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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa, giusta E_ C.F._1
procura in atti, dall' avv. Mario Elmo
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Damiano Caravetta
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data E_ Controparte_1
05/6/1997 a IG LA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di IG-Rossano, Anno 1997, Numero 17, Parte II, Serie A); dal matrimonio è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1 Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 29/01/2024,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, E_ rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che “sia disposta la separazione personale della stessa dal proprio coniuge, IG. , con imposizione Controparte_1
al medesimo di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, Per_1
pari ad € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
[...]
oltre al contributo delle spese straordinarie e con assegnazione della casa coniugale, sita alla via Gramsci n. 137, IG-Rossano, località IG LA, unitamente agli arredi e suppellettili alla stessa ricorrente;
con autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente ed ad autorizzare i coniugi a vivere separatamente e con l'emanazione di ogni altro provvedimento consequenziale di legge, ivi compresi quelli nell'interesse della prole per come sopra in premessa indicati.”
Fissata l'udienza del 17/9/2024 per la prima comparizione delle parti, il resistente
[...]
si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 30/8/2024 con CP_1 la quale ha chiesto al Tribunale che “sia disposta la separazione personale dal proprio coniuge IG.ra , con versamento di un assegno a titolo di contributo per E_ il mantenimento del figlio pari ad € 200.00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al contributo delle spese straordinarie e con assegnazione della casa coniugale, sita alla via Gramsci n. 137, IG-Rossano, località IG
LA, unitamente agli arredi e suppellettili alla ricorrente IG.ra , con E_ autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente e con l'emanazione di ogni altro provvedimento consequenziale di legge, ivi compresi quelli nell'interesse della prole per come sopra in premessa indicati.”
All'udienza del 17/9/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, in base al quale: “Il IG. Controparte_1
verserà alla IG.ra un assegno a titolo di contributo per il mantenimento E_ del figlio pari ad € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al contributo delle spese straordinarie, con l'assegnazione della casa coniugale sita in
IG-Rossano alla via Gramsci 137 unitamente agli arredi e suppellettili alla
IG.ra ; E_
- Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa di proprietà materna e con diritto del padre di vederlo nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, in difetto di diverso accordo tra le parti (dovrà avvenire in modalità scritta, anche mediante messaggistica, almeno
48 ore prima dell'eventuale modifica, previa tutela dell'interesse del minore e, dopo, dei rispettivi impegni dei genitori);
- I genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
- Il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui il figlio resterà con il padre. Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori per come già indicato;
- Il IG. concorrerà al 50 % delle spese straordinarie, mediche, Controparte_1
scolastiche e ludiche) ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e E_ [...]
. CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 163 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi I coniugi e E_
, i quali hanno contratto matrimonio in data 05/6/1997 a IG Controparte_1
LA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG-
Rossano, Anno 1997, Numero 17, Parte II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5/12/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa, giusta E_ C.F._1
procura in atti, dall' avv. Mario Elmo
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Damiano Caravetta
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data E_ Controparte_1
05/6/1997 a IG LA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di IG-Rossano, Anno 1997, Numero 17, Parte II, Serie A); dal matrimonio è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1 Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 29/01/2024,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, E_ rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che “sia disposta la separazione personale della stessa dal proprio coniuge, IG. , con imposizione Controparte_1
al medesimo di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, Per_1
pari ad € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
[...]
oltre al contributo delle spese straordinarie e con assegnazione della casa coniugale, sita alla via Gramsci n. 137, IG-Rossano, località IG LA, unitamente agli arredi e suppellettili alla stessa ricorrente;
con autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente ed ad autorizzare i coniugi a vivere separatamente e con l'emanazione di ogni altro provvedimento consequenziale di legge, ivi compresi quelli nell'interesse della prole per come sopra in premessa indicati.”
Fissata l'udienza del 17/9/2024 per la prima comparizione delle parti, il resistente
[...]
si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 30/8/2024 con CP_1 la quale ha chiesto al Tribunale che “sia disposta la separazione personale dal proprio coniuge IG.ra , con versamento di un assegno a titolo di contributo per E_ il mantenimento del figlio pari ad € 200.00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al contributo delle spese straordinarie e con assegnazione della casa coniugale, sita alla via Gramsci n. 137, IG-Rossano, località IG
LA, unitamente agli arredi e suppellettili alla ricorrente IG.ra , con E_ autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente e con l'emanazione di ogni altro provvedimento consequenziale di legge, ivi compresi quelli nell'interesse della prole per come sopra in premessa indicati.”
All'udienza del 17/9/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, in base al quale: “Il IG. Controparte_1
verserà alla IG.ra un assegno a titolo di contributo per il mantenimento E_ del figlio pari ad € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al contributo delle spese straordinarie, con l'assegnazione della casa coniugale sita in
IG-Rossano alla via Gramsci 137 unitamente agli arredi e suppellettili alla
IG.ra ; E_
- Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa di proprietà materna e con diritto del padre di vederlo nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, in difetto di diverso accordo tra le parti (dovrà avvenire in modalità scritta, anche mediante messaggistica, almeno
48 ore prima dell'eventuale modifica, previa tutela dell'interesse del minore e, dopo, dei rispettivi impegni dei genitori);
- I genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
- Il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui il figlio resterà con il padre. Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori per come già indicato;
- Il IG. concorrerà al 50 % delle spese straordinarie, mediche, Controparte_1
scolastiche e ludiche) ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e E_ [...]
. CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 163 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi I coniugi e E_
, i quali hanno contratto matrimonio in data 05/6/1997 a IG Controparte_1
LA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG-
Rossano, Anno 1997, Numero 17, Parte II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5/12/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò