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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/09/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 677/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 677/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Napoli n. 9 presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO MATTIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 1° marzo 2024 ha agito in giudizio nei confronti della coniuge Parte_1 [...]
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e che Controparte_1 successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Pescara il 28 novembre 1985, dalla cui unione non sono nati figli.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 895/2024 del 09.07.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 10 settembre 2025 la ricorrente ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Pescara in data 28.11.1985.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 895/2024 del 09.07.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 1° marzo 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Pescara il 28.11.1985, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune - Ufficio
[...]
1 – all'Atto n. 124, parte 1, anno 1985.
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Pescara, lì 11 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 677/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Napoli n. 9 presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO MATTIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 1° marzo 2024 ha agito in giudizio nei confronti della coniuge Parte_1 [...]
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e che Controparte_1 successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Pescara il 28 novembre 1985, dalla cui unione non sono nati figli.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 895/2024 del 09.07.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 10 settembre 2025 la ricorrente ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Pescara in data 28.11.1985.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 895/2024 del 09.07.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 1° marzo 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Pescara il 28.11.1985, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune - Ufficio
[...]
1 – all'Atto n. 124, parte 1, anno 1985.
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Pescara, lì 11 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3