Sentenza 28 febbraio 1991
Massime • 11
Anche i componenti del collegio sindacale di una società possono rispondere, a titolo di concorso, del reato di cui all'art. 2629 cod. civ., qualora dalla loro azione od omissione risulti avallata l'esagerata valutazione dei conferimenti, eseguita dai soci conferenti o dagli amministratori di una società commerciale. (Non risultano precedenti).
Il reato di falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ. ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, sia interni sia esterni al rapporto sociale restrittivamente inteso. Pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda non soltanto la società, i soci "uti singuli", i futuri soci, i possibili creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia nazionale, sì che il comportamento incriminato può anche essere lesivo dell'economia pubblica. (In motivazione la S.C. ha precisato che sono comunicazioni sociali ai sensi dell'art. 2621 cod. civ. tutte quelle compiute, in forma scritta od orale, dai singoli soggetti qualificati della società nell'esercizio delle specifiche funzioni ad esse attribuite).
Allorché il giudice, pur in presenza dell'amnistia, debba decidere sulle disposizioni e sui capi della sentenza concernenti gli interessi civili, la sua rimane una cognizione piena, nell'ambito della quale può avvalersi, in grado di appello, di tutti i poteri previsti dall'art. 520 cod. proc. pen. e disporre, pertanto, ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, la rinnovazione totale o parziale del dibattimento, e l'assunzione di prove nuove.
Non è esonerato dalla responsabilità per il reato di cui all'art. 2629 cod. civ. l'amministratore che intervenga per delega alla assemblea che delibera l'aumento di capitale, in quanto il principio della personalità della responsabilità penale non esclude l'obbligo giuridico, che grava su di lui e del quale non può spogliarsi mediante delega, di preventiva direzione e vigilanza sugli atti posti in essere dal delegato, specie se di particolare delicatezza come l'aumento di capitale sociale. (V., per quanto valga, 176014, 174157 e 166673).
Non ogni sopravvalutazione, sia pur minima, integra il reato di cui all'art. 2629 cod. civ., essendo pur sempre necessario che la stessa sia patrimonialmente apprezzabile. Ed invero il termine "esagerare" non indica una qualsiasi differenziazione tra il valore effettivo del bene e quello per cui lo stesso viene conferito, ma evidenzia la necessità di un divario tra i due valori che abbia assunto una certa consistenza, nella cui valutazione l'art. 2343 cod. civ. può eventualmente fornire un semplice criterio orientativo. Ne consegue che, ai fini della sussistenza del reato, l'indagine va svolta caso per caso e la chiave di volta è costituita dall'elemento soggettivo, dal carattere fraudolento dell'esagerazione che, necessariamente coniugandosi con l'elemento oggettivo, è idoneo a togliere ogni dubbio circa la natura del fatto e la sua direzione.
L'eventuale nullità dell'atto che costituisce il presupposto o il mezzo di attuazione del conferimento in natura non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 2629 cod. civ.. (Non risultano precedenti).
Agli effetti penali rientra tra le comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. il prospetto informativo da trasmettere preventivamente alla CONSOB nei casi e con le modalità prescritte dall'art. 18 del decreto legge n. 95 del 1974 convertito nella legge 7 giugno 1974 n. 216. (Non risultano precedenti).
È configurabile la truffa anche in danno di una società appartenente allo stesso gruppo al quale appartiene la società i cui organi l'abbiano posta in essere. (Non constano precedenti).
Il delitto di truffa, se il raggiro consiste nell'uso di un documento falso all'uopo precostituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito nel primo, trattandosi di due azioni distinte, che offendono beni giuridici diversi. (Nella specie si è ritenuto il concorso della truffa e del delitto di false comunicazioni sociali, quest'ultimo sub specie di falsità del prospetto di cui all'art. 18 D.L. n. 95 del 1974, integrante l'artificio mediante il quale si consuma il primo delitto).
Ai fini della prova della simulazione contrattuale non sussistono, nell'ambito penale, i limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., e pertanto la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ed anche mediante un complesso di indizi che rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza voluti dall'art. 192 cod. proc. pen.. (Non constano precedenti. Si veda, per quanto valga, 178348).
L'esagerata valutazione dei crediti conferiti in società, sia nell'atto costitutivo sia in caso di aumento del capitale, non costituisce reato se commessa interiormente all'entrata in vigore del DPR 10 febbraio 1986 n. 30. (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/1991, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 1991 |
Testo completo
1 3949, Cofie 1(19 R. Gen. N. 30.873/90 Ud. pubblica
Sentenza N.826 del 28.2.1991
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata copia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO STE ROMANELLI
16000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti 11 -6 GIU. 1991 SEZIONE V PENALE IL CANCELLIERECANCECHERE Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente 1. Dott. Catalano NI -
Consigliere2. " Pandolfo SE
3. " TI GU "
4. Nicastro Gaetano rel. "
5. " AR Franco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
A) dagli imputati:
1. LT ZO, nato a [...] il [...];
2. PA TO, nato a [...] il [...];
3. SI SS, nato ad [...] il [...];
4.- SA IT, nato a [...] il [...];
5. RD IV ER, nato a [...] il [...];
6.- VI ON, nato a [...] il [...];
7. D'NG NN, nato a [...] il [...];
8. TT NO, nato a [...] 1'11.2.1930;
Corte di Appello di Milano nei confronti degli im-
putati predetti e di:
CE ER, nato a [...] il [...];
C) dalle parti civili:
1.- S.p.a. ORTOPADANA;
2.- S.r.l. GRAND HOTEL RIMINI;
3. S.r.
1. BLUE PALACE IMMOBILIARE;
4.- S.p.a. ITALIMMOBILI 81;
5.- S.r.l. BRUCOLI H.V.; avversO la sentenza della Corte di Appello di Milano
in data 13.6.1990;
ri- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il
corso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Gaetano Nicastro;
Uditi i difensori delle parti civili;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha concluso come da verbale;
Uditi i difensori dei ricorrenti;
FATTO
In data 14 luglio 1983 ZO TR, ammini-
stratore unico della s.p.a. ST ed amministrato-
Istituto Fiduciario Lombardo re delegato della s.p.a.
amministratore unico della (IFL), TO AT,
2 s.r.l. Hotel Villaggio Santa Teresa (d'ora in poi
ST), e NN D'AN, amministratore delegato dell'Istituto Finanziario Lombardo Servizi (IFL Servi-
zi) inoltravano alla OB, ai sensi dell'art. 18
le comunicazioni ivi pre-d. l. 8 aprile 1974, n. 95,
scritte e lo schema di un prospetto informativo rela-
tivo alla offerta al pubblico di quote della HVST,
comprendente il collocamento dell'intero capitale so-
ciale sottoscritto e versato di £. 44.000.000.000 ( Bl
del prospetto), suddiviso in 4.400.000 quote da nomi-
nali £. 10.000 discuna, da sottoscriversi in tranches minime da £. 1.000.000 ( C1). Quali società proponenti e partecipanti all'operazioni venivano indicate le
quattro sopra citate, specificandosene l'assetto so-
ciale, con l'indicazione dei rispettivi presidenti dei collegi sindacali (Mauro Sala per la SOFINVEST e 1'HVST e SS AS per l'IFL e l'IFL Servizi) e du sindaci (il AS e NO MI per la ST
e l'HVST; IT SA ed IV RD per l'IFL e
1'IFL Servizi) ( D).
nel suo complesso, veniva così de- L'operazione,
: "La Società ST s.p.a. ha venduto alla scritta
Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. per la Società
44.000.000.000 il pacchetto azionario del-somma di E.
la Società Sarda Grandi Alberghi s.pa. La Società Ho- tel Villaggio Santa Teresa s.r.l. ha all'attivo del patrimoniale la partecipazione totalitaria suo stato della Società Sarda Grandi Alberghi s.p.a ed ha deli-
berato un aumento di capitale a
£. 44.000.000.000.
L'azionista ST ha deliberato di portare l'inte-
ro credito a capitale che risulta pertanto interamente sottoscritto e versato. la ST ha dato incarico all'Istituto Fiduciario Lombardo s.p.a. di amministra-
re le quote della Società Hotel Villaggio Santa Teresa
s.r.l. L'Istituto Fiduciario Lombardo, su istruzioni della ST, ha conferito l'incarico all'Istituto
Finanziario Lombardo Servizi s.p.a. di collocare pres-
so il pubblico, attraverso la sua organizzazione com-
merciale, le quote della società Hotel Villaggio Santa
Teresa s.r.l." ( C2).
siNel prospetto precisava quindi che 1'HVST
"possiede la partecipazione dell'intero pacchetto a-
zionario, della Società Sarda Grandi Alberghi s.p.a.,
proprietaria di un villaggio turistico in località S.
Teresa di Gallura... e di terreni siti nella medesima località", a sua volta "beneficiaria di un contratto di affitto del villaggio turistico stipulato con il
Club Méditerranée". I "contenuti patrimoniali dell'o-
perazione" venivano specificati nel villaggio turi-
stico e nei terreni, in dodici mutui erogati alla SSGA dal dicembre 1978 al giugno 1983, per la maggior parte ad un tasso annuo del 6,50% e, per uno solo, ad un tasso variabile del 12,6% semestrale, con un debito eresiduo, all'1 luglio 1983, di £. 12.923.594.036,
nel contratto di affitto con il Club Méditerranée, per un canone annuo di £. 1.200.000.000, da pagarsi in due con una riduzione per i primi due rate semestrali,
anni.
Per il "valore intrinseco del bene" si faceva ri-
ferimento alla perizia della s.r.l. American Appraisal
Italia, precisandosi che i valori da questa determina-
ti (£. 42.700.000.000 secondo il "metodo del costo";
£. 42.400.000.000, secondo quello "del mercato" e £.
46.340.000.000, secondo la "stima assicurativa") "non considera(va)no le ulteriori componenti economiche-
patrimoniali della società quali: l'avviamento del di uncomplesso turistico in relazione all'esistenza contratto di affitto di lungo periodo con una società
primaria del settore;
l'esistenza di mutui di consi-
stente entità a tassi agevolati" ( C4). La "redditivi-
" ai se-tà dell'operazione" veniva, infine, collegata guenti parametri: atteso incremento del valore immo-
biliare delle proprietà sopradescritte,
- locazione di lungo periodo con il Club Méditerrenée. differen-
. . . ; za tra gli interessi di mercato ed i tassi agevolati
л5
с dei mutui erogati alla Società proprietaria dell'immo-
bile" ( C6).
Il prospetto veniva approvato dalla OB il 21
luglio 1983.
Subito dopo ebbe inizio il collocamento dei cer-
tificati patrimoniali tra il pubblico dei risparmiato-
ri.
A seguito della relazione sui risultati della i-
spezione disposta dal Ministero dell'Industria e del conseguente alle allarmanti notizie di Commercio,
stampa in ordine a presunte irregolarità nell'eserci-
m zio dell'attività finanziaria, su iniziativa del Pro-
g curatore della Repubblica di Milano, L'IFL veniva di-
chiarata fallita con sentenza del Tribunale della stessa sede del 7 maggio 1985, e veniva successiva-
mente assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con accessive provvedimento in data 26 giugno 1986, per effetto dell'entrata in
vigore del d.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni con l. 1 agosto 1986, n. 430, recante nuove disposizioni per il dissesto delle società fidu-
ciarie e di revisione e la relativa disciplina transi-
toria per le procedure in corso. Il Tribunale dichia-
rava inoltre fallite la IFL Servizi con sentenza del 4
giugno 1985 e la ST.
6 Essendosi evidenziate la possibile falsità del
la sopravvalutazioneprospetto trasmesso alla OB,
del complesso immobiliare che costituiva l'unico ce-
spite attivo della SSGA, conferita nell'ST, ed altre irregolarità, si iniziava procedimento penale nei con-
fronti di coloro che avevano rivestito, a vario titolo,
cariche sociali nelle varie società. In esito ad una complessa istruttoria gli stessi venivano rinviati a
giudizio per rispondere, in concorso tra loro e con
riferimento alle funzioni svolte: a) Il Cultrera, nella qualità di amministratore delegato dell'IFL e della ST, il AT, quale m amministratore unico di ST, il D'AN, quale ammi-
g nistratore delegato di IFL Servizi, il AS, presi-
dente del collegio sindacale dell'IFL e sindaco di
ST, il SA ed il RD, sindaci di IFL, ed infine CE ER, consigliere di amministrazio-
ne dell'IFL:
223 cpv. n. 1, 216 edel reato di cui agli artt. 219 1. fall. e 2621 c.c., per avere, chi quale autore materiale, chi partecipandovi in modo determinante e consapevole, commissivamente, oppure omettendo di eser-
citare il dovuto controllo, comunicato fraudolentemen- te alla CONSOB, ed a ciascun sottoscrittore, con la
consegna del modulo contrattuale cui era inscindibil-
7 mente inserita una copia del prospetto, in nome e per- conto di IFL per mezzo di apposito prospetto ai sensi dell'art. 18 della 1. 7 giugno 1974, n. 216,
- che IFL, diquale fiduciaria Sofinvest, era proprietaria di ST, mentre in realtà quest'ultima società era in proprietà di terzi (precisamente Loca-
telli EN e AT TO);
a 44che il capitale sociale di ST ammontava
-
miliardi ed era interamente versato e sottoscritto,
mentre in realtà esso ammontava a 20 milioni;
che il valore intrinseco del bene costituente l'unico cespite di ST, vale a dire la controllata
43.400.000.000, come da minima SSGA era prossimo a £.
valutazione di cui alla perizia immobiliare asseverata dalla American Appraisal, mentre in realtà . HVST non
disponeva ancora di SSGA (e dunque del villaggio turi-
stico) e comunque SSGA non valeva nemmeno la metà del-
la stima riportata, atteso che ST ne acquisiva l'intero pacchetto azionario per sole £.
19.968.769.110;
- che tra gli aspetti reddituali dell'operazione,
ovvero nel valore intrinseco del bene che ne era l'es- senziale oggetto, era da contemplarsi la sussistenza di mutui a tassi agevolati, mentre in realtà la consi-
stenza di tali mutui (per complessive £.15.123.594.036
8 alla data dell'l luglio 1983) andava correttamente computata in detrazione al valore netto dei beni. b) Il Cultrera, in qualità di amministratore unico di ST, del reato di cui all'art. 2621 c.
1 n. 1 c.c. per avere fraudolentemente comunicato alla
OB che tale società aveva acquistato l'intero pac-
chetto azionario di SSGA per £. 30.250.000.000, mentre concretamente pagato era di £. il prezzo
19.968.769.110.
c) TR, CE, D'AN, TA, AS,
MI e RD, del reato di truffa SA,
continuata ed aggravata nei confronti di 1.399 sotto-
scrittori, coinvolgendoli а sottoscrivere 2.618.592
m certificati patrimoniali ST al prezzo nominale di £. g 10.000, con proprio ingiusto profitto e loro danno,
rappresentando loro falsamente, attraverso il deposito del prospetto di cui al capo a) e la pubblicità:
- che a ciascun certificato patrimoniale emesso da IFL corrispondeva una quota del capitale di HVST,
mentre non disponeva dell'intero capitale sociale omo-
logo ai certificati collocati presso il pubblico;
che il concreto contenuto patrimoniale dei sot-
toscrivendi certificati corrispondeva almeno approssi-
mativamente al prezzo di offerta, mentre il valore in-
trinseco del bene non raggiungeva nemmeno la metà
9 dell'importo, ammesso che lo stesso fosse nella dispo-
nibilità dell'IFL.
d) Il TR, quale procuratore speciale di SO- FINVEST, RD quale amministratore unico di SOFIN-
VEST, SA quale presidente del collegio sindaca- le di ST e di ST, AS e MI quali componenti del collegi sindacali delle stesse società
e TA quale amministratore unico di ST ed ammini-
delegato di SSGA, del reato di cui all'art.stratore 2629 n. 3 c.c., per avere, in concorso tra loro, parte-
cipato, mediante azioni od omissioni, alla fraudolenta esagerazione della valutazione delle azioni SSGA (o comunque del credito di ST) conferite da SOFIN-
VEST in occasione dell'aumento del capitale di ST da 20 milioni a 44 miliardi, deliberato nell'assemblea del 28 ottobre 1983 ed attuato in due fasi con di-
sgiunte annotazioni a libro soci, giacchè tali azioni, stimate £. 39.980.000.000, erano state poco prima ac-
quistate per il prezzo globale di sole £.
19.968.769.110, da reputarsi prossimo al valore reale dei beni conferiti.
e) TA, SA, MI e AS del reato di cui all'art. 2621 c. 1 n. 1 c.c. per avere fraudo-
lentemente comunicato ai soci ed ai terzi, con apposi- ta annotazione а libro soci, con relativo deposito
10
IN MA Mod. 82. presso il registro delle società commerciali e con о
gni ulteriore pubblicità, l'avvenuta integrale attua-
zione dell'aumento di capitale, mediante il versamen-
to, da parte della ST, della residua quota di giustificazione
£. 22 miliardi, in realtà priva di contabile.
All'udienza il reato di cui al capo a) veniva contestato, altresì, allo MI.
Con sentenza in data 28 novembre 1987 il Tribuna-
le di Milano dichiarava:
il TR colpevole dei reati di cui ai capi a), c) - limitatamente, per quest'ultimo, agli episodi n g in danno delle persone facenti parte dell'elenco alle-
gato al dispositivo -, e d);
il AT colpevole del reato di cui al capo a);
-
il D'AN colpevole dei reati di cui ai capi limitatamente, per quest'ultimo, agli episodi a), c)
-
in danno delle persone facenti parte dell'elenco alle-
gato al dispositivo -> e d);
- il AS, il SA, lo MI, il Cordi- ni ed il Vitali, colpevoli dei reati ascritti al capo c) - limitatamente agli episodi successivi al 28 otto-
bre 1983, in danno delle persone facenti parte dell'e-
lenco allegato al dispositivo e d);
Con l'esclusione di alcune aggravanti, unificati
11 i reati sotto il vincolo della continuazione, e rico-
nosciute le attenuanti generiche, variamente conside-
rate nella comparazione con le residue aggravanti, il Tribunale applicava le corrispondenti pene, pronun-
ziando le conseguenti interdizioni ed inabilitazioni;
condanna inoltre tutti al risarcimento del danno in favore delle parti civili di cui agli elenchi allegati al dispositivo, cui assegnava delle provvisionali im-
mediatamente esecutive.
Il Tribunale assolveva o proscioglieva infine gli imputati dai residui reati con formule varie.
Avverso la sentenza proponevano appello il P.M. e gli imputati.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza o-
ra impugnata, così giudicava:
modificava la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a), ritenendo che lo stesso inte-
grasse la contravvenzione di cui all'art. 18 Ա. C.
della 1. n. 216/1974, sicchè dichiarava non doversi procedere nei confronti del TR e del Patti per amnistia, ed assolveva il CE, il AS, il Sac-
cavino, lo MI ed il RD perchè il fatto non costituisce reato.
- dichiarava non doversi procedere per amnistia in ordine al reato di truffa nei confronti di Cultre-
12 ra, D'AN, AS, SA, MI, RD e assolveva il CE per non aver TA, mentre ne commesso il fatto;
concesse al TR le attenuanti generiche e-
quivalenti ed esprimendo un giudizio di comparazione in parte diverso da quello dei giudici di primo grado,
rideterminava le pene per i residui reati, dichiaran-
dole in parte condonate, unitamente alle pene accesso-
rie;
- confermava nel resto la sentenza del Tribunale,
condannando infine gli imputati al pagamento delle ul-
teriori spese processuali in favore delle parti civi-
li.
Con successiva ordinanza del 18 luglio 1990 la stessa Corte correggeva l'errore materiale del dispo-
sitivo escludendo il CE dalla condanna alle spe-
se in favore delle parti civili .
ricorso perAvverso la sentenza hanno proposto cassazione il P.G., tutti gli imputati ad eccezione del CE, e le parti civili s.p.a. Ortopadana,
s.r.l. G.H. Rimini, s.r.l. Blue Palace Immobiliare,
s.r.l. Italimmobili 81 ed s.r.l. Brucoli H.V.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso del P.G. nei confronti del CE
dev'essere dichiato inammissibile, avendovi lo stesso
13 rinunciato con i motivi (pag. 3).
Ugualmente i ricorsi delle parti civili, non a-
vendo le stesse provveduto alla loro notifica alle al-
tre parti, a norma dell'art. 202 c.p.p., nel termine di tre giorni.
La notifica dell'impugnazione per i soli interes-
si civili, entro il termine previsto dal citato art. 202 c.p.p., costituisce condizione necessaria per l'ammissibilità del gravame, sicchè, ove la stessa sia assume rilevanza alcuna l'irregolaritàome ssa, non della notifica dell'avviso di deposito della sentenza
impugnata, a norma dell'art. 151 c. 3° c.p.p., che ha effetti sul momento successivo del deposito dei moti-
vi, il cui termine decorre dalla stessa (art. 201
c.p.p.).
Segue la condanna delle parti civili ricorrenti,
in solido, al rimborso delle spese processuali e, di
a favore della ciascuna, al pagamento di una somma
Cassa delle Ammende, che può essere fissata in E.
500.000.
2. Il ricorso del P.G. propone due problemi, tra-
loro strettamente collegati, relativi:
a) alla configurabilità del reato di cui all'art.
comunicazioni 2621 n. 1 C.C.s con riferimento alle nel prospetto informativo redatto ai sensi contenute
14 dell'art. 18 della 1. n. 216/1974, ammessa dalla sen-
tenza di primo grado, ma esclusa da quella impugnata;
b) alla natura, eventualmente permanente, del
reato di cui all'art. 2621 n. 1 c.C., per gli effetti che la stessa avrebbe sui soggetti ai quali non è pos- sibile far risalire la paternità di quel prospetto e
(AS, "cui si addebita un concorso 'successivO"
SA, MI e RD).
La soluzione del problema sub a) presuppone alcu-
puntualizzazioni in ordine al reato di false comu- ne nicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 n. 1) C.C.
La norma - -come è noto punisce "i promotori, 1
soci fondatori, gli amministratori, i direttori gene-
rali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle rela-
zioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali e-
spongono fatti non rispondenti al vero sulla costitu-
zione o sulle condizioni economiche della società nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni medesime".
Si è affermato, di volta in volta, che trattasi di un reato contro la fede pubblica, di una fattispe-
cie di falso ideologico in scrittura privata, eccezio- nalmente punito per l'interesse dello Stato-
collettività alla tutela della veridicità e completez-
za delle comunicazioni sociali, di un vero e proprio
15 reato contro il patrimonio, diretto alla tutela della
società, dei soci, e dei creditori sociali, ovvero,
infine, di reato contro la pubblica economia.
Sebbene la tesi del falso ideologico trovi un
preciso riscontro nella struttura oggettiva del reato,
la stessa non esaurisce l'ambito dei beni protetti dalla norma: la funzione delle varie 'comunicazioni sociali", la loro incidenza all'interno ed all'esterno della società e la conseguente estensione dei beni protetti, fa ritenere, infatti, che trattasi di reato plurioffensivo, inteso alla tutela non solo della pub-
blica fede e degli interessi della società, dei soci e dei creditori, ma altresì degli altri soggetti che pos-
sano avere rapporti con la società (futuri soci, cre-
ditori, ecc.) (Cass. 8.11.1989, n. 307; Cass.
27.4.1988, n. 9106; Cass. 7.2.1986, n. 267; Cass.
8.5.1985, n. 2250, etc.).
La conclusione trova conferma nel concetto e
nella struttura della comunicazioni sociali tutelate,
che non possono essere ridotte esclusivamente a quelle di natura interna, e cioè a quelle destinate ai soci.
'comunicazioni sociali" il legislatoreNella locuzione ha bensì inteso ricomprendere le relazioni ed i bilan-
сі, ed in tal senso depongono sia la rubrica, Sla la natura onnicomprensiva della stesse, rispetto"altre"
16 а quelli. Nè un contrario argomento potrebbe trarsi dalla modificazione della formula iniziale, contenuta nell'art. 2 n. 1 della 1. 4 giugno 1931, n. 660, che faceva riferimento alle "comunicazioni fatte al pub-
blico" anzichè alle "comunicazioni sociali". L'argo-
mento non è, infatti, in alcun modo avallato dal si-
letterale della nuova formula e contrastagnificato com-con la stessa tradizione legislativa. La norma
prende, inoltre, tra i soggetti attivi del reato i so- ci promotori e tra le comunicazioni quelle relative alla "costituzione della società", quali è indubi- tabile, nel caso di costituzione per pubblica sotto-
scrizione prevista dall'art. 2333 c.c., la destinazio- ne all'esterno ed ai possibili e futuri sottoscritto-
ri.
Nel concetto di comunicazione sociale debbono es-
sere quindi ricomprese non solo quelle meramente in-
quali i bilanci, le relazioni sugli stessi, terne,
destinati ai soci, ma ogni comunicazione, sia etc.,
essa scritta one orale, anche esterna, diretta sia ai soci che ai creditori, presenti e futuri, e, in gene-
rale, ai terzi interessati.
Ulteriore conferma deriva dall'art. 10 c. 3° del-
la 1. 23 marzo 1983, n. 77, sulla "istituzione e di-
investimento mobiliare",sciplina dei fondi comuni di
17 che espressamente dichiara "compresi tra le comunica-
zioni sociali, agli effetti dell'art. 2621, n. 1 del c.c.", il rendiconto e i prospetti di cui al precedente art. 5, e cioè il rendiconto - annuo 0, comunque, rela-
tivo al minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione di proventi della gestione del
-
il prospetto (trime- b) fondo comune (art. 5 lett.
strale) della composizione e del valore dello stesso
(art. 5 lett. c), ed il prospetto giornaliero recante del valore unitario delle quote di par-l'indicazione tecipazione ed il valore complessivo netto del fondo
(art. 5 lett. d). Prospetti e rendiconti sono destina-
ti non solo al deposito, ma altresì all'affissione, e sono diretti tanto ai soci della società di gestione,
soprattutto, a tutti i partecipanti al fondo, che,
cioè a soggetti terzi rispetto alla società, i quali
hanno diritto di esaminarli e di ottenerne copia a lo-
ro spese (art. 5 c. 2°).
Nè può ritenersi che si tratti, in tal caso, di
norma che estende il concetto di comunicazione socia-
le, costituendone piuttosto una specifica applicazio-
atta ad evitare dubbi ed ambiguità rispetto a ne,
nuovi strumenti economici o ad istituti per la prima volta regolamentati, come si evince anche dalla sua formulazione letterale.
18
A. NO Deve tuttavia trattarsi di comunicazioni aventi
carattere di ufficialità, nel senso che debbano essere riferibili ai soggetti individuati, e ricollegabili alle loro specifiche funzioni, come si desume sia dal carattere di reato "proprio" che dall'appellativo di
"sociali", proprio delle comunicazioni tutelate.
In sintesi, può quindi concludersi, come è stato
perspicuamente precisato con la citata sentenza di questa Corte n. 267/1986, che "per comunicazioni so-
ciali, ai sensi dell'art. 2621 c.c., debbono intender- si tutte quelle compiute, in forma scritta od orale,
dai singoli soggetti qualificati della società nell'e-
sercizio delle specifiche funzioni ad esse attribuite"
e che trattasi di "reato plurioffensivo che può ledere interessi eterogenei, sia interni sia esterni al rap-
porto sociale restrittivamente inteso. Pertanto la tu-
tela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni immediatamente protetti, riguarda non sol- giuridici tanto la società, i soci uti singuli, i futuri soci, i possibili creditori e, in genere, i terzi interessati,
ma si estende all'interesse generale al regolare fun-
zionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia nazionale, sì che il comportamento in-
criminato può anche essere lesivo dell'economia pub-
blica".
19 Poste queste premesse, occorre ora indagare sul
contenuto e sulla funzione del "prospetto" di cui all'art. 18 del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, come sosti-
tuito dall'art. 1 della legge di conversione 7 giugno
1974, n. 216.
Il decreto in esame e la legge di conversione hanno istituito in Italia - comme è noto una Commis-
sione Nazionale per le Società e la Borsa, avente per-
sonalità giuridica di diritto pubblico, con ampi pote-
ri di indagine e di intervento sulle società con azio-
ni quotate in borsa, o ammesse alla quotazione al mer-
cato ristretto (artt. 1 e 3 ss.).
Limitandoci qui allo specifico argomento, l'art. 18 sottopone l'acquisto, la vendita mediante offerta
al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche conver-
tibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano ivi compresi i titoli emessi da fondi di o straniero,
investimento italiani care- mobiliare od immobiliari,
steri, e la sollecitazione, con altri mezzi, del pub-
blico risparmio (definita nel successivo art. 18 ter):
all'obbligo di darne "preventiva comunicazio-a)
ne" alla OB, "indicando le modalità e le caratte-
dei valori mobiliari offerti nonchè le moda- ristiche lità e i termini previsti per lo svolgimento dell'ope-
razione" (art. 18 c. 1°);
20 b) all'obbligo della "previa pubblicazione di un
prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la
situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto se-
condo le disposizioni di carattere generale determina-
2°). te" dalla Commissione stessa (art. 18 c.
esercitarsi da Alla Commissione è data facoltà
entro venti giorni dalla comunicazione
- di stabilire modi diversi da quelli determinati in via generale at-
traverso i quali l'offerta deve essere resa pubblica,
ovvero "gli ulteriori dati e notizie che il prospetto deve contenere" (art. 18 c. 3°).
Sebbene non sia precisato nel primo comma, da
quest'ultima disposizione si evince che con la comuni-
cazione dev'essere trasmessa una bozza del prospetto,
il cui esame soltanto può consentire l'esercizio del poteri previsti dal terzo comma e le valutazioni di-
screzionali ad essi connesse.
La "pubblicazione" del prospetto avviene, secondo le disposizioni della stessa Commissione, "mediante
deposito di bozza di stampa integrale presso l'Archi-
vio Prospetti della OB, nonchè mediante consegna
sollecitati e comunque ad ogni ri-ai sottoscrittori
chiedente di copie conformi all'originale depositato".
Non è qui il caso di approfondire la natura di
21 atto di concessione di semplice autorizzazione propria dell'approvazione od archiviazione del pro-
spetto, nè i limiti del controllo della OB.
Occorre piuttosto sottolineare come l'ultimo com- ma dell'art. 18 punisce a titolo di contravvenzione con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale
← dell'operazione "la violazione delle disposizioni- e delle prescrizioni" previste dai commi precedenti.
Appare ictu oculi che la norma non sanziona e-
spressamente la falsità dei dati contenuti nella comu-
nicazione e nel prospetto. Si è quindi affermato e che lasu questa linea sta la sentenza impugnata
-
falsità è riguardata alla stessa stregua della loro
mancanza.
Non è chi non veda, peraltro, la diversità onto-
logica tra mancanza e falsità di un documento e la maggiore pericolosità di un falso prospetto, atto ad
ingannare i soggetti cui si rivolge, diversamente dal- la sua mancanza, che impedirebbe in pratica la stessa sollecitazione al pubblico risparmio. E' sintomatico, sotto altro profilo, che altre
norme della medesima legge distinguono tra comunica-
zioni omesse (o ritardate) e comunicazioni false, San-
zionando le comunicazioni contenenti dati falsi con pene diverse e più gravi. E' il caso dell'art. 5 bis,
22
A. IN - MA aggiunto con la 1. 4 giugno 1985, n. 281, che sanziona con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da t.
2.000.000 a E. 20.000.000 l'omissione delle comunica-
zioni di cui ai precedenti artt. 4 bis e 5 (o con la
sola ammenda il ritardo che non superi trenta glor-
ni), e con l'arrresto fino a tre anni le comunicazioni contenenti indicazioni false, sempre che "il fatto non costituisca reato più grave". Ugualmente, l'art. 17
sanziona con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da £.
2.000.000 a £. 40.000.000 l'omissione delle di-
chiarazioni e delle comunicazioni ivi indicate e con l'arresto fino a tre anni le dichiarazioni e comunica-
zioni false.
L'apparente discrasia ha, in realtà, un suo pre-
ciso fondamento razionale.
Gli artt. 4 bis, 5 e 17 prevedono adempimenti diretti unicamente a consentire i controlli della CON- SOB, si esauriscono nei rapporti tra le società e la
Commissione, sicchè non potrebbero in alcun modo rien-
trare fra le "comunicazioni sociali". Da ciò la neces-
sità di un sistema sanzionatorio diversificato e com-
pleto che prevede, accanto alla loro omissione, la lo-
ro falsità (salvo, secondo la previsione dell'art. 5 bis, che il fatto costituisca più grave reato, specie per la particolare qualifica soggettiva degli autori
23
A. IN MA della comunicazione falsa).
La mancanza della espressa previsione della fal- 18 c. 2° trova invecesità del prospetto nell'art.
spiegazione nella specifica natura di quest'ultimo.
Mentre, infatti, la comunicazione alla OB prevista dal primo comma attiene ancora ai poteri di controllo
dell'organo pubblico, il prospetto non è diretto sol-
tanto alla Commissione, ma assume una rilevanza ester- na, in quanto destinato alla pubblicazione: è attra-
verso 10 stesso che i sottoscrittori vengono resi e-
کی dotti della natura e della consistenza dell'affare che viene loro offerto e che vengono posti in grado di 0-
perare le loro scelte.
Il prospetto contiene inoltre
- come si è visto non solo le indicazioni relative alla organizzazione societaria, ma altresì quelle inerenti alla situazione economica e finanziaria di chi propone l'operazione si da consentire quella valutazione e quella scelta.
Trattasi, quindi, di tipica "comunicazione socia-
le", sia per il suo contenuto che per la sua direzione verso i possibili sottoscrittori, la cui falsità دم
sanzionata dall'art. 2621 n. 1 c.c..
18, Ciò spiega la mancata previsione, nell'art.
di una specifica sanzione per la falsità del prospet- to, accanto a quella prevista per la sua omissione.
24 Nè, infine, è possibile affermare che il reato in esame rimarrebbe escluso per effetto dei controlli ef-
fettuati dalla OB. Senza che sia qui il caso di indagare specifica-
mente sull'estensione di tali controlli, va precisato che gli stessi non escludono nè l'eventuale fatto og-
gettivo della falsità, nè, soprattutto, la paternità
dei prospetti. Ed è sintomatico che gli stessi
- ed in particolare quello in esame
- contengano, su disposi-
zioni della Commissione, la seguente clausola: "la responsabilità della commpletezza e verità dei dati е
delle informazioni contenute nel presente prospetto informativo appartiene in via esclusiva al redatori
dello stesso che lo hanno sottoscritto".
Il secondo problema, relativo alla natura, perma-
nente o meno, del reato, rimane, in tal modo, assorbi-
to.
La natura eventualmente permanente del reato, e-
sclusa dal Tribunale, ha formato oggetto di impugna-
zione da parte del P.M., ma la Corte di Appello, modi-
ficando la qualificazione giuridica del fatto, non ha
avuto modo di pronunciarsi sulla stessa.
La sentenza dev'essere annullata, pertanto, con
rinvio ad altra sezione della stessa Corte di merito, oltre che accertare la sussistenza del di-la quale
28 elemento soggettivo del delitto di cui all'art. verso
2621 n. 1 c.c., rispetto a quello della contravvenzio-
ne, nei limiti in cui il relativo problema è stato de-
voluto con i motivi di appello - dovrà pronunciarsi
anche su tale problema, tenendo conto dell'incidenza
della dichiarazione di fallimento nella struttura del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cul
all'art. 223 c. 2 n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
3. Ugualmente assorbiti rimangono i motivi rela-
tivi alla contravvenzione di cui all'art. 18 c. 5° 1.
216/1974 attinenti:
a) alla tesi che la norma punirebbe soltanto la mancata comunicazione del prospetto ma non la falsità
(motivo primo del AT);
secondo cui la decettività b) all'affermazione del prospetto andrebbe valutata con riferimento al suo destinatario naturale, la OB (prima parte del primo motivo del D'AN);
c) alla pretesa omessa motivazione sull'elemento
soggettivo della contravvenzione, anche sotto il pro-
filo dell'ignoranza scusante della legge penale (se-
condo motivo del AT). Non altrettanto l'ulteriore motivo col quale si contesta la stessa sussistenza delle falsità del prospetto (motivo primo del D'AN), censurandosi la
29 si qualifi- motivazione sul punto. Comunque, infatti,
chi il prospetto si ritenga, cioè, che lo stesso co-
comunicazione sociale stituisca 0 meno
- la falsità
delle notizie in esso contenute costituisce l'elemen-
to oggettivo del reato di cui all'art. 2621 c.c. ed ha
costituito l'oggetto dell'imputazione, mentre la Corte
di merito si è limitata a qualificare diversamente ta-
e fatto, in conseguenza della diversa natura e fun-
zione attribuita al prospetto. La stessa Corte, peral-
tro, pur di fronte alla estinzione della contravven- zione, non ha omesso di esaminare il problema dell'e-
sistenza della falsità, ai fini della richiesta asso-
luzione nel merito, ai sensi dell'art. 152 C. 2
- al dic.p.p., concludendo il suo esame nel senso che 1là dei limiti di detta norma gli elementi acquisiti deponessero per la sua sussistenza. Onde rimane neces-
sario stabilire la fondatezza o meno delle censure op-
poste alla motivazione sul punto, dacchè dalla stessa
di trae fondamento anche l'imputazione iniziale,
cui all'art. 2621 c.c..
La stessa sentenza impugnata così riassume le
tappe delle operazioni sul capitale dell' "Hotel Vil-
laggio Santa Teresa", con riferimento alla relazione del liquidatore:
"Il 19 giugno 1983 fu costituita 1'Hotel Villag-
30 gio Santa Teresa s.r.l., avente ad oggetto, tra l'al-
nonchè la vendita, latro, l'acquisto di immobili,
permuta, la gestione e l'amministrazione di beni immo-
bili di qualsiasi natura di sua proprietà. Il capitale sociale di £. 20.000.000, suddiviso in quote a norma
dell'art. 2474 c.c., era stato sottoscritto dai soci
EN EL e TO AT per £. 10.000.000
ciascuno e risultava interamente versato alla data del
9 luglio 1983;
la composizione del capitale sociale mutò dopo pochi giorni: il 15 luglio 1983 la ST acquistò
in contanti, al valore nominale, l'intera quota di E- m nata Locatelli e parte della quota, pari a nominali £. g 9.990.000, di TO AT, il quale cederà poi la successivo 26 set- residua quota ad NI TA il tembre;
Il 28 ottobre 1983 l'assemblea straordinaria del- la società, convocata e presieduta dall'amministratore unico NI TA, deliberò, su parere favorevole del collegio sindacale, composto da IT Saccavino.
SS AS e NO MI, di aumentare il ca-
pitale sociale da f. 20.000.000 a £. 44.000.000.000 in denaro alla pari, con rinuncia da parte dei soci al diritto di opzione e con ampio mandato all'organo am-
ministraivo di dare esecuzione all'aumento di capitale
31
A. IN MA Mod. 82 anche in più riprese;
il 31 ottobre 1983 veniva dato atto nel libro so-
ci che aveva avuto esecuzione, in seguito alla delibe-
ra assembleare di cui sopra, parte dell'aumento del capitale sociale, con la sottoscrizione e il versamen-
to della ST di £. 21.980.000.000, sicchè a quella data il capitale sociale risultava suddiviso tra la ST e NI TA, per la residua quo-
ta cedutagli da TO AT;
Il 14 novembre 1983 la ST, in persona unico IV RD,dell'amministratore cedette alla
'Finequipe s.p.a.', rappresentata da ZO Cultre-
quote del capitale sociale dell'ST, del valore ra,
nominale di £. 4.204.300.000, che in pari data furono trasferite dalla Finequipe s.p.a. alla Lacco Ameno
Terme s.p.a., con conseguente modifica dell'assetto societario;
il 15 novembre 1983 la ST, in persona dell'amministratore unico IV, RD, cedette alla
Finequipe s.p.a. quote del capitale sociale dell'ST,
del valore complessivo di £. 6.412.000.000, che in pa-
ri data vennero trasferite dalla Finequipe s.p.a.
all'IFL, in persona dell'amministratore delegato Vin-
cenzo TR. E' in tale data che l'IFL cominciò a disporre di una parte delle quote della c.d. * società
32
A. IN - MA prodotto';
il 28 dicembre 1983 aumentò il numero delle quote del capitale sociale dell'ST intestate alla IFL, in conseguenza della cessione all'Istituto (come sopra rappresentato) da parte della ST (del pari come sopra rappresentata) di quote del valore nominale com-
plessivo di £. 10.650.790.000;
il 30 dicembre 1983 le quote del capitale sociale dell'ST, intestate all'IFL aumentarono ancora sino a raggiungere il valore complessivo di £.
17.712.790.000, in conseguenza della cessione di quote del valore nominale di £. 650.000.000 da parte della
Finequipe s.p.a. che in pari data le aveva acquistate dalla ST;
1'11 gennaio 1984 si dava atto nel libro soci in esecuzione della delibera dell'assemblea che,
straordinaria del 28 ottobre 1983, era stato completa-
mente collocato l'aumento di capitale da £.
44.000.000.000 con la sottoscri-22.000.000.000 a £.
zione e il versamento dell'importo residuo di £.
22.000.000.000 ad opera della ST.
L'assetto societario mutò ancora nei mesi succes-
sivi: la CC Ameno Terme s.p.a cedette a MA Vita-
li quote del capitale dell'ST del valore nominale di
E. 300.000; la ST cedette alla Venezia i s.r.l.
33 quote di detto capitale del valore nominale di E.
trasferite 11.382.560., che successivamente vennero
quest'ulti- alla Fiduciaria Bruxelles Lambert s.p.a.;
infine, cedette alla Finbreggia s.a.s. di G. Bravi ma,
& C., una parte delle quote acquistate, del valore di
£. 2.003.330.
Per completezza si deve ricordare che nel libro degli soci non sono state rinvenute le trascrizioni ulteriori acquisti delle quote del capitale sociale dell'ST che, come risulta dalle lettere della Ita-
limmobili 80 s.p.a. e della CC Ameno Terme s.p.a. e
dai fissati bollati ad esse allegate in fotocopia,
dette società avrebbero ceduto all'IFL. Infine non è
inutile ricordare che, al pari di Finequipe s.p.a., la
CC Ameno Terme s.p.a. era una società del "gruppo
TR".
I giudici di merito hanno tratto la convinzione
circa l'esistenza della falsità delle indicazioni con-
tenute nel prospetto alla data della sua pubblicazione dalla comparazione tra le notizie ivi fornite circa la
situazione patrimoniale delle varie società proponenti
(qui riferite nella parte relativa al "fatto") e la anche con riferimento alla realtà sopra evidenziata,
sopravvalutazione di SSGA ed all'effettivo patrimonio di ST (per cui vedasi il paragrafo seguente), con un
34 giudizio perfettamente logico, esente dal lamentati vizi.
Nè può avere rilevanza il fatto che il TR
abbia comunicato alla OB che si trattava di una 0-
perazione in fieri. Una tale comunicazione avrebbe po-
tuto avere effetti esclusivamente nei rapporti tra le
società proponenti e la Commissione, nell'ambito delle comunicazioni di cui all'art. 18 n. 1 d.l. 95/1974, e fintanto che il relativo procedimento non si fosse
concluso con la pubblicazione;
non più allorchè il prospetto, attraverso la pubblicazione prevista dal
secondo comma di detto articolo, ha assunto la natura
3 e la funzione della comunicazione sociale, dirigendosi verso l'esterno e verso i potenziali sottoscrittori
- quale appariva dalle indi- che sulla sua veridicità
cazioni in
-esso contenute avrebbero dovuto contare.
Per unitarietà di trattazione va qui esaminata
anche l'ulteriore censura, con la quale si assume il travisamento dei fatti nel non aver considerato che l'eventuale falsità delle comunicazioni concerneva,
semmai, la ST e non la fallita IFL. Il problema at-
peraltro, al reato di bancarotta fraudolenta tiene,
impropria, in dipendenza del fallimento, ed al concor-
e non a quello di cui all'art. 2621 so nello stesso,
quindi, al decisum deila sentenza C.C. E' estraneo,
35
Mod. 82 A. IN - MA S1-impugnata, anche se è possibile affermare che la tuazione patrimoniale di ST e di ST, falsa-
mente descritta nel prospetto, sostanzialmente si ri-
verbera in quella dell'IFL.
- I ricorsi degli imputati concernono per il 4. anzitutto, la ritenuta responsabilità per il resto,
reato di cui all'art. 2629 n. 3 c.c. (capo D), in or-
dine alla quale si lamenta, in generale, la violazione di norme sostanziali e processuali, con riferimento all'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p., sotto i seguenti profi-
li:
a) trattandosi di conferimento di un credito e non di un bene in natura (prima parte del primo motivo
Sen. e memoria del RD, primo motivo dello MI e sesto motivo del TA);
reato, dacchè il b) il fatto non costituirebbe di crediti nella società costituisce conferimento mentre, anteriormente al d.p.r. n. attività lecita,
30/1986, che ha modificato l'art. 2629 c.c., l'esage-
rata valutazione dei crediti conferiti non costituiva reato (motivo n. 1 del TR;
n. 2 del AS e prima parte del primo motivo del RD);
c) della nullità del conferimento, sia in quanto preceduta da una delibera di aumento di capitale non con conferimento in natura, sia ove considerato deri-
36
A. IN MA vante da un atto in frode alla legge, con la conse-
guente insussistenza del presupposto stesso del reato
(TR.1; AS.2; memoria del RD b);
d) del difetto di motivazione in ordine all'ef-
fettivo valore del conferimento, quale ritenuto dal
giudici di merito (AS.1; RD mem.);
non sussistereb- e) che, in ogni caso, il reato allorchè il va- be, a norma dell'art. 2343 u.c. C.C.,
lore dei beni conferiti non sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento (Gras-
si.2).
4.a.- L'art. 2629 c.c., nella formulazione an-
vigenteteriore al d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30,
all'epoca dei fatti, puniva esclusivamente 1 promoto-
ri ed i soci fondatori che avessero fraudolentemente esagerato il valore dei "conferimenti in natura"
nell'atto costitutivo (c. 1°), nonchè l'esagerata va-
lutazione degli stessi conferimenti, da parte degli amministratori e dei soci conferenti, nell'aumento di capitale e, infine, l'esagerata valutazione del patri-
monio della società in caso di trasformazione (c. 2°).
Solo per effetto dell'art. 32 del d.p.r. citato,
che ha sostituito l'art. ora punita anche2629, è
l'esagerata fraudolenta valutazione dei crediti confe-
tanto nell'atto costitutivo che in caso di તu- riti,
1
37
A. IN - MA od. 82 mento di capitale (nn. 1 e 3).
E' quindi esatto affermare che, anteriormente al- la riforma, diretta ad adeguare la legislazione ita-
liana alle direttive della CEE, l'esagerata valutazio-
ne dei crediti conferiti non integrava il reato di cui all'art. 2629 c.c.
Trattandosi di norma incriminatrice penale non ne è consentita l'interpretazione analogica, sì da estenderne l'ambito anche al conferimento di crediti
(art. 14 preleggi c.c.). E', del resto, da ritenere pienamente ammissibi-
m le e lecita tanto la sottoscrizione del capitale so-
g ciale che dell'aumento del capitale di una società già
costituita mediante il conferimento di un proprio cre-
dito.
Ugualmente legittimo che l'obbligazione nascente dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione,
in caso di aumento del capitale, tanto per i tre deci-
mi del valore nominale da versare contemporaneamente,
સે norma dell'art. 2439 c.c., che per l'intero, S1 com-
pensi con l'eventuale credito che il sottoscrittore abbia nei confronti della società, eventualmente deri-
vante, come nella specie, dalla precedente alienazione di un determinato bene dal sottoscrittore alla socie-
tà. Trattandosi di crediti entrambi liquidi ed esigi-
38 bili la compensazione avviene, anzi, ex lege, a norma
degli artt. 1241 e 1243 c.c.
Il conferimento del credito, a sua volta, non sottostà al controlli previsti dagli artt. 2343 e
2440 c.c., ma il conferente è tenuto soltanto a ri-
spondere dell'insolvenza del debitore, nei limiti in- dicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione con-
venzionale della garanzia (artt. 2255 e 2440 c.c.).
4.b.- E' pacifico che la sottoscrizione dell'au-
mento di capitale da parte della ST sia avvenu-
ta mediante conferimento del credito da questa vantato nei confronti dell'ST per cessione la precedente azioni di SSGA, 01 più esattamente, mediante delle compensazione dell'ammontare di quel credito con l'im-
porto dell'aumento di capitale sottoscritto.
I giudici di merito, tanto di primo che di secon-
do grado, hanno ritenuto che nella specie la preceden-
te vendita delle azioni di SSGA ed il preteso confe-
rimento del credito che ne è derivato dissimulassero il conferimento in natura di SSGA, accennando talvol-
ad una operazioneta, non senza qualche ambiguità,
posta in essere attraverso atti in frode alla legge.
I due concetti non sono affatto, ovviamente, tra loro coincidenti.
39
A. IN MA Mod. 82 Col negozio in frode alla legge le parti, attra-
l'utilizzazione di mezzi giuridici apparentemen- verso te leciti, si prefiggono di raggiungere un risultato
proibito dalla legge (è nota la definizione di Paolo
D I.3.29), sicchè questa ne reputando "illecita la causa (art. 1344 c.c.), equiparando l'agere in frau- 11 dem legis all'agere contra legem. Nella simulazione relativa, invece, si ha una difformità tra la volontà
difformità voluta dalle par- e la sua manifestazione,
ti, di tal chè il negozio veramente voluto è diverso da quello dichiarato, vuolsi per la sua natura giuri-
dica, che per i soggetti o per qualsiasi altro elemen-
to (si dice che questo colorem habet, substantiam vero nei alteram). Ne consegue che, in questo secondo caso,
rapporti tra le parti "il contratto simulato non pro-
duce effetto", mentre "ha effetto tra esse il contrat-
dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di to sostanza e di forma" (art. 1414 c.c.).
Malgrado l'accennata ambiguità, risulta peraltro chiaro che i giudici di merito hanno ritenuto sussi-
stere, nella specie, una simulazione relativa, si da
potersi affermare che, in realtà, le parti volevano attuare il conferimento in natura di SSGA. Ai fini della prova delladella simulaz Lazione non sussl-
nell / ambito penale, 1 limiti di cui stono certamente,
40
NO Mod. 82 all'art. 1417 c.c. La prova può essere fornita, quin-
di, con qualsiasi mezzo ed anche mediante un complesso di indizi che rispondano ai requisiti di gravità, pre-
cisione e concordanza voluti dall'art. 192.2 c.p.p.
vigente (che mutua così un principio proprio del C.C.
in tema di presunzioni), immediatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso per effetto dell'art.
245 delle disposizioni di attuazione e transitorie.
specie la prova della simulazione è stata Nella
apparentemente tratta da due sole circostanze (sent.,
p. 88): dal fatto che non vi è documentazione scritta
statodella vendita di SSGA ad ST e che non vi
Sen. passaggio di denaro tra ST e ST. Si può convenire, in astratto (sotto il profilo che nella compravenditadel denunciato travisamento),
poteva non esser necessario alcun passaggio di denaro: dalla stessa nasce semplicemente l'obbligazione di
pagare il prezzo, sicchè, una volta sorta una corri-
spondente e contrapposta obbligazione tra le stesse
parti, si verifica la compensazione ex lege. Ugualmen-
ma sempre in sulla non necessitàte - astratto
-
dell'atto scritto ai fini del trasferimento delle a- zioni, la cui inesistenza è implicitamente ma pacifi-
camente ammessa da tutti e contestata solo nella memo-
ria depositata dal RD, che fa riferimento ad un
41 fissato bollato, ma senza fornire in alcun modo ele-
menti atti ad individuarlo.
Gli indizi vanno tuttavia valutati, ai fini della prova, non singolarmente, bensì unitariamente e nella concatenazione reciproca, sicchè l'uno può trarloro luce dalla presenza degli altri. Se, del resto, gli stessi fossero singolarmente idonei a fornire la cer-
tezza di un determinato fatto non Sl tratterebbe più
di indizi ma di prove. Oltre agli elementi sottoposti a critica dai ri- correnti, i giudici di merito hanno fondato la loro convinzione, in realtà, anche sul fatto che "le due società.....costituivano un unico centro di interessi ai fini dell'operazione di collocamento delle quote della società prodotto", nonchè sul "valore intrinseco di gran lunga inferiore" di SSGA, sulla apparente coincidenza tra il prezzo convenuto per SSGA e l'au-
mento del capitale di ST e sui termini cronologici delle operazioni di vendita, aumento di capitale e di sottoscrizione dell'aumento, analizzate sia nello spe-
cifico che in altro contesto od in esso richiamate.
Non solo la denuncia di difetto di motivazione non incide su questi ulteriori elementi di valutazio-
sicchè non è idonea a sminuire l'efficacia degli ne,
indizi, considerati nel loro complesso, ma sotto al- ;
42
A. IN MA Mod. 82 tro aspetto, il convincimento risulta adeguatamente e logicamente fondato sugli elementi evidenziati, sicchè
le censure sfociano, per il resto, nel merito e ri-
mangono inammissibili in questa sede.
-4.c. Ugualmente infondato il profilo di censura sub c).
L'eventuale nullità dell'atto che costituisce il presupposto od il mezzo di attuazione del conferimento anzitutto la sussistenza del in natura non esclude reato.
Ciò va affermato, anzitutto, per la nullità
dell'atto costitutivo della società, in quanto, a nor-
ma dell'art. 2332 cpv. C.C. "non pregiudica l'effica-
cia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese". Anche in ca-
So di nullità dell'atto costitutivo i terzi hanno quindi diritto a confidare sull'effettivita del capi-
tale sottoscritto. Ad analoga conclusione, e per lo
stesso motivo, deve pervenirsi quindi anche nel caso
di nullità del conferimento in natura, camuffato sotto conferimento di un credito ovvero l'apparenza del
sotto l'apparenza di una compensazione con un prece-
dente e corrispondente credito del sottoscrittore, an-
che in mancanza di una delibera di aumento in natura,
allorchè tenda ad eludere le norme relative (ivi com-
43 preso l'art. 2342 c. 1° c.c.).
La nullità o l'annullabilità costituiscono, inol-
tre, sanzioni civili che non escludono gli effetti pe-
nali dell'atto nullo od annullabile.
E', quindi, pressochè superfluo precisare che la
stima del conferimento in natura, richiesta dall'art. 2343 c.c., non costituisce un requisito di validità
del conferimento e la sua mancanza non esonera gli am-
ministratori ed i sindaci dall'obbligo di controllo previsto dal 2° comma dell'art. 2343 c.c. e può dar
in sede civile, alla loro responsabi- luogo soltanto,
lità e all'eventuale riduzione del capitale sociale
(Cass. 50/2078).
4.d.- Ugualmente esente dai vizi denunciati il giudizio espresso dalla Corte milanese in ordine
all'effettivo valore di SSGA, sostanzialmente corri-
spondente a quello dell'unico cespite posseduto.
In proposito i giudici di merito hanno rilevato
che l'intero pacchetto azionario di SSGA era stato ac-
quistato da parte della ST, dai precedenti pro-
prietari (Pietro Scanu e Maria Teresa Cruciani), a se-
guito del compromesso stipulato il 22 maggio 1983, con contratto in data 6 ottobre 1983, per il prezzo pat-
tuito di £. 19.968.769.110, determinato sottraendo dal valore degli immobili e delle pertinenze che ne costi-
44 tuivano l'unico cespite, fissato in £. 30.250.000.000,
le voci passive (costituite da mutui ed oneri vari),
pari a £. 15.761.209.000, ed aggiungendo alla risul-
tante l'importo di £. 5.479.978.110, figurante all'at-
tivo della situazione patrimoniale della società, sot-
to la voce debitori diversi;
per il pagamento, dato
7.100.000.000, per avvenuto per il solo importo di £.
fu convenuto un regolamento cambiario, formato da un-
effetti con scadenze mensili, a partire dal 31 dici ottobre 1983 e fino al 30 ottobre 1984.
Hanno inoltre sottolineato l'ulteriore "impoveri-
A
mento" successivo, per effetto della fideiussione di
£.
1.000.000.000 prestata in favore della SOFINVEST
dall'amministratore delegato di SSGA NI TA, e della sostituzione di ST alle società del grup-
po Scanu nel debito verso la stessa SSGA, rappresenta-
to da cambiali dell'importo complessivo di £.
5.479.978.000.
Ugualmente inferiori alla valutazione del confe-
rimento le stime elaborate in sede fallimentare (E.
18.186.000.000 secondo il criterio di capitalizzazione del reddito e £. 24.186.000.000 sulla base del costo dei posti letto) per le quali è tuttavia sottolineata
1'inutilizzabilità del terzo criterio, fondato sui cd.
valutazione di £. metodo analitico, con una
45 33.645.000.000, per la sua stessa contraddittorietà.
Gli stessi giudici hanno evidenziato, inoltre,
che l'anno precedente il Club Méditerranée aveva ri-
fiutato l'acquisto per £. 37.000.000.000, in quanto
"prezzo evidentemente giudicato troppo elevato".
Malgrado tutti i valori concorressero nell'evi-
denziare la sopravvalutazione di SSGA, la Corte, con
notevole scrupolo, ha voluto prendere le mosse, per
י
י
determinare l'effettivo valore, dalla valutazione del villaggio turistico costituente l'intero patrimonio di
SSGA fatta dall'American Appraisal Italia per conto
کی delle società interessate, col risultato di un valore pari a £. 42.700.000.000 secondo il "metodo del costo"
ed a £. 42.400.000.000, secondo quello "del mercato".
Da tali ammontare la Corte ha esattamente dedotto 1
£. 12.923.594.036 + £.mutui, ammontanti a
2.200.000.000, ed aggiunto l'importo delle cambiali at- tive, pervenendo in tal modo ad un valore non superio-
re a £. 33.000.000.000.
La Corte di merito ha, del resto, esattamente e-
scluso l'avviamento commerciale. Se nella valutazione di un'azienda non si può prescindere dalla considera-
zione del valore dell'avviamento, nella specie la Cor-
infatti, esattamente considerato che l'avvia-te ha,
mento era di pertinenza del Club Méditerranée, tito-
46
IN - MA lare dell'azienda turistica. Al problema della valutazione del conferimento è
collegata la censura, avanzata dal TR e da al-
tri, relativa alla omessa rinnovazione del dibattimen-
to per l'espletamento di una perizia, idonea a deter-
minare esattamente quel valore.
Dopo quanto si è detto circa la validità dei cri-
teri di valutazione adottati dalla Corte per determi-
nare, sia pure in modo approssimativo, ma molto pros-
simo alla realtà, il valore di SSGA, il rigetto della relativa istanza trova adeguato fondamento nella non necessità del rinnovo del dibattimento, espressa nella relativa ordinanza, per la presenza di sufficienti e-
lementi di giudizio.
Va ribadito, infatti, da un canto, che il dispor-
re la perizia, sia pure per l'espletamento di indagini che richiedano particolari cognizioni tecniche (art. 314 c.p.p.), rientra nei poteri discrezionali del giu- dice, da esercitarsi con aderenza alle specifiche ne-
cessità istruttorie. Sicchè il giudice può astenersi dal ricorrere all'ausilio di un perito allorchè gli e-
lementi acquisiti consentano di procedere agevolmente a quelle valutazione, anche tecniche, che si vorrebbe-
ro devolvere all'organo tecnico. Ancor di più, nel giudizio di appello, in cui la perizia può essere di-
47
IN - MA Mod. 82 sposta "nei casi di assoluta necessità" (art 520 c. 1
c.p.p.), necessità che non si verifica certo allorchè
sussistano adeguati e sicuri elementi di valutazione e sia possibile procedervi direttamente.
Le conclusioni circa l'effettivo valore di SSGA,
largamente inferiore all'ammontare del conferimento,
escludono, nella specie, malgrado la loro denunciata approssimazione, ogni possibilità di dubbio circa l'e-
sagerazione della sua valutazione all'atto del confe- rimento. In proposito sarà utile anche quanto si dirà
nel successivo paragrafo. 4.e. Non ha miglior pregio l'ulteriore censu-
ra che fa perno sul disposto dell'art. 2343 u. C.
per il quale, allorchè il valore dei beni confe- C.C., riti sia inferiore a quello per cui avvenne il con-
ferimento, la società deve proporzionalmente ridurre
il capitale sociale, annullando le azioni che risulta-
no scoperte (sempre che il socio non versi la diffe-
renza in denaro) solo quando la differenza superi il quinto.
A prescindere dal fatto che nella specie la dif-
ferenza supera, con larga approssimazione, il quinto,
non sussiste alcun collegamento tra l'art. 2629 c.c. e
la norma in esame, nel senso che devesi escludere che il primo sanzioni penalmente 1 precetti di questa.
48
Mod. 82
- MA L'art. 2343 è dettato al fine di garantire, tenden-
zialmente, almeno nella fase della sottoscrizione, e pur nella dinamica societaria, la coincidenza del
capitale sottoscritto con quello apparente ed è in li-
nea con l'art. 2446, che impone l'obbligo di ridu- zione del capitale per perdite (sia pure con altre percentuali). L'art. 2629, agendo su un piano diverso,
presuppone, a sua volta, un particolare tipo di dolo,
dal quale si prescinde nel primo, che opera con esclu-
sivo riferimento al dato oggettivo.
Con ciò non si intende affermare che ogni soprav-
sia pur mainima, integri il reato di cuivalutazione,
all'art. 2629
. C.C., essendo pur sempre necessa- rio che la stessa sia patrimonialmente apprezzabile.
Il termine "esagerare" non indica una qualsiasi diffe- renziazione tra il valore effettivo del bene e quello per cui lo stesso viene conferito, ma evidenzia la ne-
cessità di un divario tra i due valori che abbia as-
sunto una certa consistenza, nella cui valutazione l'art. 2343 c.c. può eventualmente costituire un sem-
plice criterio orientativo. L'indagine va svolta caso per caso e la chiave di volta è costituita dall'ele-
mento soggettivo, dal carattere fraudolento della esa-
gerazione che, necessariamente coniugandosi con l'ele- mento oggettivo, è idoneo a togliere ogni dubbio circa
49
A. IN MA Mod. 82 la natura del fatto e la sua direzione.
5.- Un ulteriore gruppo di motivi attiene alla responsabilità dei singoli imputati nel reato di cul
all'art. 2629 C.C..
In particolare, per i sindaci, gli argomenti che sostanziano le censure concernono:
a) la loro mancata inclusione fra i soggetti pre-
visti dall'art. 2629 c.c. (motivo n. 2 del AS); b) i loro poteri ed i conseguenti obblighi (i-
dem);
c) la consapevolezza circa l'effettivo contenuto dei negozi posti in essere e della sopravvalutazione
(idem);
causale d) la colpevolezza ed il loro apporto
(motivi n. 3 del AS e seconda parte del n. 2 dello
MI).
Non può negarsi che per l'art. 2629 c.c. soggetti attivi del reato di sopravvalutazione dei conferimenti sono i promotori ed i soci fondatori, allorchè il fat-
venga commesso all'atto della costituzione della to società (c. 1°), ovvero gii amministratori ed i soci conferenti nel caso di aumento di capitale (c. 2°).
Trattasi, quindi, di un reato tipicamente proprio di tali soggetti, con specifico riferimento alle fun-
zioni ricoperte ed alla posizione rivestita nell'am-
50
A. IN MA Mod. 82 bito della società.
E', peraltro, pienamente conosciuta la possibili-
tà del concorso nel reato proprio: la struttura unita-
ria del reato che trae origine dal concorso, materiale o morale, impone di considerare l'extraneus comparte-
cipe nel medesimo reato proprio dell'intraneus (prima parte dell'art. 117 c.p.).
Il concorso inoltre, sia in generale che nel rea-
to in esame, può essere attuato sia attraverso una a-
tipica, per il reato di cui all'art.zione (ipotesi
2629 C.C., quella dello stimatore nominato dal tribunale che, d'accordo con il socio fondatore,confil promotore ovvero con gli amministratori ed il confe-
rente, esageri consapevolmente la valutazione nella relazione di stima prevista dall'art. 2343 c.c.), che
mediante una omissione, tanto che si tratti di reato commissivo che di reato omissivo.
Il presupposto perchè un determinatð soggetto,
risponda a titolo di omissione di un determinato reato
(art. 40 C. 2 c.p.) è costituito dal fatto che la legge attribuisca a lui una funzione di controllo o di garanzia rispetto al bene giuridico protetto. E ne-
cessario, cioè, che sul soggetto incomba l'obbingo formale di impedire l'evento stesso, di- giuridico - -
scenda tale obbligo dalla legge penale o da norme ex-
51
A. NO trapenali, dal contratto, ovvero anche dalla negotio-
rum gestio o dalla stessa consuetudine.
I doversi propri del collegio sindacale e dei
singoli sindaci sono individuati nell'art. 2403 ed in
varie altre norme del c.c.. In un loro sommario esame va ricordato che gli stessi sono tenuti, in generale,
a controllare l'amministrazione della società, a vigi-
lare sull'osservanza della legge e dell'atto costitu-
tivo e ad accertare la regolare tenuta della contabi-
lità sociale, la corrispondenza del bilancio e del
conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale, а controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale о ricevuti
dalla società. Per l'esercizio delle loro funzioni es-
si possono procedere in qualsiasi momento, anche indi-
11 vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
collegio può richiedere agli amministratori notizie delle operazioni sociali o su determi- sull'andamento nati affari.
L'art. 2405 c.c. impone ai sindaci, inoltre,
l'obbigo di intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee (fra cui quella di
52 aumento di capitale), mentre, con specifico riferimen-
to ai conferimenti in natura, amministratori e sindaci sono tenuti a controllare, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società o dall'aumento di ca-
pitale, a norma degli artt. 2343 e 2440 c.C., le valu-
tazioni contenute nelle relazioni degli esperti e pro-
cedere, se necessario, alla revisione della stima. Per l'art. 2407 cpv., infine, i sindaci sono re-
sponsabili (civilmente), in solido con gli ammini-
stratori, per i fatti e le omissioni di questi, quan- do il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro cari-
ca.
Si Come si evince dalla stessa formulazione dell'art. 2403 c.c., il generale potere di controllo dei sindaci non si limita agli atti sociali espres-
samente considerati, ma si estende, ove non sia diver-
samente stabilito, ad ogni aspetto dell'attività SO- ciale, anche se la sua intensità e frequenza varia a seconda delle circostanze, ne debba assumere un carat-
tere così penetrante da investire ogni singola opera-
zione societaria. Un più preciso e costante controllo sempre nell'ambito del poteri attrı- rimane doveroso,
buiti dalla legge, allorchè siano già emerse delle gravi irregolarità, o se ne prospetti la concreta pos-
53 sibilità.
Sotto altro profilo il controllo sindacale non Si
esaurisce in una mera verifica formale, ma è esteso anche al riscontro tra la realtà e la sua rappresenta-
zione. Contrariamente a quanto si è talvolta afferma- to, numerose norme depongono, inoltre, per l'estensio-
ne dei poteri di controllo non alla semplice legalità
formale ma anche al merito, anche se, pur sempre, en-
tro i confini loro propri: basti richiamare, in propo- sito, il primo ed il quarto comma dello stesso art.
(il primo dei quali distingue tra "control-2403 c.c.. sull'osservanzalo sull'amministrazione" e "vigilanza della legge e dell'atto costitutivo", mentre il quarto autorizza i sindaci a richiedere notizie sull'andamen to delle operazioni sociali e su determinati affari); l'art. 2342 c. 2, che impone di riferire, nella rela-
zione al bilancio, sui risultati dell'esercizio socia-
le; l'art. 2408, che attribuisce ai soci la facoltà di denunciare al collegio i fatti ritenuti 'censurabili";
l'art. 2405 c. 1, che impone al sindaci l'obbligo di intervenire alle riunioni del consiglio di amministra-
zione; lo stesso art. 1 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136,
che, demandando alle società di revisione il controllo contabile sulle società per azioni quotate in borsa,
ha lasciato le rimanenti attribuzioni al collegio sin-
54
Mod. 82 A. IN MA dacale .
Individuato, in tal modo, l'ambito dei compiti e dei poteri dei sindaci, può concludersi che ad essi è
a attribuita una posizione di controllo e di granzia che impone loro, in ogni caso e siamo al minimum l'obbligo giuridico di impedire che gli amministrato-
ri, nell'esercizio delle loro funzioni, compiano atti contrari alla legge o, addirittura, sanzionati dalla legge penale. Con riferimento ai loro ampi poteri ed alla fattispecie in esame un tale obbligo sussiste an-
di là degli specifici compiti previstiche al
dall'art. 2343 c.c.
esattamenteGli stessi ricorrenti hanno, quindi,
individuato che il problema si sposta allora negli al-
tri relativi al rapporto di causalità tra l'omissione
del comportamento doveroso e l'evento, ed alla cono-
di un scenza che nella specie trattavasi, in effetti,
conferimento in natura e non di un conferimento di credito, nonchè della sopravvalutazione dello stesso.
Quanto al primo di tali ulteriori problemi quello relativo al rapporto di causalità tra il com-
portamento omissivo e l'evento -, va precisato che si sostanzialmente di un giudizio prognostico in- tratta centrato sul fatto che, senza il comportamento omissi-
VO e con il concreto esercizio dell'attività doverosa
55
A. IN MA
-
Mod. 82 l'evento non si sarebbe verificato. Come tale il giu-
dizio non può che esprimersi in una valutazione di
probabilità, ma la stessa dev'esser tale da avvicinar-
si al massimo, attraverso l'utilizzazione di tutti gli elementi acquisiti, la valutazione delle circostanze di fatto e l'applicazione di criteri di ordine logico,
7 gen- alla certezza (per un qualche precedente, Cass.
naio 1983, in F.I., 1986, II, 351). Il secondo proble-
sostanzialmente, di ma dà luogo, ad un accertamento
fatto. In ordine agli indicati problemi la Corte di con un giudizio immune da vizi logici, ha merito,
fatto proprie le considerazioni del Tribunale secondo cui "le loro omissioni (dei sindaci) appaiono connota-
te da tale gravità ed intensità da far ritenere rag-
giunta la prova dell'esistenza di un accordo con gli di autori materiali del reato in questione e, quindi,
una dolosa collaborazione prestata per la riuscita dell'operazione", con riferimento anche alla specifi-
ca preparazione professionale. Nè si tratta qui di
considerazioni meramente astratte, avendo il Tribuna-
le (ed è noto che le sentenze, confermative sul punto,
ben possono integrarsi tra di loro) già rilevato che la collaborazione tra amministratori e sindaci si r1-
collegava alla nascita stessa del gruppo TR;
che
56
A. IN - MA Mod. 82 MI e AS avevano ammesso la conoscenza del prezzo pagato da TR e il secondo (pur se ha
successivamente ritrattato alcune delle anmissioni)
anche l'esistenza dei mutui e dell'impegno del Cultre-
ra di provvedere alla loro estinzione con il denaro dei conoscenza acquisita a seguitosottoscrittori,
delle numerose riunioni tenutesi in occasione dell'au-
I °mento di capitale ST (sent. grado, pagg. 151-
155). Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto riscontrare una "solida base di confermaquindi di nella circostanza....che, essendo stata scelta la strada del conferimento del credito, i controlli sin-
dacali, ben diversi dalla verifica di congruità dei conferimenti in natura loro imposta dall'art. 2343,
secondo comma C.C., che attiene alla fase successiva alla deliberazione di aumento di capitale, si sarebbe-
ro esauriti nella fase preventiva, sicche si rendeva
necessario assicurarsi la loro compiacente acquiescen-
za".
Da ciò la logica conclusione della consapevolez- "
za dei fatti e che l'inerzia è derivata da un vero e
proprio accordo, palese o tacito, ritenendosi logica-
mente, sotto altro profilo, che l'immediata denuncia
dei fatti avrebbe impedito sicuramente l'evento.
6.- Una posizione a parte è quella del RDe
57
A. IN MA Mod. 82 del TA, con riferimento alla seconda parte del primo motivo per il primo ed al terzo motivo per il secondo.
Per il primo, sindaco di IFL e di IFL Servizi al momento della pubblicazione del prospetto, amministra-
tore unico di ST, per un certo periodo, e con-
sigliere di amministrazione di SSGA dal passaggio del
pacchetto azionario а ST sino all'aprile del
1984 (sent. 1°, p. 146), la Corte milanese ha ritenuto da che le sue dichiarazioni circa il prezzo pagato
TR per SSGA e l'avviso, confidato al D'AN ed al TA, secondo cui l'importo dei mutui doveva es-
sere computato in detrazione, "hanno un contenuto elo-
quentemente confessorio circa la consapevolezza della
sproporzione tra il valore del pacchetto azionario della SSGA e l'entità dell'aumento di capitale", con- cludendo che "la mancata manifestazione del proprio dissenso, allorchè non trovarono alcun seguito le sue opinioni su punti che riguardavano la sua diretta re-
sponsabilità costituisce chiara manifestazione delia sua adesione ai programmi di ZO TR". La conclusione non afferisce, quindi, esclusiva-
mente alla posizione di sindaco, bensi anche a quella di amministratore di società coinvolte nella specifica vicenda del conferimento (per cui il RD ё stato
58
A. IN MA Mod. 82 qualificato, dai giudici di primo grado, "uomo di fi-
ducia di TR").
Costituisce censura di merito l'affermare che 1 suoi dubbi si riferivano esclusivamente agli aspetti fiscali, mentre qui non si tratta di individuare il concorso alla stregua dei principi esposti nel prece-
dente paragrafo, per coloro che ricoprivano esclusiva-
mente la carica di sindaco, ma dell'individuazione di uno specifico comportamento solo apparentemente omis-
sivo, ma in realtà positivamente adesivo a quello del
TR: la mancanza della sua dissociazione è valu- tata dalla Corte, alla stregua deglialtri indizi,
in unione con gli stessi, per gravità e sufficiente,
specifiche funzioni concordanza, a denotare, per le
dell'imputato, un concorso anche attivo e non soltanto omissivo.
La stessa delega di funzioni al TR da parte del Cordini, per l'assemblea che ha deliberato l'au-
mento di capitale, non lo esonera da responsabilità.
personalità della responsabilitàIl principio della
penale non esclude l'obbligo giuridico dell'ammini-
stratore delegante obbligo da cui lo stesSO non si
-può spogliare per effetto della delega dal dovere di
preventiva direzione e di vigilanza sugli atti posti in essere dai delegati, doveri tanto più preganti al-
59 lorchè si tratti di atti di notevole delicatezza quale la delibera di un aumento di capitale. Il tentativo di richiamare la delega per un possibile esonero di re- consponsabilità contrasta inoltre, nella specie,
quanto ritenuto dalla Corte di merito circa i rapporti
RD-TR.
Quanto al TA, amministratore unico di ST ed amministratore delegato di SSGA al momento del confe-
rimento, la stessa sentenza impugnata afferma, con lo-
gico adeguamento alle sue specifiche funzioni, che "fu il principale protagonista dell'operazione di aumento di capitale" (p. 98): il motivo tende a contestare ge- m g nericamente tale conclusione, attraverso considerazio-
ni che sfociano nel merito, inammissibili, quindi, in questa sede (cfr. sentenza 1° grado, pagg. 142-144).
7. Un ulteriore gruppo di motivi concerne speci-
-
ficamente il reato di truffa, tanto attraverso censure di carattere generale che con riferimento alle posi-
zioni di singoli imputati. Le problematiche sı ricon-
nettono da un canto, di fronte all'intervenuta estin-
zione del reato, all'applicabilità dell'art. 152 c.
c.p.p.; dall'altro, e soprattutto, all'esigenza di una cognizione piena е non racchiusa nell'ambito di det- ta norma -1 dovendosi giudicare sugli interessi cıvı-
li.
60
Mod. 82 A. IN MA Una prima censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso del TR, collegata all'asserita man-
canza di prova certa sulla sopravvalutazione di SSGA,
rimane assorbita (e smentita) da quanto si è detto al
3 circa l'adeguatezza della motivazione sul punto.
La seconda censura, con la quale si denuncia un vi-
zio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dovendosi accertare, ai fini del del dibattimento,
reato, le motivazioni personali dei sottoscrittori
(TA 2), è connessa con quella specificamente di-
retta contro l'ordinanza con la quale è stata rigetta-
ta la relativa istanza, ed ivi approfondita (TR
1; AS 1).
Quest'ultima censura è, in tesi, fondata.
Nel motivare il rigetto dell'istanza di rinnova-
zione del dibattimento l'ordinanza richiama l'interve-
nuta amnistia che indubbiamente, per il combinato di-
sposto del primo e del secondo comma dell'art. 152 c.
2 c.p.p., impedisce ogni ulteriore attività istrutto-
ria, dovendosi procedere immediatamente all'applica-
zione della causa estintiva e dovendosi, viceversa,
nel merito pronunciare assoluzione o proscioglimento solo quando esiste già la prova che il fatto non sus-
siste o che un determinato imputato non lo abbia com- messo o che il fatto non è preveduto dalle legge come
61
Mod. 82 A. IN MA reato, secondo l'originaria previsione di detta norma, ovvero manchi la prova circa la sua commissio ne, se-
Corte Cost.le,condo la pronuncia integratrice della di cui alla sent. 16 gennaio 1975, n. 5.
Allorchè, peraltro, il giudice, pur in presenza dell'amnistia (ed ora, per l'art. 578 c.p.p. approvato con d.p.r. 22 settembre 1988, n. 81, immediatamente applicabile ai procedimenti in corso ex art. 245 disp. att. e trans., della prescrizione del reato), H 07
debba decidere sulle disposizioni e sul capi della sentenza concernenti gli interessi civili, la m piena, nell'ambito dellasua rimane una cognizione s quale può avvalersi, in grado di appello, di tutti i
poteri previsti dall'art. 520 c.p.p. (ed ora dall'art. 1988) e disporre pertanto, ove ritenga di603 c.p.P.
non essere in grado di decidere allo stato degli atti,
la rinnovazione, in tutto o in parte, del dibattimen- to, e l'assunzione di prove nuove.
La Corte di appello, in forza del suo erroneo non ha espresso alcun giudizio in propo- presupposto,
sito e nel medesimo errore è incorsa, almeno inizial-
nella motivazione della sentenza impugnata al- mente,
lorchè, ancora una volta, ha fatto riferimento all'in-
tervenuta causa estitiva.
Nel corso della stessa motivazione quell'errore
62
Mod. 82 A. IN MA rimane tuttavia, di fatto, superato e corretto, af-
fermandosi anche che "non sussistono nella specie le
condizioni per emettere una siffatta pronuncia, giac-
chè la sentenza di primo grado è fondata Su accerta-
menti di fatto incontestabili nella loro verità ogget- tiva e su ineccepibili considerazioni in diritto" (p.
100), che vengono riassunti e fatti propri, eviden-
ziandosi, in particolare:
a) il "complessivo disegno truffaldino che conno-
tava il prospetto", a dimostrazione del quale gli stessi giudici rimandano anche al precedente § 8, e la sua idoneità ad indurre in errore i risparmiatori (p.
105).
b) la effettiva induzione in errore ed il relati-
vo danno, rilevandosi che "ai sottoscrittori fu conse-
gnato un certificato rappresentativo di quote del ca-
pitale di una società...di valore intrinsecamente in-
feriore a quello prospettato, e comunque senza che 1'IFL ne avesse la reale disponibilità" (pp. 101-104).
Può quindi concludersi che quell'errore non ha a-
vuto alcuna effettiva incidenza sulla cognizione piena demandata alla Corte, e che dalla successiva motiva-
zione è agevole desumere, sia pure per implicito, che
gli elementi acquisiti non rendevano in alcun modo ne-
cessaria l'audizione dei sottoscrittori.
63
Mod. 82 A. IN - MA Nel reato di truffa, una volta accertati gli ar-
tifici e raggiri, non assume alcuna rilevanza l'even-
motivo che abbia indotto il soggetto passivo ad tuale una determinata disposizione patrimoniale. Ogni per- sona che sia fatta oggetto di raggiro, di cui rimane ovviamente ignara, si induce ad un determinato compor-
tamento in base a sue valutazioni diverse, ma si trat-
ta pur sempre di valutazioni e motivazioni viziate dal raggiro subito che, proprio per ciò, non incidono sul-
efficienza causale dello stesso.la
Per unitarietà di trattazione Va qui esaminata
l'ulteriore censura contenuta nella seconda parte del secondo motivo dello MI, con la quale si conte-
sta l'esistenza di un effettivo danno, per il periodo di coincidenza tra il complesso delle intestazioni fi-
duciarie e l'ammontare del capitale sottoscritto.
La censura rimane, nella sua sostanziale astrat-
tezza, del tutto generica.
Il danno, comunque, va riguardato non tanto con riferimento alla specifica situazione patrimoniale e-
sistente in ciascun momento bensì alla effettiva si-
tuazione della società prodotto offerta, di HVST, il
cui capitale ha avuto le vicende riassunte in prece-
denza, mentre, secondo quanto si è avuto modo di preci- sare, non vi è stata mai corrispondenza tra lo stesso
64
Mod. 82
A. IN - MA ed il concreto contenuto patrimoniale, per effetto della sopravvalutazione di SSGA. Sotto tali profili la sentenza impugnata contiene ampia e logica motivazio- ne, come si rileva dalla precedente esposizione. mossa8. Infondata è, poi, l'ulteriore censura,
dal TA (motivo sub 7), relativa all'assorbimento della truffa nel reato di mendacio societario.
La falsità del prospetto, sia pure costituente il delitto di false comunicazioni sociali, integra, nella truffa, l'artificio attraverso il quale la stessa vie-
consumata; ma la truffa non si esaurisce in esso, ne essendo necessari ulteriori elementi, quali l'induzio-
ne in errore e, come conseguenza di essa, una specifi-
ca disposizione patrimoniale, consistente, nella spe-
cie, nella sottoscritione delle quote di HVST, con
corrispondente danno, derivante dalla differenze tra
il valore apparente (e corrisposto dal sottoscrittori)
e quello effettivo di tali quote.
Sia pure, genericamente, con riferimento al vari
reati di falso è stato più volte precisato che "tra il delitto di truffa e quello di falso, che hanno distin-
te oggettività, non sussiste rapporto di specialità,
che suppone invece una norma generale ed una speciale
regolanti la stessa materia, e non è configurabile l'istituto del reato complesso, poichè elemento costi-
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Mod. 82 A. IN MA tutivo della truffa è considerato l'artificio 0 11
raggiro e non il falso. Si ha, pertanto, concorso di reati qualora il falso sia usato come raggiro" (Cass.
3 aprile 1984, n. 2990) e che "il delitto di truffa,
se il raggiro consiste nell'uso di un documento falso all'uopo precostituito, concorre con quello di falso perchè quest'ultimo non può essere assorbito nel pri-
trattandosi di due azioni distinte che offendono mo beni giuridici diversi (Cass. 24 marzo 1984, n. 2826).
9. In ordine alle singole posizioni le censure
attengono: a) al dolo, meramente eventuale (TR 2); con riferimento anche all'approvazione del prospetto da parte della OB ed alla mancata accettazione del rischio, potendosi contare e contandosi sulla ricono-
abilità finanziaria del TR (D'AN 2); sciuta con particolare riferimento alla posizione dei sindaci
(AS 2-3; MI 2.b).
b) all'apporto causale dei sindaci (AS 2-3;
MI 2.b), del RD (motivo sub 2) e del TA
(motivi sub 1 e 3), con riferimento per quest'ultimo
- anche all'epoca del suo ingresso nel gruppo Cultre-
ra.
Nel delitto di truffa il dolo non assume alcuna particolare connotazione, essendo sufficiente il dolo
66
Mod. 82
A. IN MA generico, costituito dalla coscienza e volontà di in-
gannare e di determinare, come conseguenza dell'ingan-
no, una disposizione patrimoniale con altrui danno e
di realizzare un ingiusto profitto. E' noto, inoltre,
che nel dolo eventuale il soggetto si prospetta il ri-
sultato della propria azione come meramente possibile:
in tal caso lo stesso si considera ugualmente voluto allorchè egli ne abbia accettato il rischio (ovvero non abbia agito con la sicura convinzione che lo stes-
so non si sarebbe verificato).
Nel reato in esame, dalla sentenza impugnata Sl
evince in modo chiaro che i vari soggetti hanno agito con dolo diretto.
Una volta prodotto il danno, cui è collegata la
consumazione del reato (che nella specie coincide con la sottoscrizione delle quote), a nulla rilevano, al fini del dolo, le possibili prospettazioni circa le future possibilità di eliderne le conseguenze (che mal si conciliano, nella specie, con la sopravvalutazione di SSGA), contando sulle proprie o sulle altrui capar..
cità.
La problematica trova adeguato e logico riscontro alle pagg. 106-111 della sentenza impugnata, attraver-
SO una motivazione priva dei denunciati vizi logico-
giuridici, potendosi richiamare anche per la posi--
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Mod. 82 A. IN MA zione dei sindaci, del RD e del TR
- quanto si è avuto modo di precisare nei precedenti paragrafi.
Attraverso le censure gli imputati tentano, piutto-
sto, di dare una diversa interpretrazione dei fatti acquisiti, inammissibile in questa sede.
10. Oggetto di censura formano ancora, da parte dei ricorrenti d'AN e TA, le statuizioni civi-
li.
La censura del D'AN rimane assorbita dall'accoglimento del ricorso del P.G..
Il ricorrente infatti, premesso, nel motivo sub
3, che la condanna al risarcimento del danno in favo-
re di alcune parti civili, nei cui confronti era stato assolto dal reato di truffa (Italimmobili 80-81; Grand
Hotel Rimini, Brucoli, Blue Palace, CC Ameno Ter-
me), era fondata, in primo grado, sulle false comuni-
non essere mai stato imputato del cazioni sociali e di reato di cui all'art. 2629c.c., assume che, venuto meno
quel delitto, derubricato nel reato contravvenzionale di cui all'art. 18 d.l. 1974, verrebbe meno anche il diritto al risarcimento in favore delle indicate parti civili.
Il TA avanza due censure:
Con la prima, contenuta nel quarto motivo, denun-
cia il difetto di motivazione in ordine alla esatta
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Mod. 82
A. IN MA individuazione dei soggetti passivi nei confronti dei quali deve rispondere civilmente, ratione temporis, con riferimento al suo ingresso nel gruppo TR,
successivo alla pubblicazione del prospetto ed alla
conseguente assoluzione dai reati di truffa commessi anteriormente al 28 ottobe 1983, ed alla sua uscita
dal gruppo stesso, avvenuta nell'agosto del 1984. Pre- cisa, in proposito, che la condanna al risarcimento del danno era stata fatta oggetto, sotto tale profilo,
di uno specifico motivo di appello.
Non è superfluo precisare che il giudice penale,
il quale debba giudicare in ordine all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno in-
trodotta nel processo penale, attraverso la costitu-
zione di parte civile, è tenuto ad accertare i pre-
supposti della domanda relativamente a ciascuna parte i che si assume danneggiata.
Dal combinato disposto degli artt. 515 c. 1 e 201
c.p.p. si evince, peraltro, che il giudizio del giudi-
ce di appello trova il suo limite, viceversa, nel de-
specifico volutum, attraverso la proposizione di uno motivo di censura. Il giudice di appello non è tenuto,
invece, a motivare in ordine a motivi del tutto gene-
rici e, pertanto, inammissibili.
A fronte della condanna contenuta nella sentenza
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A. IN MA Mod. 82 di primo grado (a favore di soggetti individuati in apposito elenco allegato al dispositivo e non di al-
tri) costituiva onere del condannato individuare e precisare quelle parti che, secondo il suo assunto, non avevano diritto al risarcimento ratione temporum. Il motivo, col quale l'appellante si è limitato a 11- chiedere al giudice di appello un generico controllo,
sia pure con riferimento a determinati dati temporali
(V motivo di appello, pp. 33-34), senza specificare era tenuto verso quali, fra le varie parti civili, non al risarcimento, rimane del tutto generico, sicchè
obbligava il giudice a quel controllo, a quella non ricerca della quale lo stesso appellante si era esen-
tato, ed alla relativa motivazione.
Ugualmente infondato, nei limiti di cui infra, il quinto motivo del TA, relativo alla condanna in favore della Ortopadana, appartenente allo stesso gruppo TR, sia sotto il profilo che non sarebbe concepibile una truffa in danno di una società dello
stesso gruppo, sia per non essere stata dimostrata la sua partecipazione alla truffa nei confronti di tale
società. Sul primo punto, che ha formato oggetto di uno specifico motivo di appello (il IV, pp. 30-32), nulla
dice la sentenza impugnata. Trattasi, tuttavia, di mo-
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Mod. 82 A. IN MA tivo manifestamente infondato sul quale non incide quel difetto di motivazione.
L'artificio od il raggiro, che sostanzia il de-
litto di truffa, ben può verificarsi tra organi di so-
cietà diverse dello stesso gruppo, in relazione ad un negozio cui entrambe siano interessate, sol che si
tratti di organi impersonati da soggetti diversi (non potendosi ipotizzare che uno stesso soggetto sia, con-
temporanemanete, ingannatore di se stesso). La distin-
ta soggettività di ciascuna società del gruppo fa 51,
inoltre, che l'eventuale danno non si riversi sul gruppo ma specificamente sulla società oggetto di rag-
giro. Già la sentenza di primo grado aveva posto ade-
guatamente in luce non solo la distinta soggettività
giuridica fra le varie società del gruppo, per cul l'una può, in concreto, ben essere soggetto passivo di un raggiro e di una truffa da parte degli amministra- tori o, comunque, dei legali rappresentanti dell'al-
- così giustificando il trattamen- tra, ma soprattutto rispetto alle altre società dello to differenziato stesso gruppo il fatto che l'Ortopadana/era rappre-
-
sentata, al momento della sottoscrizione delle quote,
da soggetti diversi dagli attuali imputati e che,
quindi, ben potevano essere indotti in errore.
71
Mod. 82 A. IN MA 11. L'ottavo motivo addotto dal TA, relativo all'entità della pena, rimane assorbito dall'accogli-
mento del ricorso del P.G. Con lo stesso, infatti, il ricorrente lamenta non solo l'utilizzazione di formule di stile, ma, soprattutto, che, essendo stato dichia-
rato estinto il reato di truffa, già ritenuto più gra-
la pena non poteva essere applicata in uguale mi- ve,
sura per il reato già considerato, in primo grado, e
definitivamente, meno grave.
12. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna
anche degli imputati ricorrenti, in solido con le par-
ti civili il cui ricorso è stato dichiarato inammissi-
bile, al rimborso delle spese processuali e di ciascu-
no al pagamento di una somma a favore della Cassa del- le Ammende, la cui misura può essere ugualmente fis-
ssata in £. 500.000.
Gli imputati ricorrenti sono altresì tenuti, in
solido, al rimborso delle spese in favore delle parti civili, che si liquidano in complessive €. 2.000.000,
di cui £.
1.500.000 per onorari e £. 500.000 per spe- se, in favore di quelle rappresentate dall'avv. Mario
NI; in E. 2.600.000, di cui £.
2.000.000 per ono-
rari e
£. 600.000 per spese, in favore delle parti ci-
vili rappresentate dall'avv. Renato Palmieri, rilevan- dosi che, nel caso di difesa di più parti, compete un
72 onorario unico, che può essere aumentato per ogni par-
te, fino ad un massimo di dieci, del 20%, а norma
5 della Tariffa professionale approvata con dell'art. 24 novembre 1990, n. 392; in £. 2.201.000, di cui d.m.
201.000 per spese, in
£.
2.000.000 per onorari e £.
rappresentate dall'avv. favore delle parti civili
Gianluca La Villa ed in in £.
2.000.000 per onorari in favore delle parti civili rappresentate dall'avv.
Cesare Pedrazzi.
P.Q.M.
LA CORTE
Visti gli artt. 202 c.p.p.
DICHIARA
inammissibili il ricorso proposto dal P.G. di Milano
nei confronti di CE ER, per rinuncia, non-
chè i ricorsi delle parti civili s.p.a. Ortopadana,
s.r.l. Grand Hotel Rimini, s.r.l. Blue Palace Immobi-
s.p.a. Italimmobili 81 ed s.r.l. Brucoli H.V.;liare,
ANNULLA
la sentenza impugnata nei confronti di TR Vin-
cenzo, AT TO, AS SS, SA Ita-
lo, Cordini Ivan Ervin, D'AN NN e MI
NO, limitatamente al reato. di cui al capo A)
dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della
stessa Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
73
A. IN MA Mod. 82 RIGETTA
i ricorsi degli imputati, che
CONDANNA
in solido ' al rimborso delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessive £. 2.000.000,
di cui £.
1.500.000 per onorari e £. 500.000 per spe- se, in favore delle parti civili rappresentate
RI NI, in £. 2.600.000, di cui £.dall'avv.
2.000.000 per onorari e £. 600.000 per spese, in favo-
re delle parti civili rappresentate dall'avv. Renato
in £. 2.201.000, di cui £.
2.000.000 per o- Palmieri,
norari e £. 201.000 per spese, in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Gianluca La Villa ed in in £.
2.000.000 per onorari in favore delle parti ci-
vili rappresentate dall'avv. Cesare Pedrazzi;
CONDANNA
gli imputati e le parti civili ricorrenti, s.p.a Orto-
padana, s.r.l. Grand Ho tel Rimini, s.r.l. Blue Palace
Immobiliare, s.pa. Italimmobili 81 ed s.r.l. Brucoli
H.V., in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di f. 500.000 a favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28 marzo 1991
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Рабели Шибит Hattonio Colts learne DEPOSITATA IN CANCELLERIA
74 addi - 9 APR/1991
ELLIERE IL CAL
A. IN MA Mod. 82