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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Cinzia Alcamo Consigliere Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 296/2023, promossa in grado d'appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Equizzi Parte_1
Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Dentico, CP_1
Luigi Maini Lo Casto e Alberto Romano Appellato All'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 540/2023 il Tribunale G.L. di Palermo, dichiarata la risoluzione dell'accordo transattivo del 22 .3.2018, in parziale accoglimen- to della opposizione al precetto notificato il 22.12.2019, proposta da
[...]
l'ha dichiarato nullo nella misura eccedente la somma di euro Pt_2
45.405,06. Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento CP_1 dell'accordo transattivo del 22.3.2018, allegato da per paralizzare Pt_1
l'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto opposto, ha ritenuto che l'opponente fosse incorsa in inadempimento grave di tale accordo per non avere assolto all'obbligo di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 943/2018, che, infatti, si era concluso con la sentenza n. 21663/2019.
1 La condotta inadempiente aveva, secondo il Tribunale, le connotazioni di gravità in base all'art. 1455 cc perchè aveva vulnerato “il basilare interesse della controparte di non perpetuare la lunga querelle giudiziaria intercor- sa tra le parti”. In conseguenza della risoluzione ha ritenuto che rivivessero le statuizioni della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1530/2017. Pertanto, ha concluso, “in forza del suddetto titolo giudiziale, il sig. CP_1 può legittimamente vantare nei confronti della società opponente due di- stinti crediti: da un lato, l'indennità risarcitoria calcolata dalla data del li- cenziamento sino a quella della reintegra (rectius fino alla data di esercizio dell'opzione) e dall'altro, l'indennità sostitutiva della reintegra medesima (essendo pacifico fra le parti che il sig. abbia rinunciato alla reinte- CP_1 gra, nel dicembre 2016, esercitando l'opzione prevista dall'art. 18, comma 5° della L. 300/1970)”. Infine, ha ritenuto estranei al suddetto titolo le somme richieste per tratta- mento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso: donde il par- ziale accoglimento dell'opposizione. 2) La sentenza è stata appellata da nelle statuizioni a sé sfavo- Parte_1 revoli, per i seguenti motivi:
2.1 Violazione dell'art. 1976 c.c., per avere il Tribunale pronunciato la ri- soluzione, per inadempimento della dell'accordo transattivo Parte_1 del 22 marzo 2018 nonostante il suo effetto novativo del rapporto preesi- stente e la mancata previsione del diritto alla risoluzione della transazione. Sostiene che quella intervenuta tra le parti era una transazione novativa perché il suo contenuto era incompatibile con le obbligazioni nascenti dal rapporto originario in quanto prevedeva il solo risarcimento del danno in euro 85.000.000 “per vizio formale della procedura di licenziamento”.
Pertanto, dalla relativa risoluzione avrebbe potuto derivare la decadenza dal beneficio del termine, se non fosse che il pagamento del dovuto era già stato integralmente eseguito.
2. 2. Irriducibile contrasto con altra sentenza dello stesso Tribunale che ha ritenuto la inammissibilità di ulteriori pretese economiche del lavoratore in ragione dell'accordo transattivo da lui raggiunto con la Parte_1
Denuncia l'appellante che il Tribunale aveva omesso di conformarsi ad al- tra sentenza tra le stesse parti (n. 2947/2022) con la quale era stata ritenuta la validità dell'accordo transattivo e, per tale ragione, erano state respinto le pretese azionate in quel giudizio. Afferma che tale accertamento aveva “efficacia riflessa “in questo giudizio che si fonda sullo stesso presupposto, ossia la validità della transazione”.
2 2.3. Illegittimo riconoscimento del diritto del Sig. di pro- CP_1 cedere in executivis sulla base della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1530/2017 del 21 aprile 2017 per ragioni di credito ed importi non previsti dal già menzionato titolo giudiziale. Afferma, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, Pt_1
l'indennità sostitutiva della reintegrazione non è contemplata nella sentenza messa in esecuzione, che si era pronunciata sulla illegittimità del licenzia- mento con ordine di reintegra e condanna al pagamento della indennità ri- sarcitoria dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra;
nulla statuiva, tale titolo, sulla indennità sostitutiva della reintegrazione perché l'opzione era stata esercitata da il 9.12.2016 fuori dal processo. CP_1
Aggiunge che, nella specie, non si poteva ricorrere neanche alla integrazio- ne extratestuale del titolo per difetto di elementi ritualmente acquisiti al giudizio.
2.4. Omessa declaratoria della nullità della C.T.U. Sostiene che il CTU aveva modificato le conclusioni, inserendovi anche il calcolo della indennità sostitutiva, sulla sola base dei rilievi della parte op- posta senza che il mandato conferitogli contemplasse anche tale incarico.
3) Esame dei motivi.
Innanzi tutto va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc sol- levata dalla parte appellata sulla deduzione della natura novativa della tran- sazione intervenuta tra le parti il 22.3.2018. Infatti, sebbene la deduzione sia stata proposta solo in questo grado, deve escludersene la tardività. Al riguardo, in conformità della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3443/80; Cass. 16717/2003), va detto che l'inammissibilità dell'azione di ri- soluzione della transazione per inadempimento, stabilita dall'art. 1976 C.c., nel caso in cui il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato), non esige un'apposita eccezione della parte interessata, poiché attiene all'esistenza delle condizioni dell'azione, che il giudice deve verificare anche d'ufficio; tale indirizzo non è smentito dalla giurisprudenza citata dall'appellato ( Cass. 2005/8086) che non è pertinente perché attiene alla diversa questione della allegazione della transazione come fatto modificativo o estintivo del diritto controverso. Pertanto, deve essere accertata la natura della transazione di che trattasi. Ebbene, la transazione è novativa quando l'accordo raggiunto dalle parti di- sciplina per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un
3 contratto estintivo del precedente e costitutivo di nuove obbligazioni, carat- terizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in so- stituzione di quello precedente.
Elemento essenziale di tale contrato è, oltre ai soggetti e alla causa, il cd. "animus novandi", che può anche risultare in modo implicito - quando la transazione disegni una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rappor- to preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della qua- le le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi so- stanzialmente diverse da quelle preesistenti- oppure esplicito, quando vi sia una espressa manifestazione di volontà in tal senso (Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016).
La transazione è, invece, "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua ridu- zione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di inte- ressi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni iniziali" (Cass. n. 13717/2006). Orbene, difettando nella specie un'espressa manifestazione di volontà sulla natura della transazione il suo accertamento richiede la verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigio- so, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome si- tuazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti (vedi Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016). L'esame delle pattuizioni intervenute consente di escluderne la natura no- vativa. Infatti, il rapporto in contratto (licenziamento e relativa illegittimità) non è mutato, per effetto del negozio transattivo, né per titolo né per oggetto;
in- fatti le parti avevano solo rimodulato gli effetti risarcitori derivanti dai “vizi formali della procedura di licenziamento” contenendoli entro i limiti della somma riconosciuta a titolo di risarcimento, senza, dunque, nessuna in- compatibilità col precedente rapporto ma solo con la limitazione degli ef- fetti economici della illegittimità del recesso. Né rilevano in senso contrario le plurime rinunce espresse da (alla CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro, agli effetti dei provvedimenti giurisdi- zionali con oggetto il licenziamento, alle plurime iniziative giudiziarie per la realizzazione del credito) e dalla ( al ricorso per cassazione) che Pt_1 sono coerenti con la causa del contratto collocandosi nell'ambito delle re- ciproche concessioni per porre termine alla controversia senza che se ne possa ravvisare una incompatibilità con le obbligazioni preesistenti. Pertanto, la transazione era risolubile.
4 Non sono state sollevate censure sulla statuita sussistenza dell'inadempimento né sulla valutazione della sua importanza, sicchè il ca- po che ha accolto la domanda riconvenzionale deve essere confermato, do- vendosi solo aggiungere, a confutazione del secondo motivo di appello, che, come è incontestato, la diversa sentenza dello stesso tribunale di cui si invoca il “giudicato riflesso” non è affatto assistita dall'autorità del giudi- cato essendo stata, come è pacifico, gravata di appello. Ne deriva che per effetto della risoluzione rivivono le statuizioni della sen- tenza del Tribunale di Palermo n.1530/2017 (“… dichiara nullo il licen- ziamento intimato a dalla con lettera CP_1 Parte_1 del 20/11/2015 e condanna quest'ultima società a reintegrare il predetto lavoratore opposto nel proprio posto di lavoro e al pagamento in suo favo- re di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalle buste paga in atti (retribuzione mensile oltre rateo mensili- tà aggiuntiva), dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”). Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il titolo non consentiva di agire in executivis per la indennità sostitutiva della reintegra a seguito dell'opzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, l n. 300/70, per la troncante ragione che non contiene nessuna statuizione al riguardo avendo pronunciato la condanna alla reintegrazione. Non è in discussione che il diritto del lavoratore illegittimamente licenzia- to di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva (prevista dal quinto comma dell'art. 18 dello statuto dei lavorato- ri) derivi dall'illegittimità del licenziamento e che sorga contemporanea- mente al diritto alla reintegrazione secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa "ex parte creditoris"; tuttavia qui la questione è altra e attiene alla utilizzabilità o meno della sentenza che dispone la reintegrazio- ne come titolo esecutivo per l'adempimento dell'indennità sostitutiva. Ritiene la Corte che la risposta debba essere negativa, perché la sentenza di che trattasi non contiene nessuna statuizione su tale obbligazione e non è perseguibile neanche la via della integrazione extratestuale che, come è noto, ha ad og- getto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della forma- zione del documento, in base ad acquisizioni processuali già compiute. Requisito che nella specie difetta essendo pacifico che l'opzione fu eserci- tata fuori dal giudizio nel quale non ne venne fatta menzione. Né può darsi corso alle deduzioni circa l'imputazione del pagamento delle somme già ricevute da ostando, alla imputazione da questi auspica- CP_1
5 ta, la documentata causale (risarcimento del danno come da accordo del 22.3.2018) di tali pagamenti (argomento e art. 1193 cc). Pertanto, assorbito il quarto motivo, il precetto va integralmente annullato. 4) L'esito del giudizio giustifica il regolamento delle spese di cui al disposi- tivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 540/2023 del Tribunale di Palermo, annulla inte- gralmente il precetto opposto. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara integralmente compensate le spese processuali del doppio grado, tranne quelle di ctu di primo grado che pone a carico dell'appellato.
Palermo 20 marzo 2025.
Il Presidente Maria G. Di Marco
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Cinzia Alcamo Consigliere Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 296/2023, promossa in grado d'appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Equizzi Parte_1
Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Dentico, CP_1
Luigi Maini Lo Casto e Alberto Romano Appellato All'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 540/2023 il Tribunale G.L. di Palermo, dichiarata la risoluzione dell'accordo transattivo del 22 .3.2018, in parziale accoglimen- to della opposizione al precetto notificato il 22.12.2019, proposta da
[...]
l'ha dichiarato nullo nella misura eccedente la somma di euro Pt_2
45.405,06. Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento CP_1 dell'accordo transattivo del 22.3.2018, allegato da per paralizzare Pt_1
l'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto opposto, ha ritenuto che l'opponente fosse incorsa in inadempimento grave di tale accordo per non avere assolto all'obbligo di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 943/2018, che, infatti, si era concluso con la sentenza n. 21663/2019.
1 La condotta inadempiente aveva, secondo il Tribunale, le connotazioni di gravità in base all'art. 1455 cc perchè aveva vulnerato “il basilare interesse della controparte di non perpetuare la lunga querelle giudiziaria intercor- sa tra le parti”. In conseguenza della risoluzione ha ritenuto che rivivessero le statuizioni della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1530/2017. Pertanto, ha concluso, “in forza del suddetto titolo giudiziale, il sig. CP_1 può legittimamente vantare nei confronti della società opponente due di- stinti crediti: da un lato, l'indennità risarcitoria calcolata dalla data del li- cenziamento sino a quella della reintegra (rectius fino alla data di esercizio dell'opzione) e dall'altro, l'indennità sostitutiva della reintegra medesima (essendo pacifico fra le parti che il sig. abbia rinunciato alla reinte- CP_1 gra, nel dicembre 2016, esercitando l'opzione prevista dall'art. 18, comma 5° della L. 300/1970)”. Infine, ha ritenuto estranei al suddetto titolo le somme richieste per tratta- mento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso: donde il par- ziale accoglimento dell'opposizione. 2) La sentenza è stata appellata da nelle statuizioni a sé sfavo- Parte_1 revoli, per i seguenti motivi:
2.1 Violazione dell'art. 1976 c.c., per avere il Tribunale pronunciato la ri- soluzione, per inadempimento della dell'accordo transattivo Parte_1 del 22 marzo 2018 nonostante il suo effetto novativo del rapporto preesi- stente e la mancata previsione del diritto alla risoluzione della transazione. Sostiene che quella intervenuta tra le parti era una transazione novativa perché il suo contenuto era incompatibile con le obbligazioni nascenti dal rapporto originario in quanto prevedeva il solo risarcimento del danno in euro 85.000.000 “per vizio formale della procedura di licenziamento”.
Pertanto, dalla relativa risoluzione avrebbe potuto derivare la decadenza dal beneficio del termine, se non fosse che il pagamento del dovuto era già stato integralmente eseguito.
2. 2. Irriducibile contrasto con altra sentenza dello stesso Tribunale che ha ritenuto la inammissibilità di ulteriori pretese economiche del lavoratore in ragione dell'accordo transattivo da lui raggiunto con la Parte_1
Denuncia l'appellante che il Tribunale aveva omesso di conformarsi ad al- tra sentenza tra le stesse parti (n. 2947/2022) con la quale era stata ritenuta la validità dell'accordo transattivo e, per tale ragione, erano state respinto le pretese azionate in quel giudizio. Afferma che tale accertamento aveva “efficacia riflessa “in questo giudizio che si fonda sullo stesso presupposto, ossia la validità della transazione”.
2 2.3. Illegittimo riconoscimento del diritto del Sig. di pro- CP_1 cedere in executivis sulla base della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1530/2017 del 21 aprile 2017 per ragioni di credito ed importi non previsti dal già menzionato titolo giudiziale. Afferma, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, Pt_1
l'indennità sostitutiva della reintegrazione non è contemplata nella sentenza messa in esecuzione, che si era pronunciata sulla illegittimità del licenzia- mento con ordine di reintegra e condanna al pagamento della indennità ri- sarcitoria dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra;
nulla statuiva, tale titolo, sulla indennità sostitutiva della reintegrazione perché l'opzione era stata esercitata da il 9.12.2016 fuori dal processo. CP_1
Aggiunge che, nella specie, non si poteva ricorrere neanche alla integrazio- ne extratestuale del titolo per difetto di elementi ritualmente acquisiti al giudizio.
2.4. Omessa declaratoria della nullità della C.T.U. Sostiene che il CTU aveva modificato le conclusioni, inserendovi anche il calcolo della indennità sostitutiva, sulla sola base dei rilievi della parte op- posta senza che il mandato conferitogli contemplasse anche tale incarico.
3) Esame dei motivi.
Innanzi tutto va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc sol- levata dalla parte appellata sulla deduzione della natura novativa della tran- sazione intervenuta tra le parti il 22.3.2018. Infatti, sebbene la deduzione sia stata proposta solo in questo grado, deve escludersene la tardività. Al riguardo, in conformità della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3443/80; Cass. 16717/2003), va detto che l'inammissibilità dell'azione di ri- soluzione della transazione per inadempimento, stabilita dall'art. 1976 C.c., nel caso in cui il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato), non esige un'apposita eccezione della parte interessata, poiché attiene all'esistenza delle condizioni dell'azione, che il giudice deve verificare anche d'ufficio; tale indirizzo non è smentito dalla giurisprudenza citata dall'appellato ( Cass. 2005/8086) che non è pertinente perché attiene alla diversa questione della allegazione della transazione come fatto modificativo o estintivo del diritto controverso. Pertanto, deve essere accertata la natura della transazione di che trattasi. Ebbene, la transazione è novativa quando l'accordo raggiunto dalle parti di- sciplina per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un
3 contratto estintivo del precedente e costitutivo di nuove obbligazioni, carat- terizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in so- stituzione di quello precedente.
Elemento essenziale di tale contrato è, oltre ai soggetti e alla causa, il cd. "animus novandi", che può anche risultare in modo implicito - quando la transazione disegni una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rappor- to preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della qua- le le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi so- stanzialmente diverse da quelle preesistenti- oppure esplicito, quando vi sia una espressa manifestazione di volontà in tal senso (Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016).
La transazione è, invece, "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua ridu- zione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di inte- ressi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni iniziali" (Cass. n. 13717/2006). Orbene, difettando nella specie un'espressa manifestazione di volontà sulla natura della transazione il suo accertamento richiede la verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigio- so, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome si- tuazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti (vedi Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016). L'esame delle pattuizioni intervenute consente di escluderne la natura no- vativa. Infatti, il rapporto in contratto (licenziamento e relativa illegittimità) non è mutato, per effetto del negozio transattivo, né per titolo né per oggetto;
in- fatti le parti avevano solo rimodulato gli effetti risarcitori derivanti dai “vizi formali della procedura di licenziamento” contenendoli entro i limiti della somma riconosciuta a titolo di risarcimento, senza, dunque, nessuna in- compatibilità col precedente rapporto ma solo con la limitazione degli ef- fetti economici della illegittimità del recesso. Né rilevano in senso contrario le plurime rinunce espresse da (alla CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro, agli effetti dei provvedimenti giurisdi- zionali con oggetto il licenziamento, alle plurime iniziative giudiziarie per la realizzazione del credito) e dalla ( al ricorso per cassazione) che Pt_1 sono coerenti con la causa del contratto collocandosi nell'ambito delle re- ciproche concessioni per porre termine alla controversia senza che se ne possa ravvisare una incompatibilità con le obbligazioni preesistenti. Pertanto, la transazione era risolubile.
4 Non sono state sollevate censure sulla statuita sussistenza dell'inadempimento né sulla valutazione della sua importanza, sicchè il ca- po che ha accolto la domanda riconvenzionale deve essere confermato, do- vendosi solo aggiungere, a confutazione del secondo motivo di appello, che, come è incontestato, la diversa sentenza dello stesso tribunale di cui si invoca il “giudicato riflesso” non è affatto assistita dall'autorità del giudi- cato essendo stata, come è pacifico, gravata di appello. Ne deriva che per effetto della risoluzione rivivono le statuizioni della sen- tenza del Tribunale di Palermo n.1530/2017 (“… dichiara nullo il licen- ziamento intimato a dalla con lettera CP_1 Parte_1 del 20/11/2015 e condanna quest'ultima società a reintegrare il predetto lavoratore opposto nel proprio posto di lavoro e al pagamento in suo favo- re di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalle buste paga in atti (retribuzione mensile oltre rateo mensili- tà aggiuntiva), dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”). Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il titolo non consentiva di agire in executivis per la indennità sostitutiva della reintegra a seguito dell'opzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, l n. 300/70, per la troncante ragione che non contiene nessuna statuizione al riguardo avendo pronunciato la condanna alla reintegrazione. Non è in discussione che il diritto del lavoratore illegittimamente licenzia- to di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva (prevista dal quinto comma dell'art. 18 dello statuto dei lavorato- ri) derivi dall'illegittimità del licenziamento e che sorga contemporanea- mente al diritto alla reintegrazione secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa "ex parte creditoris"; tuttavia qui la questione è altra e attiene alla utilizzabilità o meno della sentenza che dispone la reintegrazio- ne come titolo esecutivo per l'adempimento dell'indennità sostitutiva. Ritiene la Corte che la risposta debba essere negativa, perché la sentenza di che trattasi non contiene nessuna statuizione su tale obbligazione e non è perseguibile neanche la via della integrazione extratestuale che, come è noto, ha ad og- getto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della forma- zione del documento, in base ad acquisizioni processuali già compiute. Requisito che nella specie difetta essendo pacifico che l'opzione fu eserci- tata fuori dal giudizio nel quale non ne venne fatta menzione. Né può darsi corso alle deduzioni circa l'imputazione del pagamento delle somme già ricevute da ostando, alla imputazione da questi auspica- CP_1
5 ta, la documentata causale (risarcimento del danno come da accordo del 22.3.2018) di tali pagamenti (argomento e art. 1193 cc). Pertanto, assorbito il quarto motivo, il precetto va integralmente annullato. 4) L'esito del giudizio giustifica il regolamento delle spese di cui al disposi- tivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 540/2023 del Tribunale di Palermo, annulla inte- gralmente il precetto opposto. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara integralmente compensate le spese processuali del doppio grado, tranne quelle di ctu di primo grado che pone a carico dell'appellato.
Palermo 20 marzo 2025.
Il Presidente Maria G. Di Marco
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