Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito, con decisione divenuta irrevocabile, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato. (Nella specie, nei confronti del ricorrente, giudicato con giudizio immediato a sua richiesta, era stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione per delinquere, dal quale gli altri imputati erano stati successivamente assolti con formula ampia; nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato la possibilità, per il ricorrente medesimo, di chiedere la revisione della sentenza, sussistendone i presupposti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19901 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1204
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 034395/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RI N. IL 24/07/1959;
avverso ORDINANZA del 17/02/2003 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
UR NI ricorre contro l'ordinanza in data 17.2.2003 del tribunale di Bologna, che ha rigettato la sua richiesta di riconoscimento dell'effetto estensivo a suo favore della sentenza assolutoria emessa dalia corte d'assise d'appello di Bologna il 7.3.2002 per il delitto di cui all'art. 416 c.p., ritenuto insussistenze nelle forme in cui era stato contestato. Assume il ricorrente che l'effetto favorevole del giudizio citato, emesso nei confronti di coloro che erano stati i suoi originari coimputati, dovrebbe estendersi anche a lui, nei cui confronti, a causa della originaria scelta del giudizio immediato, si era sviluppato un diverso e più rapido percorso processuale.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Contrariamente all'assunto, risulta dall'ordinanza impugnata che il giudizio nei confronti dell'odierno ricorrente si svolse in tutti e tre i gradi potenzialmente previsti, concludendosi con il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione. Gli effetti estensivi dell'impugnazione disciplinati dall'art. 587 c.p.p., per giurisprudenza ormai consolidata, perché avallata dalle SS. UU. (Cass. SS. UU. 24.3.95, Cacciapuoti) si applicano ai coimputati non impugnanti o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e non nei confronti di coloro per i quali, attraverso i vari gradi di giudizio, si sia pervenuti ad una decisione difforme, ma passata in giudicato. In senso letterale, di questa stessa sezione, n. 4925 del 04/10/1996 Blasi: L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se l'impugnazione dagli stessi proposta sia stata dichiarata inammissibile;
non quando gli altri imputati abbiano proposto impugnazione e questa sia stata esaminata nel merito, con decisione passata in giudicato, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato. Ove ne ricorressero i presupposti, il NI potrà chiedere la revisione del processo. Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004