Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19901
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito, con decisione divenuta irrevocabile, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato. (Nella specie, nei confronti del ricorrente, giudicato con giudizio immediato a sua richiesta, era stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione per delinquere, dal quale gli altri imputati erano stati successivamente assolti con formula ampia; nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato la possibilità, per il ricorrente medesimo, di chiedere la revisione della sentenza, sussistendone i presupposti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19901
    Data del deposito : 4 marzo 2004

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