Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/1991, n. 3949
CASS
Sentenza 28 febbraio 1991

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Anche i componenti del collegio sindacale di una società possono rispondere, a titolo di concorso, del reato di cui all'art. 2629 cod. civ., qualora dalla loro azione od omissione risulti avallata l'esagerata valutazione dei conferimenti, eseguita dai soci conferenti o dagli amministratori di una società commerciale. (Non risultano precedenti).

Il reato di falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ. ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, sia interni sia esterni al rapporto sociale restrittivamente inteso. Pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda non soltanto la società, i soci "uti singuli", i futuri soci, i possibili creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia nazionale, sì che il comportamento incriminato può anche essere lesivo dell'economia pubblica. (In motivazione la S.C. ha precisato che sono comunicazioni sociali ai sensi dell'art. 2621 cod. civ. tutte quelle compiute, in forma scritta od orale, dai singoli soggetti qualificati della società nell'esercizio delle specifiche funzioni ad esse attribuite).

Allorché il giudice, pur in presenza dell'amnistia, debba decidere sulle disposizioni e sui capi della sentenza concernenti gli interessi civili, la sua rimane una cognizione piena, nell'ambito della quale può avvalersi, in grado di appello, di tutti i poteri previsti dall'art. 520 cod. proc. pen. e disporre, pertanto, ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, la rinnovazione totale o parziale del dibattimento, e l'assunzione di prove nuove.

Non è esonerato dalla responsabilità per il reato di cui all'art. 2629 cod. civ. l'amministratore che intervenga per delega alla assemblea che delibera l'aumento di capitale, in quanto il principio della personalità della responsabilità penale non esclude l'obbligo giuridico, che grava su di lui e del quale non può spogliarsi mediante delega, di preventiva direzione e vigilanza sugli atti posti in essere dal delegato, specie se di particolare delicatezza come l'aumento di capitale sociale. (V., per quanto valga, 176014, 174157 e 166673).

Non ogni sopravvalutazione, sia pur minima, integra il reato di cui all'art. 2629 cod. civ., essendo pur sempre necessario che la stessa sia patrimonialmente apprezzabile. Ed invero il termine "esagerare" non indica una qualsiasi differenziazione tra il valore effettivo del bene e quello per cui lo stesso viene conferito, ma evidenzia la necessità di un divario tra i due valori che abbia assunto una certa consistenza, nella cui valutazione l'art. 2343 cod. civ. può eventualmente fornire un semplice criterio orientativo. Ne consegue che, ai fini della sussistenza del reato, l'indagine va svolta caso per caso e la chiave di volta è costituita dall'elemento soggettivo, dal carattere fraudolento dell'esagerazione che, necessariamente coniugandosi con l'elemento oggettivo, è idoneo a togliere ogni dubbio circa la natura del fatto e la sua direzione.

L'eventuale nullità dell'atto che costituisce il presupposto o il mezzo di attuazione del conferimento in natura non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 2629 cod. civ.. (Non risultano precedenti).

Agli effetti penali rientra tra le comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. il prospetto informativo da trasmettere preventivamente alla CONSOB nei casi e con le modalità prescritte dall'art. 18 del decreto legge n. 95 del 1974 convertito nella legge 7 giugno 1974 n. 216. (Non risultano precedenti).

È configurabile la truffa anche in danno di una società appartenente allo stesso gruppo al quale appartiene la società i cui organi l'abbiano posta in essere. (Non constano precedenti).

Il delitto di truffa, se il raggiro consiste nell'uso di un documento falso all'uopo precostituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito nel primo, trattandosi di due azioni distinte, che offendono beni giuridici diversi. (Nella specie si è ritenuto il concorso della truffa e del delitto di false comunicazioni sociali, quest'ultimo sub specie di falsità del prospetto di cui all'art. 18 D.L. n. 95 del 1974, integrante l'artificio mediante il quale si consuma il primo delitto).

Ai fini della prova della simulazione contrattuale non sussistono, nell'ambito penale, i limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., e pertanto la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ed anche mediante un complesso di indizi che rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza voluti dall'art. 192 cod. proc. pen.. (Non constano precedenti. Si veda, per quanto valga, 178348).

L'esagerata valutazione dei crediti conferiti in società, sia nell'atto costitutivo sia in caso di aumento del capitale, non costituisce reato se commessa interiormente all'entrata in vigore del DPR 10 febbraio 1986 n. 30. (Non risultano precedenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/1991, n. 3949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3949
    Data del deposito : 28 febbraio 1991

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