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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 2304/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2304/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA ( ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BASSI SIMONE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 C.F._2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MURGIA LORENZO elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10 56127 PISA presso il difensore avv. MURGIA LORENZO
CONVENUTA avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
27.11.2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Pa 1. di seguito anche solo “ ) ha convenuto in Parte_1 giudizio (di seguito anche solo avanti Controparte_1 CP_1
l'intestato Tribunale formulando, con la memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c., anche in replica alla domanda riconvenzionale avversaria, le seguenti domande: a) dichiarare la risoluzione del contratto
Pa concluso in data 14/10/2020 tra le parti;
b) dichiarare che nulla deve ad con riferimento al predetto contratto;
c) condannare CP_1
al pagamento in favore di in CP_1 Parte_1 restituzione degli anticipi corrisposti per Euro 57.846,50, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Parte_1 in forza del contratto concluso in data 14/10/2020 per la somma complessiva di Euro 774.757,69, e quindi per complessivi Euro
832.604,19, salvo migliore quantificazione anche in corso di causa o quella maggiore o minore somma che risulterà giudizialmente dovuta, tenendo in ogni caso indenne da ogni richiesta Parte_1 di pagamento/risarcimento proveniente dalle subappaltatrici, loro dipendenti e terzi soggetti a qualunque titolo o causa;
d) respingere la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
1.1 In sintesi, ha allegato:
- di avere concluso in data 14.10.2020 un contratto di costruzione con avente ad oggetto la costruzione dello scafo e della CP_1 sovra-struttura di una imbarcazione di lusso modello “Pershing 140” da eseguirsi presso il cantiere dell'esponente sito in Ravenna, con inizio in data 19/10/2020 e fine lavori dopo 6 mesi, senza interruzione della produzione;
- il prezzo complessivo è stato concordato in Euro 680.000,00 il cui pagamento doveva effettuarsi in diverse tranche con inizio a conferma dei lavori (10%), seguito da una ulteriore rata di inizio lavori
(10%), e il restante 80% del prezzo da corrispondersi a completamento delle varie sezioni di lavorazioni come indicate in dettaglio nel contratto;
Pa
- l'emissione delle fatture doveva essere autorizzata da con approvazione scritta dei SAL e da ciascun SAL veniva poi detratto il 20% dell'anticipo già corrisposto;
- il contratto prevedeva, fra l'altro, una serie di obblighi posti a carico dell'appaltatrice fra i quali: a) il divieto di CP_1
Pa subappalto, se non formalmente autorizzato da b) in caso di subappalto, l'obbligo per di trasferire tutti gli obblighi CP_1
Pa assunti verso nel contratto di subappalto c) sempre in caso di subappalto, i) avrebbe risposto integralmente dell'operato CP_1 della subappaltatrice, ii) sarebbe stata esclusiva garante nei
Pa Pa confronti di iii) si obbligava a tenere indenne da ogni conseguenza relativa alla subappaltatrice;
- , sempre secondo quanto pattuito nel predetto contratto, CP_1
Pa si è anche obbligata a dimostrare e documentare a di essere in regola con i pagamenti dei salari e dei contributi assicurativi/previdenziali dei lavoratori direttamente impiegati nella commessa dalla medesima e di quelli degli eventuali subappaltatori;
- inoltre, era anche contrattualmente previsto che, nel caso in cui
Pa
si rendesse inadempiente agli obblighi sopra descritti, CP_1 sarebbe stata legittimata a rifiutare lo Stato di Avanzamento dei
Lavori, dichiarando quindi la sospensione di ogni pagamento al fine di ritenere tali somme a garanzia della solvenza di o dei CP_1 suoi subappaltatori;
- nel corso della esecuzione dei lavori, ha avanzato CP_1 numerose e pretestuose contestazioni contrarie agli obblighi assunti
Pa con la sottoscrizione del predetto contratto alle quali ha prontamente risposto contestando alla medesima il grave ritardo nella esecuzione delle lavorazioni, la insufficiente qualità costruttiva, la presenza di gravi difetti, l'assenza delle attrezzature da lavoro e del personale qualificato, l'assenza di alle riunioni di cantiere, e manifestando la decisione di CP_1 scorporare alcuni blocchi delle lavorazioni, con conseguente riduzione del dovuto, come contrattualmente previsto;
- in data 31/03/2021 improvvisamente, senza alcun preavviso,
abbandonava completamente il cantiere di lavoro CP_1
Pa impegnandosi con , che nel frattempo aveva contestato ad CP_1 tale comportamento, di ritornare a lavorare il successivo 8 aprile, per poi comunicare nella stessa data di ritenere conclusa la lavorazione per poi non presentarsi più in cantiere;
Pa
- doveva quindi impiegare manodopera presso imprese terze, per far fronte agli impegni presi con il proprio cliente, committente della costruzione.
Pa
- nel frattempo riceveva comunicazioni da parte delle società subappaltatrici e le quali sostenevano di non aver CP_2 CP_3 ricevuto alcun pagamento da parte di e quantificavano il CP_1
Pa loro credito nei confronti di e rispettivamente in Euro CP_1
93.565,50 ed Euro 22.418,52 ed anche richieste da parte di MA
Costruzioni per euro 69.552,00;
Pa
- ha quindi sospeso i pagamenti nei confronti di sia CP_1 riguardo alle fatture già registrate per complessivi Euro 49.817,00
(doc. n. 15 elenco fatture registrate nn. 04/02/2021, 03/03/2021,
Pa 08/03/2021) le cui somme venivano trattenute da in garanzia per far fronte ai reclami posti in essere dalle subappaltatrici e dai loro dipendenti, sia riguardo a quelle non registrate, in quanto non autorizzate per mancanza di SAL, per complessivi Euro 40.207,00; -
Ha pertanto richiesto la risoluzione del contratto di appalto, la restituzione di quanto precedentemente anticipato ad sulle CP_1 fatture da questa emesse, per un importo di Euro 57.846,50 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche con
Pa riferimento all'applicazione di penali previste dal contratto tra e il cliente-armatore della suddetta imbarcazione quantificate in
Euro 120.346,50, salvo miglior quantificazione in corso di causa.
2. Si è ritualmente costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
ha proposto inoltre domanda riconvenzionale chiedendo la
Pa condanna di al pagamento a favore di della somma CP_1 complessiva di Euro 89.754 di cui Euro 49.547,00 per fatture registrate e mai saldate ed Euro 40.207,00 per fatture non registrate e mai saldate, ed in via subordinata la compensazione tra le partite di credito e debito accertate.
3. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'acquisizione del fascicolo ATP RG n. 539/21 promosso avanti il
Tribunale di Ravenna da . Parte_3
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. In diritto va premesso quanto segue. In materia di appalto, in caso di non integrale esecuzione dell'opera commissionata trova applicazione la disciplina generale in materia di risoluzione per inadempimento (“In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto di appalto, non erano stati completati” Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771) “Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e
1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità
o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa
o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011 (Rv. 618324 - 01); “In tema di appalto, le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano l'appalto, integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c.”, Tribunale Milano Sez. VII
Sent., 10/01/2020). Di conseguenza, nel caso in cui l'opera non sia stata completata (non rileva se per volontà del committente, cfr.
Corte d'Appello Napoli, Sez. IX, Sent., 15/01/2025, n. 185), ai fini della risoluzione del contratto, occorre che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Dall'applicazione delle norme generali di cui all'art. 1453 e ss. consegue che l'onere della prova va così ripartito: il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve o provare di aver esattamente adempiuto, ovvero l'impossibilità di adempiere nonostante l'uso della diligenza richiesta (“Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453
c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo
e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.”, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024 (Rv.
673518 - 01); contrariamente a quanto accade quando si applicano i rimedi speciali di cui agli artt. 1667 – 1668 c.c., laddove l'onere della prova dei vizi e dei difetti dell'opera incombe sul committente.
Da ultimo con riferimento ai profili restitutori a seguito della risoluzione del contratto di appalto giova segnalare che: “In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore). Cassazione civile sez. II, 30/10/2018,
n.27640).
5. Applicando i principi esposti al caso di specie, osserva il
Tribunale quanto segue.
È pacifico e non contestato che tra le parti sia intervenuto, in data 14.10.2020, un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione dello scafo e della sovra-struttura di una imbarcazione di lusso modello “Pershing 140” da eseguirsi presso il cantiere dell'esponente sito in Ravenna, con inizio in data 19/10/2020 e fine lavori dopo 6 mesi, senza interruzione della produzione. Il prezzo complessivo previsto era pari ad Euro 680.000,00 il cui pagamento doveva effettuarsi in diverse tranche con inizio a conferma dei lavori (10%), seguito da una ulteriore rata di inizio lavori (10%),
e il restante 80% del prezzo da corrispondersi a completamento delle varie sezioni di lavorazioni come indicate in dettaglio nel contratto.
Parte attrice allega l'inadempimento di controparte sostenendo che questa ultima ha abbandonato il cantiere senza avere ultimato le opere contrattualmente previste nel contratto di appalto.
La società convenuta non ha dato prova di avere eseguito tutte le opere contrattualmente previste. Essa si è limitata a negare il proprio inadempimento, compresa la condotta di “abbandono del cantiere”, sostenendo di non essere più rientrata sul cantiere, dopo la pausa di aprile dell'anno 2021, perché riteneva che le opere che le erano state commissionate – rideterminate in conseguenza dello scorporo di taluni blocchi della lavorazione effettuata dalla società attrice nel corso del rapporto contrattuale – fossero ultimate.
La circostanza addotta dalla convenuta è rimasta completamente sfornita di prova ed anzi è stata acquisita, mediante la deposizione del Teste , prova del contrario. Per_1
Il teste infatti ha dichiarato (ud. del 15.6.2023 capp. 3-4-5-12-
13) che al momento in cui la società convenuta ha abbandonato il cantiere le opere che avrebbe dovuto realizzare - compiutamente descritte nella relazione all. doc. 24 attrice – non erano affatto ultimate. Inoltre, è presente agli atti una mail (doc. n. 6 all. attrice) del 6.4.2021 – non contestata da controparte – nella quale la società convenuta afferma che avrebbe fatto rientro sul cantiere l'8 aprile, dopo la pausa pasquale, sicché è del tutto ragionevole dedurre che vi fossero ancora lavorazioni da compiere. L'abbandono del cantiere prima di avere concluso le opere contrattualmente previste costituisce indubbiamente una condotta di grave inadempimento (1453 c.c.) che giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto avanzata da parte
Pa attrice, anche alla luce del fatto che è stata costretta a fare ricorso a società terze per poter portare a compimento le opere che,
a sua volta, si era impegnata a consegnare terminate all'armatore
(cfr. deposizione teste e doc. all. parte attrice n. 39- Tes_1
46).
Il contratto di appalto oggetto del presente giudizio va quindi dichiarato risolto per grave inadempimento della società appaltatrice.
6. Alla risoluzione del contratto segue la regolazione dei profili restitutori.
Parte attrice chiede la restituzione della somma di euro 57.846,50 corrisposta a controparte quale anticipo per le lavorazioni complessivamente pattuite. L'attrice al momento della conclusione del contratto ha corrisposto un anticipo pari al 20 per cento del valore complessivo del contratto che poi avrebbe recuperato mediante detrazione del 20% da ciascun SAL.
Pa
ha dato prova aver corrisposto in esubero rispetto alle lavorazioni effettuate sino al momento dell'abbandono del cantiere le somme di cui chiede la restituzione.
L'importo infatti è comprovato dalla documentazione riversata in atti - precedenti fatture nelle quali è possibile vedere il recupero del 20% - e confermata dal teste all'udienza del Testimone_2
11.10.2023 che ha riepilogato le somme recuperate, indicando le singole fatture portanti le somme recuperate e quelle ancora da recuperare (doc. 20 all. attrice).
Riguardo alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle lavorazioni effettuate avanzata da parte convenuta nei confronti di parte attrice si osserva quanto segue.
In primo luogo, preme evidenziare che lo stesso contratto per cui è causa alla clausola B prevede, in caso di risoluzione anticipata “l'obbligo di ” di tenere indenne controparte “per i lavori Pt_1 frattanto eseguiti”.
A questo proposito merita osservare che la stessa parte attrice riconosce che l'importo di euro 49.871,00 – oggetto della domanda di pagamento proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta
- riguarda fatture già registrate (doc. 15 all. parte attrice) che tuttavia afferma di trattenere in garanzia per far fronte ai reclami posti in essere dalle subappaltatrici e dai loro dipendenti. Ancora,
l'attrice sostiene che la sospensione dei pagamenti è facoltizzata dalle Condizioni Generali del Contratto di Appalto che all'art. 14 lett. C) n. 1 prevedono la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di richiesta da parte di “Enti, personale dell'appaltatore e/o del subappaltatore” “in qualsiasi modo o forma” a del Pt_1
“pagamento di oneri sociali, contributi, imposte e tasse relativi allavoro dipendente e/o il pagamento di retribuzioni”.
Pertanto, per valutare la legittimità della sospensione del
Pa pagamento invocata da occorre verificare se quest'ultima ha dato prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla clausola contrattuale richiamata.
A ben vedere la società attrice non ha fornito la prova di essere stata destinataria di alcuna richiesta di pagamento. Infatti:
i) riguardo e (doc. 8 all. parte attrice) invero CP_2 CP_3 trattasi di mere comunicazioni e non di richieste di pagamento;
Co ii) riguardo (doc. 11 rac. in data 3.2.2021 Avv. Persona_2
Andrini, all. parte attrice) trattasi di una diffida a sospendere i pagamenti potenzialmente pregiudizievoli per le ragioni di asserito credito di Persona_2
In assenza della prova della legittimità della sospensione dei pagamenti, la domanda riconvenzionale spiegata da va CP_1 accolta e condannata a pagare la somma di euro Parte_1
49.871,00.
Riguardo alla somma di euro 40.207,00 portati da fatture non registrate e non autorizzate in quanto emesse in assenza di SAL, anch'essa oggetto della domanda riconvenzionale, l'attrice eccepisce l'inadempimento di controparte ad un complesso articolato di obbligazioni assunte contrattualmente da controparte tra le quali vi
è anche la mancata o inesatta esecuzione delle lavorazioni cui le fatture si riferiscono (cfr doc. all. 24). A fronte di siffatta eccezione, è onere dell'appaltatore che agisce per il pagamento del compenso dimostrare di avere adempiuto correttamente: onere che l'appaltatore non ha assolto poiché si è limitato ad affermare genericamente di avere diritto al compenso delle fatture, con la conseguenza che nulla è dovuto a tale titolo.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di va accolta CP_1 limitatamente all'importo di euro 49.871,00.
7. Parte attrice chiede inoltre la condanna di parte convenuta al pagamento di euro 185.536,02 corrispondente all'importo dei reclami delle società subappaltatrici, ed euro 8.965,93 quale importo dei reclami dei dipendenti delle subappaltatrici. La domanda è infondata. In assenza della prova dell'effettivo esborso in favore dei reclamanti, la società attrice non ha provato di aver subito alcun danno effettivo.
8. Parte attrice domanda inoltre la somma di euro 459.639,24 pari al prezzo corrisposto ad imprese terze per le ultimazioni dei lavori.
La domanda è infondata. La società appaltatrice ha diritto, sotto forma di risarcimento del danno, a vedersi riconosciuta la differenza tra la somma che avrebbe pagato se l'appaltatrice avesse regolarmente ultimato i lavori e la maggior somma sborsata in ragione del fatto di essere stata costretta, in ragione dell'inadempimento della controparte, ad affidarsi ad imprese terze. La società attrice non ha provato, né invero allegato, quale sarebbe la differenza pagata in eccesso (da porre in stretto nesso causale ex art. 1223 c.c. con l'inadempimento di controparte) ma si è limitata ad indicare l'importo del compenso pagato a ditte terze per l'ultimazione dell'opera.
9. Parte attrice chiede la condanna di pagamento di controparte all'importo di euro 120,346,50 a titolo di penale dovuta all'armatore per il ritardo nella ultimazione dei lavori. La domanda è infondata in quanto non è stata fornita la prova che in effetti la società attrice abbia corrisposto la penale all'armatore.
10. Da ultimo, parte attrice domanda la condanna di parte convenuta a “tenere indenne in ogni caso da ogni richiesta Parte_1 di pagamento/risarcimento proveniente dalle subappaltatrici, loro dipendenti e terzi soggetti a qualunque titolo o causa”. La domanda
è generica e va pertanto rigettata salvo per quanto concerne l'allegato e documentato pagamento della sanzione pari ad euro CP_5
221,06 (doc. all. n. 37 parte attrice), quale obbligata in solido.
11. In conclusione, in considerazione di quanto detto sin qui, va condannata a pagare a la Parte_4 Parte_1 somma di euro 7975,50 pari alla differenza tra euro 57.846,50 (quale somma da restituire) ed euro 49.871,00, (pagamento lavori effettuati) oltre interessi dalla domanda al saldo.
12. Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti. Parte attrice è infatti risultata parzialmente soccombente con riferimento alla domanda riconvenzionale di controparte;
parte convenuta è rimasta parzialmente soccombente con riferimento alle domande spiegate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 14.10.2020 per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA in persona del legale rappresentante Controparte_1
a pagare a la somma di euro 7975,50 oltre Parte_1 interessi dalla domanda al saldo, per le ragioni di cui in motivazione. - DICHIARA a tenere indenne Controparte_1 Parte_1 per la somma di euro 221,06;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 17/04/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2304/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA ( ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BASSI SIMONE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 C.F._2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MURGIA LORENZO elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10 56127 PISA presso il difensore avv. MURGIA LORENZO
CONVENUTA avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
27.11.2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Pa 1. di seguito anche solo “ ) ha convenuto in Parte_1 giudizio (di seguito anche solo avanti Controparte_1 CP_1
l'intestato Tribunale formulando, con la memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c., anche in replica alla domanda riconvenzionale avversaria, le seguenti domande: a) dichiarare la risoluzione del contratto
Pa concluso in data 14/10/2020 tra le parti;
b) dichiarare che nulla deve ad con riferimento al predetto contratto;
c) condannare CP_1
al pagamento in favore di in CP_1 Parte_1 restituzione degli anticipi corrisposti per Euro 57.846,50, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Parte_1 in forza del contratto concluso in data 14/10/2020 per la somma complessiva di Euro 774.757,69, e quindi per complessivi Euro
832.604,19, salvo migliore quantificazione anche in corso di causa o quella maggiore o minore somma che risulterà giudizialmente dovuta, tenendo in ogni caso indenne da ogni richiesta Parte_1 di pagamento/risarcimento proveniente dalle subappaltatrici, loro dipendenti e terzi soggetti a qualunque titolo o causa;
d) respingere la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
1.1 In sintesi, ha allegato:
- di avere concluso in data 14.10.2020 un contratto di costruzione con avente ad oggetto la costruzione dello scafo e della CP_1 sovra-struttura di una imbarcazione di lusso modello “Pershing 140” da eseguirsi presso il cantiere dell'esponente sito in Ravenna, con inizio in data 19/10/2020 e fine lavori dopo 6 mesi, senza interruzione della produzione;
- il prezzo complessivo è stato concordato in Euro 680.000,00 il cui pagamento doveva effettuarsi in diverse tranche con inizio a conferma dei lavori (10%), seguito da una ulteriore rata di inizio lavori
(10%), e il restante 80% del prezzo da corrispondersi a completamento delle varie sezioni di lavorazioni come indicate in dettaglio nel contratto;
Pa
- l'emissione delle fatture doveva essere autorizzata da con approvazione scritta dei SAL e da ciascun SAL veniva poi detratto il 20% dell'anticipo già corrisposto;
- il contratto prevedeva, fra l'altro, una serie di obblighi posti a carico dell'appaltatrice fra i quali: a) il divieto di CP_1
Pa subappalto, se non formalmente autorizzato da b) in caso di subappalto, l'obbligo per di trasferire tutti gli obblighi CP_1
Pa assunti verso nel contratto di subappalto c) sempre in caso di subappalto, i) avrebbe risposto integralmente dell'operato CP_1 della subappaltatrice, ii) sarebbe stata esclusiva garante nei
Pa Pa confronti di iii) si obbligava a tenere indenne da ogni conseguenza relativa alla subappaltatrice;
- , sempre secondo quanto pattuito nel predetto contratto, CP_1
Pa si è anche obbligata a dimostrare e documentare a di essere in regola con i pagamenti dei salari e dei contributi assicurativi/previdenziali dei lavoratori direttamente impiegati nella commessa dalla medesima e di quelli degli eventuali subappaltatori;
- inoltre, era anche contrattualmente previsto che, nel caso in cui
Pa
si rendesse inadempiente agli obblighi sopra descritti, CP_1 sarebbe stata legittimata a rifiutare lo Stato di Avanzamento dei
Lavori, dichiarando quindi la sospensione di ogni pagamento al fine di ritenere tali somme a garanzia della solvenza di o dei CP_1 suoi subappaltatori;
- nel corso della esecuzione dei lavori, ha avanzato CP_1 numerose e pretestuose contestazioni contrarie agli obblighi assunti
Pa con la sottoscrizione del predetto contratto alle quali ha prontamente risposto contestando alla medesima il grave ritardo nella esecuzione delle lavorazioni, la insufficiente qualità costruttiva, la presenza di gravi difetti, l'assenza delle attrezzature da lavoro e del personale qualificato, l'assenza di alle riunioni di cantiere, e manifestando la decisione di CP_1 scorporare alcuni blocchi delle lavorazioni, con conseguente riduzione del dovuto, come contrattualmente previsto;
- in data 31/03/2021 improvvisamente, senza alcun preavviso,
abbandonava completamente il cantiere di lavoro CP_1
Pa impegnandosi con , che nel frattempo aveva contestato ad CP_1 tale comportamento, di ritornare a lavorare il successivo 8 aprile, per poi comunicare nella stessa data di ritenere conclusa la lavorazione per poi non presentarsi più in cantiere;
Pa
- doveva quindi impiegare manodopera presso imprese terze, per far fronte agli impegni presi con il proprio cliente, committente della costruzione.
Pa
- nel frattempo riceveva comunicazioni da parte delle società subappaltatrici e le quali sostenevano di non aver CP_2 CP_3 ricevuto alcun pagamento da parte di e quantificavano il CP_1
Pa loro credito nei confronti di e rispettivamente in Euro CP_1
93.565,50 ed Euro 22.418,52 ed anche richieste da parte di MA
Costruzioni per euro 69.552,00;
Pa
- ha quindi sospeso i pagamenti nei confronti di sia CP_1 riguardo alle fatture già registrate per complessivi Euro 49.817,00
(doc. n. 15 elenco fatture registrate nn. 04/02/2021, 03/03/2021,
Pa 08/03/2021) le cui somme venivano trattenute da in garanzia per far fronte ai reclami posti in essere dalle subappaltatrici e dai loro dipendenti, sia riguardo a quelle non registrate, in quanto non autorizzate per mancanza di SAL, per complessivi Euro 40.207,00; -
Ha pertanto richiesto la risoluzione del contratto di appalto, la restituzione di quanto precedentemente anticipato ad sulle CP_1 fatture da questa emesse, per un importo di Euro 57.846,50 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche con
Pa riferimento all'applicazione di penali previste dal contratto tra e il cliente-armatore della suddetta imbarcazione quantificate in
Euro 120.346,50, salvo miglior quantificazione in corso di causa.
2. Si è ritualmente costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
ha proposto inoltre domanda riconvenzionale chiedendo la
Pa condanna di al pagamento a favore di della somma CP_1 complessiva di Euro 89.754 di cui Euro 49.547,00 per fatture registrate e mai saldate ed Euro 40.207,00 per fatture non registrate e mai saldate, ed in via subordinata la compensazione tra le partite di credito e debito accertate.
3. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'acquisizione del fascicolo ATP RG n. 539/21 promosso avanti il
Tribunale di Ravenna da . Parte_3
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. In diritto va premesso quanto segue. In materia di appalto, in caso di non integrale esecuzione dell'opera commissionata trova applicazione la disciplina generale in materia di risoluzione per inadempimento (“In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto di appalto, non erano stati completati” Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771) “Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e
1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità
o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa
o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011 (Rv. 618324 - 01); “In tema di appalto, le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano l'appalto, integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c.”, Tribunale Milano Sez. VII
Sent., 10/01/2020). Di conseguenza, nel caso in cui l'opera non sia stata completata (non rileva se per volontà del committente, cfr.
Corte d'Appello Napoli, Sez. IX, Sent., 15/01/2025, n. 185), ai fini della risoluzione del contratto, occorre che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Dall'applicazione delle norme generali di cui all'art. 1453 e ss. consegue che l'onere della prova va così ripartito: il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve o provare di aver esattamente adempiuto, ovvero l'impossibilità di adempiere nonostante l'uso della diligenza richiesta (“Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453
c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo
e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.”, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024 (Rv.
673518 - 01); contrariamente a quanto accade quando si applicano i rimedi speciali di cui agli artt. 1667 – 1668 c.c., laddove l'onere della prova dei vizi e dei difetti dell'opera incombe sul committente.
Da ultimo con riferimento ai profili restitutori a seguito della risoluzione del contratto di appalto giova segnalare che: “In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore). Cassazione civile sez. II, 30/10/2018,
n.27640).
5. Applicando i principi esposti al caso di specie, osserva il
Tribunale quanto segue.
È pacifico e non contestato che tra le parti sia intervenuto, in data 14.10.2020, un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione dello scafo e della sovra-struttura di una imbarcazione di lusso modello “Pershing 140” da eseguirsi presso il cantiere dell'esponente sito in Ravenna, con inizio in data 19/10/2020 e fine lavori dopo 6 mesi, senza interruzione della produzione. Il prezzo complessivo previsto era pari ad Euro 680.000,00 il cui pagamento doveva effettuarsi in diverse tranche con inizio a conferma dei lavori (10%), seguito da una ulteriore rata di inizio lavori (10%),
e il restante 80% del prezzo da corrispondersi a completamento delle varie sezioni di lavorazioni come indicate in dettaglio nel contratto.
Parte attrice allega l'inadempimento di controparte sostenendo che questa ultima ha abbandonato il cantiere senza avere ultimato le opere contrattualmente previste nel contratto di appalto.
La società convenuta non ha dato prova di avere eseguito tutte le opere contrattualmente previste. Essa si è limitata a negare il proprio inadempimento, compresa la condotta di “abbandono del cantiere”, sostenendo di non essere più rientrata sul cantiere, dopo la pausa di aprile dell'anno 2021, perché riteneva che le opere che le erano state commissionate – rideterminate in conseguenza dello scorporo di taluni blocchi della lavorazione effettuata dalla società attrice nel corso del rapporto contrattuale – fossero ultimate.
La circostanza addotta dalla convenuta è rimasta completamente sfornita di prova ed anzi è stata acquisita, mediante la deposizione del Teste , prova del contrario. Per_1
Il teste infatti ha dichiarato (ud. del 15.6.2023 capp. 3-4-5-12-
13) che al momento in cui la società convenuta ha abbandonato il cantiere le opere che avrebbe dovuto realizzare - compiutamente descritte nella relazione all. doc. 24 attrice – non erano affatto ultimate. Inoltre, è presente agli atti una mail (doc. n. 6 all. attrice) del 6.4.2021 – non contestata da controparte – nella quale la società convenuta afferma che avrebbe fatto rientro sul cantiere l'8 aprile, dopo la pausa pasquale, sicché è del tutto ragionevole dedurre che vi fossero ancora lavorazioni da compiere. L'abbandono del cantiere prima di avere concluso le opere contrattualmente previste costituisce indubbiamente una condotta di grave inadempimento (1453 c.c.) che giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto avanzata da parte
Pa attrice, anche alla luce del fatto che è stata costretta a fare ricorso a società terze per poter portare a compimento le opere che,
a sua volta, si era impegnata a consegnare terminate all'armatore
(cfr. deposizione teste e doc. all. parte attrice n. 39- Tes_1
46).
Il contratto di appalto oggetto del presente giudizio va quindi dichiarato risolto per grave inadempimento della società appaltatrice.
6. Alla risoluzione del contratto segue la regolazione dei profili restitutori.
Parte attrice chiede la restituzione della somma di euro 57.846,50 corrisposta a controparte quale anticipo per le lavorazioni complessivamente pattuite. L'attrice al momento della conclusione del contratto ha corrisposto un anticipo pari al 20 per cento del valore complessivo del contratto che poi avrebbe recuperato mediante detrazione del 20% da ciascun SAL.
Pa
ha dato prova aver corrisposto in esubero rispetto alle lavorazioni effettuate sino al momento dell'abbandono del cantiere le somme di cui chiede la restituzione.
L'importo infatti è comprovato dalla documentazione riversata in atti - precedenti fatture nelle quali è possibile vedere il recupero del 20% - e confermata dal teste all'udienza del Testimone_2
11.10.2023 che ha riepilogato le somme recuperate, indicando le singole fatture portanti le somme recuperate e quelle ancora da recuperare (doc. 20 all. attrice).
Riguardo alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle lavorazioni effettuate avanzata da parte convenuta nei confronti di parte attrice si osserva quanto segue.
In primo luogo, preme evidenziare che lo stesso contratto per cui è causa alla clausola B prevede, in caso di risoluzione anticipata “l'obbligo di ” di tenere indenne controparte “per i lavori Pt_1 frattanto eseguiti”.
A questo proposito merita osservare che la stessa parte attrice riconosce che l'importo di euro 49.871,00 – oggetto della domanda di pagamento proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta
- riguarda fatture già registrate (doc. 15 all. parte attrice) che tuttavia afferma di trattenere in garanzia per far fronte ai reclami posti in essere dalle subappaltatrici e dai loro dipendenti. Ancora,
l'attrice sostiene che la sospensione dei pagamenti è facoltizzata dalle Condizioni Generali del Contratto di Appalto che all'art. 14 lett. C) n. 1 prevedono la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di richiesta da parte di “Enti, personale dell'appaltatore e/o del subappaltatore” “in qualsiasi modo o forma” a del Pt_1
“pagamento di oneri sociali, contributi, imposte e tasse relativi allavoro dipendente e/o il pagamento di retribuzioni”.
Pertanto, per valutare la legittimità della sospensione del
Pa pagamento invocata da occorre verificare se quest'ultima ha dato prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla clausola contrattuale richiamata.
A ben vedere la società attrice non ha fornito la prova di essere stata destinataria di alcuna richiesta di pagamento. Infatti:
i) riguardo e (doc. 8 all. parte attrice) invero CP_2 CP_3 trattasi di mere comunicazioni e non di richieste di pagamento;
Co ii) riguardo (doc. 11 rac. in data 3.2.2021 Avv. Persona_2
Andrini, all. parte attrice) trattasi di una diffida a sospendere i pagamenti potenzialmente pregiudizievoli per le ragioni di asserito credito di Persona_2
In assenza della prova della legittimità della sospensione dei pagamenti, la domanda riconvenzionale spiegata da va CP_1 accolta e condannata a pagare la somma di euro Parte_1
49.871,00.
Riguardo alla somma di euro 40.207,00 portati da fatture non registrate e non autorizzate in quanto emesse in assenza di SAL, anch'essa oggetto della domanda riconvenzionale, l'attrice eccepisce l'inadempimento di controparte ad un complesso articolato di obbligazioni assunte contrattualmente da controparte tra le quali vi
è anche la mancata o inesatta esecuzione delle lavorazioni cui le fatture si riferiscono (cfr doc. all. 24). A fronte di siffatta eccezione, è onere dell'appaltatore che agisce per il pagamento del compenso dimostrare di avere adempiuto correttamente: onere che l'appaltatore non ha assolto poiché si è limitato ad affermare genericamente di avere diritto al compenso delle fatture, con la conseguenza che nulla è dovuto a tale titolo.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di va accolta CP_1 limitatamente all'importo di euro 49.871,00.
7. Parte attrice chiede inoltre la condanna di parte convenuta al pagamento di euro 185.536,02 corrispondente all'importo dei reclami delle società subappaltatrici, ed euro 8.965,93 quale importo dei reclami dei dipendenti delle subappaltatrici. La domanda è infondata. In assenza della prova dell'effettivo esborso in favore dei reclamanti, la società attrice non ha provato di aver subito alcun danno effettivo.
8. Parte attrice domanda inoltre la somma di euro 459.639,24 pari al prezzo corrisposto ad imprese terze per le ultimazioni dei lavori.
La domanda è infondata. La società appaltatrice ha diritto, sotto forma di risarcimento del danno, a vedersi riconosciuta la differenza tra la somma che avrebbe pagato se l'appaltatrice avesse regolarmente ultimato i lavori e la maggior somma sborsata in ragione del fatto di essere stata costretta, in ragione dell'inadempimento della controparte, ad affidarsi ad imprese terze. La società attrice non ha provato, né invero allegato, quale sarebbe la differenza pagata in eccesso (da porre in stretto nesso causale ex art. 1223 c.c. con l'inadempimento di controparte) ma si è limitata ad indicare l'importo del compenso pagato a ditte terze per l'ultimazione dell'opera.
9. Parte attrice chiede la condanna di pagamento di controparte all'importo di euro 120,346,50 a titolo di penale dovuta all'armatore per il ritardo nella ultimazione dei lavori. La domanda è infondata in quanto non è stata fornita la prova che in effetti la società attrice abbia corrisposto la penale all'armatore.
10. Da ultimo, parte attrice domanda la condanna di parte convenuta a “tenere indenne in ogni caso da ogni richiesta Parte_1 di pagamento/risarcimento proveniente dalle subappaltatrici, loro dipendenti e terzi soggetti a qualunque titolo o causa”. La domanda
è generica e va pertanto rigettata salvo per quanto concerne l'allegato e documentato pagamento della sanzione pari ad euro CP_5
221,06 (doc. all. n. 37 parte attrice), quale obbligata in solido.
11. In conclusione, in considerazione di quanto detto sin qui, va condannata a pagare a la Parte_4 Parte_1 somma di euro 7975,50 pari alla differenza tra euro 57.846,50 (quale somma da restituire) ed euro 49.871,00, (pagamento lavori effettuati) oltre interessi dalla domanda al saldo.
12. Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti. Parte attrice è infatti risultata parzialmente soccombente con riferimento alla domanda riconvenzionale di controparte;
parte convenuta è rimasta parzialmente soccombente con riferimento alle domande spiegate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 14.10.2020 per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA in persona del legale rappresentante Controparte_1
a pagare a la somma di euro 7975,50 oltre Parte_1 interessi dalla domanda al saldo, per le ragioni di cui in motivazione. - DICHIARA a tenere indenne Controparte_1 Parte_1 per la somma di euro 221,06;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 17/04/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni