Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/09/2025, n. 16239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16239 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05570/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5570 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Niccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS- datato 1° marzo 2022 e notificato in data 23 marzo 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina -OMISSIS-titolare di permesso di soggiorno illimitato per motivi di lavoro, impugna il diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, emesso il 1° marzo 2022 e motivato sull’esistenza di pregiudizi penali a carico del coniuge convivente, in particolare di una sentenza di condanna del G.I.P. presso il Tribunale di Verbania per stupefacenti, pronunciata l’-OMISSIS-, di una ulteriore condanna emessa nel 2011 dalla Corte D’Appello di Torino per detenzione e spaccio di stupefacenti per fatti risalenti al 2009, ed una notizia di reato emessa nel 2016 dal Corpo Forestale dello Stato- Stazione di -OMISSIS-per furto e danneggiamento di due alberi di alto fusto, per la quale sopravveniva sentenza di assoluzione del 2018.
2. La ricorrente espone di aver presentato domanda di concessione della cittadinanza il 27 settembre 2017; con il preavviso di rigetto del 10 dicembre 2021 veniva comunicato al difensore della richiedente il preavviso di diniego dell’istanza, attesa la sussistenza di precedenti penali a carico del marito, circostanze dalle quali era possibile derivare la convinzione che nell’ambito del nucleo familiare fosse stato raggiunto un adeguato livello di integrazione e di adesione ai valori dell’ordinamento del quale si chiedeva di entrare a far parte. La richiedente presentava osservazioni, sottolineando la risalenza nel tempo dei precedenti e la circostanza che nel frattempo il marito aveva abbandonato le precedenti scelte delinquenziali, ed era stato dichiarato non pericoloso socialmente dal Magistrato di Sorveglianza di Novara con provvedimento del -OMISSIS-.
3. Il provvedimento di diniego della cittadinanza è poi seguito il 1° marzo 2022, motivato sul fatto che “ la stabilità parentale ed affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico ” e che inoltre “ il riconoscimento della cittadinanza italiana alla richiedente comporterebbe il presupposto per avvantaggiare la regolare permanenza nel territo italiano anche dei conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare, soprattutto considerate le previsioni normative secondo cui, gli stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ”.
4. Con ricorso notificato il 17 maggio 2022 e depositato il successivo 20 maggio è stato impugnato il decreto di rigetto con unico motivo di censura, inerente la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 91/1992, l’omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana e l’eccesso di potere: la ricorrente ha sottolineato che il coniuge e, in generale tutta la sua famiglia, sono ben integrati in Italia, tanto è vero che i tre figli minori nati in Italia frequentano con profitto le scuole; inoltre il coniuge dopo la condanna del 2011 è stato ritenuto non più socialmente pericoloso già nel 2013 (tanto è vero che il Magistrato di Sorveglianza di Novara, con provvedimento del -OMISSIS- ha dato atto del “ del progressivo abbandono delle scelte delinquenziali passate, della volontà di crearsi valide e significative opportunità per reintegrarsi nel tessuto sociale dimostrando una significativa e concreta evoluzione della propria personalità in termini di sicuro ravvedimento rispetto agli atti criminosi compiuti nel passato ”) ed addirittura il Tribunale dei Minori di Torino una prima volta nel 2016 e poi nuovamente nel 2019 gli ha concesso l’autorizzazione a permanere in Italia per poter provvedere alla cura e all’educazione dei figli.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
6. In vista della definizione del giudizio la ricorrente ha depositato documentazione da cui emerge che il coniuge dal marzo 2024 è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato come camionista, oltre ad una memoria riepilogativa. Alla pubblica udienza del 30 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in “ un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre 2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
9. Segnatamente la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica Italiana presuppone l'accertamento che il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità ritenute necessarie, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. E’ chiaro che il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 6473/2021, id. sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012) la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, 24 marzo 2025, n. 5930).
10. Inoltre la presenza di pregiudizi penali con rilievo ostativo rispetto alla concessione della cittadinanza può venire in rilievo non soltanto con riguardo alla persona del richiedente, bensì anche con riguardo ai familiari di primo grado, in quanto essa è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 2 febbraio 2015, n. 1840, id. sez. V bis, 22 maggio 2025 n. 9815) ,e non consente di escludere che, proprio in ragione dell’esistenza del vincolo familiare e dello stabile legame che ne deriva, il soggetto richiedente sia indotto a porre in essere comportamenti agevolativi della condotta del congiunto o di partecipazione ai proventi illeciti della stessa, tali da inficiare le prospettive di ottimale e duraturo inserimento nella comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 13 marzo 2023, n. 4253, id. 24 febbraio 2025, n. 4076).
11. Come condivisibilmente sottolineato nel provvedimento impugnato, peraltro, la valutazione dei precedenti penali a carico del marito del ricorrente non può non rilevare alla luce dei benefici che indirettamente l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado come disposto dall'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 30 agosto 2023, n. 13480; Id., 21 giugno 2022 n. 8307).
12. Nel caso di specie la Prefettura ha ritenuto di negare la cittadinanza con valutazione non irragionevole, e l’onere motivazionale di cui è gravata appare sufficientemente assolto perché, da un lato, i fatti suscettibili di rilievo penale (detenzione e spaccio di stupefacenti) apparivano particolarmente gravi quanto all’atteggiamento del responsabile (già padre di un bambino all’epoca dei fatti) di evidente non adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento; d’altro canto, quanto alla valenza ostativa rispetto all’ambiente familiare, è chiaro che i proventi di tali reati erano suscettibili di essere condivisi dalla famiglia, dato che la richiedente già conviveva col marito in Italia con un figlio appena nato ed era in procinto di accogliere anche il secondo.
13. E’chiaro che i possibili indizi di un superamento delle criticità rilevate dall’Amministrazione, quali il decorso di un ulteriore periodo di tempo senza pregiudizi penali, e la recente stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, potranno essere adeguatamente valutati dalla Prefettura allorchè la richiedente in seguito dovesse proporre una nuova domanda di concessione della cittadinanza.
14. Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
15. La natura degli interessi coinvolti induce comunque il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Elena Daniele, Referendario, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.