Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
M 5 24 8/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.nn.5704 e SEZIONE LAVORO 7879/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.11261 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Rep. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Ud. 7/2/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Rina Sarto, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma;
- ricorrente-
contro
COOPERFIDI soc. coop. a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista 7 0 6 -1- : Vico n.1 , presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, che, unitamente all'avv.Piero Gualtierotti, la rappresentano e difendono giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Trento n.51 del 26.9.1997, reg. gen. n.40/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Antonietta Coretti, per delega avv. Fonzo, e Piero Gualtierotti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendo sull'appello Con sentenza del 26.9.1997 il Tribunale di Trento, proposto da COOPERFIDI - Cooperativa proviciale garanzia fidi s.c. a r.l. nei - confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPS per il versamento dei contributi per l'assicurazione di maternità secondo l'aliquota del settore credito, invece che per quello del settore commercio. Osservava in motivazione che nell'odierna realtà economica l'erogazione del credito non è prerogativa delle sole banche, ma di tutta una serie d'imprese che + esercitano l'intermediazione nel settore del credito. Concludeva che la appellante -2- Coopefidi, essendo istituzionalmente preposta alla funzione creditizia in favore degli associati, andava collocata nel settore del credito e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Propone ricorso per cassazione l'INPS con un motivo, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la COOPERFIDI, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS, denunciando la violazione dell'art.33 del T.U. 30 maggio 1955 n.797 in relazione all'art.2195 c.c. ed il vizio di motivazione, osserva che, pur essendo pacifico che l'attività della CO è l'erogazione del credito in favore dei soci o la prestazione di garanzie per usufrire del credito bancario, questa attività non può qualificarsi bancaria per la mancanza sia della raccolta tra il pubblico del risparmio, sia delle prescritte autorizzazioni. Osservava, inoltre, che dall'art. 49 della legge n.88 del 1989, non applicabile alla fattispecie, si ricava un elemento interpretativo del precedente assetto normativo in quanto i servizi finanziari sono inquadrati del terziario, settore che ha sostituito quello commerciale. Rilevava, infine, che la circostanza che la contrattazione collettiva avesse posto a carico delle aziende l'onere delle prestazioni di maternità non era rilevante trattandosi di contrattazione non avente efficacia erga omnes. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha escluso che l'attività della CO sia bancaria, ma il rilievo non è sufficiente ad escludere che la società -3- rientri nel settore del credito non esaurendo le banche questo settore. Il criterio di classificazione delle imprese ai fini contributivi previsto dall'art.33 del T.U. 30 maggio 1955 n.797 e dalle leggi che hanno introdotto e disciplinato l'assicurazione di maternità (legge 26.8.1950 n.860, art.23, e legge n.30.12.1971 n.1204, art.21), seguono criteri diversi da quello del codice civile, di cui all'art.2195 c.c., raggruppando in un'unica tabella A le attività agricole, commerciali, industriali, artigiani, e professionisti e consorzi, nella tabella b le aziende esercenti attività di credito, di assicurazione e servizi tributari. Consegue che l'esclusione, per altro pacifica, della CO dal settore bancario, come identificato dal codice civile, non implica quella dal più ampio settore del credito, attività che pacificamente la azienda svolge. Va aggiunto che anche l'art.49 della legge 9 marzo 1989, n.88, che ha riformato la classificazione delle imprese a fini previdenziali, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, non prevede uno specifico settore bancario, ma nella lettera e: credito, assicurazione e tributarie, bancarie e di credito, assicurative ed esattoriali. Classifica, cioè, l'attività di credito in settore diverso dal terziario, previsto nella lettera d, nel quale erroneamente l'INPS assume che andrebbe classificata la CO. Per quanto concerne l'ultimo rilievo in ordine alla assoggettabilità della impresa alla specifica contribuzione, in quanto la contrattazione applicata pone a carico delle imprese le prestazioni in caso di maternità, si osserva che la sentenza impugnata non ha condiviso la tesi della società in ordine alla insussistenza dell'obbligo contributivo, -4- che ha ritenuto invece sussistere secondo le aliquote del settore credito, la censura è pertanto inammissibile, mancando il presupposto della soccombenza. Il ricorso incidentale, con il quale la CO lamenta il mancato esame della domanda riconvenzionale di restituzione dei contributi versati in misura maggiore di quella che il Tribunale ha ritenuto dovuti, va accolta in quanto sul punto manca nella sentenza impugnata ogni motivazione e pronuncia. Il ricorso principale va perciò rigettato, mentre va accolto quello incidentale cassata sul punto la sentenza impugnata. La causa va rinviata per nuovo esame altro giudice ed allo stesso si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Trento. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente пляші заuff Femande fuf E G L L E L A D A O T T I R I D O E G S D T , R R O I E S E E N E D T A T I N IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 APR. 2001 r Cogi, IL CAN 3 5 3 N O I Z R O C 0 1 -5-