Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8527 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07313/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7313 del 2025, proposto da
Bs Supermarkets S.r.l. e Bs Immobiliare S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Filippo de Jorio e Jean Paul de Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Agosta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. G03988 del 1° aprile 2025 della Direzione Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare - Area Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica della Regione IO, notificata il 30 aprile 2025, che non ha autorizzato “la realizzazione di un edificio commerciale turistico ricettivo”, nonché di tutti gli atti ad essa inerenti, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IO e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2026 la dott.ssa ES NT AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. La BS Immobiliare S.r.l. è attualmente proprietaria, a seguito di acquisto dalla BS Supermarkets S.r.l., di alcuni lotti contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Agosta al Foglio n. 11, particelle nn. 518, 519, 1086, 1087 e 1300, siti in località “Madonna della Pace” (a cavallo tra i Comuni di Agosta e di Subiaco), ubicati lungo la strada statale Sublacense.
Antecedentemente alla vendita, la Società dante causa presentava al Comune di Agosta domanda di permesso di costruire al fine di realizzare un edificio commerciale e turistico-ricettivo articolato su tre piani, di cui due fuori terra, con installazione, sulla copertura del fabbricato, di un impianto fotovoltaico e solare-termico per la produzione di acqua calda.
Veniva contestualmente presentata istanza di autorizzazione paesaggistica, in quanto i suddetti terreni ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Tale richiesta era rigettata dalla Regione IO con Determina n. G11022 del 9 agosto 2023, adottata previo parere negativo (ivi qualificato come vincolante) espresso dalla competente Sopraintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti con nota prot. n. 16167 del 4 agosto 2023.
Entrambi i provvedimenti sono stati gravati con ricorso R.G. n. 15203/2023, accolto dal T.A.R. del IO, Sezione II quater, con sentenza n. 1875 del 28 gennaio 2025, in ragione della fondatezza della censura “ con cui viene dedotto il difetto motivazionale in relazione alla natura non vincolante del parere emesso tardivamente (…) ” dall’autorità ministeriale, avendo la Regione IO “ richiamato la propria proposta di provvedimento negativo, basata sulla ritenuta non conformità dell'intervento all'art. 36, comma 6, delle NTA del PTPR ” senza compiere “ un autonomo apprezzamento degli specifici aspetti paesaggistici considerati nel parere negativo emesso dalla Soprintendenza, limitandosi invero ad affermare al riguardo «di condividere le valutazioni» in esso espresse ”.
La sentenza ha annullato gli atti con la precisazione che “ Dall'accoglimento del ricorso introduttivo deriva, sul piano degli effetti conformativi della presente decisione, l'obbligo per la Regione IO di pronunciarsi nuovamente sull'istanza di autorizzazione paesaggistica, prescindendo dal richiedere un ulteriore parere alla Soprintendenza e tenendo conto delle coordinate tracciate con la presente pronuncia ”.
2. La Regione IO, in sede di riedizione del potere, ha emanato una nuova determinazione negativa con atto n. G03988 del 1° aprile 2025, notificato alla BS Supermarkets S.r.l il successivo 30 aprile.
3. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato in data 20 giugno 2025, entrambe le Società menzionate in epigrafe hanno impugnato la sopravvenuta determina, chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi di diritto e concludendo per l’accertamento e la dichiarazione del “ buon diritto delle ricorrenti a vedersi riconoscere la possibilità di realizzare «un edificio commerciale turistico ricettivo», come da domanda del 28 febbraio 2022 ” e per la condanna della Regione IO al rilascio del provvedimento richiesto.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura (con atto depositato in data 24 giugno 2025) e la Regione IO (con atto depositato in data 3 luglio 2025).
Il Comune di Agosta, anch’esso evocato in causa, non si è costituito.
5. In vista della discussione del ricorso sia la parte ricorrente sia la Regione IO hanno prodotto documentazione (cfr. depositi del 16, 18, 20 e 23 febbraio 2026), memorie ex art. 73, co. 1 cod. proc. amm. (dep. nelle date 2 e 5 marzo 2026) e repliche (dep. in data 12 e 16 marzo 2026).
6. In data 6 a 8 aprile 2026 l’Avvocatura dello Stato ha prodotto documentazione nell’interesse della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti.
7. All’udienza pubblica del 7 aprile 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
RI
1. In limine litis va disposto lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dall’Avvocatura dello Stato nelle date 6 e 8 aprile 2026, in quanto prodotta in violazione del termine previsto dall’art. 73, co. 1 cod. proc. amm. per il deposito di documenti (40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso), dandosi altresì atto che la seconda produzione documentale è comunque del tutto inammissibile, in quanto avvenuta dopo in passaggio in decisione della causa.
Di conseguenza, di tale documentazione non si terrà conto ai fini del decidere.
2. Ancora in via preliminare va precisato che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente nella propria memoria di replica, la memoria conclusionale della Regione IO depositata in data 5 marzo 2026 non eccede i limiti dimensionali previsti per i giudizi innanzi al giudice amministrativo: essa, infatti, consta di 21 pagine, e dunque rispetta i “ criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo ” fissati con il d.P.C.S. n. 167/2016, e segnatamente quelli previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b) , secondo cui “ le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio (…) delle memorie e di ogni altro atto difensivo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’articolo 8, indicati di seguito per ciascun rito: (…) nel rito ordinario (…) 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’articolo 8) ”.
Anche la stessa memoria di replica di parte ricorrente del 12 marzo 2026, che consta di 11 pagine, rispetta tali limiti dimensionali, essendo essi applicabili “ anche alle memorie di replica ” giusta il disposto del comma 3 del medesimo art. 3, come modificato ad opera del d.P.C.S. 16 ottobre 2017, n. 127 (di talché è privo di pregio l’assunto, dedotto dalla difesa regionale al punto 2 delle proprie repliche del 16 marzo 2026, secondo cui “ è piuttosto la memoria di replica di controparte a non rispettare i parametri dimensionali, in quanto essa consta di ben 11 pagine, a fronte delle 5 pagine fissate come limite per le repliche dall’art. 3 comma 3 del citato Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 ”).
3. Nel merito, il gravame è infondato.
4. Va opportunamente rappresentato, in premessa, che i terreni interessati dal proposito edilizio per cui è causa sono gravati da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. c) e 142, co. 1, lett. c) d. lgs. n. 42/2004 (Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua), ricadendo in parte nella fascia di rispetto del Fiume NI e in parte nella fascia di rispetto di un bene archeologico tipizzato dallo strumento paesaggistico ex art. 46 “ Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto ” delle N.T.A. del P.T.P.R. (quanto al vincolo archeologico, va precisato che era stato conseguito il parere favorevole della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del IO, rilasciato con nota prot. n. 5746 del 17 maggio 2013 e successivamente confermato con nota prot. n. 4632 del 28 dicembre 2022, sul presupposto che “ la costruzione dell’edificio commerciale e turistico non appare suscettibile di interferenza con preesistenze di interesse archeologico ”).
Con la determina oggetto della presente impugnativa la Regione IO, pronunciatasi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla BS ET in sede di riedizione del potere, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della precedente determina sfavorevole n. G11022 del 9 agosto 2023, ha nuovamente denegato il richiesto titolo autorizzatorio. In particolare, l’amministrazione ha preso posizione sulle osservazioni presentate dall’interessata in risposta al preavviso ex art. 10- bis l. n. 241/1990 (già pervenute con nota prot. n. 578468 del 29 maggio 2023) e motivato la propria decisione sul duplice presupposto della i) non conformità dell’intervento alla normativa di tutela paesaggistica, ponendosi esso in contrasto con le pertinenti disposizioni dettate dall’art 36, co. 6 delle N.T.A. del P.T.P.R. (“ I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di centocinquanta metri per parte ”), in quanto “ posto a 120 m dall’argine del corso d’acqua e non garantendo totalmente il mantenimento della fascia di rispetto integra e inedificata ”, oltre che della ii) non compatibilità con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo, non congruità con i criteri di gestione dell’area e non coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalle NTA, ricadendo l’area in esame “ in gran parte nel Paesaggio Naturale Agrario secondo la tav. A del PTPR, in un contesto costituito da porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario in cui la tutela della vocazione agricola/naturale è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l’interdizione di iniziative di trasformazione territoriale ed in cui l’interruzione di processi ecologici e ambientali rappresenta un fattore di rischio; - l’area di intervento risulta esterna all’area urbana propriamente detta, con sporadici immobili nelle vicinanze e grandi spazi naturali inedificati di cui costituisce un continuum fino alla strada comunale mentre il progettato immobile per dimensioni, forme, colori e tipologia edilizia risulta più tipicamente espressione di un contesto urbano (…) ” (è stata così confermata la motivazione formulata con il preavviso di diniego, in cui era stato messo in evidenza come “ il progetto mostra ampi profili di incompatibilità dal punto di vista volumetrico e linguistico nel rapporto con il contesto paesaggistico. Così come concepito, esso costituirebbe un’incisione nell’identità paesaggistica che si intende tutelare ”).
5. Con il primo mezzo le ricorrenti sollevano le seguenti sotto-censure.
5.1. L’inquadramento paesaggistico operato dalla Regione sarebbe inficiato da vizio di istruttoria, oltre che per violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’azione amministrativa, atteso che l’area ove ricade il proposito edilizio non presenterebbe alcun pregio ambientale, essendo pienamente urbanizzata, e rientrerebbe nell’ambito paesistico del “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione” di cui alla Tavola A 26 del P.T.P.R. del IO (ai sensi dell’art. 29 delle relative N.T.A. “ Il Paesaggio dell’insediamento in evoluzione è costituito da ambiti anche parzialmente edificati in via di trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano. Possono comprendere territori con originaria destinazione agricola ma ormai inseriti in tessuti urbani o ad essi immediatamente circostanti ”), come comprovato dalla Relazione Paesaggistica prodotta dalla BS Supermarkets S.r.l. e dalla documentazione fotografica offerta in visione, di cui emergerebbe che “ la Località «Madonna della Pace» non solo è dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma può essere considerata a tutti gli effetti come un centro abitato, in considerazione (…) delle abitazioni, degli edifici pubblici, e delle attività commerciali, etc., che ivi insistono, e che «circondano» i fondi delle ricorrenti ”, precisando che “ tutte le particelle contigue di cui al Foglio 11, e cioè le nn. 517, 1390, 363 e 364 sono edificate ”. Di talché troverebbe applicazione il disposto di cui al punto 4.2. della Tabella B acclusa al citato art. 29, che contempla la possibilità di realizzare “ strutture commerciali e terziarie ” nonché (come previsto al successivo punto 5.2. e ss.) “ attrezzature di ristoro e soccorso ”.
A sostegno dell’assunto fattuale secondo cui il contesto territoriale di cui trattasi sarebbe fortemente urbanizzato, con compromissione della sua originaria vocazione agricola, sono state prodotte in atti (in data 23 febbraio 2026) due consulenze tecniche di parte, asseverate con giuramento (rispettivamente a firma dell’Arch. Luigi Lanciotti e del Dott. Agr. Marco Alimonti), richiamate sia nella memoria conclusionale del 2 marzo 2026 (in cui tra l’altro si pone in evidenza come il vigente P.R.G. del Comune di Agosta abbia classificato l’area in esame come “ Zona B – Edificazione consolidata (art. 2 comma B del D.M. 1444/68) ”, tanto che con delibera della Giunta comunale n. 91 del 2012 la perimetrazione dei “centri edificati” del Comune è stata estesa anche alla Frazione Madonna della Pace), sia nella memoria di replica del 12 marzo 2026, in cui si sottolinea che quella esistente in prossimità del lotto è una vegetazione non “ frutto di coltivazione agraria, ma spontanea, che scaturisce dell’abbandono di qualsivoglia attività agricola ” né “ presenta alcuna attinenza (anche remota) con uno sfruttamento agrario dei tenimenti della zona ”, evidenziando come i lotti “ fungevano da parcheggio per una locale attività commerciale e come spazio di manovra per i mezzi della locale caserma dei VV.FF .”, oltre a presentarsi, allo stato, incolti, coperti da tracciati viari in breccia e opere di rinterro con materiali inerti di varia provenienza, con presenza di specie erbacee infestanti e assenza di coltivazioni agricole attive.
5.2. In secondo luogo, sarebbe erronea la motivazione che fa leva sull’applicabilità, al caso di specie, del disposto di cui al comma 6 dell’art. 36 P.T.P.R: in primis , secondo il Piano di Assetto Idrogeologico del sottobacino del Fiume NI, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006, l’area interessata non risulta ricompresa né tra le fasce fluviali, né tantomeno nelle zone a rischio. In secondo luogo, troverebbero applicazione le disposizioni derogatorie dettate dai commi 8 e 12 del medesimo art. 36 (“ 8. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, per le zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine; b) comprovata esistenza di aree edificate contigue. (…) 12. Nell’ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine; b) comprovata esistenza di aree edificate contigue ”), sussistendo entrambe le condizioni ivi previste, atteso che i) i terreni di proprietà della BS distano più di 100 mt dagli argini del fiume NI e ii) sono separati da questi ultimi da tutta una serie di fabbricati già esistenti, oltre ad insistere nell’ambito di un “insediamento urbano”, ricorrendo, altresì, il presupposto della “integrazione dei servizi”.
5.3. Il vizio di istruttoria che inficerebbe il gravato provvedimento di diniego, rendendolo contrario ai principi di buon andamento, legalità e imparzialità, sarebbe ulteriormente corroborato dalla circostanza (peraltro evidenziata nello stesso preambolo dell’atto) che il Ministero della cultura – DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Sopraintendenza Archeologica per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti aveva espresso, nel 2011, parere archeologico favorevole, successivamente confermato, a comprova che “ non vi sono dunque reperti o tracce di insediamenti umani passati meritevoli di tutela ”.
5.4. Ed ancora, la Regione IO aveva già rilasciato l’autorizzazione paesaggistica con determinazione n. A04749 del 22 maggio 2012, con cui aveva assentito la realizzazione di un edificio commerciale (dotato di pannelli fotovoltaici sulla copertura) sostanzialmente identico a quello di cui trattasi, per cui (a vincoli invariati ed essendo rimasta immutata la distanza dal corso d’acqua) non si comprende la ragione per la quale tale proposito edilizio è stato oggi denegato.
6. Tali censure non colgono nel segno.
7. Va precisato che, essendo il provvedimento regionale qui gravato un atto plurimotivato, in quanto basato su due motivi tra loro autonomi ( i.e. , non conformità del progetto alla normativa di tutela paesaggistica e, in aggiunta, incompatibilità con i valori tutelati dal vincolo), è sufficiente a sorreggerlo in sede processuale la legittimità di uno solo di essi, come da granitica giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2025, n. 9686; Cons. Stato, sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480; Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Peraltro, la prima delle predette motivazioni assume carattere “assorbente” rispetto alla seconda: invero, come chiaramente e condivisibilmente messo in evidenza dalla stessa determina regionale, la “ accertata non conformità dell’intervento proposto alla normativa di tutela paesaggistica reca con sé, comunque, l’irrilevanza della valutazione di non compatibilità, in quanto il dissenso deriva da disposizione normativa, come anche evidenziato nella nota prot. n. 23231 del 27/09/2018 dell’Ufficio Legislativo Mibact («In linea di principio, il diniego dell’amministrazione preposta all’intervento di modificazione del paesaggio esclude l’esigenza del doppio controllo, ossia la necessità di una seconda valutazione rimessa alla Soprintendenza, essendo peraltro difficile ipotizzare che quest’ultima (…) possa esprimersi favorevolmente a fronte di un diniego (o proposta negativa) dell’amministrazione locale in ragione della mancata conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale») ”. Ciononostante, la Regione ha comunque “ ritenuto opportuno dare risposta anche alle osservazioni ” presentate dall’interessata in sede procedimentale relative al profilo della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici espressi dal sito.
8. Tanto precisato, la prima delle suddette motivazioni non disvela profili di illegittimità.
8.1. Assodato e incontestato che il progettato intervento ricade nella fascia di rispetto del Fiume NI, trovandosi ad una distanza inferiore ai 150 metri previsti dal comma 6 dell’art. 36 delle N.T.A. del P.T.P.R. del IO, la determina gravata ha esaustivamente e compiutamente illustrato le ragioni per le quali non possono trovare applicazione al caso di specie le previsioni di cui ai commi 8 e 12 della medesima disposizione, che erano state invocate nelle osservazioni al preavviso di diniego e che sono state poi richiamate anche con il ricorso oggi in trattazione, le quali introducono una deroga al vincolo di inedificabilità assoluta altrimenti applicabile, difettando i presupposti in esse previsti.
L’art. 12, infatti, si applica “ in sede di nuova formazione di Strumenti urbanistici o relative varianti ”, e dunque trattasi di norma non prescrittiva ma programmatica, riguardante la futura attività di pianificazione urbanistica, non riferibile (come rileva la Regione) anche ai “ progetti edilizi urbanisticamente conformi, come nel caso in esame ”, essendo il Comune di Agosta già dotato di un P.R.G. approvato nel 2005.
Quanto al comma 8, premesso che tale disposizione presuppone la sussistenza della “ zona territoriale omogenea C, D e F di cui al DM 1444 del 1968 alla data di adozione del PTP (nel caso in esame PTP n. 8 adottato con Dgr 2275/87 ”, e sebbene sia attestato che l’intervento, ai sensi del P.R.G. del Comune di Agosta attualmente vigente, approvato in data 1° aprile 2005, ricade in zona territoriale omogeneo (Z.T.O.) “F - Attrezzature Private di interesse Pubblico”, non è stata però documentata, nonostante le richieste di chiarimenti formulate al riguardo dalla Regione, la zonizzazione (Z.T.O.) prevista dallo strumento urbanistico generale vigente alla data di adozione del citato PTP n. 8, ossia nell’annualità 1987. Sul punto, il preambolo del gravato provvedimento dà conto che tale necessaria informazione non è stata fornita né dal Comune né dall’interessata, precisando che con atto acquisito in data 20 febbraio 2023 l’amministratore unico della Società BS Supermarkets aveva trasmesso una nota esplicativa sulla Zona Omogenea di PRG secondo il DM n. 1444/1968, ivi indicando che l’area è classificata come zona “F” - Zone di interesse pubblico ai sensi delle NTA del vigente strumento urbanistico “ ma con nessun riferimento alla ZTO alla data dell’adozione del PTP come prescritto dalla norma paesaggistica ”.
Il ricorso sorvola su tale carenza informativo/documentale, né in ogni caso offre utili elementi per appurare quale fosse la classificazione dell’area in vigore nell’epoca di interesse (1987).
La motivazione del diniego, peraltro, aggiunge che non risulta neanche rispettata la condizione prevista dalla lett. b) del medesimo comma 8, ossia la “ comprovata esistenza di aree edificate contigue ”, in quanto “ dall’ortofoto inserita a pag. 3 della Relazione Paesaggistica in atti, risultano solo sporadiche costruzioni lungo la viabilità ed il lotto in esame risulta piuttosto un prolungamento dell’area agricola retrostante ”: la visione della suddetta aerofotogrammetria, versata in atti, conferma tale assunto, essendo infatti visibili, nell’intorno, solo rade edificazioni lungo il tracciato della SS Sublacense, mentre i terreni di cui trattasi si trovano in contiguità con una vasta area libera e inedificata che corre fino all’argine del Fiume NI (riconoscibile dalla vegetazione ripariale che si sviluppa lungo il suo corso). Tale circostanza di fatto è ulteriormente corroborata dalle ortofoto riprodotte nella memoria regionale, che immortalano l’area dal 2000 al 2025 e che in effetti danno contezza (come evidenziato negli scritti difensivi della Regione) di come il lotto in questione si inserisca in un contesto che nel corso degli anni si è mantenuto totalmente integro nelle sue componenti ambientali e naturalistiche, né risulta sconfessata dalle immagini aeree riprodotte nelle relazioni tecniche dei consulenti di parte prodotte in giudizio dalle ricorrenti.
8.2. E’ poi inconferente la classificazione dell’area contenuta nel Piano di Assetto Idrogeologico del sottobacino del Fiume NI, attesa l’autonomia del PAI (che assolve la specifica funzione di individuare le zone a rischio idraulico e relative misure di salvaguardia) rispetto al Piano Territoriale Paesaggistico, trattandosi di due strumenti che perseguono distinte finalità e presidiano interessi pubblici diversi.
9. Quanto sin qui argomentato, dunque, rende ultronea la disamina delle ulteriori censure dedotte con il primo mezzo.
Per mera completezza, si rappresenta in ogni caso che esse sono parimenti infondate.
9.1. In particolare, le doglianze che si appuntano sulla valutazione di non compatibilità del proposito edilizio con i valori paesaggistici poggiano su un assunto (quello secondo cui l’area sarebbe classificata dal vigente P.T.P.R. come “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”) sconfessato dalla documentazione di causa: nella “Relazione per l’accertamento di conformità e proposta di provvedimento” inoltrata dalla Regione IO alla Soprintendenza con nota prot. n. 306612 del 20 marzo 2023, infatti, si dà espressamente atto che “ gran parte dell’area ove ricade l’intervento è individuata come Paesaggio Naturale Agrario mentre una minima parte verso Sud è individuata come Paesaggio degli Insediamenti Urbani ”, e tale circostanza è corroborata dalla Tavola A 26 del P.T.P.R., versata in atti dalla difesa regionale al doc. 17 depositato in data 20 febbraio 2026 (peraltro, la stessa cartografia contenuta nelle consulenze tecniche di parte versate in atti riproduce la medesima Tav. A 26, da cui si evince che il lotto in esame ricade per la maggior parte nell’area ivi contraddistinta con colore verde chiaro e corrispondente al “Paesaggio Naturale Agrario”, e solo per una piccola parte residua in quella contraddistinta dalla medesima Tav. A con colore grigio, che identifica il “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”: cfr. pag. 5 della relazione del dott. agr. Alimonti e pag. 3 della relazione dell’Arch. Lancillotti).
Del resto, non risulta nemmeno che le ricorrenti abbiano impugnato il P.T.P.R. allo scopo di contestare la classificazione di paesaggio ivi contenuta in ragione dell’asserito alto tasso di antropizzazione e compromissione della vocazione agricola dei luoghi.
9.2. Quanto, poi, all’esistenza di un pregresso parere archeologico favorevole, va ribadito che l’area è interessata da una pluralità di vincoli, con conseguente applicazione congiunta delle relative prescrizioni di tutela, tra cui quella – che si è detto essere prevalente e assorbente – dell’art. 36, co. 6 delle N.T.A. del P.T.P.R., con conseguente vigenza di un vincolo di inedificabilità assoluta derivante dalla presenza del Fiume NI.
9.3. In relazione alla questione dei titoli autorizzatori rilasciati in passato ai precedenti proprietari del lotto (v. autorizzazione paesaggistica n. A04749 emessa dalla Regione IO in data 22 maggio 2012 e permesso di costruire n. 2/2017 rilasciato dal Comune di Agosta nel 2017), la determina regionale, in premessa, dà compiutamente atto che “ i precedenti titoli autorizzativi già menzionati sono riferiti ad altro progetto, diverso per destinazione (solo commerciale), tipologia edilizia e area di sedime e che entrambi hanno perso validità, essendo scaduti i termini di efficacia ”, e tale assunto non è stato efficacemente confutato dalla parte ricorrente, che si è limitata a produrre in atti solo la determina del 2012 (cfr. all. 9 al ricorso), ma non il relativo progetto, argomentando peraltro che la precedente struttura era stata progettata a una distanza “ molto più vicina alla fascia di rispetto fluviale ”, il che appunto comprova che quantomeno la relativa area di sedime sia stata modificata (del resto, anche la sagoma dei due edifici appare ben diversa: cfr. raffigurazione contenuta nella perizia dell’Arch. Lancillotti e riprodotta graficamente a pag. 3 della memoria di replica).
In ogni caso, non può assumere alcun rilievo invalidante la circostanza che anche il proposito edilizio precedentemente assentito sorgeva entro la fascia di rispetto del Fiume NI (semmai, essa renderebbe illegittima l’autorizzazione illo tempore rilasciata).
10. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta che la gravata determina inciderebbe in maniera del tutto immotivata sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica, tutelati sia dalla Costituzione sia dalla CEDU, anche considerato che il proposito edilizio prevede l’installazione di impianti fotovoltaici all’avanguardia che potrebbero contribuire a ridurre le emissioni di CO2, non sussistendo i caratteri del “paesaggio naturale agrario” in ragione dell’effettivo stato dei luoghi, ben diverso da quello prospettato dalla P.A., e avendo la Regione obliterato il disposto dell’art. 1, co. 7 L.R. n. 7/2017, che reca la definizione di “porzioni di territorio urbanizzate”, oltre che tradito le finalità perseguite dalla prefata norma (cfr. comma 1, lett. a ). Inoltre, l’intervento avrebbe comportato la piantumazione di numerosi filari di alberi e la creazione di “corridori ecologici”, garantendo l’attuazione dei principi sanciti dall’art. 9 Cost. Viene poi nuovamente invocata l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dalla Regione nel 2012.
Tali assunti non meritano pregio, in ragione del carattere assorbente e ostativo della valutazione di non conformità alla normativa di tutela paesaggistica (per la prossimità ad un corso d’acqua), di cui si è sopra dato conto.
Per mera completezza si precisa che è comunque inconferente il riferimento alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, che detta disposizioni per la “rigenerazione urbana” e il “recupero edilizio” di edifici esistenti (cfr. art. 1, comma 2: “ Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria ”), laddove nel caso di specie si tratta di una nuova edificazione da realizzarsi su un lotto completamente libero.
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Regione IO nella misura determinata in dispositivo, ponendole a carico di entrambe le ricorrenti in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero della cultura, in quanto costituitosi con atto di mero stile. Nulla si dispone, invece, nei confronti del Comune di Agosta, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, a rifondere alla Regione IO le spese di lite, nella misura di euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero della cultura. Nulla spese nei confronti del Comune di Agosta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
ES NT AY, Primo Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ES NT AY | LA MA |
IL SEGRETARIO