Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6304/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6304/2016 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO N. 35 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MASTROLIA CLAUDIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. FERRUCCI ROSSELLA ( ) PIAZZA C.F._4
ZANARDELLI N.14 ROCCAPIEMONTE, dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova premettere che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all' articolo 191 del codice civile, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria. Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria
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Nel caso di specie, la comunione legale dei coniugi è cessata con il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore (all'esito dell'udienza di comparizione dell'11.10.2010) ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente.
Da tale momento, i beni dei coniugi cadono in comunione ordinaria.
L'attore, ex coniuge della convenuta, ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria sul bene immobile sito a Nocera Superiore in via Vincenzo Russo n.117 e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione a partire dal 4.1.2011 e sino alla data di scioglimento della comunione sullo stesso.
Parte convenuta non si è opposta alla divisione, salvo eccepire l'infondatezza della domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione e formulare domanda di accertamento e condanna alla restituzione e rimborso delle spese e degli investimenti effettuati a beneficio del patrimonio comune.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta di accertamento e condanna alla restituzione e rimborso delle spese e degli investimenti, in quanto tardiva.
Invero, la convenuta si è costituita in data 14.2.2017 e, dunque, oltre il termine di 20 gg prima dell'udienza di prima comparizione del 15.2.2017, decadendo così dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. art. 167 cpc formulazione vigente ante riforma Cartabia).
Ciò precisato, la domanda attorea di divisione è improcedibile posto che il consulente tecnico d'ufficio ing. ha individuato abusi edilizi non sanabili (chiusura del balcone a Persona_1
Nord, con veranda in alluminio) che, secondo la giurisprudenza più recente, sono ostative alla divisione giudiziale del bene.
Alla luce degli esposti accertamenti tecnici, viene all'esame di questo Giudice la questione relativa alla possibilità - ferma restando la accertata non divisibilità in natura - di sciogliere altrimenti (mediante la richiesta assegnazione all'attore richiedente ovvero mediante vendita all'incanto) la comunione ordinaria formatasi su un immobile che presenti abusi edilizi.
Pagina 2 di 9 La recente pronuncia delle sezioni unite ha ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 della legge 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.” (Cass.
7.10.2019 n. 25021).
Non può, pertanto, il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Deve in conclusione trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto enunciato sul punto dalla S.C. sopra richiamata secondo cui quando “sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (Cass. 7.10.2019, n. 25021).
Giova evidenziare che la Suprema Corte (cfr, Cass. SU 8230/19) ha qualificato la nullità di cui comminata dall' art. 17 Legge del 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal D.P.R. n.
380 del 2001, art. 136 TU edilizia come nullità di tipo formale.
Tuttavia, la rilevanza della violazioni sostanziali delle disciplina urbanistica viene in qualche modo recuperata dalla Suprema Corte introducendo la necessità che il titolo abilitativo oggetto delle menzioni urbanistiche sia “ riferibile “ all'immobile da trasferire ( cfr Cass. S.U
8230/19 “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che
Pagina 3 di 9 colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.
Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”).
E' vero, infatti, che le menzioni costituiscono non solo un elemento per consentire un'adeguata informazione all'acquirente, ma anche, proprio nella lettura della Suprema Corte, un argine indiscusso alla circolazione dei manufatti abusivi per le ipotesi più gravi;
di modo deve affermarsi che il nesso di riferibilità tra titolo edilizio e bene immobile è interrotto dalla menzione di un dato falso o di un titolo amministrativamente caducato o inesistente.
Pertanto, imponendosi a tutela del bene di rilevanza pubblicistica del territorio, un concetto rigoroso di riferibilità dell'immobile al titolo , deve concludersi che, in caso di immobili affetti da abusi non sanabili conseguenti, come nel caso in esame, all'esecuzione di interventi di ristrutturazione successivi al 1967 o comunque al titolo abilitativo, la nullità degli atti traslativi (e dunque la preclusione a procedere a divisione giudiziale dei beni) discende dalla radicale impossibilità di ottenere per tali interventi successivi un titolo autorizzativo da menzionare nei relativi atti dispositivi (nullità formale).
In altri termini l' esecuzione, in data successiva al 1967 o comunque al conseguimento dell'originario titolo concessorio/autorizzativo) di opere affette da abusi insanabili per le quali dunque non è in radice ipotizzabile il conseguimento di un titolo successivo in sanatoria oggetto delle imposte menzioni urbanistiche) fa venire meno la veridicità e riferibilità del titolo autorizzativo originario allo stato attuale dell'immobile, determinando la nullità di tipo formale dell'atto traslativo e precludendo per analoghe ragioni la divisione giudiziale.
Ed ancora deve rilevarsi che - ferma restando la accertata non divisibilità in natura e anche volendo tralasciare la questione relativa alla regolarità urbanistica de beni - la divisone
(mediante la richiesta assegnazione ovvero mediante vendita all'incanto) sarebbe preclusa dalla accertata presenza di difformità catastali rilevanti ex art 29 l'art. 29, co. 1 bis, della l. n.
52/1985.
Tale disposizione prescrive che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
Pagina 4 di 9 conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Si ha riguardo, nella specie, a una figura di nullità formale, assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con modificazione dalla legge n. 96/2017) che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge, con la quale si è inteso perseguire al contempo: - l'interesse generale al miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare (cd. Anagrafe Immobiliare Integrata), garantendo una simmetria fra i dati che identificano l'immobile sia in termini di coerenza formale (profilo soggettivo) sia in termini di coerenza sostanziale (profilo oggettivo); - l'interesse generale alla repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale, consentendo l'esatta individuazione degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi intestatari (cfr. sul punto Cass. n.
8611/2014).
Va, inoltre, richiamato il principio affermato dalla S.C. con sentenza n.18043/2020 secondo il quale “la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico - edilizio”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, nel caso di specie la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile.
Deve precisarsi per completezza argomentativa che siffatta conclusione (e del resto la tipologia stessa della pronuncia di improcedibilità, in quanto di mero rito) non preclude ai comunisti, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà, di attivarsi per eliminare l'abuso e procedere indi a divisione.
Quanto alla diversa domanda tesa alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, essa è fondata nei limiti di cui di seguito.
Giova premettere che, in materia di comunione, laddove venga in rilievo l'uso della cosa comune da parte di uno soltanto dei comproprietari, la disciplina cui deve farsi riferimento è quella sulla comunione ex art. 1100 e ss. c.c. ed in particolare la norma di cui all'art. 1102 c.c.
Pagina 5 di 9 ai sensi del quale, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ebbene, secondo la giurisprudenza non sussiste un generale principio di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, senza che ciò comporti disparità di trattamento (Tribunale Napoli
29.4.2003), e la nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri, non va intesa nel senso di uso identico perché
l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio.
Tuttavia, posta la detta premessa, la giurisprudenza ha stabilito che in tema di uso della cosa comune, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, c.c. , lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. n. 17208/2008) e ciò anche quando la completa appropriazione riguardi una ridotta parte del bene comune (Cass. n. 11287/2010).
Sulla scorta di quanto appena esposto, la giurisprudenza ha affermato che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'immobile ad opera del comproprietario e di sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto di quest'ultimo ad una corrispondente indennità (Cass. n. 5156/2012) per compensarne l'uso esclusivo.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di
Pagina 6 di 9 locazione percepibili per l'immobile” (Cass. civ. sez. II del 5 settembre 2013 n. 20394; Cass.
n. 7881/11 e Cass. n .7716/90).
Nel caso di specie deve ritenersi pacifico che la convenuta stia occupando l'immobile per cui
è causa.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., sent. n. 2423/2015), l'indennità di occupazione è dovuta, ma soltanto se l'uso della cosa comune sia espressamente richiesto dai contitolari di fatto esclusi dal possesso. Se alla richiesta segue il rifiuto del comproprietario che ha occupato la cosa comune, allora i contitolari estromessi potranno chiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.
Nel caso di specie, non risulta alcuna richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione prima dell'introduzione del presente giudizio.
Le due missive prodotte dall'attore non contengono alcuna richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione.
L'indennità risulta dovuta, quindi, solo a far data dall'introduzione del presente giudizio.
Secondo la Suprema Corte (Cass. sent. del 19.3.2019 n 7681), l'indennità di occupazione che il contitolare occupante deve versare agli altri, va commisurata al valore di mercato e, per la precisazione, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile in contestazione.
Sul riconoscimento dell'indennità, sul suo ammontare e sull'onere, quantomeno allegatorio, in capo al richiedente, vi sono stati in passato contrasti giurisprudenziali, di recente composti da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 33645 del 15.11.2022).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il danno derivante dall'occupazione sine titulo non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da parte del proprietario, ad esempio mediante la dimostrazione della sua intenzione concreta di concederlo in locazione durante tale periodo, ovvero mediante la dimostrazione di avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere egli stesso durante tale periodo in un altro immobile, ovvero, ancora, mediante la dimostrazione di avere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo.
Il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere
Pagina 7 di 9 probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
In particolare, le Sezioni Unite ritengono che al quesito se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria, debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass.
7.1.2021 n. 39, 20.1.22, n.4936, 22.4.22, n.12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente col significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è, infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione civile.
Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. Nel caso di occupazione abusiva di immobile, pertanto, le Sezioni Unite ammettono, accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria, concernente non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del "diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire".
Nel caso di specie, ai fini della quantificazione dell'indennità può farsi riferimento al canone di locazione stimato dal CTU in € 230,00 mensili (euro 460,00/2).
Pagina 8 di 9 Tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione si è perfezionata in data 16.10.2026, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di
230,00 mensili a far data dall'ottobre del 2016 sino ad oggi (100 mensilità fino al mese di gennaio 2025) per un importo pari ad euro 23.100,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
L'esito del giudizio, conclusosi con un rigetto in rito della domanda di divisione e l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, giustifica la dichiarazione di irripetibilità
e comunque la compensazione delle spese di lite.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in eguale misura e, stante l'ammissione di parte convenuta al patrocinio a spese dello Stato, sono poste a carico dell'erario per la parte di competenza di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda di divisione proposta dall'attore;
2) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 23.100,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in egual misura e, stante l'ammissione di parte convenuta al patrocinio a spese dello Stato, sono poste a carico dell'erario per la parte di competenza di quest'ultima.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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