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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/09/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 6605/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6605 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2015,
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
presso e nello studio dell'Avv. Mariateresa Mezzasalma che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
parte attrice
E
C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Lorella Pipicella che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
parte convenuta
E
(P. Iva ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via Ducezio n.
1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Bonaventura Candido presso il cui studio è elettivamente domiciliata. parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Eugenio
Passalacqua che la rappresenta e difende, giusta procura posta in calce all'atto di chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna
Saitta.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale da colpa medica.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui trascritte e riportate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , esponeva: Parte_1
- che in data 09.03.2012 si sottoponeva a visita ortopedica presso il centro " di Messina e, all'esito degli Controparte_2 esami ivi eseguiti, in occasione dei quali riferiva l'insorgenza improvvisa di una cerviobrachialgia con impotenza al braccio ed alla mano destra e parestesia delle prime tre dita della medesima mano, veniva ricoverata presso il detto nosocomio. Effettuati esami RX ed RMN cervicale, i sanitari accertavano la presenza di una grossolana ernia discale espulsa. Il 12 marzo 2012, dopo alcuni giorni di trattamento farmacologico con dosi significative di morfina per lenire il dolore, che l'aveva prostrata, inibendone la capacità cognitiva, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ernioectomia cervicale, eseguito di fatto successivamente, in data 15 marzo 2012. Che tale intervento, ha arrecato alla signora delle conseguenze Pt_1 assolutamente impreviste e mai prospettate. Invero, ancora oggi l'odierna attrice lamenta una continua sintomatologia algica in corrispondenza della colonna cervicale ed una limitazione funzionale dell'arto superiore destro dovuta a parestesia, sintomi tutti presenti prima dell'intervento chirurgico cui la signora si è sottoposta. Ma v'è di più. A seguito dell'intervento, Pt_1 sono insorte ulteriori problematiche, quali disfagia, dispnea e disfonia. Che in data 12.12.2013 si sottoponeva ad un'ulteriore visita medica a cura del Dott. specialista in medicina legale e delle assicurazioni e del Persona_1
Dott. specialista in Neurochirurgia Anestesia, che, Persona_2 eseguiti gli opportuni esami obiettivi, confermavano la diagnosi di “algia in sede cervicale con parestesie all'arto destro irradiante fino alla mano, in particolare alle prime tre dita, contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale, dei muscoli trapezi e sternocleidomastoidei bilateralmente, modesta limitazione dei movimenti del capo, ipoestesia in territorio radicolare C7, lieve riduzione delle forza prensile della mano destra, ipofonia e disfonia” ed accertavano la persistenza di uno stato ansioso depressivo reattivo. I detti sanitari concludevano che l'ipofonia e la disfonia riscontrate sono diretta conseguenza dell'intervento eseguito in data 15.03.2012. Essi evidenziano, prima facie, un errore terapeutico, non ritenendo che nel caso di specie sussistessero i presupposti della urgenza e necessità dell'intervento chirurgico, consigliabile solo ove la risposta ad una cura farmacologica non sortisca gli esiti sperati, o ove si presenti una patologia deficitaria radicolare Infine gli specialisti concludono riconoscendo gli esiti invalidanti dell'intervento subito e configurando un danno biologico di natura iatrogena nella misura del 15%. Queste le conclusioni:
•Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale solidale dei convenuti per i danni arrecati alla signora o in subordine la responsabilità Parte_1
contrattuale della clinica e la responsabilità aquiliana del Prof. CP_2 CP_1
[...]
• conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento del danno biologico, subito e subendo, quantificabile secondo le tabelle di Milano rivalutate al 2014, nella misura di € 40.219,00 da incrementarsi in ragione della personalizzazione in considerazione delle conseguenze sulla vita lavorativa e familiare nella misura del
30% o nella maggiore o minore misura ritenuta opportuna dall'On.le Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
• ritenere e dichiarare la lesione del diritto di autodeterminazione e della perdita di chance per l'omessa informazione sulle caratteristiche dell'intervento e sui rischi ad esso connessi e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di detta lesione, da quantificarsi nella misura oscillante tra l'1/3 terzo ed i 2/3 del danno biologico o nella maggiore o minore misura ritenuta opportuna dall'On.le Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
• in via istruttoria ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: a) vero o non, che dopo la guarigione clinica deagli esiti dell'intervento chirurgico per cui è causa la signora ha diradato le proprie relazioni sociali;
b) vero o non ella Pt_1
ha manifestato ai congiunti ed agli amici abituali il disagio che le deriva nelle relazioni sociali dalla difficoltà nel colloquiare;
c) vero o non che il disagio personale patito dalla signora ha inciso anche sulle proprie relazioni con i familiari;
d) vero o non che la stessa da allora manifesta una minor tolleranza, e/o una maggiore emotività, nell'affrontare i problemi della quotidianità; e) vero o non che nell'ambiente di lavoro ed in particolare nell'espletamento del servizio di mensa scolastica la Sig.ra è costretta a comunicare con i gesti ed a chiedere Pt_1
supporto ai colleghi per le comunicazioni con gli utenti;
f) vero o non che la stessa si è dovuta spesso allontanare dal servizio dichiarando di non poter proseguire al lavoro per impossibilità di comunicare. Si indicano quali testimoni i sig.ri
[...]
e , con riserva di indicare altri nei termini di legge;
Tes_1 Tes_2
• disporre una consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona della concludente, onde accertare se le patologie cui è affetta l'attrice siano conseguenza dell'intervento chirurgico subito il 15.03.2012, in caso positivo se tali postumi siano conseguenza inelluttabile del detto intervento o potessero essere evitati dalla sua esecuzione con la diligenza e la perizia richiesta nel caso di specie e conseguentemente accertare la responsabilità colposa del medico e della struttura per i postumi invalidanti residuati, nonché l'entità delle lesioni subìte, al fine di quantificare il danno non patrimoniale;
• condannare i convenuti al risarcimento delle spese mediche maturate e maturande, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
La costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere CP_1
autorizzato alla chiamata del terzo della affinchè la detta CP_3 [...]
manlevi, garantisca e tenga indenne il Prof. Parte_2 CP_1
dalla tenutezza alla corresponsione in regresso che dovesse essere
[...]
eventualmente riconosciuta a in Controparte_2
persona del l.r. pro tempore-oltre che dagli eventuali effetti negativi che a qualunque titolo dovessero arrivare al concludente dal presente giudizio. Con ogni conseguente statuizione ivi compresa la condanna della compagnia assicurativa a corrispondere quanto dovuto. Nel merito, fatta salva la richiesta di rigetto delle domande risarcitorie dell'attrice ed ogni altra domanda e/o Parte_1
eccezione avanzata nella comparsa di costituzione già depositata, chiedeva il rigetto della richiesta di in persona del Controparte_2
l.r. pro tempore, per il caso di regresso totale in caso di riconoscimento risarcitorio per la attrice . In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale Parte_1
delle richieste attoree, prevedere che una percentuale del condannatorio sia comunque da addebitarsi a C.O.T. a titolo di rischio d'impresa e – per l'effetto - limitare il diritto all'eventuale regresso di C.O.T. nei riguardi del concludente.
Con vittoria di spese e spettanze.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta ontestando la fondatezza delle CP_2
domande attoree di cui chiedeva il rigetto in quanto l'intervento chirurgico e le cure prestate sarebbero state correttamente eseguite, esenti da censure di qualsiasi genere e comunque, non hanno determinato i danni in questa sede lamentati.
Con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la CP_3
Queste le conclusioni:
1) ritenere e dichiarare destituite di fondamento le domande attrici e per
l'effetto respingere le stesse e la richiesta risarcitoria connessa;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento da corrispondere nei limiti del giusto e del provato sub judice.
Con vittoria di spese e compensi.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, dopo alcuni rinvii è pervenuta sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare, che l'ha istruita mediante l'espletamento di c.t.u. affidata, per come prescritto dall'art. 15 della legge n. 24/2017, ad un collegio peritale composto da un medico legale e da uno specialista in Neurochirurgia.
A seguito di alcuni rinvii resisi necessari per reperire dei medici disposti ad eseguire l'incarico, questo è stato affidato ai dottori (medico legale) e Persona_3 (medico specialista in neurochirurgia) i quali hanno depositato Persona_4
l'elaborato peritale in data 12/12/2024 con cui hanno escluso la responsabilità dei convenuti;
indi, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti, che ne facevano richiesta, i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie per cui causa, risalente all'anno 2012,
è inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera e dei sanitari. Nella vicenda processuale non ha invero alcuna incidenza la disciplina innovativa introdotta in materia di responsabilità medica dalla legge n.
24/2017, le cui norme di natura sostanziale non possono avere efficacia retroattiva stante il disposto di cui all'art. 11 delle preleggi. Di conseguenza, la valutazione circa la sussistenza di inesatto adempimento generativo di obbligazione risarcitoria deve ritenersi disciplinata in via generale, e soprattutto per quanto concerne i relativi oneri probatori, dal disposto di cui all'art. 1218 c.c. secondo l'interpretazione e le applicazioni che sono state elaborate in materia dalla in quanto l'ingresso del paziente all'interno della cospicua giurisprudenza intervenuta in materia con ricorso alla figura del c.d. contratto di spedalità derivante dal contatto sociale. Del pari trattasi di responsabilità di natura contrattuale anche con riguardo al medico convenuto, sulla base del noto istituto di elaborazione giurisprudenziale del contatto sociale qualificato, in virtù del quale, anche in assenza della stipula di un contratto, tra medico e paziente sorge un'obbligazione che trae fondamento nell'art. 1173 c.c.
e che soggiace alle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio di cui alla disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Il danneggiato, dunque, ove deduca una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero, ha l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di cura, il peggioramento delle condizioni di salute (sub specie di aggravamento della situazione patologica in atto o di insorgenza di nuove patologie) e, infine, il nesso di causalità tra i danni e la condotta inadempiente dei sanitari, limitandosi ad allegare i profili di colpa ascrivibili a questi ultimi;
l'ente, invece, per andare esente da responsabilità, dovrà provare che la prestazione professionale è stata eseguita con diligenza e che gli esiti lamentati sono stati determinati da altri fattori.
Inoltre, per ritenere sul piano oggettivo la sussistenza di nesso causale tra prestazione e danno al fine di rinvenire una responsabilità per inadempimento, nel giudizio civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza causale, anche detta del “più probabile che non”.
La regola juris per addivenire all'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari non è, peraltro, limitata al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti peggiorativi delle condizioni personali.
Orbene, l'odierno Giudice ritiene che le argomentazioni contenute nell'elaborato peritale depositato dai CC.TT.UU., appaiono coerenti, esaustive e, sotto l'aspetto logico-espositivo e metodologico, supportate da sufficienti argomenti tecnico – scientifici.
Alla stessa pertanto, si rimanda sotto il profilo probatorio.
I nominati consulenti, esaminata la documentazione medica e visitata l'attrice, in primo luogo, hanno precisato che l'esame neurologico in occasione delle operazioni peritali ha evidenziato: lieve disfonia, ben intellegibile senza necessità di sforzo fonatorio in ambiente silenzioso. Non insorgenza di dispnea all'incremento del tono della voce. Non alterazioni della motilità di ugola e palato molle. Zona di ipoestesia alla regione laterale del braccio di destra. Non deficit di forza. Segni neurologici patologici assenti. Deambulazione normale.
Inoltre, hanno valutato che in base alla situazione clinica ed al quadro documentato dalla Risonanza Magnetica preoperatoria l'indicazione all'intervento chirurgico è stata corretta, così come corretta è stata la scelta dell'approccio anteriore con discectomia e decompressione microchirurgiche e artrodesi inter-somatica con cage;
l'intervento è stato condotto secondo gli standard internazionalmente accettati;
secondo quanto descritto nel report chirurgico non vi sono stati inconvenienti o complicanze intra-operatorie.
In relazione alle doglianze specifiche dell'attrice, poi, i CC.TT.UU. hanno precisato che l'importante deficit motorio ha spinto i sanitari ad eseguire senza indugio l'intervento chirurgico;
infatti, il dilazionare l'intervento avrebbe comportato il rischio di ulteriore peggioramento della sintomatologia deficitaria diminuendo le chances di recupero.
Infine, i consulenti hanno escluso che la paralisi della corda vocale di destra sia legata ad errore tecnico del chirurgo ma ascrivibile alla stessa via di accesso chirurgica poiché è noto, nonché largamente accettato, che nella stragrande maggioranza dei casi il danno neuro-aprassico del nervo laringeo ricorrente è legato in maniera incontrovertibile alla via chirurgica laterocervicale anteriore, quindi non evitabile nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto e non correlato
a incongrue manovre manuali dell'operatore, dunque, non evitabile, pur con la massima attenzione.
Il collegio, inoltre, puntualizza che corposa letteratura indica che la chirurgia dell'ernia del disco cervicale può essere seguita da complicanze numerose e variegate fra cui la paralisi del nervo laringeo ricorrente. Lo stupor del nervo laringeo ricorrente è una complicanza ben nota e rappresenta la più frequente complicanza neurologica della discectomia cervicale anteriore. Nella letteratura internazionale viene segnalata una frequenza che varia, nelle diverse casistiche, dall'1% all'11%.
Il danno neuro-aprassico del nervo è legato in maniera incontrovertibile alla via chirurgica laterocervicale anteriore, sia destra che sinistra, non può essere evitato con certezza nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto. Non può essere, quindi, sostenuto che il reliquato disfonico del soggetto è legato ad errore tecnico del chirurgo, poiché è noto e largamente accettato, che nella stragrande maggioranza dei casi la disfonia da danno del nervo laringeo ricorrente
è un potenziale disturbo post-operatorio legato alla via chirurgica, non evitabile, non connesso a incongrue manovre manuali dell'operatore ma dovuto ad un effetto pressorio del divaricatore autostatico da una parte e dal tubo tracheale dall'altra
e non vi è correlazione con il lato dell'approccio (destro - sinistro).
Pertanto, la lesione costituisce fatto prevedibile ma non prevenibile, dunque, non sussiste alcuna responsabilità dei convenuti in relazione a quanto lamentato dall'attrice.
L'attrice, infine, lamenta la lesione del diritto all'autodeterminazione, nello specifico, che il modulo è stato sottoscritto quando era sotto effetto di morfina, sicchè non sarebbe stata cosciente. Inoltre, il modulo non specificherebbe le caratteristiche dell'intervento, le percentuali di successo, i benefici e i rischi.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa i rischi dell'intervento chirurgico effettuato non avrebbe optato per la sua esecuzione (v. per tutte la n.
4682/2025).
Orbene, a parere dell'odierna Giudice, a fronte dell'accertata condotta diligente degli operatori sanitari, in tutte le fasi del pre e post operatorio, parte attrice avrebbero dovuto allegare e dimostrare che – ove avesse avuto conoscenza effettiva dei rischi – avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, mentre si ritiene che non abbia sufficientemente assolto al proprio onere probatorio, tenuto conto che le circostanze su cui ha richiesto la prova orale non tendevano a dimostrare la presunta violazione del diritto all'autodeterminazione, bensì un presunto disagio nelle relazioni sociali a seguito dell'intervento; né può avere rilevanza probatoria il documento attestante l'avvenuta somministrazione di morfina, tenuto conto che l'ultima somministrazione di morfina è avvenuta il 12 marzo 2012 alle ore 16:59 e la paziente ha prestato il consenso il giorno dopo alle ore 9:22 dunque, a distanza di
14 ore, pertanto, si può ragionevolmente escludere che la paziente non fosse in grado di comprendere il contenuto del modulo.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese processuali, tuttavia, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, dell'astratta proponibilità della domanda e della rarità della patologia insorta, vanno interamente compensate.
Pone le spese della CTU a carico dell'attrice e dunque, tenuto conto che la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per essa, a carico dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6605/2015, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda.
b) Compensa le spese processuali.
c) Pone le spese della CTU – come liquidate in via provvisoria in corso di causa
- a carico dell'attrice e dunque, tenuto conto che la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per essa, a carico dell'Erario.
Così deciso in Messina, lì 1°-9-2025
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio