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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1556/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1556/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
CA (BO), Via B. Tosarelli n. 76/2 (avv.ti Lisa Lecito e Carlo Gubellini)
e
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv.ti Irene Mazzone e Simona De Gennaro)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 10.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , in data 02/05/2001 e in data Per_1 Per_2
03/04/2004;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il 19.07.1998 C.F._2
a GO (RA), in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1998;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati secondo gli obblighi di legge, rimanendo la signora ad abitare nella casa familiare sita in Faenza (RA) nella Via Canal Grande n. 69, Controparte_1 con l'uso e la disponibilità dei mobili e arredi ivi contenuti la cui quota pari al 50% di proprietà del signor è da trasferirsi alla moglie, secondo gli accordi raggiunti a definizione del Parte_1 procedimento di separazione giudiziale;
2) a totale definizione di ogni e qualsivoglia rapporto economico, il signor si obbliga Parte_1
a corrispondere a favore della signora -che accetta- un assegno di divorzio in Controparte_1 un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Lg. 898/1970 comma 8, pari a €.130.000,00 così suddiviso:
- €. 70.000,00 a titolo di primo acconto, importo già corrisposto in data 16/12/2024 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a (doc. 5); Controparte_1
- €. 45.000,00 a titolo di ulteriore acconto, importo da versarsi entro e non oltre il giorno 15/04/2025 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Controparte_1
- €. 15.000,00 a titolo di saldo, da versarsi entro e non oltre il giorno 15/12/2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a dal predetto importo andranno detratte le Controparte_1 rate del mutuo fondiario n. 380010212 acceso dal signor con sede di Parte_1 Parte_2
CA (BO) per l'acquisto della casa familiare sita in Faenza, dallo stesso versate dal mese di dicembre 2024 fino alla data di estinzione e contestuale accensione di nuovo mutuo ipotecario da parte di Controparte_1
3) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere ulteriori pretese reciproche, salvo quanto sopra specificato, e pertanto rinunciano ad ogni e/o qualsiasi reciproca pretesa economica non prevista nel presente accordo.
4) Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
Ravenna, 04/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1556/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
CA (BO), Via B. Tosarelli n. 76/2 (avv.ti Lisa Lecito e Carlo Gubellini)
e
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv.ti Irene Mazzone e Simona De Gennaro)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 10.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , in data 02/05/2001 e in data Per_1 Per_2
03/04/2004;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il 19.07.1998 C.F._2
a GO (RA), in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1998;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati secondo gli obblighi di legge, rimanendo la signora ad abitare nella casa familiare sita in Faenza (RA) nella Via Canal Grande n. 69, Controparte_1 con l'uso e la disponibilità dei mobili e arredi ivi contenuti la cui quota pari al 50% di proprietà del signor è da trasferirsi alla moglie, secondo gli accordi raggiunti a definizione del Parte_1 procedimento di separazione giudiziale;
2) a totale definizione di ogni e qualsivoglia rapporto economico, il signor si obbliga Parte_1
a corrispondere a favore della signora -che accetta- un assegno di divorzio in Controparte_1 un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Lg. 898/1970 comma 8, pari a €.130.000,00 così suddiviso:
- €. 70.000,00 a titolo di primo acconto, importo già corrisposto in data 16/12/2024 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a (doc. 5); Controparte_1
- €. 45.000,00 a titolo di ulteriore acconto, importo da versarsi entro e non oltre il giorno 15/04/2025 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Controparte_1
- €. 15.000,00 a titolo di saldo, da versarsi entro e non oltre il giorno 15/12/2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a dal predetto importo andranno detratte le Controparte_1 rate del mutuo fondiario n. 380010212 acceso dal signor con sede di Parte_1 Parte_2
CA (BO) per l'acquisto della casa familiare sita in Faenza, dallo stesso versate dal mese di dicembre 2024 fino alla data di estinzione e contestuale accensione di nuovo mutuo ipotecario da parte di Controparte_1
3) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere ulteriori pretese reciproche, salvo quanto sopra specificato, e pertanto rinunciano ad ogni e/o qualsiasi reciproca pretesa economica non prevista nel presente accordo.
4) Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
Ravenna, 04/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè