Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
Il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale per il quale vi sia obbligo di assicurazione, promosso direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta alla pronuncia di condanna di primo grado, può essere proseguito in grado di appello contro il commissario liquidatore di questa, anche mediante chiamata in causa della stessa impresa assicuratrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/1999, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato DONATO BRUNO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE LOCOROTONDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE FR, ZA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FR TRIGGIANI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
COMP TIRRENIA ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/97 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 15/01/97 e depositata il 06/02/97 (R.G. 806/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato US ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sera del 3 agosto 1982 FR TI, alla guida della propria auto sulla quale trovavano posto anche la moglie IA PE e la nipote IA EN PE, percorreva la strada statale 377 nel tratto Noci-Putignano. Giunto all'altezza del km. 24.90, il guidatore si fermò sulla propria destra e, mentre era fermo con le luci accese, fu tamponato dall'auto di proprietà di NT NT, condotta dal figlio US. A seguito dell'urto l'auto dello TI s'incendiò distruggendosi;
tra l'altro i coniugi TI riportarono ustioni in varie parti del corpo.
2. Con atto di citazione del 26 marzo 1984 FR TI e IA PE convennero in giudizio davanti al tribunale di Bari la s.p.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni, presso la quale l'auto del NT era assicurata e ne chiesero la condanna al pagamento della somma di oltre lire 114 milioni in favore del primo e di lire 2 milioni in favore della seconda, previo accertamento della responsabilità di NT NT.
I convenuti si costituirono in giudizio e chiesero il rigetto delle domande.
3. Il tribunale condannò la Compagnia di assicurazione ed NT NT in solido al risarcimento dei danni richiesti. La decisione fu impugnata da NT NT, il quale rivolse l'appello contro i coniugi TI e contro la s.p.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni.
Nel corso del giudizio di appello il NT chiese che il contraddittorio fosse integrato in confronto del Commissario liquidatore della s.p.a. Tirrena di Assicurazioni, deducendo che, prima della notifica dell'impugnazione, questa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
La s.p.a. Tirrena di Assicurazioni non si è costituita nel giudizio di appello.
4. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 febbraio 1997, ha adottato le seguenti decisioni: ha dichiarato "improponibile ed inammissibile" l'impugnazione proposta contro la s.p.a. Tirrena assicurazioni;
ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore di questa Società; ha rigettato l'appello proposto da NT NT.
5. Per la cassazione di questa sentenza NT NT ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.
Resistono con controricorso FR TI e IA PE da un lato e la Compagnia Tirrena di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore dall'altro. NT NT ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. NT NT, con il primo motivo del ricorso, censura il capo della decisione impugnata con il quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio in confronto del Commissario liquidatore della Compagnia di assicurazioni.
La Corte barese, per giungere alla soluzione criticata, tra l'altro ha ritenuto: che, secondo la legge sull'assicurazione obbligatoria, il danneggiato può agire cumulativamente nei confronti dell'assicurato e dell'assicuratore, i quali sono tenuti, in solido, al risarcimento del danno;
che il vincolo di solidarietà esclude la inscindibilità o dipendenza tra le cause;
che, quando uno dei condebitori solidali non propone impugnazione, il giudice non è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore non impugnante.
NT NT sostiene che in primo grado gli attori avevano rivolto la domanda risarcitoria direttamente contro la Compagnia di assicurazioni e non contro di lui e che, pertanto, il richiamo al litisconsorzio facoltativo nelle obbligazioni solidali era errato. Secondo il ricorrente la Corte barese ha violato il principio in forza del quale in grado di appello esisteva litisconsorzio necessario nei confronti del commissario liquidatore della compagnia di assicurazione in forza della inscindibilità delle cause nell'azione promossa dal danneggiato direttamente contro l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica obbligatoria: censura di violazione e falsa applicazione degli artt.331 cod. proc. civ. e degli artt. 18 e 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.
La censura è fondata nei limiti di cui si dirà.
1.2. Il caso della messa in liquidazione coatta amministrativa della Compagnia di assicurazione convenuta direttamente nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale è disciplinato dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La norme contempla due ipotesi: quella in cui il provvedimento di liquidazione coatta sia intervenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
quella in cui il provvedimento di liquidazione coatta interviene nel corso del giudizio. In questo secondo caso, che interessa questo giudizio, è stabilito che le pronunce sono opponibili all'impresa designata per la liquidazione del danno alla duplice condizione, che il giudizio sia proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta e che pendenza del giudizio sia stato comunicato all'impresa designata. Ove la sentenza di condanna pronunciata contro l'assicuratore, convenuto quale responsabile civile, sia impugnata dal soccombente, l'appello deve essere rivolto contro l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
Infatti, la pronuncia di condanna dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, nel suo valore dichiarativo, consente all'assicurato di essere sollevato dall'obbligazione risarcitoria. L'appellante può provvedere all'impugnazione sia in modo diretto, ma anche nel corso del giudizio di impugnazione ed il giudice di appello deve disporre la notificazione dell'impugnazione alla parte pretermessa, che non si sia costituita volontariamente, fissando apposito termine.
Infatti, il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale e promosso direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, può essere proseguito contro il commissario liquidatore di questa: Cass. 3 luglio 1998, n. 6524; 4 luglio 1998, n. 5483; 29 novembre 1995, n. 12395; 25 luglio 1995, n. 8092.
1.3. Il presente giudizio esibisce la seguente situazione:
- la sentenza di primo grado fu resa dal tribunale in data 17 maggio 1993;
- la s.p.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni fu posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. del successivo 31 maggio 1993 n. 19568;
- l'appello contro la sentenza del tribunale fu rivolto dal NT in confronto della compagnia Tirrena di assicurazioni;
- la richiesta di integrazione del contraddittorio in confronto del Commissario liquidatore della Tirrena fu proposta nel giudizio di appello in data 8 marzo 1996.
Da questi elementi si ricava sia che l'appello era inammissibile in confronto della s.p.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni già posta in liquidazione coatta amministrativa, ma poteva proseguire in confronto della stessa Compagnia di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, come consente il già citato art. 25 della legge n. 990 del 1969. 1.4. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di questi principi, attardandosi in un giudizio sulla solidarietà dell'obbligazione risarcitoria a carico della Compagnia di assicurazione e di NT NT che non apparteneva alla causa.
Infatti, FR TI e IA PE avevano promosso un giudizio di responsabilità, rivolgendo la domanda direttamente in confronto della Compagnia di assicurazione, come consente l'art. 18 della citata legge n. 990 del 1990, e non anche
contro
NT
NT.
Dai principi prima indicati derivava, pertanto, che la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore della s.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni doveva essere accolta nei termini esposti dal NT.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata sul punto criticato con rinvio alla stessa Corte di appello di Bari, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto:
il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale per il quale vi sia obbligo di assicurazione, promosso direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta alla pronuncia di condanna in primo grado, può essere proseguito in grado di appello contro il commissario liquidatore di questa anche mediante chiamata in causa della stessa impresa assicuratrice".
2.1. Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso l'interessato rivolge critiche contro l'accertamento della sua responsabilità contenuto nella sentenza impugnata.
La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità di NT NT quale proprietario dell'auto investitrice, escludendo che la circolazione di questa fosse avvenuta contro la sua volontà. Il ricorrente sostiene che il suo comportamento era stato quello della normale diligenza nella custodia del veicolo e che la Corte barese non ha dato il giusto peso alle risultanze istruttorie:
rispettivamente censure di violazione ed errata applicazione dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ. e di errata valutazione dei fatti.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati.
2.2. Con la prima censura si tenta di accreditare una inammissibile violazione di legge, che è in realtà una critica alla ricostruzione dei fatti.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando si prospetta l'errata applicazione o individuazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione. Quello di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è, invece, una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in una massima la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza impugnata: Cass. 18 marzo 1995, n. 3205; 10 gennaio 1995, n. 228; 9 aprile 1990, n. 2940; 14 marzo 1986, n. 1760 ed altre. Da questi principi si ricava:
a) che il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto;
b) che quello dell'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante;
c) che tra i due momenti non vi possono essere giustapposizioni. In questo quadro NT NT non può criticare, sotto il profilo della violazione di legge, la giustificazione adottata dalla sentenza impugnata sulla ricostruzione del consenso alla circolazione, ma doveva limitarsi alla critica sulla applicazione della norma denunciata sotto il profilo della sua corretta interpretazione nel caso concreto.
2.3. Quanto alla ricostruzione dei fatti veri e propri si tratta di giudizio insindacabile in questa sede, in quanto condotto correttamente.
2.4. Nella memoria NT NT ha dedotto anche che la sentenza di appello è nulla per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che nei suoi confronti non era stata proposta alcuna domanda di risarcimento del danno.
La censura non può essere esaminata, in quanto non contenuta nel ricorso introduttivo di questo giudizio di cassazione.
3. Conclusivamente deve essere accolto il primo motivo del ricorso e debbono essere rigettati gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Le spese di questo giudizio possono essere determinate dal giudice del rinvio.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte Suprema di cassazione, il 30 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999