Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 840 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San bruno, via Alfonso Scrivo, n. 25, Parte_1 avv. Vincenzo Albanese (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 tia, via Alcide De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi, e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela De Paoli (PEC: ). Email_2
RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2 ia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura ge RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219001172451000, ricevuta il 17.03.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 4392012000123377000; 43920130000176987000; 43920140000043538000; 43920140000901158000; 43920150000586658000. Il ricorrente deduceva la violazione del principio del ne bis in idem per gli avvisi di addebito n. 4392012000123377000e
1
2. Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento nr. 139 2021 90011724 51/000 per violazione del principio del ne bis in idem;
3. Dichiarare la prescrizione dei contributi IVS relativi agli: - Avviso di addebito nr. 43920140000043538000 che fa riferimento a Contributi I.V.S. anno 2012 per un importo di € 569,44;
- Avviso di addebito nr. 43920140000901158000 che fa riferimento a Contributi I.V.S. anno 2013 per un importo di € 398,95; - Avviso di addebito nr. 43920150000586658000 che fa riferimento a Contributi I.V.S. anno 2014 per un importo di € 831,98. 4. Riconoscere al signor Parte_1 un risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 C.C. nella misura di € 1.000,00 (Milleeuro/00);
5. In accoglimento del presente atto, pronunciarsi sui motivi e sulle eccezioni formulate;
6. In via subordinata sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria per violazione di legge e procedimento così come esposti nell'atto di citazione;
7. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_3
, contestando le pretese di parte attorea e la quale d
[...] CP_2 rediti. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Conformemente a quanto dichiarato e documentato dall'Ente assicurativo impositore, i crediti riportati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
3. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. 4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si
2 riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. Stante l'intervenuto stralcio ex lege delle pretese contributive, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3