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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico II Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 3855 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, pendente Tra
(P. I.V.A. ), Parte_1 P.IVA_1
Sig. . Parte_1
), con sede in Boscoreale alla Via C.F._1 pp.ta e difesa dall' avv. Anna Gallo (c.f.:
), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
-opponente- E società C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. sig. , con sede in Controparte_2
Scafati alla Via Lo Porto n.18 dagli avv.ti Pietro Iannelli (C.F. e Paola Grazia Iannelli C.F._3 ivamente domiciliata in C.F._4
SASI (NA) alla Via E. Merone n.61
-convenuta opposta- Conclusioni: come da atti di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la
1 sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). 1. Questioni preliminari. In via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). 2. sul merito
titolare dell'omonima Azienda agricola, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento 2799/2022 R.G. in data 30.05.2022 e notificato in data 07.06.2022, col quale, su istanza della società
[...]
veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro Controparte_3
21.565,83, oltre interessi come da domanda e sino al soddisfo, oltre le spese e competenze del monitorio. Parte_1 fondava l'opposizione su tre eccezioni: 1) nullità del d.i. per mancanza della prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 2) inesistenza del rapporto contrattuale;
3) presenza di vizi nella merce consegnata nel 2018. 2.1. sulla nullità del d.i. per mancanza della prova scritta L'opponente eccepiva la nullità del d.i. perché non fondato su prova scritta. In particolare, l'attore in opposizione asseriva che la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non fosse corredata da scritture contabili autenticate da un notaio. Tale affermazione non può essere condivisa in quanto a sostegno della richiesta è stato prodotto l'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio dr. , e sul punto, va ricordato che “la Persona_1
2 prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione”(Cass. n. 6879 del 23-7-1994). Per tale motivo l'eccezione non può essere accolta.
2.2 sulla inesistenza del rapporto contrattuale L'opponente negava di aver intrattenuto rapporti commerciali e di aver concluso contratti di compravendita di ortaggi con parte opposta nel 2021. In particolare l'opponente contestava le firme di , padre dell'opponente , apposte Persona_2 Parte_1 sul tture, ritenendole apo o di tale assunto depositava la denuncia-querela presentata, in data 20- 06-2022, al Commissariato PS di Nocera Inferiore nei confronti dell'Amm.re p.t. della Parte_2 CP_2
. Il procedime
[...] richiesta di archiviazione formulata, in data 20-07-2022, dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore P.M. dott. Angelo Rubano. Nel corso di tale procedimento, in data 5-07-2022, presso l'anagrafe del Comune di San Marzano sul Sarno (SA) la Guardia di Finanza di Scafati, delegata allo svolgimento delle indagini, acquisiva il cartellino di richiesta della carta d'identità al fine di rilevare la firma autentica di , dipendente della società opposta, la Persona_3 cui firma, u ella di è apposta alle Persona_2 fatture prodotte dall'opposto. Il raffronto tra la firma autentica del sig. e le firme apposte alle fatture in qualità Persona_3 di vettore ha dato esito negativo. Va ulteriormente sottolineato che il , in sede di sommarie informazioni, ha Persona_3 disconosciuto le firme in questione. In merito alle risultanze delle indagini e alla loro rilevanza nel processo civile va rammentato l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. Sez. 2, sent. N. 1593 del 20-01-2017). Nell'udienza del 18-10-2024 si procedeva all'assunzione del giuramento suppletorio disposto dal Giudice e deferito al Sig.
, vertente sul seguente capo ”non aver mai Parte_1 ordinato la merce di cui alle fatture oggetto di causa;
Che la merce ivi indicata non gli è stata mai consegnata”. Il sig.
[...]
in tale sede dichiarava “Giuro e giurando affermo di Pt_1
3 non aver mai ordinato la merce di cui alle fatture oggetto di causa;
Che la merce ivi indicata non gli è stata mai consegnata”. In punto di diritto è noto che in base alla costante opinione della giurisprudenza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Per i motivi di cui sopra l'eccezione deve essere accolta in quanto deve ritenersi che l'opposto non abbia assolto l'onere della prova del titolo del diritto di credito, onere sui lui gravante in quanto attore in senso sostanziale.
2.3 sulla presenza di vizi nella merce consegnata L'attore in opposizione affermava che la merce consegnata dall'opposto nell'anno 2018 era affetta da vizi. Tale eccezione non può essere accolta poiché il diritto di credito fatto valere in giudizio rappresenta il corrispettivo dovuto per la merce asseritamente consegnata dall'opposto nell'anno 2021 e non per la merce consegnata nel 2018. Per i motivi di cui sopra l'opposizione deve essere accolta.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di parte opposta soccombente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in persona del giudice onorario dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3855/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto inadempimento contrattuale, così provvede:
1.accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 685/2022;
3. condanna società al pagamento, in favore Controparte_1 di parte attrice , in persona del Parte_1 suo omonimo t pese di lite che Parte_1 si liquidano in € 2.540,00 (parametri minimi stante la non
4 complessità della vicenda), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Torre Annunziata, 6 ottobre 2025 Il g.o.p. Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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(P. I.V.A. ), Parte_1 P.IVA_1
Sig. . Parte_1
), con sede in Boscoreale alla Via C.F._1 pp.ta e difesa dall' avv. Anna Gallo (c.f.:
), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
-opponente- E società C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. sig. , con sede in Controparte_2
Scafati alla Via Lo Porto n.18 dagli avv.ti Pietro Iannelli (C.F. e Paola Grazia Iannelli C.F._3 ivamente domiciliata in C.F._4
SASI (NA) alla Via E. Merone n.61
-convenuta opposta- Conclusioni: come da atti di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la
1 sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). 1. Questioni preliminari. In via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). 2. sul merito
titolare dell'omonima Azienda agricola, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento 2799/2022 R.G. in data 30.05.2022 e notificato in data 07.06.2022, col quale, su istanza della società
[...]
veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro Controparte_3
21.565,83, oltre interessi come da domanda e sino al soddisfo, oltre le spese e competenze del monitorio. Parte_1 fondava l'opposizione su tre eccezioni: 1) nullità del d.i. per mancanza della prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 2) inesistenza del rapporto contrattuale;
3) presenza di vizi nella merce consegnata nel 2018. 2.1. sulla nullità del d.i. per mancanza della prova scritta L'opponente eccepiva la nullità del d.i. perché non fondato su prova scritta. In particolare, l'attore in opposizione asseriva che la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non fosse corredata da scritture contabili autenticate da un notaio. Tale affermazione non può essere condivisa in quanto a sostegno della richiesta è stato prodotto l'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio dr. , e sul punto, va ricordato che “la Persona_1
2 prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione”(Cass. n. 6879 del 23-7-1994). Per tale motivo l'eccezione non può essere accolta.
2.2 sulla inesistenza del rapporto contrattuale L'opponente negava di aver intrattenuto rapporti commerciali e di aver concluso contratti di compravendita di ortaggi con parte opposta nel 2021. In particolare l'opponente contestava le firme di , padre dell'opponente , apposte Persona_2 Parte_1 sul tture, ritenendole apo o di tale assunto depositava la denuncia-querela presentata, in data 20- 06-2022, al Commissariato PS di Nocera Inferiore nei confronti dell'Amm.re p.t. della Parte_2 CP_2
. Il procedime
[...] richiesta di archiviazione formulata, in data 20-07-2022, dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore P.M. dott. Angelo Rubano. Nel corso di tale procedimento, in data 5-07-2022, presso l'anagrafe del Comune di San Marzano sul Sarno (SA) la Guardia di Finanza di Scafati, delegata allo svolgimento delle indagini, acquisiva il cartellino di richiesta della carta d'identità al fine di rilevare la firma autentica di , dipendente della società opposta, la Persona_3 cui firma, u ella di è apposta alle Persona_2 fatture prodotte dall'opposto. Il raffronto tra la firma autentica del sig. e le firme apposte alle fatture in qualità Persona_3 di vettore ha dato esito negativo. Va ulteriormente sottolineato che il , in sede di sommarie informazioni, ha Persona_3 disconosciuto le firme in questione. In merito alle risultanze delle indagini e alla loro rilevanza nel processo civile va rammentato l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. Sez. 2, sent. N. 1593 del 20-01-2017). Nell'udienza del 18-10-2024 si procedeva all'assunzione del giuramento suppletorio disposto dal Giudice e deferito al Sig.
, vertente sul seguente capo ”non aver mai Parte_1 ordinato la merce di cui alle fatture oggetto di causa;
Che la merce ivi indicata non gli è stata mai consegnata”. Il sig.
[...]
in tale sede dichiarava “Giuro e giurando affermo di Pt_1
3 non aver mai ordinato la merce di cui alle fatture oggetto di causa;
Che la merce ivi indicata non gli è stata mai consegnata”. In punto di diritto è noto che in base alla costante opinione della giurisprudenza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Per i motivi di cui sopra l'eccezione deve essere accolta in quanto deve ritenersi che l'opposto non abbia assolto l'onere della prova del titolo del diritto di credito, onere sui lui gravante in quanto attore in senso sostanziale.
2.3 sulla presenza di vizi nella merce consegnata L'attore in opposizione affermava che la merce consegnata dall'opposto nell'anno 2018 era affetta da vizi. Tale eccezione non può essere accolta poiché il diritto di credito fatto valere in giudizio rappresenta il corrispettivo dovuto per la merce asseritamente consegnata dall'opposto nell'anno 2021 e non per la merce consegnata nel 2018. Per i motivi di cui sopra l'opposizione deve essere accolta.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di parte opposta soccombente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in persona del giudice onorario dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3855/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto inadempimento contrattuale, così provvede:
1.accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 685/2022;
3. condanna società al pagamento, in favore Controparte_1 di parte attrice , in persona del Parte_1 suo omonimo t pese di lite che Parte_1 si liquidano in € 2.540,00 (parametri minimi stante la non
4 complessità della vicenda), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Torre Annunziata, 6 ottobre 2025 Il g.o.p. Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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