Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2011, n. 16797
CASS
Sentenza 22 marzo 2011

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La procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca di beni prevale su quella fallimentare, sia quando il fallimento sia stato dichiarato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente, dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare.

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  • 1RAPPORTI TRA SEQUESTRO PREVENTIVO ANTIMAFIA E LE PROCEDURE FALLIMENTARI
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 10 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2011, n. 16797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16797
Data del deposito : 22 marzo 2011

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