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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 683/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 683/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOVARA Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO SACCARELLI 29 10078 VENARIA REALE presso il difensore avv. NOVARA MARCO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIO Controparte_1 P.IVA_1
NA LE e dell'avv. GORIA MAURIZIO ( ) VIA DELLA C.F._2
CONSOLATA, 1/BIS 10143 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA MEINARDI, 8/A 10093
COLLEGNO presso il difensore avv. VISCIO NA
[...]
C.F. ) Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_2
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO (C.F. ) P.IVA_3
appellati
Udienza di discussione in data 1.10.2025
OGGETTO: impugnazione provvedimento disciplinare a carico di psicologa
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia la Corte d'Appello adita riformare integralmente la Sentenza – resa inter partes – del Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, n. 2037/2025, R.G. n. 23561/2024, emessa in data 07 marzo 2025, pubblicata in data 29 aprile 2025 e notificata al domicilio eletto dell'odierna appellante in data 30 aprile
2025,
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con espressa riserva di ogni più ampia e consentita domanda, eccezione, deduzione, produzione, formulazione di istanze istruttorie e tutela delle ragioni e diritti dell'odierna ricorrente, sia di merito che istruttoria, anche alla luce delle difese avversarie
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
– accogliere il presente Appello e, per l'effetto in riforma della Sentenza impugnata, – accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del CP_2
Regionale dell' del 26 novembre 2024 e, per l'effetto – accertare e Controparte_3
dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal
[...]
con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa Controparte_4
; Parte_1
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e quello di primo grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN SUBORDINE
– accogliere il presente Appello e, per l'effetto in riforma della Sentenza impugnata, – accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del Consiglio
Regionale dell' del 26 novembre 2024 e, per l'effetto – accertare e Controparte_3
dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal
[...]
con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa Controparte_4
; Parte_1
– applicare alla dott.ssa la sanzione meno afflittiva dell'avvertimento; Parte_1
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e quello di primo grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
– accogliere il presente Appello e, per l'effetto in riforma della Sentenza impugnata, – accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del Consiglio
Regionale dell' del 26 novembre 2024 e, per l'effetto – accertare e Controparte_3
dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal Consiglio Regionale
pagina 2 di 11 dell' con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa Controparte_3
; Parte_1
– applicare alla dott.ssa la sanzione meno afflittiva della censura;
Parte_1
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e quello di primo grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende”.
Per la parte appellata costituita, : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- respingere integralmente l'appello proposto dalla dott.ssa , in quanto infondato e Parte_1
per l'effetto confermare la sentenza n. 2037/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, emessa in data 07 marzo 2025 e pubblicata in data 29 aprile 2025.
- condannare l'appellante, dott.ssa , al risarcimento dei danni in favore dell' Parte_1 [...]
, nella misura equitativamente determinanda da codesta Ecc.ma Corte, ai Controparte_3
sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e
IVA come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento disciplinare a carico della Dott.ssa traeva origine da un esposto Parte_1
deontologico presentato dalla figlia della sig.ra , in data 10/08/2021, Parte_2 Parte_3
che segnalava presunte condotte deontologiche scorrette a opera della predetta psicologa- psicoterapeuta iscritta all'Albo del nei confronti della paziente. L'esponente evidenziava in CP_3 specie che la Dott.ssa aveva intrattenuto con la Sig.ra un rapporto “amicale”, Parte_1 Pt_2
esulante da quello strettamente professionale tra psicologo e paziente. Con comunicazione PEC del
22/02/2022, integrava l'esposto di cui sopra, riferendo che la madre, Sig.ra Parte_3 Pt_2
era deceduta in data 01/01/2022 per suicidio.
Il Consiglio dell' aveva disposto quindi, con deliberazione in data 12/07/2024, Controparte_3
l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti della Dott.ssa , contestando molteplici Parte_1
commistioni fra ruolo professionale e vita privata, mancata pattuizione del compenso professionale nella fase iniziale del rapporto e assenza di qualunque forma di consenso informato alla terapia da parte della Sig.ra All'esito del dibattimento, l'Ordine irrogava infine la sanzione della sospensione Pt_2 dall'esercizio della professione per mesi sei, ritenendo fondati il secondo, il quarto e il sesto degli addebiti ascritti alla professionista.
pagina 3 di 11 La Dott.ssa impugnava quindi dinanzi al Tribunale di Torino il Parte_1
provvedimento così emesso dall' in data 25/09/2024, Controparte_3
lamentandone l'illegittimità sotto svariati profili, riconducibili all'erroneità della valutazione dei rapporti intrattenuti con la paziente sig.ra e dell'interpretazione di norme del Codice Parte_2
Deontologico.
L costituitosi nel giudizio a quo e il pubblico ministero in quella Controparte_3
sede intervenuto chiedevano il rigetto dell'impugnazione. Restava invece contumace il CP_2
Nazionale Controparte_3
In esito al procedimento, con sentenza n. 2037/2025 in data 28.04.2025, il Tribunale di Torino rigettava l'impugnazione attorea confermando integralmente il provvedimento in quella sede censurato, ritenendo provato l'addebito relativo alla contestata commistione tra ruolo professionale e vita privata, accertato sulla base dei numerosi file audio e messaggi WhatsApp scambiati tra la Dott.ssa e Parte_1
la paziente ed in esito alle dichiarazioni testimoniali assunte, da cui emergeva l'esistenza di un forte legame amichevole tra le due donne. I file audio e i messaggi, inviati nel settembre 2021, non erano stati contestati dall'attrice, la quale si era limitata a evidenziare che il rapporto professionale si era interrotto nel 2019, allorché la paziente era stata quindi seguita dalla Dott.ssa Il Persona_1
Tribunale rilevava tuttavia che la stessa professionista, nel corso del procedimento disciplinare, aveva collocato il termine del rapporto nell'anno 2021; i file e messaggi confermavano l'esistenza di un percorso terapeutico in quel periodo ed emergeva inoltre dalle dichiarazioni testimoniali della sig.ra dipendente di una tabaccheria, che nell'estate del 2021 la Sig.ra aveva presentato Tes_1 Pt_2
la Dott.ssa come sua psicologa. Rilevava inoltre come l'esistenza di un rapporto Parte_1
professionale tra la sig.ra e la Dott.ssa non fosse comunque incompatibile con la Pt_2 Per_1 prosecuzione di quello con l'attrice, risultando comprovato che la paziente era seguita da diversi professionisti.
Il Tribunale riteneva peraltro parimenti sussistenti gli ulteriori addebiti ascritti alla professionista di omessa pattuizione del compenso professionale nella fase iniziale del rapporto e dell'omessa acquisizione di consenso informato della paziente alla terapia.
Avverso la predetta sentenza ha promosso impugnazione la Dott.ssa , lamentando, con Parte_1
primo motivo di gravame, del tutto carente prova alcuna di una effettiva commistione occorsa, nel rapporto con la paziente sig.ra tra ruolo professionale e vita privata, ravvisata dall'Ordine Pt_2
competente e dal Tribunale stesso unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla filai della paziente riguardata, , che lamenta fuorvianti e non aderenti alla realtà e piuttosto Parte_3
dettate dal rapporto conflittuale esistente tra la stessa e la madre, Sig.ra Pt_3 Pt_2
pagina 4 di 11 Ribadisce peraltro la Dott.ssa che il percorso terapeutico seguito con lei dalla sig.ra Parte_1 si era interrotto già nel 2019, come a suo avviso emerso dall'audizione della Dott.ssa Pt_2 Per_1
in data 05/12/2023.
Rileva inoltre erronea l'affermazione del Tribunale, secondo cui dai files e dagli audio in atti emergerebbe la persistenza di un rapporto terapeutico tra professionista e paziente anche nell'anno
2021, assumendo per contro che le conversazioni telefoniche occorse in quel periodo con la sig.ra
[...]
fossero unicamente volte a sollecitare la paziente a cercare un altro psicologo ed a recuperare i Pt_2
compensi già maturati in suo favore e non pagati.
Rileva pertanto come la testimonianza resa dalla dipendente di tabaccheria risulti in aperto contrasto con la corretta ricostruzione dei fatti, secondo cui il rapporto terapeutico si sarebbe interrotto nel 2019, assumendo che verosimilmente la Sig.ra si era riferita alla Dott.ssa presentandola Pt_2 Parte_1 come “psicologa” e non necessariamente la propria.
Contesta infine che l'esistenza di un rapporto professionale tra la Sig.ra e la Dott.ssa Pt_2 Per_1
non fosse incompatibile con la prosecuzione di quello con la Dott.ssa , evidenziando come la Parte_1
Dott.ssa abbia chiaramente indicato l'inizio del proprio percorso con la Sig.ra Per_1 Pt_2
all'anno 2020, confermando che nel contempo tra i professionisti che seguivano la paziente non vi era la Dott.ssa . Parte_1
Con secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe ravvisato provata l'omessa pattuizione del compenso professionale nella fase iniziale del rapporto professionale da lei intrattenuto con la sig.ra assumendo per contro che le parti Pt_2
avessero pattuito un compenso adeguato alla gravità e alla complessità della situazione in cui versava la paziente.
Con terzo motivo di censura lamenta che il Tribunale abbia parimenti errato nel ravvisare sussistente, in relazione al rapporto occorso con la sig.ra l'obbligo della professionista di Pt_2
assumere consenso informato alla terapia da parte della paziente, evidenziando come la legge n. 219 del 2017, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, sia entrata in vigore solo il 31 gennaio 2018, mentre ella aveva iniziato a seguire la Sig.ra nel Pt_2
2012, allorché non vigeva quindi alcun obbligo di acquisire previo consenso informato nelle prestazioni psicologiche.
La Dott.ssa chiede quindi dichiararsi l'illegittimità, inefficacia o nullità ovvero disporsi Parte_1
l'annullamento della decisione del Consiglio Regionale dell'Ordine degli del CP_3 CP_3
impugnata in data 26 novembre 2024 ovvero, in subordine, applicarsi sanzione disciplinare meno grave, quale l'avvertimento o la censura.
pagina 5 di 11 Si è costituito anche nel presente giudizio l' , rilevando Controparte_3
l'infondatezza dell'avversa impugnazione, che assume fondata sulla mera riproposizione delle medesime eccezioni e difese già prospettate dalla Dott.ssa nel giudizio di primo grado;
Parte_1
assume in specie l'infondatezza del primo motivo di gravame, stante la correttezza della sentenza di primo grado che, analizzando in maniera approfondita gli elementi probatori acquisiti, ha accertato la sussistenza di commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata della professionista. Rileva infatti che i messaggi documentati valgano a confermare l'esistenza di un rapporto professionale, seppur in fase di deterioramento, tra la professionista e la paziente ancora nell'anno 2021 e valgano inoltre a comprovare l'intenso coinvolgimento della Dott.ssa nella vita della paziente, anche alla luce Parte_1
dei toni sprezzanti e a tratti minacciosi che la psicologa utilizzava talvolta nei confronti della donna.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, parte appellata sottolinea che la contestazione mossa dall' non atteneva alla mancanza di un preventivo scritto per la Controparte_3
determinazione del compenso, imposto come necessario solo con normativa introdotta dopo la costituzione del rapporto in esame, ma all'omessa pattuizione comunque definita del compenso professionale sin dalla fase iniziale del rapporto;
evidenzia peraltro come emerga in specie, dalle conversazioni whatsapp documentate in atti, che la Dott.ssa discuteva di un "costo diverso a Parte_1
partire da luglio" e di "conteggio", espressioni che comproverebbero l'assenza di un accordo chiaro e trasparente sul compenso.
In ordine al terzo motivo di gravame, l'Ordine appellato rileva infine come la legge n. 219/2017 abbia introdotto l'obbligo di prestazione di consenso informato da parte del paziente in forma scritta, sussistendo peraltro già in precedenza l'obbligo per il professionista di acquisire comunque il consenso del paziente, non necessariamente in forma scritta, in forza del dettato di cui all'art. 24 del Codice
Deontologico degli Psicologi e dell'art. 32 della Costituzione, laddove la Dott.ssa non ha Parte_1
fornito invece prova alcuna circa l'adempimento di tale onere.
L'ordine appellato, rilevata l'infondatezza delle difese svolte e la contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa in ordine alla durata del rapporto terapeutico in questione, assume perciò Parte_1
ravvisabile una condotta dell'appellante connotata da colpa grave, se non addirittura da mala fede, chiedendone perciò condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
All'udienza dell'1.10.2025, dinanzi al Collegio, le parti costituite discutevano la causa richiamandosi ad allegazioni e deduzioni svolte negli atti di costituzione;
nessuno era presente invece per il Consiglio Nazionale dell' non costituito, cui pure risulta ritualmente Controparte_3
pagina 6 di 11 notificato il ricorso introduttivo del gravame;
sussistono pertanto i presupposti per dichiararne la contumacia nel procedimento.
Rileva la Corte che, alla luce delle chiare risultanze acquisite in atti, l'impugnazione in esame si appalesa con ogni evidenza infondata risultando le doglianze esposte dalla parte impugnante palesemente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria già condotta in sede penale, nell'ambito di indagini preliminari condotte a carico della Dott.ssa in relazione al reato di cui all'art. 643 Parte_1
c.p.c., pure concluse con provvedimento di archiviazione, e, in tale ambito, col tenore stesso delle comunicazioni intercorse con chat whatsapp tra la professionista e la paziente, sig.ra infine Pt_2
deceduta per suicidio.
Emerge infatti dal mero ascolto dei messaggi audio prodotti dall'Ordine convenuto in primo grado e dalla lettura della trascrizione di tali messaggi wathapp ( v. documento n. 5 ), risalenti al settembre
2021 e mai in effetti contestati dall'odierna ricorrente per provenienza e contenuto, che, da un lato, la
Dott.ssa proseguiva ancora in quel periodo il lungo rapporto professionale condotto con la Parte_1
sig.ra sin dal 2012 - come da lei stessa del resto ammesso nel contesto delle dichiarazioni Pt_2
rese all'udienza dibattimentale in sede disciplinare: doc. 12 di parte convenuta in primo grado, pag. 2 -; dall'altro, al di fuori delle sedute terapeutiche, che l'odierna ricorrente inoltrava alla paziente ampi messaggi audio nei quali, con toni sovente lamentosi, talora recriminatori o finanche vagamente minatori, e spesso con parole di aperta censura, si doleva dell'ingratitudine della sig.ra Pt_2
accusandola di non essere stata sincera con lei, di non avere apprezzato il lavoro svolto dalla terapeuta per aiutarla, di preferire ormai rivolgersi ad altri. Emerge quindi un chiaro coinvolgimento emotivo e personale dell'odierna ricorrente nella relazione personale con la paziente, nel contesto di un rapporto anche professionale ben poco chiaro, in cui, al contempo, la professionista rivendica il suo ruolo e la qualità del lavoro svolto, e al tempo stesso confusamente minaccia di voler interrompere la relazione anche qualora la paziente volesse proseguirla ovvero di avviare iniziative per il pagamento di elevate somme a suo dire maturate a credito per compensi non pagati negli anni dalla paziente ( v. comunicazione al documento 5g in atti: “buon inizio terapia, adesso blocco, io ti porto le chiavi al bar e tu vedi cosa portarmi”; “io ce l'ho solo con te affettivamente;
non bisogna mai correre il rischio di dire ti voglio bene come a una sorella o bene come alla mia migliore amica ) o di pretendere in futuro compensi più elevati di quelli in precedenza prospettati.
Risulta del resto che con l'atto di impugnazione di cui si conosce l'odierna ricorrente si è in effetti limitata a riproporre assunti e difese già svolti nel giudizio a quo dinanzi al Tribunale, riproducendo rispetto alla sentenza impugnata le censure già svolte con riguardo al provvedimento disciplinare impugnato.
pagina 7 di 11 E, tuttavia, come già chiaramente e compiutamente rilevato dal Tribunale, manca prova alcuna in atti che il rapporto professionale tra l'odierna ricorrente e la sig.ra fosse già cessato nel 2019, anzi Pt_2
– come innanzi rilevato - si evince proprio dalle richiamate comunicazioni audio, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla stessa odierna ricorrente in sede disciplinare, ( v. in specie comunicazione doc.
5d, 5e ( “se vuoi venire da me se no vai a cercarti un'altra psicologa”; “cercati una psicologa, io sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma so adesso di non avere una persona autenticamente da aiutare )
e 5b ( in cui l'odierna ricorrente conclude: “se vuoi venire domani si paga, altrimenti per gli altri soldi mi attrezzo io ) che la relazione terapeutica con la sig.ra pure ormai intorbidita da toni Pt_2
rivendicativi, di censura, di doglianza della professionista stessa, proseguiva comunque, seppur, forse, non continuativamente secondo scadenze regolari e prefissate, ancora nel settembre 2021.
La stessa frequenza dei messaggi documentati ed il tono al tempo stesso dolente e di biasimo delle comunicazioni della Dott.ssa denotano con chiara evidenza come il rapporto instaurato con Parte_1
la sig.ra avesse caratteri di marcata ambiguità ed incerta connotazione in termini amicali, Pt_2
finanche di affettuosità, ma al tempo stesso fosse connotato sovente da un tono di giudizio volto a condizionare la paziente e ad alimentare in lei sensi di colpa.
Pare evidente, dunque, anche a prescindere dal tenore degli esposti presentati dalla figlia della sig.ra
[...]
e dalle risultanze dell'istruttoria condotta anche in sede penale ( v. documenti n. 1, 4° e 4b di Pt_2
parte convenuta in primo grado ), che corroborano comunque i rilievi di cui innanzi, che nella gestione del suo rapporto professionale con la predetta paziente l'odierna ricorrente ha certamente disatteso in modo grave il dettato di cui all'articolo 28 del codice deontologico, secondo cui “lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico
o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito”.
I toni di censura sovente assunti nei confronti della paziente denotano peraltro aperta violazione dei principi di responsabilità di cui all'art. 4 del Codice deontologico, mentre l'atteggiamento lamentoso,
pagina 8 di 11 vittimistico e rivendicativo denota un contegno certamente contrario al dettame di dignità professionale e decoro di cui all'art. 38 del Codice stesso.
Anche in ordine agli ulteriori addebiti disciplinari riscontrati a carico dell'odierna ricorrente dal
Consiglio dell'Ordine competente nel provvedimento già confermato dal Tribunale a quo, sussistono del resto, già solo in considerazione del tenore delle comunicazioni audio intrattenute dalla Dott.ssa con la sig.ra elementi gravi, precisi e concordanti a conforto. Parte_1 Pt_2
Pare evidente infatti già dal tenore delle comunicazioni in atti che l'odierna ricorrente non aveva definito con la suddetta paziente alcun accordo preventivo, anche solo orale, per la determinazione del compenso dovutole per la sua attività professionale. Ciò emerge in specie dall'audizione della comunicazione al doc. 5a - in cui la Dott.ssa commenta che una delle sedute già tenute vale Parte_1
“almeno 60 Euro”, lamentandosi nel contempo che la paziente abbia disatteso “il piano di rientro” che dice concordato per il pagamento dei compensi pregressi, con il versamento di una somma di € 1.000 al mese. Parimenti nel doc. n. 5n la Dott.ssa dice alla paziente: “ti posso fare una proposta, Parte_1
adesso conto le sedute;
tieni presente che le sedute hanno un costo diverso da luglio, da quando sono venuta in ospedale e io ti do il tempo per pagarmi, tanto la terapia è finita”; ma più avanti nella comunicazione la Dott.ssa dice anche: “mercoledì che viene l'avvocato e il commercialista Parte_1
vediamo di trovare una soluzione per i tuoi possedimenti e gli facciamo vedere come mi autorizzi ad andare avanti con la terapia fino a quando entrambe avremo deciso e io decido a seconda delle condizioni in cui mi ci metti tu ” ( doc. 5n in atti ).
Che mancasse nel rapporto con la sig.ra una pattuizione chiara fin dall'inizio della terapia Pt_2
prestata dalla professionista per il pagamento del compenso pare, dunque, evidente, tanto che dopo quasi un decennio dall'inizio del rapporto, sembrerebbe che nessun corrispettivo – o quasi - sia stato reso alla professionista, che pure “a posteriori” prospetta un aumento del compenso dovutole in relazione a sedute già svolte con la paziente.
Ben fondato, e neppure specificamente contestato dall'odierna ricorrente , deve ritenersi dunque il rilievo formulato in merito dal Tribunale, secondo cui “infondata è anche la contestazione dell'addebito sub 4), che non attiene alla mancanza di un preventivo scritto, ma al fatto di non aver pattuito “nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale”, come richiesto dall'art. 23 Cd, nel testo vigente al 2006, a prescindere dai profili formali dell'accordo (doc. 17 fasc. conv.)”.
E, del resto, “ad analoga conclusione si deve giungere per l'addebito sub 6), riguardante il “consenso informato” di cui all'art. 24 Cd, a prescindere, anche in questo caso, dai profili formali delle informazioni e del consenso del paziente” ( v. sentenza impugnata, pag. 5 ), posto che l'odierna pagina 9 di 11 ricorrente si è sempre – e solo - limitata a rilevare di aver “iniziato a seguire la signora a Pt_2 decorrere dall'anno 2012, quando non vigeva l'obbligo del consenso informato nelle prestazioni psicologiche”, ignorando, tuttavia, il dettato di cui all'art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani, secondo cui “nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata”.
Venendo quindi alla valutazione della congruità della sanzione disciplinare inflitta all'odierna ricorrente, che ha chiesto in via subordinata revocarsi il provvedimento impugnato ed applicarsi semmai sanzione meno afflittiva di quella irrogatale, la Corte rileva come, a fronte dei rilievi innanzi svolti sul tenore ed il contenuto delle comunicazioni intercorse tra la Dott.ssa e la sig.ra Parte_1 [...]
deve ritenersi certamente “ragionevole” e finanche pienamente giustificato il rilievo formulato Pt_2 in merito dal Consiglio dell'Ordine nel contesto del provvedimento disciplinare impugnato, nel disporre
Peraltro “nel procedimento disciplinare a carico di psicologi, il giudice innanzi al quale è impugnata la sanzione irrogata non può sostituirsi al Consiglio dell'Ordine nella valutazione della sua adeguatezza, se non nei limiti della ragionevolezza, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 2032 del
24/01/2023 ).
Addivenendosi, dunque, per le ragioni esposte, ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del presente procedimento seguono la piena soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
pagina 10 di 11 Non è dato ravvisare invece i presupposti per la condanna della parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., pure richiesta dall'Ordine convenuto, non potendosi ritenere, anche a fronte della riproposizione delle stesse censure attoree già formulate nel primo giudizio, che la parte impugnante abbia agito con mala fede o colpa grave.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'odierna ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, previa declaratoria della contumacia del
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione in esame e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 2037/2025 del
Tribunale di Torino in data 28.04.2025;
2) rigetta la domanda formulata dall convenuto ex art. 96 c.p.c.; Controparte_3
3) condanna al pagamento in favore dall , in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 683/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOVARA Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO SACCARELLI 29 10078 VENARIA REALE presso il difensore avv. NOVARA MARCO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIO Controparte_1 P.IVA_1
NA LE e dell'avv. GORIA MAURIZIO ( ) VIA DELLA C.F._2
CONSOLATA, 1/BIS 10143 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA MEINARDI, 8/A 10093
COLLEGNO presso il difensore avv. VISCIO NA
[...]
C.F. ) Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_2
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO (C.F. ) P.IVA_3
appellati
Udienza di discussione in data 1.10.2025
OGGETTO: impugnazione provvedimento disciplinare a carico di psicologa
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia la Corte d'Appello adita riformare integralmente la Sentenza – resa inter partes – del Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, n. 2037/2025, R.G. n. 23561/2024, emessa in data 07 marzo 2025, pubblicata in data 29 aprile 2025 e notificata al domicilio eletto dell'odierna appellante in data 30 aprile
2025,
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con espressa riserva di ogni più ampia e consentita domanda, eccezione, deduzione, produzione, formulazione di istanze istruttorie e tutela delle ragioni e diritti dell'odierna ricorrente, sia di merito che istruttoria, anche alla luce delle difese avversarie
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
– accogliere il presente Appello e, per l'effetto in riforma della Sentenza impugnata, – accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del CP_2
Regionale dell' del 26 novembre 2024 e, per l'effetto – accertare e Controparte_3
dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal
[...]
con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa Controparte_4
; Parte_1
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e quello di primo grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN SUBORDINE
– accogliere il presente Appello e, per l'effetto in riforma della Sentenza impugnata, – accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del Consiglio
Regionale dell' del 26 novembre 2024 e, per l'effetto – accertare e Controparte_3
dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal
[...]
con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa Controparte_4
; Parte_1
– applicare alla dott.ssa la sanzione meno afflittiva dell'avvertimento; Parte_1
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e quello di primo grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
– accogliere il presente Appello e, per l'effetto in riforma della Sentenza impugnata, – accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del Consiglio
Regionale dell' del 26 novembre 2024 e, per l'effetto – accertare e Controparte_3
dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal Consiglio Regionale
pagina 2 di 11 dell' con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa Controparte_3
; Parte_1
– applicare alla dott.ssa la sanzione meno afflittiva della censura;
Parte_1
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e quello di primo grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende”.
Per la parte appellata costituita, : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- respingere integralmente l'appello proposto dalla dott.ssa , in quanto infondato e Parte_1
per l'effetto confermare la sentenza n. 2037/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, emessa in data 07 marzo 2025 e pubblicata in data 29 aprile 2025.
- condannare l'appellante, dott.ssa , al risarcimento dei danni in favore dell' Parte_1 [...]
, nella misura equitativamente determinanda da codesta Ecc.ma Corte, ai Controparte_3
sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e
IVA come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento disciplinare a carico della Dott.ssa traeva origine da un esposto Parte_1
deontologico presentato dalla figlia della sig.ra , in data 10/08/2021, Parte_2 Parte_3
che segnalava presunte condotte deontologiche scorrette a opera della predetta psicologa- psicoterapeuta iscritta all'Albo del nei confronti della paziente. L'esponente evidenziava in CP_3 specie che la Dott.ssa aveva intrattenuto con la Sig.ra un rapporto “amicale”, Parte_1 Pt_2
esulante da quello strettamente professionale tra psicologo e paziente. Con comunicazione PEC del
22/02/2022, integrava l'esposto di cui sopra, riferendo che la madre, Sig.ra Parte_3 Pt_2
era deceduta in data 01/01/2022 per suicidio.
Il Consiglio dell' aveva disposto quindi, con deliberazione in data 12/07/2024, Controparte_3
l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti della Dott.ssa , contestando molteplici Parte_1
commistioni fra ruolo professionale e vita privata, mancata pattuizione del compenso professionale nella fase iniziale del rapporto e assenza di qualunque forma di consenso informato alla terapia da parte della Sig.ra All'esito del dibattimento, l'Ordine irrogava infine la sanzione della sospensione Pt_2 dall'esercizio della professione per mesi sei, ritenendo fondati il secondo, il quarto e il sesto degli addebiti ascritti alla professionista.
pagina 3 di 11 La Dott.ssa impugnava quindi dinanzi al Tribunale di Torino il Parte_1
provvedimento così emesso dall' in data 25/09/2024, Controparte_3
lamentandone l'illegittimità sotto svariati profili, riconducibili all'erroneità della valutazione dei rapporti intrattenuti con la paziente sig.ra e dell'interpretazione di norme del Codice Parte_2
Deontologico.
L costituitosi nel giudizio a quo e il pubblico ministero in quella Controparte_3
sede intervenuto chiedevano il rigetto dell'impugnazione. Restava invece contumace il CP_2
Nazionale Controparte_3
In esito al procedimento, con sentenza n. 2037/2025 in data 28.04.2025, il Tribunale di Torino rigettava l'impugnazione attorea confermando integralmente il provvedimento in quella sede censurato, ritenendo provato l'addebito relativo alla contestata commistione tra ruolo professionale e vita privata, accertato sulla base dei numerosi file audio e messaggi WhatsApp scambiati tra la Dott.ssa e Parte_1
la paziente ed in esito alle dichiarazioni testimoniali assunte, da cui emergeva l'esistenza di un forte legame amichevole tra le due donne. I file audio e i messaggi, inviati nel settembre 2021, non erano stati contestati dall'attrice, la quale si era limitata a evidenziare che il rapporto professionale si era interrotto nel 2019, allorché la paziente era stata quindi seguita dalla Dott.ssa Il Persona_1
Tribunale rilevava tuttavia che la stessa professionista, nel corso del procedimento disciplinare, aveva collocato il termine del rapporto nell'anno 2021; i file e messaggi confermavano l'esistenza di un percorso terapeutico in quel periodo ed emergeva inoltre dalle dichiarazioni testimoniali della sig.ra dipendente di una tabaccheria, che nell'estate del 2021 la Sig.ra aveva presentato Tes_1 Pt_2
la Dott.ssa come sua psicologa. Rilevava inoltre come l'esistenza di un rapporto Parte_1
professionale tra la sig.ra e la Dott.ssa non fosse comunque incompatibile con la Pt_2 Per_1 prosecuzione di quello con l'attrice, risultando comprovato che la paziente era seguita da diversi professionisti.
Il Tribunale riteneva peraltro parimenti sussistenti gli ulteriori addebiti ascritti alla professionista di omessa pattuizione del compenso professionale nella fase iniziale del rapporto e dell'omessa acquisizione di consenso informato della paziente alla terapia.
Avverso la predetta sentenza ha promosso impugnazione la Dott.ssa , lamentando, con Parte_1
primo motivo di gravame, del tutto carente prova alcuna di una effettiva commistione occorsa, nel rapporto con la paziente sig.ra tra ruolo professionale e vita privata, ravvisata dall'Ordine Pt_2
competente e dal Tribunale stesso unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla filai della paziente riguardata, , che lamenta fuorvianti e non aderenti alla realtà e piuttosto Parte_3
dettate dal rapporto conflittuale esistente tra la stessa e la madre, Sig.ra Pt_3 Pt_2
pagina 4 di 11 Ribadisce peraltro la Dott.ssa che il percorso terapeutico seguito con lei dalla sig.ra Parte_1 si era interrotto già nel 2019, come a suo avviso emerso dall'audizione della Dott.ssa Pt_2 Per_1
in data 05/12/2023.
Rileva inoltre erronea l'affermazione del Tribunale, secondo cui dai files e dagli audio in atti emergerebbe la persistenza di un rapporto terapeutico tra professionista e paziente anche nell'anno
2021, assumendo per contro che le conversazioni telefoniche occorse in quel periodo con la sig.ra
[...]
fossero unicamente volte a sollecitare la paziente a cercare un altro psicologo ed a recuperare i Pt_2
compensi già maturati in suo favore e non pagati.
Rileva pertanto come la testimonianza resa dalla dipendente di tabaccheria risulti in aperto contrasto con la corretta ricostruzione dei fatti, secondo cui il rapporto terapeutico si sarebbe interrotto nel 2019, assumendo che verosimilmente la Sig.ra si era riferita alla Dott.ssa presentandola Pt_2 Parte_1 come “psicologa” e non necessariamente la propria.
Contesta infine che l'esistenza di un rapporto professionale tra la Sig.ra e la Dott.ssa Pt_2 Per_1
non fosse incompatibile con la prosecuzione di quello con la Dott.ssa , evidenziando come la Parte_1
Dott.ssa abbia chiaramente indicato l'inizio del proprio percorso con la Sig.ra Per_1 Pt_2
all'anno 2020, confermando che nel contempo tra i professionisti che seguivano la paziente non vi era la Dott.ssa . Parte_1
Con secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe ravvisato provata l'omessa pattuizione del compenso professionale nella fase iniziale del rapporto professionale da lei intrattenuto con la sig.ra assumendo per contro che le parti Pt_2
avessero pattuito un compenso adeguato alla gravità e alla complessità della situazione in cui versava la paziente.
Con terzo motivo di censura lamenta che il Tribunale abbia parimenti errato nel ravvisare sussistente, in relazione al rapporto occorso con la sig.ra l'obbligo della professionista di Pt_2
assumere consenso informato alla terapia da parte della paziente, evidenziando come la legge n. 219 del 2017, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, sia entrata in vigore solo il 31 gennaio 2018, mentre ella aveva iniziato a seguire la Sig.ra nel Pt_2
2012, allorché non vigeva quindi alcun obbligo di acquisire previo consenso informato nelle prestazioni psicologiche.
La Dott.ssa chiede quindi dichiararsi l'illegittimità, inefficacia o nullità ovvero disporsi Parte_1
l'annullamento della decisione del Consiglio Regionale dell'Ordine degli del CP_3 CP_3
impugnata in data 26 novembre 2024 ovvero, in subordine, applicarsi sanzione disciplinare meno grave, quale l'avvertimento o la censura.
pagina 5 di 11 Si è costituito anche nel presente giudizio l' , rilevando Controparte_3
l'infondatezza dell'avversa impugnazione, che assume fondata sulla mera riproposizione delle medesime eccezioni e difese già prospettate dalla Dott.ssa nel giudizio di primo grado;
Parte_1
assume in specie l'infondatezza del primo motivo di gravame, stante la correttezza della sentenza di primo grado che, analizzando in maniera approfondita gli elementi probatori acquisiti, ha accertato la sussistenza di commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata della professionista. Rileva infatti che i messaggi documentati valgano a confermare l'esistenza di un rapporto professionale, seppur in fase di deterioramento, tra la professionista e la paziente ancora nell'anno 2021 e valgano inoltre a comprovare l'intenso coinvolgimento della Dott.ssa nella vita della paziente, anche alla luce Parte_1
dei toni sprezzanti e a tratti minacciosi che la psicologa utilizzava talvolta nei confronti della donna.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, parte appellata sottolinea che la contestazione mossa dall' non atteneva alla mancanza di un preventivo scritto per la Controparte_3
determinazione del compenso, imposto come necessario solo con normativa introdotta dopo la costituzione del rapporto in esame, ma all'omessa pattuizione comunque definita del compenso professionale sin dalla fase iniziale del rapporto;
evidenzia peraltro come emerga in specie, dalle conversazioni whatsapp documentate in atti, che la Dott.ssa discuteva di un "costo diverso a Parte_1
partire da luglio" e di "conteggio", espressioni che comproverebbero l'assenza di un accordo chiaro e trasparente sul compenso.
In ordine al terzo motivo di gravame, l'Ordine appellato rileva infine come la legge n. 219/2017 abbia introdotto l'obbligo di prestazione di consenso informato da parte del paziente in forma scritta, sussistendo peraltro già in precedenza l'obbligo per il professionista di acquisire comunque il consenso del paziente, non necessariamente in forma scritta, in forza del dettato di cui all'art. 24 del Codice
Deontologico degli Psicologi e dell'art. 32 della Costituzione, laddove la Dott.ssa non ha Parte_1
fornito invece prova alcuna circa l'adempimento di tale onere.
L'ordine appellato, rilevata l'infondatezza delle difese svolte e la contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa in ordine alla durata del rapporto terapeutico in questione, assume perciò Parte_1
ravvisabile una condotta dell'appellante connotata da colpa grave, se non addirittura da mala fede, chiedendone perciò condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
All'udienza dell'1.10.2025, dinanzi al Collegio, le parti costituite discutevano la causa richiamandosi ad allegazioni e deduzioni svolte negli atti di costituzione;
nessuno era presente invece per il Consiglio Nazionale dell' non costituito, cui pure risulta ritualmente Controparte_3
pagina 6 di 11 notificato il ricorso introduttivo del gravame;
sussistono pertanto i presupposti per dichiararne la contumacia nel procedimento.
Rileva la Corte che, alla luce delle chiare risultanze acquisite in atti, l'impugnazione in esame si appalesa con ogni evidenza infondata risultando le doglianze esposte dalla parte impugnante palesemente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria già condotta in sede penale, nell'ambito di indagini preliminari condotte a carico della Dott.ssa in relazione al reato di cui all'art. 643 Parte_1
c.p.c., pure concluse con provvedimento di archiviazione, e, in tale ambito, col tenore stesso delle comunicazioni intercorse con chat whatsapp tra la professionista e la paziente, sig.ra infine Pt_2
deceduta per suicidio.
Emerge infatti dal mero ascolto dei messaggi audio prodotti dall'Ordine convenuto in primo grado e dalla lettura della trascrizione di tali messaggi wathapp ( v. documento n. 5 ), risalenti al settembre
2021 e mai in effetti contestati dall'odierna ricorrente per provenienza e contenuto, che, da un lato, la
Dott.ssa proseguiva ancora in quel periodo il lungo rapporto professionale condotto con la Parte_1
sig.ra sin dal 2012 - come da lei stessa del resto ammesso nel contesto delle dichiarazioni Pt_2
rese all'udienza dibattimentale in sede disciplinare: doc. 12 di parte convenuta in primo grado, pag. 2 -; dall'altro, al di fuori delle sedute terapeutiche, che l'odierna ricorrente inoltrava alla paziente ampi messaggi audio nei quali, con toni sovente lamentosi, talora recriminatori o finanche vagamente minatori, e spesso con parole di aperta censura, si doleva dell'ingratitudine della sig.ra Pt_2
accusandola di non essere stata sincera con lei, di non avere apprezzato il lavoro svolto dalla terapeuta per aiutarla, di preferire ormai rivolgersi ad altri. Emerge quindi un chiaro coinvolgimento emotivo e personale dell'odierna ricorrente nella relazione personale con la paziente, nel contesto di un rapporto anche professionale ben poco chiaro, in cui, al contempo, la professionista rivendica il suo ruolo e la qualità del lavoro svolto, e al tempo stesso confusamente minaccia di voler interrompere la relazione anche qualora la paziente volesse proseguirla ovvero di avviare iniziative per il pagamento di elevate somme a suo dire maturate a credito per compensi non pagati negli anni dalla paziente ( v. comunicazione al documento 5g in atti: “buon inizio terapia, adesso blocco, io ti porto le chiavi al bar e tu vedi cosa portarmi”; “io ce l'ho solo con te affettivamente;
non bisogna mai correre il rischio di dire ti voglio bene come a una sorella o bene come alla mia migliore amica ) o di pretendere in futuro compensi più elevati di quelli in precedenza prospettati.
Risulta del resto che con l'atto di impugnazione di cui si conosce l'odierna ricorrente si è in effetti limitata a riproporre assunti e difese già svolti nel giudizio a quo dinanzi al Tribunale, riproducendo rispetto alla sentenza impugnata le censure già svolte con riguardo al provvedimento disciplinare impugnato.
pagina 7 di 11 E, tuttavia, come già chiaramente e compiutamente rilevato dal Tribunale, manca prova alcuna in atti che il rapporto professionale tra l'odierna ricorrente e la sig.ra fosse già cessato nel 2019, anzi Pt_2
– come innanzi rilevato - si evince proprio dalle richiamate comunicazioni audio, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla stessa odierna ricorrente in sede disciplinare, ( v. in specie comunicazione doc.
5d, 5e ( “se vuoi venire da me se no vai a cercarti un'altra psicologa”; “cercati una psicologa, io sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma so adesso di non avere una persona autenticamente da aiutare )
e 5b ( in cui l'odierna ricorrente conclude: “se vuoi venire domani si paga, altrimenti per gli altri soldi mi attrezzo io ) che la relazione terapeutica con la sig.ra pure ormai intorbidita da toni Pt_2
rivendicativi, di censura, di doglianza della professionista stessa, proseguiva comunque, seppur, forse, non continuativamente secondo scadenze regolari e prefissate, ancora nel settembre 2021.
La stessa frequenza dei messaggi documentati ed il tono al tempo stesso dolente e di biasimo delle comunicazioni della Dott.ssa denotano con chiara evidenza come il rapporto instaurato con Parte_1
la sig.ra avesse caratteri di marcata ambiguità ed incerta connotazione in termini amicali, Pt_2
finanche di affettuosità, ma al tempo stesso fosse connotato sovente da un tono di giudizio volto a condizionare la paziente e ad alimentare in lei sensi di colpa.
Pare evidente, dunque, anche a prescindere dal tenore degli esposti presentati dalla figlia della sig.ra
[...]
e dalle risultanze dell'istruttoria condotta anche in sede penale ( v. documenti n. 1, 4° e 4b di Pt_2
parte convenuta in primo grado ), che corroborano comunque i rilievi di cui innanzi, che nella gestione del suo rapporto professionale con la predetta paziente l'odierna ricorrente ha certamente disatteso in modo grave il dettato di cui all'articolo 28 del codice deontologico, secondo cui “lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico
o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito”.
I toni di censura sovente assunti nei confronti della paziente denotano peraltro aperta violazione dei principi di responsabilità di cui all'art. 4 del Codice deontologico, mentre l'atteggiamento lamentoso,
pagina 8 di 11 vittimistico e rivendicativo denota un contegno certamente contrario al dettame di dignità professionale e decoro di cui all'art. 38 del Codice stesso.
Anche in ordine agli ulteriori addebiti disciplinari riscontrati a carico dell'odierna ricorrente dal
Consiglio dell'Ordine competente nel provvedimento già confermato dal Tribunale a quo, sussistono del resto, già solo in considerazione del tenore delle comunicazioni audio intrattenute dalla Dott.ssa con la sig.ra elementi gravi, precisi e concordanti a conforto. Parte_1 Pt_2
Pare evidente infatti già dal tenore delle comunicazioni in atti che l'odierna ricorrente non aveva definito con la suddetta paziente alcun accordo preventivo, anche solo orale, per la determinazione del compenso dovutole per la sua attività professionale. Ciò emerge in specie dall'audizione della comunicazione al doc. 5a - in cui la Dott.ssa commenta che una delle sedute già tenute vale Parte_1
“almeno 60 Euro”, lamentandosi nel contempo che la paziente abbia disatteso “il piano di rientro” che dice concordato per il pagamento dei compensi pregressi, con il versamento di una somma di € 1.000 al mese. Parimenti nel doc. n. 5n la Dott.ssa dice alla paziente: “ti posso fare una proposta, Parte_1
adesso conto le sedute;
tieni presente che le sedute hanno un costo diverso da luglio, da quando sono venuta in ospedale e io ti do il tempo per pagarmi, tanto la terapia è finita”; ma più avanti nella comunicazione la Dott.ssa dice anche: “mercoledì che viene l'avvocato e il commercialista Parte_1
vediamo di trovare una soluzione per i tuoi possedimenti e gli facciamo vedere come mi autorizzi ad andare avanti con la terapia fino a quando entrambe avremo deciso e io decido a seconda delle condizioni in cui mi ci metti tu ” ( doc. 5n in atti ).
Che mancasse nel rapporto con la sig.ra una pattuizione chiara fin dall'inizio della terapia Pt_2
prestata dalla professionista per il pagamento del compenso pare, dunque, evidente, tanto che dopo quasi un decennio dall'inizio del rapporto, sembrerebbe che nessun corrispettivo – o quasi - sia stato reso alla professionista, che pure “a posteriori” prospetta un aumento del compenso dovutole in relazione a sedute già svolte con la paziente.
Ben fondato, e neppure specificamente contestato dall'odierna ricorrente , deve ritenersi dunque il rilievo formulato in merito dal Tribunale, secondo cui “infondata è anche la contestazione dell'addebito sub 4), che non attiene alla mancanza di un preventivo scritto, ma al fatto di non aver pattuito “nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale”, come richiesto dall'art. 23 Cd, nel testo vigente al 2006, a prescindere dai profili formali dell'accordo (doc. 17 fasc. conv.)”.
E, del resto, “ad analoga conclusione si deve giungere per l'addebito sub 6), riguardante il “consenso informato” di cui all'art. 24 Cd, a prescindere, anche in questo caso, dai profili formali delle informazioni e del consenso del paziente” ( v. sentenza impugnata, pag. 5 ), posto che l'odierna pagina 9 di 11 ricorrente si è sempre – e solo - limitata a rilevare di aver “iniziato a seguire la signora a Pt_2 decorrere dall'anno 2012, quando non vigeva l'obbligo del consenso informato nelle prestazioni psicologiche”, ignorando, tuttavia, il dettato di cui all'art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani, secondo cui “nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata”.
Venendo quindi alla valutazione della congruità della sanzione disciplinare inflitta all'odierna ricorrente, che ha chiesto in via subordinata revocarsi il provvedimento impugnato ed applicarsi semmai sanzione meno afflittiva di quella irrogatale, la Corte rileva come, a fronte dei rilievi innanzi svolti sul tenore ed il contenuto delle comunicazioni intercorse tra la Dott.ssa e la sig.ra Parte_1 [...]
deve ritenersi certamente “ragionevole” e finanche pienamente giustificato il rilievo formulato Pt_2 in merito dal Consiglio dell'Ordine nel contesto del provvedimento disciplinare impugnato, nel disporre
Peraltro “nel procedimento disciplinare a carico di psicologi, il giudice innanzi al quale è impugnata la sanzione irrogata non può sostituirsi al Consiglio dell'Ordine nella valutazione della sua adeguatezza, se non nei limiti della ragionevolezza, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 2032 del
24/01/2023 ).
Addivenendosi, dunque, per le ragioni esposte, ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del presente procedimento seguono la piena soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
pagina 10 di 11 Non è dato ravvisare invece i presupposti per la condanna della parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., pure richiesta dall'Ordine convenuto, non potendosi ritenere, anche a fronte della riproposizione delle stesse censure attoree già formulate nel primo giudizio, che la parte impugnante abbia agito con mala fede o colpa grave.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'odierna ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, previa declaratoria della contumacia del
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione in esame e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 2037/2025 del
Tribunale di Torino in data 28.04.2025;
2) rigetta la domanda formulata dall convenuto ex art. 96 c.p.c.; Controparte_3
3) condanna al pagamento in favore dall , in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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