TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8527
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di istruttoria e violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto che la prima motivazione della determinazione regionale (non conformità alla normativa di tutela paesaggistica) sia assorbente e ostativa. Ha specificato che l'art. 12 si applica solo in sede di nuova pianificazione urbanistica, non a progetti edilizi conformi a PRG esistente. Ha rilevato la mancanza di documentazione sulla zonizzazione del 1987 necessaria per applicare il comma 8 dell'art. 36 e ha confermato che le aree edificate contigue non sono sufficientemente comprovate, con il lotto che appare come prolungamento di area agricola. La classificazione del PAI è ritenuta irrilevante rispetto al PTPR. Le doglianze sulla compatibilità paesaggistica sono respinte perché l'area rientra nel "Paesaggio Naturale Agrario" e non in quello degli "insediamenti in evoluzione". Il parere archeologico e le autorizzazioni pregresse sono considerate ininfluenti rispetto al vincolo prevalente di inedificabilità derivante dalla vicinanza al fiume.

  • Rigettato
    Incidenza immotivata sul diritto di proprietà e libertà di iniziativa economica

    Il Tribunale ha ritenuto che questa censura sia assorbita dalla valutazione di non conformità alla normativa di tutela paesaggistica per prossimità al corso d'acqua. Ha inoltre precisato che la L.R. n. 7/2017 riguarda la rigenerazione urbana su edifici esistenti, non nuove edificazioni su lotti liberi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8527
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8527
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo