatezza delle doglianze avversarie circa una presunta dichiarazione
“non veritiera” della Banca, avendo il funzionario addetto alla Filiale di Roma della reso la dichiarazione prevista Controparte_1 dalla legge con riferimento ai rapporti intrattenuti dalla Controparte_3 presso l'Agenzia individuata dal creditore sequestrante
[...] Parte_1 nell'attuare il sequestro, vale a dire l'Agenzia n. 11 di Roma, Piazza dei
[...]
Navigatori;
- che, nell'ambito del giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., la ha dedotto, per la prima volta, Parte_1
l'esistenza di rapporti di deposito intestati alla società debitrice, in essere presso la filiale di AN sul Meno della Banca;
5 - che la correttezza della dichiarazione di terzo resa dalla
[...] era stata accertata in via definitiva nell'ambito del giu- Controparte_1 dizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
- che, in ogni caso, la Banca terza pignorata non aveva mai negato l'esistenza di somme della vincolate in pegno presso la Controparte_3
Filiale di AN sul Meno della stessa, a garanzia del corretto adempi- mento delle obbligazioni derivanti dal mutuo erogato dalla alla CP_1 [...]
Parte_4
- l'insussistenza o, comunque, l'omessa prova del nesso causale tra la con- dotta tenuta dalla convenuta in qualità dapprima di terzo sequestrato CP_1
e poi di terzo pignorato e la mancata assegnazione, da parte del giudice dell'esecuzione, in favore della delle somme accertate di per- Parte_1 tinenza della Controparte_3
- l'infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria, sia in ragione della totale carenza degli elementi costitutivi dell'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'insussistenza di un danno di cui si domandava il ristoro anche sotto il profilo del quantum richiesto a titolo di risarcimento (€ 519.471,36), in quanto del tutto illegittimo e arbitrario;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno a titolo di arric- chimento senza causa ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice in via sussidiaria e alternativa.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. parte attrice ha modificato la domanda risarcitoria in relazione al quantum e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della minore somma di € 215.860,39, in CP_1 luogo della somma di € 519.471,36 di cui ha domandato la condanna con l'atto di citazione.
Con sentenza n. 6612/2023 emessa il 27.4.2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così provveduto: “Respinge la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Condanna l a rifondere in favore della società Parte_1 convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo 6 complessivo di € 7.795,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione no- tificato in data 29.5.2023, la , che ha svolto i Parte_1 motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appel-
[...] lante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la decisione assunta dal Tribu- nale di Roma per violazione del giudicato che si sarebbe formato sulla sta- tuizione che ha accertato l'obbligo del terzo (la Banca appellata) e la giuri- sdizione italiana;
e, quindi, con il secondo motivo di appello, si deduce la violazione dell'art. 2043 c.c. da parte della decisione impugnata, avendo il giudice di primo grado ritenuto che la condotta della Controparte_1 in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c., nonché nel giudizio
[...] ai sensi dell'art. 548 c.p.c., non integri una condotta tipica illecita idonea a giustificare la richiesta di risarcimento del danno.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto stretta- mente connessi tra loro, e non sono fondati.
2.1. Secondo la , poiché: i) la sentenza n. Parte_1
26302/2002 emessa dal Tribunale di Roma il 27.6.2002 (confermata da questa Corte d'Appello con sentenza n. 1026/2007 del 13.2.2007 e pas- sata in giudicato) avrebbe accertato in via definitiva l'obbligo del terzo
[...]
ii) la sentenza n. 21399/2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 15.11.2016, a de- finizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, avrebbe confermato che la deteneva somme di pertinenza Controparte_1 del debitore;
iii) le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l'unicità della soggettività giuridica della e la giurisdizione del giudice italiano, CP_1 negata dall'attuale appellata in relazione ai rapporti intrattenuti con la
[...] presso la propria Filiale tedesca di AN sul Controparte_6
Meno; ne discenderebbe che “l'accertamento del fatto principale costituito dall'esistenza delle somme presso il terzo che, pur detenendo disponibilità
7 liquide di pertinenza dell ”, avrebbe reso la dichiarazione negativa, risul- terebbe “vincolante tra le parti ed i suoi effetti oggettivi e soggettivi”, impe- dendo un'affermazione di segno opposto.
Secondo parte appellante, “Le dirette ed indissociabili conseguenze” che de- riverebbero “dalla formazione del giudicato sono rappresentate dalla irre- trattabilità delle statuizioni e [dal]la mancanza del requisito delle veridicità della dichiarazione resa dal debitor debitoris”. Proprio quest'ultima circo- stanza costituirebbe la condotta illecita della Controparte_1
che avrebbe arrecato il danno di cui la domanda il
[...] Parte_1 ristoro.
Di contro, le sentenze sopra richiamate non hanno alcuna valenza di giudi- cato con riguardo alla dedotta sussistenza di una condotta illecita della appellata, consistita – secondo l'assunto dell'odierna appellante – CP_1 nell'avere reso una dichiarazione inveritiera in ordine all'esistenza di somme di pertinenza della debitrice esecutata presso la stessa. Anzi, si deve ritenere che le decisioni richiamate dalla escludano che la dichiara- Parte_1 zione resa dalla non fosse corrispon- Controparte_1 dente al vero. È quanto emerge, peraltro, anche soltanto da quello riportato sopra in relazione a quanto dalle stesse statuito.
2.2. In particolare, non può ravvisarsi alcun illecito nella condotta tenuta nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi, nel corso della quale l'Istituto di credito ha reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del seguente tenore: “presso la filiale di Roma – Agenzia n. 11 – della
[...] esiste un rapporto intestato all Controparte_1 Controparte_3 che non presenta partite utili a soddisfare il creditore procedente” (v.
[...] doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Tale dichiarazione non è inveritiera, e non vi è alcun accertamento con efficacia di giudicato in senso contrario, diversamente da quanto dedotto da parte appellante.
Il Direttore Titolare della Filiale di Roma della Controparte_1 ha reso una dichiarazione relativa ai soli rapporti intrattenuti
[...] dalla presso una qualsiasi delle Agenzie appar- Controparte_3 tenenti alla Filiale di Roma a cui era preposto. Infatti, dal momento che la nel proprio atto di sequestro conservativo presso terzi, aveva Parte_1
8 delimitato l'oggetto del sequestro a “tutte le somme di spettanza della
[...] presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Agenzia Controparte_7
Piazza dei Navigatori-Roma”, il funzionario addetto alla Filiale di Roma della Banca ha dichiarato che presso quell'Agenzia, quella individuata dal credi- tore sequestrante (l'Agenzia n. 11 di Roma, Piazza dei Navi- Parte_1 gatori), risultava sì un rapporto intestato alla Controparte_3 ma tale rapporto non recava saldi a credito della società debitrice.
Oggetto del giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., al fine di accertare l'esistenza presso la convenuta di CP_1 depositi di somme di pertinenza o proprietà della Controparte_3
introdotto dalla avrebbe dovuto essere – dunque –
[...] Parte_1 esclusivamente l'eventuale rapporto di debito-credito intercorrente tra la e la Controparte_1 Controparte_3 presso l'Agenzia di Roma della presso cui era stato effettuato il se- CP_1 questro con le modalità del pignoramento presso terzi. Tuttavia, nell'intro- durre tale giudizio, la ha dedotto, per la prima volta, l'esi- Parte_1 stenza di rapporti di deposito, intestati alla società debitrice, in essere presso la Filiale di AN sul Meno della Controparte_1
e questa, nel costituirsi in quel giudizio, ha eccepito il difetto di giu-
[...] risdizione del giudice italiano a pronunciarsi su rapporti intrattenuti presso una Filiale estera della medesima assumendo altresì la correttezza CP_1 della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e, comunque, l'incapacità del Direttore Titolare della Succursale di Roma della Controparte_1
alla stregua dell'art. 27 dello Statuto della Banca, a rendere
[...] dichiarazioni concernenti rapporti di conto non di pertinenza della Filiale di
Roma, alla quale era preposto.
Con la sentenza n. 26302/2002 del 27.6.2002 il Tribunale di Roma, a con- clusione del giudizio, ha accertato, da un lato, la veridicità della dichiarazione di terzo resa dalla in quanto presso l'Agenzia n. 11 di Roma della CP_1 stessa non vi erano somme di pertinenza della debitrice e, dall'altro, ha rile- vato che “l è titolare presso la filiale di Franco- Controparte_3 forte sul Meno dell di somme costi- Controparte_1 tuite in pegno, in favore della banca stessa, per un importo pari al 15% delle somme erogate in prestito dalla banca suddetta alla Buligaar Joint Stock
9 Company (…) e vincolate sui conti nn. 35857010, 35857020, 35857040 intestati alla . In altri termini, la statuizione di Controparte_3 accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dalla di cui a tale decisione, non implica che la dichiarazione Parte_1 resa ex art. 547 c.p.c. dalla non fosse veritiera, ma consegue al rilevato CP_1 diverso oggetto che ha assunto il giudizio di cui all'art. 548 c.p.c. (nel resto applicabile ratione temporis).
2.3. Il giudice capitolino, con tale decisione, ha inoltre condannato la CP_1 odierna appellata alle spese di lite, ritenendo che vi era stata una “ingiustifi- cata resistenza della banca convenuta a rendere la dichiarazione sulla propria posizione in ordine al rapporto dedotto dall'attrice (intendendo il rapporto di pegno costituito presso l'Agenzia di AN)” (v. doc. n. doc. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Quest'ultima statuizione sulle spese di lite, l'unica della suddetta sentenza di primo grado che individua un profilo di colpa della convenuta, è stata CP_1 però riformata all'esito del giudizio di appello. Con la sentenza n.
1026/2007 del 13.2.2007 questa Corte ha ritenuto, infatti, che la condanna inflitta alla meritasse censura, in Controparte_1 quanto il Tribunale di primo grado non aveva considerato che “la richiesta originaria della era diretta all'accertamento di somme presso Parte_1 una specifica filiale italiana (quella n. 11 di Roma, via Del Corso n. 232) e che pertanto la in sede di dichiarazione ex art. 678 c.p.c., fece riferi- mento alla situazione di credito con esclusivo riferimento a tale filiale, deter- minando altresì il rigetto, da parte del giudice istruttore, della richiesta di produzione documentale, per irrilevanza della stessa” (v. doc. n. 6 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Tale statuizione è stata confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n. 25037/2008 del 13.10.2008 (v. doc. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), e, dunque, è divenuta definitiva tra le parti. Ne consegue che non vi è alcun giudicato che accerti una “ingiu- stificata resistenza della banca convenuta a rendere la dichiarazione sulla propria posizione in ordine al rapporto dedotto dall'attrice”, vale a dire in odine al rapporto di pegno costituito presso l'Agenzia di AN sul
Meno della Banca Monde dei Paschi di Siena S.p.A., essendo stata tale
10 statuizione da parte del Tribunale di Roma riformata all'esito del giudizio di appello promosso dalla e quindi non vi è alcun giudicato in ordine a CP_1 una condotta colposa tenuta dall'odierna appellata. In particolare, è stato accertato come la dichiarazione di terzo fosse veritiera, proprio perché presso l'Agenzia n. 11 di Roma non vi erano somme di pertinenza della debitrice Controparte_8
Peraltro, nel corso del giudizio ex art. 548 c.p.c. la
[...] [...] non ha mai negato l'esistenza di somme della Controparte_1 [...] vincolate in pegno a favore di tale Banca presso la Filiale Controparte_3 di AN sul Meno, a garanzia del corretto adempimento delle obbliga- zioni derivanti dal mutuo erogato dalla alla Buligaar Joint Stock Co. In CP_1 relazione al rapporto di pegno in contestazione, la sentenza n. 26302/2002 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 27.6.2002 ha statuito che “emergono elementi per dichiarare fondata la domanda atto- rea pur nella peculiarità del rapporto di pegno di cui la stessa banca conve- nuta ammette l'esistenza e la cui documentazione, prodotta dall'attrice, non è stata contestata”.
Ciò che la ha contestato in quel giu- Controparte_1 dizio era esclusivamente il difetto di giurisdizione del giudice italiano a pro- nunciarsi su rapporti intrattenuti presso una Filiale estera della medesima Banca, in quanto il pegno era stato costituito in Germania dalla
[...]
a garanzia di un finanziamento concesso ed erogato in Ger- Controparte_9 mania dalla Filiale di AN sul Meno della Controparte_1
E ha dedotto che il rapporto in questione era, quindi, regolato
[...] dalla legislazione dello Stato estero in cui era stato sottoscritto ed eseguito il contratto (vale a dire, la Germania).
Con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione svolta in quel giudizio non è peraltro ravvisabile alcun profilo di colpa in capo alla convenuta, CP_1
a prescindere dal rilievo per cui questo si sarebbe potuto dedurre e azionare esclusivamente nell'ambito dello stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023,
n. 36593; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029). Infatti, la que- stione della giurisdizione del giudice ordinario era dibattuta, come peraltro emerge dalla motivazione della sentenza n. 25037/2008 emessa dalle Se- zioni Unite della Cassazione il 13.10.2008, in cui si legge, in premessa, come
11 “la questione della verifica, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c., della giurisdizione del giudice adito (così come quelle di competenza e di legittimazione alla sua instaurazione) possa for- mare oggetto di differenti soluzioni a seconda delle premesse sistematiche che si ritengano legittimamente predicabili in ordine alla corretta individua- zione dell'effettivo oggetto di tale giudizio e della efficacia della sentenza che lo definisce” (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
2.5. Neanche è possibile ritenere che la dichiarazione di terzo resa dalla nel procedimento esecutivo presso Controparte_1 terzi, secondo la quale presso la Filiale di Roma il rapporto “non presenta partite utili a soddisfare il creditore procedente”, “risulta smentita clamoro- samente” dalla documentazione indicata da parte appellante.
L'asseverazione di firma sulla lettera di pegno in data 26.5.1995, eseguita a Roma (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), è del tutto irrilevante, e non consente di ritenere inveritiera la di- chiarazione resa dal funzionario, e quindi sussistente la condotta illecita de- dotta. I rapporti a cui si riferiva tale documentato andavano eseguiti all'estero, non erano rapporti intrattenuti presso la Filiale di Roma, e tanto meno presso l'Agenzia n. 11 della . Controparte_1
Con l'atto di rettifica depositato nella procedura esecutiva iscritta al n. 34304 del r.g.a.c. dell'anno 1997 della Pretura di Roma, la Banca odierna appellata ha precisato che: “2) Nell'atto di intervento di cui al punto che precede, si esponeva erroneamente che tali crediti erano garantiti da pegno a favore della sui conti e depositi vincolati Controparte_1 nn. 35857010, 35857020, 35857030, 35857040, pegno costituito con contratto di pegno sottoscritto in AN sul Meno in data 25.5.1995 (doc. 15 con allegata traduzione in lingua italiana doc. 16 allegato all'atto di intervento depositato l'11.11.2003). 3) In realtà, tale garanzia pignoratizia, come è facilmente desumibile ad una mera lettura del testo contrattuale (docc. 15-16 citt), era stata prestata a copertura di altri rapporti intercorrenti tra la banca e la Buligaar Joint Stock Company e non quelli di cui all'atto di intervento” (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
12 Non si tratta affatto di una “ammissione confessoria”, nell'accezione che vuole darle parte appellante, vale a dire della natura non veritiera della di- chiarazione di terzo resa nella procedura esecutiva presso terzi promossa dalla e quindi che proverebbe la consapevolezza della Parte_1 [...] di avere reso una dichiarazione ex art. 547 Controparte_1
c.p.c. contraria alla reale situazione dei rapporti tra la stessa e la
[...]
Come si è detto sopra, la consapevolezza in capo al Controparte_3 terzo, presso cui era stato attuato il sequestro, dell'esistenza del rapporto con la società sequestrata presso la Filiale di AN sul Meno – si ripete, espressamente ammessa non appena la sequestrante ha allegato l'esistenza dello stesso, vale a dire nell'introdurre il giudizio ex art. 548 c.p.c. – non rende non veritiera la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. in quanto la stessa va posta in relazione con il sequestro che si intendeva eseguire, come si è più volte detto sopra.
2.6. La deduce, al fine di sostenere la responsabilità extra- Parte_1 contrattuale della anche il mancato Controparte_1 adempimento all'ordine di esibizione emesso nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, definito con la più volte richiamata sentenza n. 26302/2002 emessa dal Tribunale di Roma il 27.6.2002.
Al riguardo, si deve osservare come: i) la convenuta abbia adempiuto CP_1 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ii) all'udienza del 28.6.2001 il giu- dice designato del Tribunale di Roma non abbia preso in alcuna considera- zione le doglianze della circa un parziale adempimento all'or- Parte_1 dine di esibizione, trattenendo la causa in decisione (v. doc. n. 15 del fasci- colo di parte appellante – primo grado di giudizio); iii) non vi sia alcun ac- cenno nella motivazione della sentenza n. 26302/2022 del 27.6.2002 ad un preteso mancato adempimento all'ordine di esibizione.
Soprattutto, e in via assorbente su ogni altra considerazione, l'ordine di esi- bizione in questione non incide sulla dichiarazione resa dal terzo, e segna- tamente sull'esistenza di somme riferibili alla CP_3 Controparte_3 presso la Filiale di AN sul Meno della Controparte_1
Piuttosto, la produzione di tale documentazione era funzionale
[...]
a quantificare tali somme. Al contempo, parte appellante non deduce che, qualora questo fosse avvenuto, ossia che qualora tale documentazione di cui
13 era stata disposta l'esibizione fosse stata depositata (o integralmente depo- sitata, e quindi con specifico riferimento alla documentazione asseritamente non depositata) la procedura esecutiva presso terzi introdotta dalla Parte_1 non sarebbe stata dichiarata improcedibile.
[...]
In altri termini, l'odierna parte appellante ha proposto la domanda risarcitoria nei confronti della deducendo una Controparte_1 condotta reticente di questa, consistita nella mancata dichiarazione del rap- porto esistente presso una Filiale estera, reticenza che sarebbe confermata dal mancato adempimento all'ordine di esibizione (v. pag. 19 dell'atto di appello). Tuttavia, la non ha dedotto – ancora prima che pro- Parte_1 vato – che il danno di cui chiede il ristoro sarebbe stato determinato dal non avere la terza pignorata consentito di quantificare le somme presenti presso la Filiale di AN sul Meno della stessa, determinando così la dichiara- zione di improcedibilità della procedura esecutiva presso terzi.
Del resto, è vero che parte appellante deduce che “se la banca avesse cor- rettamente esposto davanti al Giudice l'effettiva realtà dei rapporti intercor- renti con , sarebbero sicuramente risultate garantite e soddisfatte (…) le ragioni di credito di . Al contempo, però, è la stessa appellante a Pt_1 rilevare che, in sede di precisazione del credito dedotta dalla
[...] nella procedura esecutiva iscritta al n. 34804 del Controparte_1
r.g.e. dell'anno 1997 presso la Pretura di Roma, conclusa con l'ordinanza di improcedibilità, “la prova scritta rilasciata dalla stessa banca attesta che alla data del 18.02.1997 la aveva una disponibilità monetaria pari a USD 2.428.919,65 depositata sui conti correnti presso la filiale di AN (cfr. doc.17)”.
In altri termini, la dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, da cui – a ben considerare – è diret- tamente conseguito il danno dedotto dalla non è stato deter- Parte_1 minato da una condotta illecita, e segnatamente reticente, del terzo pigno- rato. Anzi, come rileva la stessa società appellante, la Controparte_1
– che pure, a detta dell'odierna appellante, non avrebbe esat-
[...] tamente adempiuto all'ordine di esibizione nel giudizio di accertamento del suo obbligo – ha precisato il proprio credito e ha fornito prova scritta al riguardo.
14 3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall'odierna appellante. In particolare, la deduce Parte_1 che, “dal momento che appare evidente che il mancato riconoscimento del diritto ad aggredire le somme detenute dal terzo di pertinenza dell
[...] si traduce per la in un Controparte_3 Controparte_1 corrispondente e diretto arricchimento privo di titolo a sfavore dell
[...]
quale creditore della medesima l'attrice CP_10 Controparte_3 ha diritto a vedersi riconosciuta ex art. 2041 c.c. la somma di € 215.860,39, oltre interessi legali e spese”.
Il motivo è privo di pregio.
Non è - anche solo astrattamente - configurabile un indebito arricchimento da parte della Banca appellata per il fatto che quest'ultima è risultata depo- sitaria di somme della debitrice dell'odierna at- Controparte_3 trice. Il mero deposito non implica, infatti, che la si sia appropriata CP_1 delle somme in questione, costituite in pegno dalla debitrice pignorata.
Come si è detto sopra, quelle somme erano vincolate in pegno a favore della a garanzia del corretto adempimento Controparte_1 delle obbligazioni derivanti dal mutuo erogato dalla stessa alla CP_1 [...]
La stessa funzione di garanzia delle somme in deposito Parte_4 presso la Filiale di AN sul Meno dell'Istituto di credito esclude che possa configurarsi un arricchimento senza causa dell'attuale appellata.
L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un sog- getto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 24.6.2020, n.
12405).
In ogni caso, e in via generale, l'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato ab- bia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato (cfr. Cass. civ., Sez. III,
15 29.9.2004, n. 19568; Cass. civ., Sez. I, 25.3.2003, n. 4365; Cass. civ., Sez. III, 21.7.2000, n. 9594; Cass. civ., Sez. II, 24.5.2000, n. 6810). Nel caso in esame, dunque, il giudice di prime cure ha condivisibilmente disatteso la domanda in esame, avendo la esperito il rimedio previsto dalla Parte_1 legge (per far valere una presunta responsabilità extracontrattuale del terzo pignorato ed essendo stata ritenuta Controparte_1 infondata tale domanda.
4. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Parte_1 verso la sentenza n. 6612/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, il 27.4.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 6612/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 27.4.2023; condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2,
d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di corregger il codice oggetto del presente giudi- zio con il seguente: 145999.
Roma, 14.7.2025
16 IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
NE Thellung de Courtelary
17
) per procura speciale alle liti su foglio separato CodiceFiscale_2 allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona della procuratrice speciale, avv. Chiara Maria Gugliotti, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avv.
Massimo Luconi, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accogli- Parte_1 mento dei motivi di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 6612/2023 pubblicata il 27.4.2023 e notificata il 28.4.2023 (giudizio RG. n. 26967/2020):
- in via principale, condannare a titolo di responsabilità ex art.2043 c.c. la al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
215.860,39 con interessi e rivalutazione dal 23.7.1997 corrispondente a quanto dovuto dall a titolo di risarcimento del Controparte_3 pregiudizio patrimoniale derivante dalla inveritiera dichiarazione dell
[...]
nel giudizio n. 34804/2007 R.G.E. davanti Tribu- Controparte_1 nale di Roma;
- in via sussidiaria ed alternativa, ove non fosse ritenuta esperibile l'azione aquiliana, condannare la al pagamento in Controparte_1 favore d della somma pari ad € 215.860,39 ex art.2041 c.c.. Parte_1
In ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 23.7.1998 (data della dichiarazione negativa del terzo) oltre interessi moratori ex art. 1284 n.4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza: (…)
Nel merito:
2) rigettare l'appello notificato ex adverso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 20.5.2020, la Parte_3
ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclu- sioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale, condannare la al pagamento della somma di CP_2
€ 519.471,36 quale somma dovuta dalla a Controparte_4
2 titolo di risarcimento del pregiudizio patrimoniale derivante dalla inveritiera dichiarazione della nel giudizio n. Controparte_1
34804/2007 R.G.E. davanti al Tribunale di Roma, a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.;
- in via sussidiaria ed alternativa, ove non fosse ritenuta esperibile l'azione aquiliana, condannare l al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 519.471,36 ex art. 2041 c.c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della propria domanda la società attrice ha allegato:
- di avere ottenuto, in data 9.7.1997, dal Tribunale di Pisa il sequestro con- servativo su tutti i beni, fino alla concorrenza di € 215.860,39 (Lire 417.964.000), della Controparte_3
- di avere notificato alla in qualità di CP_1 Controparte_1 terzo sequestrato, atto di citazione contenente invito a comparire innanzi al
Pretore di Roma per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e, all'udienza del 9.4.1998, il terzo ha dichiarato che “presso la filiale di Roma - Agenzia n°11 - della esiste un rapporto inte- Controparte_1 stato all che non presenta partite utili a soddi- Controparte_3 sfare il creditore procedente”;
- di avere contestato la dichiarazione resa dal terzo, la
[...]
e di avere quindi introdotto il giudizio volto all'accer- Controparte_1 tamento dell'obbligo del terzo debitore, ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel resto previgente);
- che il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, con sentenza n.
26/2001 del 18.10.2001, ha confermato il sequestro conservativo concesso e ha condannato la a pagare alla Controparte_3 Parte_1 la somma di € 177.126,16 (Lire 342.964.000), oltre interessi e spese;
- di avere depositato dinanzi al Tribunale di Roma, in ragione di quanto sta- tuito con quest'ultima sentenza, ricorso ex art. 686 c.p.c. per la conversione del sequestro suddetto in pignoramento;
3 - che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 26302/2002 del 27.6.2002, ha accertato che la era titolare di somme costituite Controparte_3 in pegno presso la Filiale di AN sul Meno della
[...]
(vincolate sui conti n. 35857010, n. 35857020, n. Controparte_1
35857030 e n. 35857040) per un importo pari al 15% delle somme ero- gate in prestito dalla banca suddetta alla Buligaar Joint Stock Co., e ha con- dannato la convenuta al pagamento delle spese di lite;
- che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1026/2007 del 13.2.2007, ha confermato l'accertamento effettuato dal giudice di primo grado con la suddetta sentenza impugnata, salvo riformare il capo sulle spese di lite;
- che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25037/2008 del 13.10.2008, hanno rigettato il ricorso proposto dalla riconoscendo definitivamente la giu- Controparte_1 risdizione italiana contestata dalla ricorrente sin dalla costituzione nel giudi- zio di primo grado;
- che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza del 17.4.2011, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione presso terzi e ha riget- tato la domanda di assegnazione della in quanto le pronunce Parte_1 intervenute nei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo non consenti- vano di quantificare la somma oggetto di espropriazione;
- di avere proposto opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordi- nanza, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal g.e., l'ammon- tare del credito fosse stato individuato sia dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 26302/2002 del 27.6.2002 sia dalla pronuncia di questa Corte di
Appello n. 1026/2007 del 13.2.2007, con cui è stata confermata la sen- tenza di primo grado (a parte che per la statuizione sulle spese di lite), in particolare essendo specificato che il debitore del debitore deteneva il 15% di USD 14.450.000,00;
- che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21399/2016 del 15.11.2016, ha rigettato l'opposizione ex art 617, co. 2, c.p.c. proposta dalla Parte_1
così confermando l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il pi-
[...] gnoramento presso terzi, e, in particolare, rilevato come la debitrice
[...]
[...
[...] si fosse impegnata a costituire in pegno in favore della Controparte_5
il 15% di ogni rata erogata a titolo Controparte_1 di prestito dalla in questione alla Buligaar Joint Stock Co. in CP_1 Pt_1 non risultava tuttavia per quali rate e per quali importi fosse stato erogato il prestito dalla e quindi le somme che erano già state costituite in pe- CP_1 gno in favore del terzo pignorato;
- che il ricorso per cassazione proposto avverso la suddetta sentenza n. 21399/2016 emessa dal Tribunale di Roma il 15.11.2016 è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16266/2018 del 23.4.2018.
La quindi, rilevato di non avere ottenuto alcuna soddisfazione Parte_1 del proprio diritto di credito nonostante l'accertamento dell'esistenza di somme di pertinenza della presso la Filiale di Controparte_3
AN sul Meno della Banca terza pignorata, ha dedotto che sarebbe configurabile la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.p.c. della
[...] per avere reso una dichiarazione di terzo “non Controparte_1 veritiera”, e quindi di avere diritto ad ottenere la sua condanna al risarci- mento del danno, quantificato in € 519.417,36; e, “in via sussidiaria ed al- ternativa, ove non fosse ritenuta esperibile l'azione aquiliana”, a conseguire il risarcimento del danno in tale misura ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto dalla società attrice e deducendo:
[...]
- l'infondatezza delle doglianze avversarie circa una presunta dichiarazione
“non veritiera” della Banca, avendo il funzionario addetto alla Filiale di Roma della reso la dichiarazione prevista Controparte_1 dalla legge con riferimento ai rapporti intrattenuti dalla Controparte_3 presso l'Agenzia individuata dal creditore sequestrante
[...] Parte_1 nell'attuare il sequestro, vale a dire l'Agenzia n. 11 di Roma, Piazza dei
[...]
Navigatori;
- che, nell'ambito del giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., la ha dedotto, per la prima volta, Parte_1
l'esistenza di rapporti di deposito intestati alla società debitrice, in essere presso la filiale di AN sul Meno della Banca;
5 - che la correttezza della dichiarazione di terzo resa dalla
[...] era stata accertata in via definitiva nell'ambito del giu- Controparte_1 dizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
- che, in ogni caso, la Banca terza pignorata non aveva mai negato l'esistenza di somme della vincolate in pegno presso la Controparte_3
Filiale di AN sul Meno della stessa, a garanzia del corretto adempi- mento delle obbligazioni derivanti dal mutuo erogato dalla alla CP_1 [...]
Parte_4
- l'insussistenza o, comunque, l'omessa prova del nesso causale tra la con- dotta tenuta dalla convenuta in qualità dapprima di terzo sequestrato CP_1
e poi di terzo pignorato e la mancata assegnazione, da parte del giudice dell'esecuzione, in favore della delle somme accertate di per- Parte_1 tinenza della Controparte_3
- l'infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria, sia in ragione della totale carenza degli elementi costitutivi dell'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'insussistenza di un danno di cui si domandava il ristoro anche sotto il profilo del quantum richiesto a titolo di risarcimento (€ 519.471,36), in quanto del tutto illegittimo e arbitrario;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno a titolo di arric- chimento senza causa ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice in via sussidiaria e alternativa.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. parte attrice ha modificato la domanda risarcitoria in relazione al quantum e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della minore somma di € 215.860,39, in CP_1 luogo della somma di € 519.471,36 di cui ha domandato la condanna con l'atto di citazione.
Con sentenza n. 6612/2023 emessa il 27.4.2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così provveduto: “Respinge la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Condanna l a rifondere in favore della società Parte_1 convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo 6 complessivo di € 7.795,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione no- tificato in data 29.5.2023, la , che ha svolto i Parte_1 motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appel-
[...] lante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la decisione assunta dal Tribu- nale di Roma per violazione del giudicato che si sarebbe formato sulla sta- tuizione che ha accertato l'obbligo del terzo (la Banca appellata) e la giuri- sdizione italiana;
e, quindi, con il secondo motivo di appello, si deduce la violazione dell'art. 2043 c.c. da parte della decisione impugnata, avendo il giudice di primo grado ritenuto che la condotta della Controparte_1 in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c., nonché nel giudizio
[...] ai sensi dell'art. 548 c.p.c., non integri una condotta tipica illecita idonea a giustificare la richiesta di risarcimento del danno.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto stretta- mente connessi tra loro, e non sono fondati.
2.1. Secondo la , poiché: i) la sentenza n. Parte_1
26302/2002 emessa dal Tribunale di Roma il 27.6.2002 (confermata da questa Corte d'Appello con sentenza n. 1026/2007 del 13.2.2007 e pas- sata in giudicato) avrebbe accertato in via definitiva l'obbligo del terzo
[...]
ii) la sentenza n. 21399/2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 15.11.2016, a de- finizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, avrebbe confermato che la deteneva somme di pertinenza Controparte_1 del debitore;
iii) le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l'unicità della soggettività giuridica della e la giurisdizione del giudice italiano, CP_1 negata dall'attuale appellata in relazione ai rapporti intrattenuti con la
[...] presso la propria Filiale tedesca di AN sul Controparte_6
Meno; ne discenderebbe che “l'accertamento del fatto principale costituito dall'esistenza delle somme presso il terzo che, pur detenendo disponibilità
7 liquide di pertinenza dell ”, avrebbe reso la dichiarazione negativa, risul- terebbe “vincolante tra le parti ed i suoi effetti oggettivi e soggettivi”, impe- dendo un'affermazione di segno opposto.
Secondo parte appellante, “Le dirette ed indissociabili conseguenze” che de- riverebbero “dalla formazione del giudicato sono rappresentate dalla irre- trattabilità delle statuizioni e [dal]la mancanza del requisito delle veridicità della dichiarazione resa dal debitor debitoris”. Proprio quest'ultima circo- stanza costituirebbe la condotta illecita della Controparte_1
che avrebbe arrecato il danno di cui la domanda il
[...] Parte_1 ristoro.
Di contro, le sentenze sopra richiamate non hanno alcuna valenza di giudi- cato con riguardo alla dedotta sussistenza di una condotta illecita della appellata, consistita – secondo l'assunto dell'odierna appellante – CP_1 nell'avere reso una dichiarazione inveritiera in ordine all'esistenza di somme di pertinenza della debitrice esecutata presso la stessa. Anzi, si deve ritenere che le decisioni richiamate dalla escludano che la dichiara- Parte_1 zione resa dalla non fosse corrispon- Controparte_1 dente al vero. È quanto emerge, peraltro, anche soltanto da quello riportato sopra in relazione a quanto dalle stesse statuito.
2.2. In particolare, non può ravvisarsi alcun illecito nella condotta tenuta nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi, nel corso della quale l'Istituto di credito ha reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del seguente tenore: “presso la filiale di Roma – Agenzia n. 11 – della
[...] esiste un rapporto intestato all Controparte_1 Controparte_3 che non presenta partite utili a soddisfare il creditore procedente” (v.
[...] doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Tale dichiarazione non è inveritiera, e non vi è alcun accertamento con efficacia di giudicato in senso contrario, diversamente da quanto dedotto da parte appellante.
Il Direttore Titolare della Filiale di Roma della Controparte_1 ha reso una dichiarazione relativa ai soli rapporti intrattenuti
[...] dalla presso una qualsiasi delle Agenzie appar- Controparte_3 tenenti alla Filiale di Roma a cui era preposto. Infatti, dal momento che la nel proprio atto di sequestro conservativo presso terzi, aveva Parte_1
8 delimitato l'oggetto del sequestro a “tutte le somme di spettanza della
[...] presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Agenzia Controparte_7
Piazza dei Navigatori-Roma”, il funzionario addetto alla Filiale di Roma della Banca ha dichiarato che presso quell'Agenzia, quella individuata dal credi- tore sequestrante (l'Agenzia n. 11 di Roma, Piazza dei Navi- Parte_1 gatori), risultava sì un rapporto intestato alla Controparte_3 ma tale rapporto non recava saldi a credito della società debitrice.
Oggetto del giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., al fine di accertare l'esistenza presso la convenuta di CP_1 depositi di somme di pertinenza o proprietà della Controparte_3
introdotto dalla avrebbe dovuto essere – dunque –
[...] Parte_1 esclusivamente l'eventuale rapporto di debito-credito intercorrente tra la e la Controparte_1 Controparte_3 presso l'Agenzia di Roma della presso cui era stato effettuato il se- CP_1 questro con le modalità del pignoramento presso terzi. Tuttavia, nell'intro- durre tale giudizio, la ha dedotto, per la prima volta, l'esi- Parte_1 stenza di rapporti di deposito, intestati alla società debitrice, in essere presso la Filiale di AN sul Meno della Controparte_1
e questa, nel costituirsi in quel giudizio, ha eccepito il difetto di giu-
[...] risdizione del giudice italiano a pronunciarsi su rapporti intrattenuti presso una Filiale estera della medesima assumendo altresì la correttezza CP_1 della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e, comunque, l'incapacità del Direttore Titolare della Succursale di Roma della Controparte_1
alla stregua dell'art. 27 dello Statuto della Banca, a rendere
[...] dichiarazioni concernenti rapporti di conto non di pertinenza della Filiale di
Roma, alla quale era preposto.
Con la sentenza n. 26302/2002 del 27.6.2002 il Tribunale di Roma, a con- clusione del giudizio, ha accertato, da un lato, la veridicità della dichiarazione di terzo resa dalla in quanto presso l'Agenzia n. 11 di Roma della CP_1 stessa non vi erano somme di pertinenza della debitrice e, dall'altro, ha rile- vato che “l è titolare presso la filiale di Franco- Controparte_3 forte sul Meno dell di somme costi- Controparte_1 tuite in pegno, in favore della banca stessa, per un importo pari al 15% delle somme erogate in prestito dalla banca suddetta alla Buligaar Joint Stock
9 Company (…) e vincolate sui conti nn. 35857010, 35857020, 35857040 intestati alla . In altri termini, la statuizione di Controparte_3 accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dalla di cui a tale decisione, non implica che la dichiarazione Parte_1 resa ex art. 547 c.p.c. dalla non fosse veritiera, ma consegue al rilevato CP_1 diverso oggetto che ha assunto il giudizio di cui all'art. 548 c.p.c. (nel resto applicabile ratione temporis).
2.3. Il giudice capitolino, con tale decisione, ha inoltre condannato la CP_1 odierna appellata alle spese di lite, ritenendo che vi era stata una “ingiustifi- cata resistenza della banca convenuta a rendere la dichiarazione sulla propria posizione in ordine al rapporto dedotto dall'attrice (intendendo il rapporto di pegno costituito presso l'Agenzia di AN)” (v. doc. n. doc. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Quest'ultima statuizione sulle spese di lite, l'unica della suddetta sentenza di primo grado che individua un profilo di colpa della convenuta, è stata CP_1 però riformata all'esito del giudizio di appello. Con la sentenza n.
1026/2007 del 13.2.2007 questa Corte ha ritenuto, infatti, che la condanna inflitta alla meritasse censura, in Controparte_1 quanto il Tribunale di primo grado non aveva considerato che “la richiesta originaria della era diretta all'accertamento di somme presso Parte_1 una specifica filiale italiana (quella n. 11 di Roma, via Del Corso n. 232) e che pertanto la in sede di dichiarazione ex art. 678 c.p.c., fece riferi- mento alla situazione di credito con esclusivo riferimento a tale filiale, deter- minando altresì il rigetto, da parte del giudice istruttore, della richiesta di produzione documentale, per irrilevanza della stessa” (v. doc. n. 6 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Tale statuizione è stata confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n. 25037/2008 del 13.10.2008 (v. doc. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), e, dunque, è divenuta definitiva tra le parti. Ne consegue che non vi è alcun giudicato che accerti una “ingiu- stificata resistenza della banca convenuta a rendere la dichiarazione sulla propria posizione in ordine al rapporto dedotto dall'attrice”, vale a dire in odine al rapporto di pegno costituito presso l'Agenzia di AN sul
Meno della Banca Monde dei Paschi di Siena S.p.A., essendo stata tale
10 statuizione da parte del Tribunale di Roma riformata all'esito del giudizio di appello promosso dalla e quindi non vi è alcun giudicato in ordine a CP_1 una condotta colposa tenuta dall'odierna appellata. In particolare, è stato accertato come la dichiarazione di terzo fosse veritiera, proprio perché presso l'Agenzia n. 11 di Roma non vi erano somme di pertinenza della debitrice Controparte_8
Peraltro, nel corso del giudizio ex art. 548 c.p.c. la
[...] [...] non ha mai negato l'esistenza di somme della Controparte_1 [...] vincolate in pegno a favore di tale Banca presso la Filiale Controparte_3 di AN sul Meno, a garanzia del corretto adempimento delle obbliga- zioni derivanti dal mutuo erogato dalla alla Buligaar Joint Stock Co. In CP_1 relazione al rapporto di pegno in contestazione, la sentenza n. 26302/2002 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 27.6.2002 ha statuito che “emergono elementi per dichiarare fondata la domanda atto- rea pur nella peculiarità del rapporto di pegno di cui la stessa banca conve- nuta ammette l'esistenza e la cui documentazione, prodotta dall'attrice, non è stata contestata”.
Ciò che la ha contestato in quel giu- Controparte_1 dizio era esclusivamente il difetto di giurisdizione del giudice italiano a pro- nunciarsi su rapporti intrattenuti presso una Filiale estera della medesima Banca, in quanto il pegno era stato costituito in Germania dalla
[...]
a garanzia di un finanziamento concesso ed erogato in Ger- Controparte_9 mania dalla Filiale di AN sul Meno della Controparte_1
E ha dedotto che il rapporto in questione era, quindi, regolato
[...] dalla legislazione dello Stato estero in cui era stato sottoscritto ed eseguito il contratto (vale a dire, la Germania).
Con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione svolta in quel giudizio non è peraltro ravvisabile alcun profilo di colpa in capo alla convenuta, CP_1
a prescindere dal rilievo per cui questo si sarebbe potuto dedurre e azionare esclusivamente nell'ambito dello stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023,
n. 36593; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029). Infatti, la que- stione della giurisdizione del giudice ordinario era dibattuta, come peraltro emerge dalla motivazione della sentenza n. 25037/2008 emessa dalle Se- zioni Unite della Cassazione il 13.10.2008, in cui si legge, in premessa, come
11 “la questione della verifica, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c., della giurisdizione del giudice adito (così come quelle di competenza e di legittimazione alla sua instaurazione) possa for- mare oggetto di differenti soluzioni a seconda delle premesse sistematiche che si ritengano legittimamente predicabili in ordine alla corretta individua- zione dell'effettivo oggetto di tale giudizio e della efficacia della sentenza che lo definisce” (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
2.5. Neanche è possibile ritenere che la dichiarazione di terzo resa dalla nel procedimento esecutivo presso Controparte_1 terzi, secondo la quale presso la Filiale di Roma il rapporto “non presenta partite utili a soddisfare il creditore procedente”, “risulta smentita clamoro- samente” dalla documentazione indicata da parte appellante.
L'asseverazione di firma sulla lettera di pegno in data 26.5.1995, eseguita a Roma (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), è del tutto irrilevante, e non consente di ritenere inveritiera la di- chiarazione resa dal funzionario, e quindi sussistente la condotta illecita de- dotta. I rapporti a cui si riferiva tale documentato andavano eseguiti all'estero, non erano rapporti intrattenuti presso la Filiale di Roma, e tanto meno presso l'Agenzia n. 11 della . Controparte_1
Con l'atto di rettifica depositato nella procedura esecutiva iscritta al n. 34304 del r.g.a.c. dell'anno 1997 della Pretura di Roma, la Banca odierna appellata ha precisato che: “2) Nell'atto di intervento di cui al punto che precede, si esponeva erroneamente che tali crediti erano garantiti da pegno a favore della sui conti e depositi vincolati Controparte_1 nn. 35857010, 35857020, 35857030, 35857040, pegno costituito con contratto di pegno sottoscritto in AN sul Meno in data 25.5.1995 (doc. 15 con allegata traduzione in lingua italiana doc. 16 allegato all'atto di intervento depositato l'11.11.2003). 3) In realtà, tale garanzia pignoratizia, come è facilmente desumibile ad una mera lettura del testo contrattuale (docc. 15-16 citt), era stata prestata a copertura di altri rapporti intercorrenti tra la banca e la Buligaar Joint Stock Company e non quelli di cui all'atto di intervento” (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
12 Non si tratta affatto di una “ammissione confessoria”, nell'accezione che vuole darle parte appellante, vale a dire della natura non veritiera della di- chiarazione di terzo resa nella procedura esecutiva presso terzi promossa dalla e quindi che proverebbe la consapevolezza della Parte_1 [...] di avere reso una dichiarazione ex art. 547 Controparte_1
c.p.c. contraria alla reale situazione dei rapporti tra la stessa e la
[...]
Come si è detto sopra, la consapevolezza in capo al Controparte_3 terzo, presso cui era stato attuato il sequestro, dell'esistenza del rapporto con la società sequestrata presso la Filiale di AN sul Meno – si ripete, espressamente ammessa non appena la sequestrante ha allegato l'esistenza dello stesso, vale a dire nell'introdurre il giudizio ex art. 548 c.p.c. – non rende non veritiera la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. in quanto la stessa va posta in relazione con il sequestro che si intendeva eseguire, come si è più volte detto sopra.
2.6. La deduce, al fine di sostenere la responsabilità extra- Parte_1 contrattuale della anche il mancato Controparte_1 adempimento all'ordine di esibizione emesso nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, definito con la più volte richiamata sentenza n. 26302/2002 emessa dal Tribunale di Roma il 27.6.2002.
Al riguardo, si deve osservare come: i) la convenuta abbia adempiuto CP_1 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ii) all'udienza del 28.6.2001 il giu- dice designato del Tribunale di Roma non abbia preso in alcuna considera- zione le doglianze della circa un parziale adempimento all'or- Parte_1 dine di esibizione, trattenendo la causa in decisione (v. doc. n. 15 del fasci- colo di parte appellante – primo grado di giudizio); iii) non vi sia alcun ac- cenno nella motivazione della sentenza n. 26302/2022 del 27.6.2002 ad un preteso mancato adempimento all'ordine di esibizione.
Soprattutto, e in via assorbente su ogni altra considerazione, l'ordine di esi- bizione in questione non incide sulla dichiarazione resa dal terzo, e segna- tamente sull'esistenza di somme riferibili alla CP_3 Controparte_3 presso la Filiale di AN sul Meno della Controparte_1
Piuttosto, la produzione di tale documentazione era funzionale
[...]
a quantificare tali somme. Al contempo, parte appellante non deduce che, qualora questo fosse avvenuto, ossia che qualora tale documentazione di cui
13 era stata disposta l'esibizione fosse stata depositata (o integralmente depo- sitata, e quindi con specifico riferimento alla documentazione asseritamente non depositata) la procedura esecutiva presso terzi introdotta dalla Parte_1 non sarebbe stata dichiarata improcedibile.
[...]
In altri termini, l'odierna parte appellante ha proposto la domanda risarcitoria nei confronti della deducendo una Controparte_1 condotta reticente di questa, consistita nella mancata dichiarazione del rap- porto esistente presso una Filiale estera, reticenza che sarebbe confermata dal mancato adempimento all'ordine di esibizione (v. pag. 19 dell'atto di appello). Tuttavia, la non ha dedotto – ancora prima che pro- Parte_1 vato – che il danno di cui chiede il ristoro sarebbe stato determinato dal non avere la terza pignorata consentito di quantificare le somme presenti presso la Filiale di AN sul Meno della stessa, determinando così la dichiara- zione di improcedibilità della procedura esecutiva presso terzi.
Del resto, è vero che parte appellante deduce che “se la banca avesse cor- rettamente esposto davanti al Giudice l'effettiva realtà dei rapporti intercor- renti con , sarebbero sicuramente risultate garantite e soddisfatte (…) le ragioni di credito di . Al contempo, però, è la stessa appellante a Pt_1 rilevare che, in sede di precisazione del credito dedotta dalla
[...] nella procedura esecutiva iscritta al n. 34804 del Controparte_1
r.g.e. dell'anno 1997 presso la Pretura di Roma, conclusa con l'ordinanza di improcedibilità, “la prova scritta rilasciata dalla stessa banca attesta che alla data del 18.02.1997 la aveva una disponibilità monetaria pari a USD 2.428.919,65 depositata sui conti correnti presso la filiale di AN (cfr. doc.17)”.
In altri termini, la dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, da cui – a ben considerare – è diret- tamente conseguito il danno dedotto dalla non è stato deter- Parte_1 minato da una condotta illecita, e segnatamente reticente, del terzo pigno- rato. Anzi, come rileva la stessa società appellante, la Controparte_1
– che pure, a detta dell'odierna appellante, non avrebbe esat-
[...] tamente adempiuto all'ordine di esibizione nel giudizio di accertamento del suo obbligo – ha precisato il proprio credito e ha fornito prova scritta al riguardo.
14 3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall'odierna appellante. In particolare, la deduce Parte_1 che, “dal momento che appare evidente che il mancato riconoscimento del diritto ad aggredire le somme detenute dal terzo di pertinenza dell
[...] si traduce per la in un Controparte_3 Controparte_1 corrispondente e diretto arricchimento privo di titolo a sfavore dell
[...]
quale creditore della medesima l'attrice CP_10 Controparte_3 ha diritto a vedersi riconosciuta ex art. 2041 c.c. la somma di € 215.860,39, oltre interessi legali e spese”.
Il motivo è privo di pregio.
Non è - anche solo astrattamente - configurabile un indebito arricchimento da parte della Banca appellata per il fatto che quest'ultima è risultata depo- sitaria di somme della debitrice dell'odierna at- Controparte_3 trice. Il mero deposito non implica, infatti, che la si sia appropriata CP_1 delle somme in questione, costituite in pegno dalla debitrice pignorata.
Come si è detto sopra, quelle somme erano vincolate in pegno a favore della a garanzia del corretto adempimento Controparte_1 delle obbligazioni derivanti dal mutuo erogato dalla stessa alla CP_1 [...]
La stessa funzione di garanzia delle somme in deposito Parte_4 presso la Filiale di AN sul Meno dell'Istituto di credito esclude che possa configurarsi un arricchimento senza causa dell'attuale appellata.
L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un sog- getto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 24.6.2020, n.
12405).
In ogni caso, e in via generale, l'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato ab- bia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato (cfr. Cass. civ., Sez. III,
15 29.9.2004, n. 19568; Cass. civ., Sez. I, 25.3.2003, n. 4365; Cass. civ., Sez. III, 21.7.2000, n. 9594; Cass. civ., Sez. II, 24.5.2000, n. 6810). Nel caso in esame, dunque, il giudice di prime cure ha condivisibilmente disatteso la domanda in esame, avendo la esperito il rimedio previsto dalla Parte_1 legge (per far valere una presunta responsabilità extracontrattuale del terzo pignorato ed essendo stata ritenuta Controparte_1 infondata tale domanda.
4. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Parte_1 verso la sentenza n. 6612/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, il 27.4.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 6612/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 27.4.2023; condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2,
d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di corregger il codice oggetto del presente giudi- zio con il seguente: 145999.
Roma, 14.7.2025
16 IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
NE Thellung de Courtelary
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